{"id":543,"date":"2020-10-27T07:26:19","date_gmt":"2020-10-27T07:26:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=543"},"modified":"2020-10-29T10:27:22","modified_gmt":"2020-10-29T10:27:22","slug":"avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html","title":{"rendered":"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#8217; MANCA LA PROVA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"<p><strong>PROCESSO TRIBUTARIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente contestava fatture soggettivamente inesistenti nell\u2019ambito di operazioni transnazionali. <\/strong><\/p>\n<p><strong>La commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie, a differenza della CTP di Milano,\u00a0 le doglianze del ricorrente ed in riforma della sentenza di primo grado annulla l&#8217;avviso di\u00a0accertamento impugnato<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong><u>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong>studiopirro@libero.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><u>3475404943<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>IL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Sentenza<strong> n. 4372 del 07\/11\/2019 <\/strong>della<strong> Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia.<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso tempestivamente presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la\u00a0societ\u00e0 ricorrente, R. s.r.l., impugnava l&#8217;avviso d&#8217;accertamento emesso rilevando <strong>l&#8217;indebita detrazione IVA operata dalla contribuente, nel contesto di una presunta frode carosello tramite\u00a0<em>&#8220;missing\u00a0traders&#8221;.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ci\u00f2 che veniva contestato, nello specifico, era il ricorso a una societ\u00e0 cartiera che avrebbe consentito un&#8217;indebita detrazione dell&#8217;IVA, risultando quest&#8217;ultima acquirente di merce estera che, in realt\u00e0, veniva inviata direttamente alla impresa utilizzatrice, mentre all&#8217;intermediario sarebbero state inviate unicamente le fatture di acquisto comunitario. La societ\u00e0 utilizzatrice della merce estera riceveva quindi la merce dal fornitore comunitario, ma la fattura riportava IVA a credito, in quanto emessa dalla cartiera italiana.<\/p>\n<p>Questo sarebbe stato il meccanismo al quale la R. s.r.l. avrebbe quantomeno consapevolmente partecipato, assumendo la veste di acquirente e giovandosi di fatture <strong>soggettivamente false<\/strong>.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio riprendeva perci\u00f2 le componenti negative di reddito corrispondenti alle operazioni sottostanti alle fatture contestate, per le annualit\u00e0 2010, 2011, 2012 e 2013, tutte oggetto di separati\u00a0atti d&#8217;accertamento.<\/p>\n<p>La contribuente impugnava i singoli atti, articolando <strong>cinque motivi<\/strong> di ricorso, come di seguito riassunti.<\/p>\n<p><strong>In via preliminare<\/strong>, contestava la violazione del combinato disposto degli\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600\">artt. 43 co. 1\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art43\">d.P.R. 600\/1973<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_art57\">57 co. 1 d.P.R. 633\/1972<\/a>, con riferimento al raddoppio dei termini invocato dall&#8217;ufficio, in forza dell&#8217;esistenza di indagini penali delle quali per\u00f2 non vi era prova documentale.<\/p>\n<p><strong>In secondo luogo<\/strong>, contestava la violazione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_art19\">art. 19 d.P.R. 633\/1972<\/a>, in punto di detrazione IVA, nonch\u00e9 delle norme concernenti la compilazione della CMR.<\/p>\n<p>Ancora, eccepiva la violazione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2000;212_art7\">art. 7 del d.lgs. 212\/2000<\/a>, in punto di carenza della motivazione dell&#8217;atto impugnato e, infine, il fatto che l&#8217;avviso di accertamento fosse basato su un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari della DRE, ritenuta incompetente nel caso di specie.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle entrate <strong>si costituiva in giudizio<\/strong> formulando le proprie controdeduzioni, con le quali ribatteva alle eccezioni del ricorrente e chiedeva l&#8217;integrale rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Udite le conclusioni delle parti, presenti all&#8217;udienza del 7 maggio 2018, la <strong>Commissione Tributaria\u00a0Provinciale di Milano <\/strong>respingeva il ricorso della contribuente, condannandola alla rifusione delle spese processuali.