{"id":596,"date":"2020-11-02T12:39:27","date_gmt":"2020-11-02T12:39:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=596"},"modified":"2020-11-02T12:39:27","modified_gmt":"2020-11-02T12:39:27","slug":"le-modalita-di-notifica-dellatto-di-accertamento-erano-irrituali-ricorso-in-appello-accolto-e-pretesa-illegittima-dellagenzia-delle-entrate-interamente-annullata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2020\/11\/02\/le-modalita-di-notifica-dellatto-di-accertamento-erano-irrituali-ricorso-in-appello-accolto-e-pretesa-illegittima-dellagenzia-delle-entrate-interamente-annullata\/.html","title":{"rendered":"LE MODALITA&#8217; DI NOTIFICA DELL&#8217;ATTO DI ACCERTAMENTO ERANO IRRITUALI: RICORSO IN APPELLO ACCOLTO E PRETESA ILLEGITTIMA DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE INTERAMENTE ANNULLATA"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>PROCESSO TRIBUTARIO<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019atto di accertamento non era stato ritualmente notificato; doveva essere data prova delle ricerche del contribuente nello stesso comune di Milano. Accertamento dell\u2019Agenzia fiscale annullato in grado di appello.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>oltre che con il modulo <\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong>consulenze online<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail <\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong>studiopirro@libero.it<\/strong><\/a><strong> (oggetto mail: \u201c<em>primo contatto<\/em>\u201d) <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>oppure al <\/strong><strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\">0229406265<\/a>; <\/strong><strong>Avvocato Antonella Pirro<\/strong> <a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong>3475404943 <\/strong><\/a><strong>dopo le 14:00<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>IL PROCESSO<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Sentenza del 15 novembre 2019 n. 4563 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione 14.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>I fatti oggetto della presente causa possono cos\u00ec essere riassunti:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>1) S. B. ha impugnato l&#8217;atto di accertamento con cui gli \u00e8 stato intimato il pagamento della tassa automobilistica per l&#8217;anno 2012: a dire del ricorrente S. B. tale atto non gli era stato <strong>ritualmente notificato<\/strong>, atteso che dalla <strong>busta in originale contenente l&#8217;avviso di liquidazione<\/strong> reperita presso la casa Comunale di Milano era emersa l&#8217;esistenza di una prima notifica effettuata nel gennaio del 2014 a mezzo del servizio postale presso l&#8217;indirizzo di Via F. C. n. x in M. dove il B. risultava allora avere il domicilio fiscale; non andata a buon fine tale notifica in quanto egli era risultato trasferito, l&#8217;Ufficio aveva tentato, il successivo 17 febbraio 2014, una seconda notifica sempre presso l&#8217;indirizzo di Via F. C. n. X in M. per il tramite del messo comunale che, informato dal custode dello stabile che il B. si. era trasferito altrove, ha nuovamente effettuato un terzo tentativo il 20 febbraio 2014 non reperendo nuovamente il destinatario<strong> ma effettuando ciononostante la notifica dell&#8217;avviso di liquidazione ai sensi dell&#8217;art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973<\/strong> avendo considerato esso destinatario quale <strong>irreperibile assoluto<\/strong>; la doglianza palesata dal B. risiede nel fatto che il messo ha effettuato la notifica ai sensi dell&#8217;art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 senza avere previamente effettuato <strong>opportune ricerche di esso destinatario<\/strong> presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del <strong>Comune ove sussisteva il domicilio fiscale;<\/strong><\/p>\n<p>2) <strong><u>Costituitosi regolarmente l&#8217;Ufficio<\/u><\/strong>, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha, con sentenza n. 5959\/2017 disatteso il ricorso del contribuente B. ritenendo che l&#8217;atto gravato era stato regolarmente notificato per il fatto che l&#8217;atto &#8220;<em>risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario, via C. n. X, M.. Giunto in loco, il messo ha trovato il custode, M. S. , il quale ha dichiarato che il sig. B. si era trasferito ignorasi dove, di conseguenza l&#8217;atto \u00e8 stato depositato presso la Casa Comunale di M. ex art. 60 DPR 600\/73, lettera E. Nel caso de quo, il Messo Comunale si \u00e8 trovato di fronte ad una irreperibilit\u00e0 assoluta in quanto all&#8217;indirizzo di residenza conosciuto, il custode ha dichiarato che il sig. B si era trasferito ignorasi dove e pertanto poteva solo notificare con il deposito presso casa Comunale ed affiggendo relativo avviso all&#8217;Albo Pretorio per 8 gg consecutivi<\/em>&#8220;;<\/p>\n<p>3<u>) <strong>S. B. ha interposto appello<\/strong><\/u> avverso la sentenza n. 5959\/2017 deducendo la nullit\u00e0 dell&#8217;atto gravato