{"id":513,"date":"2020-10-12T09:48:06","date_gmt":"2020-10-12T09:48:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=513"},"modified":"2020-10-30T07:26:26","modified_gmt":"2020-10-30T07:26:26","slug":"avviso-di-accertamento-ridetermna-il-reddito-relativo-ad-un-anno-dimposta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/12\/avviso-di-accertamento-ridetermna-il-reddito-relativo-ad-un-anno-dimposta\/.html","title":{"rendered":"L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE NON AVEVA TENUTO CONTO DELL\u2019AVVIAMENTO: RICORSO DEL CONTRIBUENTE ACCOLTO."},"content":{"rendered":"<p><strong>Titolare di un&#8217;impresa di noleggio di ciclomotori e biciclette aveva acquistato un esercizio di rivendita di generi di monopolio, ricevitoria e cartoleria (per le due attivit\u00e0 aveva un&#8217;unica partita Iva e una sola contabilit\u00e0). <\/strong><\/p>\n<p><strong>Avviso di accertamento ridetermina il reddito relativo ad un anno d&#8217;imposta, con maggiore Irpef, addizionali regionali e comunali, oltre a interessi e sanzioni.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong><u>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong>studiopirro@libero.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><u>3475404943<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><em>Il contribuente in causa<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ordinanza della Cassazione Sezione 5 tributaria n. 21124\/2020. Una persona fisica, gi\u00e0 titolare di un&#8217;impresa di noleggio di ciclomotori e biciclette, aveva acquistato un esercizio di rivendita di generi di monopolio, ricevitoria e cartoleria, al prezzo di euro 129.114,22, di cui euro 123.949,66 a titolo di avviamento.<\/p>\n<p>Aveva alienato l&#8217;esercizio acquistato al prezzo di euro 100.000,00 di cui 95.000,00 a titolo di avviamento, restando invece titolare del primo ramo d&#8217;azienda. \u00a0La sentenza n. 240\/24\/2012, depositata il 14.12.2012 dalla Commissione tributaria Regionale della <strong>Sicilia conferma la sentenza di primo grado<\/strong> e rigetta l&#8217;impugnazione dell&#8217;avviso di accertamento con il quale l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito relativo all&#8217;anno d&#8217;imposta, con maggiore <strong>Irpef, addizionali regionali e comunali, oltre a interessi e sanzioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Il contenzioso tributario<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con l&#8217;avviso di accertamento notificato l&#8217;Agenzia delle entrate aveva contestato alla contribuente <strong>l&#8217;inesattezza dei dati esposti in dichiarazione<\/strong>, in particolare un reddito d&#8217;impresa pari a soli euro 2.954,00, a fronte del prezzo di cessione del ramo d&#8217;azienda, che veniva integralmente recuperato ad imponibile.<\/p>\n<p>La contribuente, <strong>al contrario<\/strong> sosteneva che da quella cessione era <strong>scaturita una minusvalenza<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><em>Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che con sentenza n. 798\/04\/2009 aveva rigettato per\u00f2 il ricorso.<\/p>\n<p>La statuizione era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la decisione oggetto della presente impugnazione.<\/p>\n<p>I giudici regionali hanno ritenuto che il valore d&#8217;avviamento realizzato con la vendita del ramo d&#8217;azienda aveva costituito componente positiva del reddito d&#8217;impresa, sicch\u00e9 legittimamente l&#8217;Amministrazione finanziaria aveva provveduto al suo recupero ad imponibile.<\/p>\n<p>La contribuente censura la decisione del giudice d&#8217;appello con due motivi: <strong>con il primo<\/strong> per violazione e falsa applicazione della norma del testo unico delle imposte sui redditi riguardante le plusvalenze patrimoniali, degli artt. 3, 23, 53, 70 e 97 Costituzione della Repubblica Italiana, della norma dello Statuto dei diritti del Contribuente sulla conoscenza degli atti e semplificazione, per aver <strong>erroneamente operato la tassazione dell&#8217;avviamento commerciale<\/strong>, senza tener conto del rapporto tra il corrispettivo con il costo non ammortizzato; <strong>con il secondo<\/strong> per <strong>omesso esame circa fatti decisivi ai fini del giudizio<\/strong>, che hanno formato oggetto di discussione tra le parti.<\/p>\n<p>I gradi di merito erano sfavorevoli alla societ\u00e0 contribuente che ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, cui replica l\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p><strong><em>Il motivo di impugnazione accolto<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con il primo motivo la contribuente si duole dell&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 86 del d.P.R. n. 917 del 1986.