<\/p>\n<p><strong>La societ\u00e0 proponeva quindi appello, <\/strong>reiterando la contestazione relativa al raddoppio dei termini di cui aveva fruito l&#8217;ufficio accertatore.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;appellante, ci\u00f2 era avvenuto in violazione del combinato disposto degli\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600\">artt. 43 co. 1 d.P.R. 600\/1973<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_art57\">57 co. 1 d.P.R. 633\/1972<\/a>, poich\u00e9 la trasmissione della notizia di reato sarebbe intervenuta una volta spirati i termini decadenziali di legge.<\/p>\n<p><strong>Con il secondo motivo,<\/strong> eccepiva la violazione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;546_art36\">art. 36 d.lgs. 546\/1992<\/a>, poich\u00e9 la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe solo apparente, non esplicitando il percorso argomentativo seguito dal giudicante, ma, soprattutto, mancando di dar conto di taluni specifici motivi di ricorso e allegazioni del contribuente (con particolare riferimento alla querela depositata\u00a0alla Procura di Monza nei confronti del legale rappresentante della societ\u00e0 T.).<\/p>\n<p><strong>Con il terzo motivo<\/strong>, si doleva del fatto che il giudicante avesse integralmente recepito la ricostruzione dei fatti operata dall&#8217;amministrazione finanziaria, rinunciando a un esame critico degli elementi dedotti in giudizio.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, lamentava le affermazioni del Giudice in ordine all&#8217;assenza di <strong>valide ragioni economiche<\/strong> sottostanti i rapporti intercorsi tra la R. e la T., dalla quale avrebbe invece acquistato risme di carta con uno sconto pari al 10% rispetto al valore di mercato, trattandosi di beni offerti come giacenze di magazzino.<\/p>\n<p>Aggiungeva inoltre di essersi avvalsa di una preliminare attivit\u00e0 di controllo da parte di una nota societ\u00e0 di informazione commerciale (&#8220;L.&#8221;), da cui era risultato un grado di affidabilit\u00e0 della controparte pari a 72,0 punti (buono) e un indice di solidit\u00e0 finanziaria pari a 9,90 punti (ottimo).<\/p>\n<p>Ne deduceva che mai in alcun modo avrebbe potuto immaginare che la societ\u00e0 T. fosse in realt\u00e0 una cartiera priva di autonoma organizzazione imprenditoriale e avente natura fittizia, <strong>come invece stabilito apoditticamente dall&#8217;Agenzia delle entrate e dalla CTP milanese.<\/strong><\/p>\n<p>Svolgeva quindi ulteriori argomenti in ordine alla buona fede e all&#8217;assenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente, nella fase di individuazione e selezione della controparte contrattuale T.<\/p>\n<p>Ancora, si lamentava del fatto che n\u00e9 l&#8217;Agenzia delle entrate, n\u00e9 il Giudice di primo grado avessero mai spiegato esattamente<strong>: <\/strong>se la ricorrente fosse un mero <strong>soggetto interposto<\/strong> o un compartecipe della truffa; sulla base di quali elementi si dovesse ritenere provata <strong>l&#8217;interposizione fittizia della cartiera<\/strong>, rispetto agli scambi posti in essere tra T. e R.; le modalit\u00e0 con cui si sarebbe realizzata la presunta frode; la presenza di <strong>riscontri o indagini bancarie<\/strong> a supporto della tesi accusatoria; il prezzo del reato commesso dalla societ\u00e0 T.; da quali elementi sia stata <strong>dedotta la consapevolezza<\/strong> da parte del cessionario R. che le operazioni commerciali poste in essere fossero iscritte in tale disegno criminoso.<\/p>\n<p>Affermava inoltre non fosse mai stata dimostrata la mancata esecuzione della cessione dal fatturante, l&#8217;assenza di organizzazione e l&#8217;inoperativit\u00e0 della cartiera.<\/p>\n<p>Eccepiva, quindi, il <strong>difetto di motivazione<\/strong> del provvedimento originariamente impugnato e, conseguentemente, della sentenza di primo grado.<\/p>\n<p><strong>Con il quarto e ultimo motivo<\/strong>, riproponeva la censura concernente l&#8217;infondatezza dell&#8217;avviso di accertamento fondato su un PCV redatto dai funzionari <strong>della DRE, ufficio antifrode<\/strong>, organo ritenuto incompetente, giacch\u00e9 dotato di poteri d&#8217;accertamento nei confronti dei soggetti con volume d&#8217;affari non inferiore a cento milioni di euro, mentre il volume di affari della R. all&#8217;epoca superava di poco i tre milioni di euro.<\/p>\n<p>Concludeva chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dell&#8217;atto originariamente impugnato.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita in appello l&#8217;Agenzia delle entrate convenuta, che ha depositato le proprie controdeduzioni.