{"id":803,"date":"2021-10-13T14:38:59","date_gmt":"2021-10-13T14:38:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?page_id=803"},"modified":"2021-10-13T14:44:30","modified_gmt":"2021-10-13T14:44:30","slug":"avvocato-antonella-pirro-vince-causa-in-cassazione-contro-banca","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/diritto-bancario\/avvocato-antonella-pirro-vince-causa-in-cassazione-contro-banca","title":{"rendered":"Avvocato Antonella Pirro vince in Cassazione contro Banca"},"content":{"rendered":"<h1>Avvocato Antonella Pirro vince in Cassazione contro Banca<\/h1>\n<h3>L&#8217;Avvocato Antonella Pirro ed il suo staff, vincono un&#8217;importante causa in Cassazione contro una Banca ( danno da stress e patema d&#8217;animo)<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/diritto-bancario\"><em><u>STUDIO PIRRO &#8211; DIRITTO BANCARIO<\/u><\/em><\/a><strong><em>: <\/em><\/strong><strong>LA BANCA RICORRE IN <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CASSAZIONE<\/a> CONTRO SENTENZA IN CUI L\u2019 AVV. ANTONELLA PIRRO E\u2019 VINCITRICE. IL GIUDICE D\u2019APPELLO AVEVA RICONOSCIUTO IL DANNO MORALE SUBITO DAL CORRENTISTA (DANNO DA STRESS E PATEMA D\u2019ANIMO) PER IL RITARDATO ACCREDITO DEL BONIFICO AVENTE AD OGGETTO UNA \u201cCOSPICUA SOMMA\u201d (OLTRE 250.000,00 EURO). RICORSO IN CASSAZIONE RIGETTATO E BANCA CONDANNATA ALLE SPESE.<a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/bacheca-studio-pirro-sentenze-cassazione-cause\"> (COPIA SENTENZA IN BACHECA)<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>SENTENZA <\/strong><\/p>\n<p>sul ricorso 22615\/2018 proposto da:<\/p>\n<p><strong>Ing Bank N.V. Milan Branch<\/strong>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Consolato n. 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato Galante Andrea, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Serra Massimo, giusta procura in calce al ricorso;<\/p>\n<p><strong>-ricorrente \u2013 <\/strong><\/p>\n<p>contro XXXXXXXX domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, <strong>rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pirro Antonella<\/strong>, giusta procura in calce al controricorso;<\/p>\n<p><strong>-controricorrente <\/strong><\/p>\n<p>&#8211; avverso la sentenza n. 418\/2018 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 24\/01\/2018;<\/p>\n<p>lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la Corte rigetti il ricorso.<\/p>\n<p><strong><u>FATTI DI CAUSA <\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2018, in parziale accoglimento delle domande di XXXXXXX gi\u00e0 rigettate dal tribunale, <strong>ha condannato la ING Bank al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in \u20ac 5000,00, per il ritardo nell&#8217;accredito di \u20ac 253385,70,<\/strong> sul conto corrente dell&#8217;attore, solamente in data 23 gennaio 2014 &#8211; in relazione al bonifico ordinato dalla societ\u00e0 XXXXXXXXX s.a. in data 16 dicembre 2013 &#8211; <strong>per il patema d&#8217;animo subito dal correntista,<\/strong> avendo peraltro escluso l&#8217;esistenza del danno biologico per la non dimostrata patologia nevrotica. Avverso questa sentenza <strong>la ING ricorre per cassazione<\/strong>, cui resiste XXXXXXX. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie. Il ricorso \u00e8 stato trattato in camera di consiglio senza l&#8217;intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall&#8217;art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.<\/p>\n<p><strong><u>RAGIONI DELLA DECISIONE <\/u><\/strong><\/p>\n<p>Con un unico motivo <strong>la banca ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c.,<\/strong> per avere violato il principio secondo cui per presumere il fatto ignoto (il \u00ab sensibile patema d&#8217;animo \u00bb) da un fatto noto la legge richiede l&#8217;esistenza di pi\u00f9 \u00abpresunzioni gravi, precise e concordanti\u00bb, mentre nella specie la corte aveva desunto l&#8217;esistenza del danno non patrimoniale da un&#8217;unica presunzione, costituita dal fatto che il bonifico aveva ad oggetto una \u00a0cospicua somma, non essendo idoneo a fondare la prova presuntiva il ritardo di circa un mese nell&#8217;accredito.<\/p>\n<p><strong>Il motivo \u00e8 infondato. <\/strong><\/p>\n<p>Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell&#8217;ampia categoria del danno non patrimoniale e ben pu\u00f2 derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d&#8217;animo, la cui risarcibilit\u00e0 presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell&#8217;interesse leso, sul quale grava l&#8217;onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014).<\/p>\n<p>E&#8217; noto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessit\u00e0 causale, ma \u00e8 sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalit\u00e0 desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014).<\/p>\n<p>Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, in via presuntiva, l&#8217;esistenza del danno lamentato per il patema d&#8217;animo subito in conseguenza del ritardo &#8211; integrante un incontestato adempimento tardivo &#8211; nell&#8217;accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessit\u00e0 di assumere psicofarmaci.<\/p>\n<p><strong><em>&#8220;Avvocato Antonella Pirro vince in Cassazione contro Banca&#8221;<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Si tratta di una valutazione di tipo presuntivo insindacabile dal giudice di legittimit\u00e0<\/strong>, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all&#8217;art. 2729, comma 1, c.c., tanto pi\u00f9 che il giudice pu\u00f2 fondare su una sola presunzione, purch\u00e9 grave e precisa, l&#8217;unica fonte del convincimento (cfr. Cass. 23153 del 2018, 16993 e 19088 del 2007, 4472 del 2003, 914 del 1999).