<\/p>\n<p><strong>Il motivo \u00e8 fondato<\/strong> nei limiti e nei termini appresso chiariti.<\/p>\n<p>In motivazione il giudice regionale prima inquadra le ragioni della contribuente, secondo la quale anche l&#8217;avviamento dell&#8217;azienda acquistata a titolo oneroso, avviamento iscritto in bilancio, aveva concorso alla determinazione del valore complessivo della cessione d&#8217;azienda, valore dunque da identificarsi nella parte ancora non ammortizzata, che nel concreto portava ad evidenziare una minusvalenza.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 \u00abesattamente hanno deliberato e motivato i giudici di prime cure in ossequio al contenuto dell&#8217;art. 86, comma 2, del TUIR n. 917\/1986, in quanto il valore dell&#8217;avviamento realizzato con la vendita di azienda e quindi la quantificazione monetaria concorre come elemento positivo alla formazione del reddito dell&#8217;azienda, conseguentemente \u00e8 legittimo quanto accertato come reddito d&#8217;impresa da parte dell&#8217;Ufficio.<\/p>\n<p>Tale condizione \u00e8 stata confermata dalla stessa contribuente che in sede di contraddittorio amministrativo dichiarava di avere impegnato gli introiti derivanti dalla vendita dell&#8217;azienda, per la vendita di monopoli, ricevitoria e cartoleria, nell&#8217;acquisto dell&#8217;immobile nel rogito del Notaio; quindi <strong>non si pu\u00f2 certo considerare tale introito che come elemento positivo costituente reddito dell&#8217;impresa contribuente sul quale legittimamente l&#8217;Ufficio ha emesso l&#8217;atto impugnato<\/strong>.\u00bb(\u2026) <strong>Questo Collegio ritiene che l&#8217;assunto del giudice regionale sia erroneo per un&#8217;errata lettura della norma<\/strong>.<\/p>\n<p>Intanto va premesso che la norma colloca il valore di avviamento in seno alle plusvalenze derivanti dalla cessione d&#8217;azienda, fattispecie a sua volta collocata nel comma 2 dell&#8217;art. 86 cit., che nel primo periodo disciplina il criterio di determinazione della plusvalenza.<\/p>\n<p>Chiarita la collocazione della fattispecie, \u00e8 pacifico che <strong>l&#8217;avviamento non rientra nel complesso dei beni organizzati per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa<\/strong>, ma viene generalmente identificato nella qualit\u00e0 immateriale dell&#8217;impresa di produrre valore, costituendo pertanto pi\u00f9 che un bene singolarmente valutabile, <strong>un valore economico ulteriore<\/strong> rispetto al valore complessivo dei singoli beni organizzati per l&#8217;esercizio d&#8217;impresa. Esso dunque \u00e8 l&#8217;indice della capacit\u00e0 di produrre valori, oscillanti rispetto all&#8217;ordinaria capacit\u00e0 produttiva dei beni dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p>Si tratta in ogni caso di un <strong>bene immateriale<\/strong>, appostato nell&#8217;attivo dello stato patrimoniale (2424 c.c.).<\/p>\n<p>Ad esso fa peraltro rifermento l&#8217;art. 103 del TUIR, laddove prevede la <strong>deducibilit\u00e0 delle quote di ammortamento<\/strong> del valore di avviamento che sia iscritto nell&#8217;attivo di bilancio.<\/p>\n<p>Tale riferimento si giustifica, nella condivisibile ricostruzione di certa dottrina, preminentemente con <strong>l&#8217;esigenza di determinare il costo non ammortizzato, che va assunto ai fini della quantificazione dei componenti reddituali che emergono in sede di realizzo<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha fatto anche osservare che, nel quadro delle plusvalenze afferenti la cessione unitaria dell&#8217;azienda a titolo oneroso, l&#8217;inciso &#8220;compreso l&#8217;avviamento&#8221; vuol significare che <strong>alla quantificazione della plusvalenza concorre anche l&#8217;avviamento gi\u00e0 iscritto in bilancio<\/strong>.