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio, dal canto proprio, ha ricostruito i fatti da cui \u00e8 scaturito l&#8217;odierno giudizio, in particolare il fatto che, da un&#8217;indagine di pi\u00f9 ampio respiro, era emerso che la R. s.r.l., nel suo processo produttivo, si era avvalsa in pi\u00f9 occasioni di merce intracomunitaria, le cui forniture, tuttavia, erano documentate da fatture italiane di societ\u00e0 sconosciute al fisco.<\/p>\n<p>Ha formulato poi le proprie argomentazioni a sostegno della correttezza della pronuncia del Giudice di prime cure, soffermandosi, in particolare, a ribadire il fatto che dalle ricostruzioni operate era emerso come la societ\u00e0 R. fosse pienamente consapevole di acquistare &#8220;cartolarmente&#8221; merce da soggetti del tutto privi di autonomia patrimoniale, organizzativa e decisionale, che rivestivano appunto il ruolo di\u00a0<em>missing traders,\u00a0<\/em>al fine di simulare un acquisto italiano di merce in realt\u00e0 di provenienza estera.<\/p>\n<p>I rapporti con tale societ\u00e0, secondo l&#8217;appellata, erano infatti tutti intrattenuti dal sig. R.i, reale amministratore della R., che indistintamente operava con gli operatori comunitari (come per es. To. ) e con il soggetto fittiziamente interposto, con la differenza che nel secondo caso, bench\u00e9 i prezzi unitari fossero sostanzialmente gli stessi, sulle fatture era esposta l&#8217;IVA.<\/p>\n<p>Riteneva quindi legittimamente motivati i provvedimenti adottati, cos\u00ec come la sentenza resa in primo grado.<\/p>\n<p>Alla pubblica udienza tenutasi in data 27 settembre 2019 la causa \u00e8 stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.<\/p>\n<p><strong>I MOTIVI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Questa Commissione accoglie l&#8217;appello<\/strong>, ritenendo non debitamente soddisfatto l&#8217;onere della prova incombente sull&#8217;Ufficio, in ordine alla conoscenza o conoscibilit\u00e0 da parte del contribuente dell&#8217;inesistenza soggettiva della societ\u00e0\u00a0<em>&#8220;missing trader&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>A differenza di quanto affermato dai Giudici di prime cure, l&#8217;Amministrazione finanziaria <strong>non ha dettagliato un percorso motivazionale che possa dirsi sufficiente <\/strong>a costituire la prova richiesta, che avrebbe finanche potuto essere presuntiva, purch\u00e9 fondata su elementi indiziari gravi precisi e concordanti.<\/p>\n<p>Dal canto proprio, <strong>invece, la societ\u00e0 contribuente ha offerto principi di prova <\/strong>in merito al fatto di aver agito, in ordine ai rapporti intrattenuti con la societ\u00e0 T., con la cautela che le era richiesta\u00a0<strong><em>ex ante<\/em><\/strong><em>,\u00a0<\/em>laddove ha fatto ricorso alle prestazioni della societ\u00e0 di consulenza &#8220;L.&#8221; per svolgere indagini preventive sul conto della stessa, <strong>ma anche\u00a0<em>ex post<\/em><\/strong><em>,\u00a0<\/em>avendo provveduto a querelare il legale rappresentante della controparte contrattuale.<\/p>\n<p>Cos\u00ec ricostruito il quadro complessivo del riparto dell&#8217;onere probatorio, per come rispettivamente incombente in capo all&#8217;Amministrazione finanziaria e al soggetto contribuente, si pu\u00f2 procedere\u00a0ordinatamente (\u2026) L\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::CC:;_art2727\">art. 2727 c.c.<\/a>\u00a0dispone, in materia di presunzioni semplici, che la parte gravata dall&#8217;onere della prova deve dimostrare al giudice che dal &#8220;fatto noto&#8221; \u00e8 possibile provare il &#8220;fatto ignoto&#8221;, poich\u00e9 sussistono &#8220;presunzioni <strong>gravi, precise e concordanti&#8221;<\/strong> che fanno ritenere verosimile l&#8217;effettiva concretizzazione del fatto non noto.<\/p>\n<p>Nel caso qui in rassegna, l&#8217;Ufficio ha emesso l&#8217;avviso di accertamento poi impugnato, fondandolo sul presupposto che la societ\u00e0 T. fosse una &#8220;cartiera&#8221;, cio\u00e8 un soggetto fittizio, circostanza da cui ha dedotto l&#8217;inesistenza soggettiva dell&#8217;operazione di triangolazione e, quantomeno, la consapevolezza da parte dell&#8217;odierno appellante della sua partecipazione a un meccanismo di frode basato su tale interposizione fittizia.<\/p>\n<p><strong>Il fatto noto<\/strong> \u00e8 che la societ\u00e0 T. corrisponda ai profili tipici della societ\u00e0 &#8220;cartiera&#8221;: apparentemente residente in Italia, ma sconosciuta al fisco, ha omesso di presentare le dichiarazioni tributarie e di versare le relative imposte per tutte le annualit\u00e0 in cui ha avuto rapporti con l&#8217;odierna appellante.