<\/p>\n<p><strong>Erra, infatti, la ricorrente quando sostiene la necessit\u00e0 che il convincimento del giudice debba fondarsi su pi\u00f9 presunzioni e non su una sola presunzione semplice, come si desumerebbe dal riferimento nell&#8217;art. 2729 c.c. alla concordanza delle presunzioni, secondo una opzione ermeneutica non seguita dalla giurisprudenza che ammette la validit\u00e0 dell&#8217;inferenza deduttiva anche quando sia fondata su una sola presunzione (il requisito della concordanza &#8220;<em>\u00e8 prescritto esclusivamente nell&#8217;ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di pi\u00f9 elementi presuntivi<\/em>&#8220;, cfr. Cass. n. 2482 del 2019). <\/strong><\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 che da un certo fatto noto possa risalirsi per via di deduzioni logiche ad un fatto ignoto costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in sede di legittimit\u00e0 nei ristretti, e qui non rilevanti, limiti di cui all&#8217;art. 360, n. 5, c.p.c. (<strong>cfr. Cass. 10253 del 2021). <\/strong><\/p>\n<p><strong>Il ricorso \u00e8 rigettato. <\/strong><\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in \u20ac 2200,00, di cui \u20ac 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avvocato Antonella Pirro vince in Cassazione contro Banca L&rsquo;Avvocato Antonella Pirro ed il suo staff, vincono un&rsquo;importante causa in Cassazione contro una Banca ( danno da stress e patema d&rsquo;animo) &nbsp; STUDIO PIRRO &ndash; DIRITTO BANCARIO: LA BANCA RICORRE IN CASSAZIONE CONTRO SENTENZA IN CUI L&rsquo; AVV. ANTONELLA PIRRO E&rsquo; VINCITRICE. IL GIUDICE D&rsquo;APPELLO AVEVA RICONOSCIUTO IL DANNO MORALE SUBITO DAL CORRENTISTA (DANNO DA STRESS E PATEMA D&rsquo;ANIMO) PER IL RITARDATO ACCREDITO DEL BONIFICO AVENTE AD OGGETTO UNA &ldquo;COSPICUA SOMMA&rdquo; (OLTRE 250.000,00 EURO). RICORSO IN CASSAZIONE RIGETTATO E BANCA CONDANNATA ALLE SPESE. (COPIA SENTENZA IN BACHECA). SENTENZA sul ricorso 22615\/2018 proposto da: Ing Bank N.V. Milan Branch, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Consolato n. 6, presso lo studio dell&rsquo;avvocato Galante Andrea, rappresentata e difesa dall&rsquo;avvocato Serra Massimo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente &ndash; contro XXXXXXXX domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall&rsquo;avvocato Pirro Antonella, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente &ndash; avverso la sentenza n. 418\/2018 della CORTE D&rsquo;APPELLO di MILANO, depositata il 24\/01\/2018; lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA La Corte d&rsquo;appello di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2018, in parziale accoglimento delle domande di XXXXXXX gi&agrave; rigettate dal tribunale, ha condannato la ING Bank al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in &euro; 5000,00, per il ritardo nell&rsquo;accredito di &euro; 253385,70, sul conto corrente dell&rsquo;attore, solamente in data 23 gennaio 2014 &ndash; in relazione al bonifico ordinato dalla societ&agrave; XXXXXXXXX s.a. in data 16 dicembre 2013 &ndash; per il patema d&rsquo;animo subito dal correntista, avendo peraltro escluso l&rsquo;esistenza del danno biologico per la non dimostrata patologia nevrotica. Avverso questa sentenza la ING ricorre per cassazione, cui resiste XXXXXXX. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie. Il ricorso &egrave; stato trattato in camera di consiglio senza l&rsquo;intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall&rsquo;art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo la banca ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere violato il principio secondo cui per presumere il fatto ignoto (il &laquo; sensibile patema d&rsquo;animo &raquo;) da un fatto noto la legge richiede l&rsquo;esistenza di pi&ugrave; &laquo;presunzioni gravi, precise e concordanti&raquo;, mentre nella specie la corte aveva desunto l&rsquo;esistenza del danno non patrimoniale da un&rsquo;unica presunzione, costituita dal fatto che il bonifico aveva ad oggetto una &nbsp;cospicua somma, non essendo idoneo a fondare la prova presuntiva il ritardo di circa un mese nell&rsquo;accredito. Il motivo &egrave; infondato. Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell&rsquo;ampia categoria del danno non patrimoniale e ben pu&ograve; derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d&rsquo;animo, la cui risarcibilit&agrave; presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell&rsquo;interesse leso, sul quale grava l&rsquo;onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014). E&rsquo; noto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessit&agrave; causale, ma &egrave; sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalit&agrave; desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, in via presuntiva, l&rsquo;esistenza del danno lamentato per il patema d&rsquo;animo subito in conseguenza del ritardo &ndash; integrante un incontestato adempimento tardivo &ndash; nell&rsquo;accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessit&agrave; di assumere psicofarmaci. &ldquo;Avvocato Antonella Pirro vince in Cassazione contro Banca&rdquo; Si tratta di una valutazione di tipo presuntivo insindacabile dal giudice di legittimit&agrave;, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all&rsquo;art. 2729, comma 1, c.c., tanto pi&ugrave; che il giudice pu&ograve; fondare su una sola presunzione, purch&eacute; grave e precisa, l&rsquo;unica fonte del convincimento (cfr. Cass. 23153 del 2018, 16993 e 19088 del 2007, 4472 del 2003, 914 del 1999). 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