<\/p>\n<p>D&#8217;altronde \u00e8 la stessa <strong>Circolare 98\/E\/2000 dell&#8217;Agenzia delle entrate<\/strong> che riconosce nell&#8217;avviamento una componente del costo dell&#8217;azienda ceduta. Ebbene, rispetto ad un avviamento cd. derivativo (cio\u00e8 gi\u00e0 oggetto di una sua autonoma identificazione in occasione del precedente acquisto dell&#8217;azienda da parte dell&#8217;attuale cedente), e tenendo conto della sua appostazione nell&#8217;attivo dello stato patrimoniale, cos\u00ec come della sua ammortizzabilit\u00e0, appare incomprensibile perch\u00e9, ai fini della sua valutazione in sede di cessione d&#8217;azienda (del ramo d&#8217;azienda), la sentenza abbia ritenuto corretta la valutazione dell&#8217;Amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p>Questa, riconducendo ad imponibile l&#8217;intero valore dell&#8217;avviamento del ramo d&#8217;azienda ceduto, non ha tenuto conto di quanto previsto dall&#8217;art. 86, comma 2, primo periodo, a proposito della determinazione della plusvalenza, la quale, in caso di cessione del bene, sia esso singolo (ma non rientrante tra quelli indicati nel comma 1 dell&#8217;art. 85 TUIR), sia esso corrispondente al complesso dei beni costituenti l&#8217;azienda, deve corrispondere alla differenza tra il corrispettivo di cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non (ancora) ammortizzato.(\u2026) <strong>Ai fini fiscali<\/strong> dunque, nella determinazione della plusvalenza (o della minusvalenza), <strong>non pu\u00f2 assumersi l&#8217;indifferenza del costo d&#8217;avviamento<\/strong>, inizialmente dichiarato (o accertato) in occasione dell&#8217;acquisto dell&#8217;azienda, e di quanto di esso, appostato nell&#8217;attivo dello stato patrimoniale, non sia stato ancora ammortizzato (\u2026). In conclusione il motivo, nei limiti descritti, trova accoglimento. (\u2026) La sentenza va dunque cassata, e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (\u2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong><u>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong>studiopirro@libero.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><u>3475404943<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>PQM<\/strong><\/p>\n<p>La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Cos\u00ec deciso in Roma, il giorno 27 febbraio 2020 <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Titolare di un&rsquo;impresa di noleggio di ciclomotori e biciclette aveva acquistato un esercizio di rivendita di generi di monopolio, ricevitoria e cartoleria (per le due attivit&agrave; aveva un&rsquo;unica partita Iva e una sola contabilit&agrave;). Avviso di accertamento ridetermina il reddito relativo ad un anno d&rsquo;imposta, con maggiore Irpef, addizionali regionali e comunali, oltre a interessi e sanzioni. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 Il contribuente in causa Ordinanza della Cassazione Sezione 5 tributaria n. 21124\/2020. Una persona fisica, gi&agrave; titolare di un&rsquo;impresa di noleggio di ciclomotori e biciclette, aveva acquistato un esercizio di rivendita di generi di monopolio, ricevitoria e cartoleria, al prezzo di euro 129.114,22, di cui euro 123.949,66 a titolo di avviamento. Aveva alienato l&rsquo;esercizio acquistato al prezzo di euro 100.000,00 di cui 95.000,00 a titolo di avviamento, restando invece titolare del primo ramo d&rsquo;azienda. &nbsp;La sentenza n. 240\/24\/2012, depositata il 14.12.2012 dalla Commissione tributaria Regionale della Sicilia conferma la sentenza di primo grado e rigetta l&rsquo;impugnazione dell&rsquo;avviso di accertamento con il quale l&rsquo;Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito relativo all&rsquo;anno d&rsquo;imposta, con maggiore Irpef, addizionali regionali e comunali, oltre a interessi e sanzioni. Il contenzioso tributario Con l&rsquo;avviso di accertamento notificato l&rsquo;Agenzia delle entrate aveva contestato alla contribuente l&rsquo;inesattezza dei dati esposti in dichiarazione, in particolare un reddito d&rsquo;impresa pari a soli euro 2.954,00, a fronte del prezzo di cessione del ramo d&rsquo;azienda, che veniva integralmente recuperato ad imponibile. 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Tale condizione &egrave; stata confermata dalla stessa contribuente che in sede di contraddittorio amministrativo dichiarava di avere impegnato gli introiti derivanti dalla vendita dell&rsquo;azienda, per la vendita di monopoli, ricevitoria e cartoleria, nell&rsquo;acquisto dell&rsquo;immobile nel rogito del Notaio; quindi non si pu&ograve; certo considerare tale introito che come elemento positivo costituente reddito dell&rsquo;impresa contribuente sul quale legittimamente l&rsquo;Ufficio ha emesso l&rsquo;atto impugnato.&raquo;(&hellip;) Questo Collegio ritiene che l&rsquo;assunto del giudice regionale sia erroneo per un&rsquo;errata lettura della norma. Intanto va premesso che la norma colloca il valore di avviamento in seno alle plusvalenze derivanti dalla cessione d&rsquo;azienda, fattispecie a sua volta collocata nel comma 2 dell&rsquo;art. 86 cit., che nel primo periodo disciplina il criterio di determinazione della plusvalenza. 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