<\/p>\n<p><strong>Il fatto ignoto<\/strong>, di cui l&#8217;ufficio deve dare prova, riguarda l&#8217;ipotesi che l&#8217;odierna appellante sia consapevole destinataria\/utilizzatrice di fatture soggettivamente inesistenti.<\/p>\n<p>La relazione probabilistica tra fatto noto e fatto ignoto che, si vuole ribadire, incombeva sull&#8217;autorit\u00e0 tributaria, non risulta tuttavia adeguatamente dimostrata n\u00e9 in sede amministrativa, nell&#8217;avviso di accertamento impugnato, n\u00e9 in sede processuale, negli atti di controdeduzioni depositati.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio ha essenzialmente basato il proprio ragionamento inferenziale su due (\u2026) <strong>indizi che non possono considerarsi n\u00e9 gravi, n\u00e9 precisi, n\u00e9 concordanti e, come tali, inidonei a integrare la presunzione semplice necessaria a &#8220;ribaltare&#8221; l&#8217;onere probatorio\u00a0sul contribuente.<\/strong><\/p>\n<p>Anzitutto, il fatto che alcuni dipendenti della societ\u00e0 appellante fossero in diretto contatto con le societ\u00e0 estere che fornivano i beni finali, o con societ\u00e0 di intermediazione loro direttamente riferibili, \u00e8 circostanza indiziaria di per s\u00e9 priva del requisito della gravit\u00e0, ma anche di quello della precisione.<\/p>\n<p>\u00c8 lo stesso ufficio infatti a spiegare che la R. nelle annualit\u00e0 oggetto di contestazione si rifornisse contemporaneamente sia tramite tali societ\u00e0 estere, sia tramite la T., peraltro ottenendo prezzi di acquisto sovrapponibili, sebbene nel primo caso si trattasse di operazioni esenti IVA, mentre nel secondo di operazioni soggette a imposta, dunque generatrici del diritto alla detrazione.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle entrate ha quindi adombrato l&#8217;ipotesi che in capo alla R. vi fosse un vantaggio economico diretto nelle operazioni compiute con la T., derivante proprio dalla possibilit\u00e0 di detrazione dell&#8217;imposta, da cui sarebbe conseguito un abbattimento del prezzo finale dei beni acquistati.<\/p>\n<p>Tale convincimento, tuttavia, non d\u00e0 conto, per esempio, di quale sarebbe il vantaggio economico in capo alle societ\u00e0 estere fornitrici dei beni &#8211; posto che \u00e8 chiaro invece lo scopo dell&#8217;esistenza della Cartiera &#8211; n\u00e9 del perch\u00e9 R. si servisse della T. per alcuni acquisti e, invece, per altri, direttamente dei fornitori esteri per altri.<\/p>\n<p>Gli scambi con la cartiera, peraltro, paiono quantitativamente risibili rispetto a un volume d&#8217;affari tutt&#8217;altro che modesto (oltre tre milioni di euro).<\/p>\n<p>Dal canto proprio, invece, l&#8217;appellante ha chiarito perch\u00e9 ha acquistato alcune forniture di carta tramite la T., motivando tale scelta sulla base del vantaggio economico derivante dalla svendita di partite di carta rimaste nella disponibilit\u00e0 dalla controparte, poich\u00e9 invendute.<\/p>\n<p>Questa spiegazione risulta verosimile e giustifica altres\u00ec perch\u00e9 la R. abbia concluso accordi commerciali per l&#8217;acquisto di carta con una societ\u00e0 il cui scopo sociale afferiva principalmente all&#8217;ambito informatico e, solo subordinatamente, all&#8217;attivit\u00e0 tipografica\/litografica.<\/p>\n<p>Nelle proprie controdeduzioni, l&#8217;Ufficio prende atto del fatto che la R. si sia affidata alla consulenza della &#8220;L.&#8221;, per indagare l&#8217;effettivit\u00e0 e solidit\u00e0 economica della controparte, ma trattata la circostanza come se fosse sostanzialmente irrilevante, dando invece rilievo all&#8217;ipotesi secondo cui &#8211; volendo agire prudentemente e in buona fede &#8211; alla R. sarebbe stato sufficiente effettuare una visura camerale per rendersi conto che la controparte operava in modo sospetto sul mercato della carta e, dunque, decidere di contrarre con altro operatore sul mercato.<\/p>\n<p>Aggiungeva poi che l&#8217;appellante avrebbe dovuto comunque chiedere alla T. prova del regolare pagamento dei tributi dovuti in relazione alle fatture emesse.<\/p>\n<p>Tale ricostruzione non solo \u00e8 del tutto apodittica, ma risulta anche contrastante con i gi\u00e0 menzionati\u00a0principi giurisprudenziali di legittimit\u00e0 ed europei.<\/p>\n<p>\u00c8 anzitutto evidente che non si possa esigere dal soggetto contribuente alcuna verifica in ordine alla fedelt\u00e0 tributaria della controparte contrattuale (in tal senso si era gi\u00e0 espressa la <strong>CGUE, sent. 3 marzo 2004, C-395\/02.<\/strong>), esulando tale pretesa dal normale svolgimento dei rapporti commerciali, cos\u00ec come dai doveri del contribuente, su cui non incombe alcun obbligo di solidariet\u00e0 con l&#8217;amministrazione finanziaria nella ricerca degli evasori, ma piuttosto il divieto di agevolarne &#8211; anche solo passivamente &#8211; l&#8217;attivit\u00e0 (sul punto cfr<strong>. SS.UU. Cass., sent. 12 settembre 2017, n. 21105,\u00a0<em>sub.\u00a0<\/em>5.3).<\/strong><\/p>\n<p>Ugualmente irragionevole \u00e8 l&#8217;affermazione che la societ\u00e0 avrebbe dovuto preferire procedere a una visura camerale, piuttosto che ricorrere a una societ\u00e0 specializzata nelle indagini sull&#8217;affidabilit\u00e0 commerciale, trattandosi, in questo caso, di una scelta di carattere imprenditoriale, come tale\u00a0insindacabile.<\/p>\n<p>Pur ritenendo che l&#8217;Amministrazione finanziaria non abbia assolto l&#8217;onere della prova che gli faceva capo &#8211; circostanza che sarebbe di per s\u00e9 sufficiente a considerare illegittimo il provvedimento adottato e, conseguentemente, a riformare la sentenza di primo grado che ne ha confermato la bont\u00e0 &#8211; pare comunque opportuno porre in evidenza i contro-argomenti offerti dalla appellante in ordine alla cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;.<\/p>\n<p>Sicura rilevanza deve assumere il parere rilasciato dalla societ\u00e0 di informazione commerciale &#8220;L.&#8221;, gi\u00e0 allegato al ricorso presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, elemento idoneo a far ritenere che la ricorrente abbia operato con quella diligenza che si pu\u00f2 pretendere dal medio operatore commerciale.<\/p>\n<p>Ancor pi\u00f9 solida, bench\u00e9 non considerata dal giudice di prime cure, \u00e8 la circostanza che la legale rappresentante della R. abbia proceduto a segnalare all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria il legale rappresentante della societ\u00e0 T., con atto di esposto\/denuncia depositato in data 4 aprile 2013 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.<\/p>\n<p>Si tratta di una circostanza che riprova il ricorso a normale diligenza da parte dell&#8217;appellante e, quantomeno, mette in discussione la tesi dell&#8217;accertatore in ordine alla connivenza rispetto al meccanismo fraudolento, essendo del tutto evidente che una tale presa di distanza dall&#8217;operato della controparte contrattuale &#8211; peraltro intervenuta prima dell&#8217;avvio dell&#8217;accertamento fiscale &#8211; non possa trovare corrispondenza in una ricostruzione della frode carosello che allude a presunti benefici in capo alla R. (IVA detratta) che sarebbero economicamente sovrapponibili a quelli ottenuti dalla cartiera (IVA non versata).<\/p>\n<p>Sarebbe perlomeno insolito che una societ\u00e0 coinvolta consapevolmente in una frode carosello, prima ancora di essere oggetto di un avviso d&#8217;accertamento contenente rilievi sul punto, presenti una denuncia\/esposto all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, addossandosi il rischio che l&#8217;apertura delle indagini possa investire anche il suo operato.<\/p>\n<p>La circostanza che la contribuente abbia provveduto a denunciare la controparte in relazione a alcune delle fatture considerate dagli accertatori come frutto di operazioni soggettivamente non esistenti, potrebbe peraltro dare luogo all&#8217;applicazione della scriminante prevista dall&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;472_art6-com3\">art. 6 co. 3 del d.lgs. 472\/1997<\/a>, che prevede che il contribuente, il sostituto e il responsabile d&#8217;imposta non siano punibili &#8220;<em>quando dimostrano che il pagamento del tributo non \u00e8 stato eseguito per fatto denunciato\u00a0all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>I motivi in esame vanno pertanto accolti, mentre restano assorbiti tutti gli altri motivi.<\/p>\n<p>Le spese, in considerazione delle pi\u00f9 recenti disposizioni normative, seguono la soccombenza<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong><u>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong>studiopirro@libero.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><u>3475404943<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>La Commissione accoglie l&#8217;appello ed in riforma della sentenza di primo grado annulla l&#8217;avviso di\u00a0accertamento impugnato.<\/p>\n<p>Condanna l&#8217;Ufficio alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in\u00a0favore dell&#8217;appellante in complessivi euro <strong>9.000,00<\/strong> (novemila,00) oltre accessori di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PROCESSO TRIBUTARIO L&rsquo;amministrazione finanziaria erroneamente contestava fatture soggettivamente inesistenti nell&rsquo;ambito di operazioni transnazionali. La commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie, a differenza della CTP di Milano,&nbsp; le doglianze del ricorrente ed in riforma della sentenza di primo grado annulla l&rsquo;avviso di&nbsp;accertamento impugnato Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 IL PROCESSO Sentenza n. 4372 del 07\/11\/2019 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia. Con ricorso tempestivamente presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la&nbsp;societ&agrave; ricorrente, R. s.r.l., impugnava l&rsquo;avviso d&rsquo;accertamento emesso rilevando l&rsquo;indebita detrazione IVA operata dalla contribuente, nel contesto di una presunta frode carosello tramite&nbsp;&ldquo;missing&nbsp;traders&rdquo;. Ci&ograve; che veniva contestato, nello specifico, era il ricorso a una societ&agrave; cartiera che avrebbe consentito un&rsquo;indebita detrazione dell&rsquo;IVA, risultando quest&rsquo;ultima acquirente di merce estera che, in realt&agrave;, veniva inviata direttamente alla impresa utilizzatrice, mentre all&rsquo;intermediario sarebbero state inviate unicamente le fatture di acquisto comunitario. La societ&agrave; utilizzatrice della merce estera riceveva quindi la merce dal fornitore comunitario, ma la fattura riportava IVA a credito, in quanto emessa dalla cartiera italiana. Questo sarebbe stato il meccanismo al quale la R. s.r.l. avrebbe quantomeno consapevolmente partecipato, assumendo la veste di acquirente e giovandosi di fatture soggettivamente false. L&rsquo;Ufficio riprendeva perci&ograve; le componenti negative di reddito corrispondenti alle operazioni sottostanti alle fatture contestate, per le annualit&agrave; 2010, 2011, 2012 e 2013, tutte oggetto di separati&nbsp;atti d&rsquo;accertamento. La contribuente impugnava i singoli atti, articolando cinque motivi di ricorso, come di seguito riassunti. In via preliminare, contestava la violazione del combinato disposto degli&nbsp;artt. 43 co. 1&nbsp;d.P.R. 600\/1973&nbsp;e&nbsp;57 co. 1 d.P.R. 633\/1972, con riferimento al raddoppio dei termini invocato dall&rsquo;ufficio, in forza dell&rsquo;esistenza di indagini penali delle quali per&ograve; non vi era prova documentale. In secondo luogo, contestava la violazione dell&rsquo;art. 19 d.P.R. 633\/1972, in punto di detrazione IVA, nonch&eacute; delle norme concernenti la compilazione della CMR. Ancora, eccepiva la violazione dell&rsquo;art. 7 del d.lgs. 212\/2000, in punto di carenza della motivazione dell&rsquo;atto impugnato e, infine, il fatto che l&rsquo;avviso di accertamento fosse basato su un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari della DRE, ritenuta incompetente nel caso di specie. L&rsquo;Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio formulando le proprie controdeduzioni, con le quali ribatteva alle eccezioni del ricorrente e chiedeva l&rsquo;integrale rigetto del ricorso. Udite le conclusioni delle parti, presenti all&rsquo;udienza del 7 maggio 2018, la Commissione Tributaria&nbsp;Provinciale di Milano respingeva il ricorso della contribuente, condannandola alla rifusione delle spese processuali. La societ&agrave; proponeva quindi appello, reiterando la contestazione relativa al raddoppio dei termini di cui aveva fruito l&rsquo;ufficio accertatore. Secondo l&rsquo;appellante, ci&ograve; era avvenuto in violazione del combinato disposto degli&nbsp;artt. 43 co. 1 d.P.R. 600\/1973&nbsp;e&nbsp;57 co. 1 d.P.R. 633\/1972, poich&eacute; la trasmissione della notizia di reato sarebbe intervenuta una volta spirati i termini decadenziali di legge. Con il secondo motivo, eccepiva la violazione dell&rsquo;art. 36 d.lgs. 546\/1992, poich&eacute; la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe solo apparente, non esplicitando il percorso argomentativo seguito dal giudicante, ma, soprattutto, mancando di dar conto di taluni specifici motivi di ricorso e allegazioni del contribuente (con particolare riferimento alla querela depositata&nbsp;alla Procura di Monza nei confronti del legale rappresentante della societ&agrave; T.). Con il terzo motivo, si doleva del fatto che il giudicante avesse integralmente recepito la ricostruzione dei fatti operata dall&rsquo;amministrazione finanziaria, rinunciando a un esame critico degli elementi dedotti in giudizio. Pi&ugrave; specificamente, lamentava le affermazioni del Giudice in ordine all&rsquo;assenza di valide ragioni economiche sottostanti i rapporti intercorsi tra la R. e la T., dalla quale avrebbe invece acquistato risme di carta con uno sconto pari al 10% rispetto al valore di mercato, trattandosi di beni offerti come giacenze di magazzino. Aggiungeva inoltre di essersi avvalsa di una preliminare attivit&agrave; di controllo da parte di una nota societ&agrave; di informazione commerciale (&ldquo;L.&rdquo;), da cui era risultato un grado di affidabilit&agrave; della controparte pari a 72,0 punti (buono) e un indice di solidit&agrave; finanziaria pari a 9,90 punti (ottimo). Ne deduceva che mai in alcun modo avrebbe potuto immaginare che la societ&agrave; T. fosse in realt&agrave; una cartiera priva di autonoma organizzazione imprenditoriale e avente natura fittizia, come invece stabilito apoditticamente dall&rsquo;Agenzia delle entrate e dalla CTP milanese. Svolgeva quindi ulteriori argomenti in ordine alla buona fede e all&rsquo;assenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente, nella fase di individuazione e selezione della controparte contrattuale T. Ancora, si lamentava del fatto che n&eacute; l&rsquo;Agenzia delle entrate, n&eacute; il Giudice di primo grado avessero mai spiegato esattamente: se la ricorrente fosse un mero soggetto interposto o un compartecipe della truffa; sulla base di quali elementi si dovesse ritenere provata l&rsquo;interposizione fittizia della cartiera, rispetto agli scambi posti in essere tra T. e R.; le modalit&agrave; con cui si sarebbe realizzata la presunta frode; la presenza di riscontri o indagini bancarie a supporto della tesi accusatoria; il prezzo del reato commesso dalla societ&agrave; T.; da quali elementi sia stata dedotta la consapevolezza da parte del cessionario R. che le operazioni commerciali poste in essere fossero iscritte in tale disegno criminoso. Affermava inoltre non fosse mai stata dimostrata la mancata esecuzione della cessione dal fatturante, l&rsquo;assenza di organizzazione e l&rsquo;inoperativit&agrave; della cartiera. Eccepiva, quindi, il difetto di motivazione del provvedimento originariamente impugnato e, conseguentemente, della sentenza di primo grado. Con il quarto e ultimo motivo, riproponeva la censura concernente l&rsquo;infondatezza dell&rsquo;avviso di accertamento fondato su un PCV redatto dai funzionari della DRE, ufficio antifrode, organo ritenuto incompetente, giacch&eacute; dotato di poteri d&rsquo;accertamento nei confronti dei soggetti con volume d&rsquo;affari non inferiore a cento milioni di euro, mentre il volume di affari della R. all&rsquo;epoca superava di poco i tre milioni di euro. Concludeva chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dell&rsquo;atto originariamente impugnato. Si &egrave; costituita in appello l&rsquo;Agenzia delle entrate convenuta, che ha depositato le proprie controdeduzioni. L&rsquo;Ufficio, dal canto proprio, ha ricostruito i fatti da cui &egrave; scaturito l&rsquo;odierno giudizio, in particolare il fatto che, da un&rsquo;indagine di pi&ugrave; ampio respiro, era emerso che la R. s.r.l., nel suo processo produttivo, si era avvalsa in pi&ugrave; occasioni di merce intracomunitaria, le cui forniture, tuttavia, erano documentate da<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[30,22,27,25,28,29,23,24,26],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#039; MANCA PROVA<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Avviso di accertamento illegittimo perch\u00e8 manca la prova dell&#039;agenzia delle entrate. L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#039; MANCA PROVA\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Avviso di accertamento illegittimo perch\u00e8 manca la prova dell&#039;agenzia delle entrate. L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Studio Legale Pirro\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/studiolegalepirro\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-10-27T07:26:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-10-29T10:27:22+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"13 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#organization\",\"name\":\"Studio Legale Pirro\",\"url\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/\",\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/studiolegalepirro\"],\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/logo2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/logo2.jpg\",\"width\":1300,\"height\":252,\"caption\":\"Studio Legale Pirro\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/\",\"name\":\"Studio Legale Pirro\",\"description\":\"Avvocato Antonella Pirro specializzata in contenzioso con Agenzia Entrate \",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\",\"url\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\",\"name\":\"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE' MANCA PROVA\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#website\"},\"datePublished\":\"2020-10-27T07:26:19+00:00\",\"dateModified\":\"2020-10-29T10:27:22+00:00\",\"description\":\"Avviso di accertamento illegittimo perch\u00e8 manca la prova dell'agenzia delle entrate. L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#8217; MANCA LA PROVA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE\"}]},{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/person\/041f893d6d79dc8e145cef4950a168da\"},\"headline\":\"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#8217; MANCA LA PROVA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE\",\"datePublished\":\"2020-10-27T07:26:19+00:00\",\"dateModified\":\"2020-10-29T10:27:22+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html\"},\"wordCount\":2594,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#organization\"},\"keywords\":[\"art. 2727 cc\",\"avvocato tributarista milano\",\"onere della prova\",\"operazioni soggettivamente inesistenti\",\"presunzioni gravi\",\"presunzioni precise e concordanti\",\"ricorrente in commissione tributaria provinciale\",\"ricorso contro avviso di accertamento\",\"societ\u00e0 cartiera\"],\"articleSection\":[\"Processi tributari\"],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/person\/041f893d6d79dc8e145cef4950a168da\",\"name\":\"admin\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE' MANCA PROVA","description":"Avviso di accertamento illegittimo perch\u00e8 manca la prova dell'agenzia delle entrate. L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE' MANCA PROVA","og_description":"Avviso di accertamento illegittimo perch\u00e8 manca la prova dell'agenzia delle entrate. L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente","og_url":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html","og_site_name":"Studio Legale Pirro","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/studiolegalepirro","article_published_time":"2020-10-27T07:26:19+00:00","article_modified_time":"2020-10-29T10:27:22+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"13 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#organization","name":"Studio Legale Pirro","url":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/","sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/studiolegalepirro"],"logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/logo2.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/logo2.jpg","width":1300,"height":252,"caption":"Studio Legale Pirro"},"image":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#website","url":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/","name":"Studio Legale Pirro","description":"Avvocato Antonella Pirro specializzata in contenzioso con Agenzia Entrate ","publisher":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html","url":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html","name":"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE' MANCA PROVA","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#website"},"datePublished":"2020-10-27T07:26:19+00:00","dateModified":"2020-10-29T10:27:22+00:00","description":"Avviso di accertamento illegittimo perch\u00e8 manca la prova dell'agenzia delle entrate. L\u2019amministrazione finanziaria erroneamente","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#8217; MANCA LA PROVA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE"}]},{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/person\/041f893d6d79dc8e145cef4950a168da"},"headline":"AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE&#8217; MANCA LA PROVA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE","datePublished":"2020-10-27T07:26:19+00:00","dateModified":"2020-10-29T10:27:22+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/10\/27\/avviso-di-accertamento-illegittimo-perche-manca-la-prova-dellagenzia-delle-entrate\/.html"},"wordCount":2594,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#organization"},"keywords":["art. 2727 cc","avvocato tributarista milano","onere della prova","operazioni soggettivamente inesistenti","presunzioni gravi","presunzioni precise e concordanti","ricorrente in commissione tributaria provinciale","ricorso contro avviso di accertamento","societ\u00e0 cartiera"],"articleSection":["Processi tributari"],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/#\/schema\/person\/041f893d6d79dc8e145cef4950a168da","name":"admin"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/543"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=543"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/543\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":583,"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/543\/revisions\/583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=543"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=543"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=543"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}