stante il difetto di notifica per violazione dell&#8217;art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973: a detta di parte appellante il procedimento di notifica era stato viziato dal fatto che il messo aveva provveduto ai sensi della norma sopra citata, e delle relative modalit\u00e0 di notifica meno garantiste per il soggetto inciso dai provvedimenti impositivi, senza avere previamente effettuato opportune ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale e\/o senza averne dato idonea contezza nella relata di notifica;<\/p>\n<p>4<strong><u>) Si \u00e8 costituita in giudizio l&#8217;Agenzia delle Entrate<\/u><\/strong> instando per il rigetto dell&#8217;appello della contribuente e per la conferma della sentenza di primo grado: l&#8217;Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al momento della notifica dell&#8217;atto, il domicilio fiscale del B. risultava essere Via F. C. n. X in M. e che, di conseguenza, del tutto rituale doveva essere considerata la notificazione suddetta costituendo preciso onere del contribuente comunicare tempestivamente all&#8217;amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale, onere nel caso di specie non adempiuto; l&#8217;Agenzia delle Entrate ha sottolineato infine che in caso di irreperibilit\u00e0 assoluta non occorre che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel Comune dell&#8217;abitazione, dell&#8217;ufficio o dell&#8217;azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata di notificazione.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0<u>MOTIVI<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>La Commissione ritiene di dover accogliere l&#8217;appello<\/strong> azionato da S. B. ed, in riforma della sentenza di primo grado, di <strong>annullare l&#8217;atto impugnato<\/strong> <strong><u>per i motivi di seguito enunciati.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede in tema di notificazione degli atti impositivi che &#8220;quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi \u00e8 abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l&#8217;avviso del deposito prescritto dall&#8217;art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell&#8217;albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell&#8217;ottavo giorno successivo a quello di affissione&#8221;: la norma abilita l&#8217;Ufficio a provvedere alla notifica degli atti impositivi secondo le modalit\u00e0 meno garantiste della norma in esame che consente che per gli irreperibili l&#8217;avviso. di deposito sia affiss\u00f2 nell&#8217;albo pretorio del comune piuttosto che presso la porta dell&#8217;abitazione, dell&#8217;ufficio o dell&#8217;azienda del contribuente con l&#8217;omissione dell&#8217;inoltro della successiva raccomandata, subordinando per\u00f2 tale facolt\u00e0 al fatto che prima di procedervi si effettuino ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussista il domicilio fiscale del contribuente; nel caso al vaglio del presente giudizio pare alla Commissione che il messo si sia astenuto dal fare tali ricerche avendo tentato di notificare l&#8217;atto per ben tre volte presso il medesimo luogo di via C n. x in M. allorch\u00e9 era pacifico che il destinatario dell&#8217;atto non risultasse pi\u00f9 risiedere l\u00ec da tempo.<\/p>\n<p><strong><u>La giurisprudenza del Supremo Collegio<\/u><\/strong><\/p>\n<p>ha infatti chiarito che &#8220;La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall&#8217;art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall&#8217;art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l&#8217;indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perch\u00e9 questi (o ogni altro possibile consegnatario) <strong><u>non \u00e8 stato rinvenuto in detto indirizzo<\/u><\/strong>, per essere ivi <strong><u>temporaneamente irreperibile<\/u><\/strong>, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all&#8217;art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perch\u00e9 risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato <strong><u>ricerche nel Comune <\/u><\/strong>dov&#8217;\u00e8 situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell&#8217;ambito dello stesso Comune&#8221; (si veda la <strong>sentenza n. 16696 del 3 luglio 2013) <\/strong>e che &#8220;<em>In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le &#8220;modalit\u00e0 previste dall&#8217;art. 60, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l&#8217;ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l&#8217;irreperibilit\u00e0 assoluta del contribuente, ossia che quest&#8217;ultimo non abbia pi\u00f9 n\u00e9 l&#8217;abitazione n\u00e9 l&#8217;ufficio o l&#8217;azienda nel Comune gi\u00e0 sede del proprio domicilio fiscale. Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l&#8217;effettuazione della notifica ex art. 60 cit., le generiche informazioni tornite dal custode dello stabile<\/em>&#8221; (si veda l&#8217;ordinanza n<strong>. 2887 del 3 luglio 2013<\/strong>); tale principio \u00e8 stato di recente ribadito <strong>dall&#8217;ordinanza n. 6765 del 2019<\/strong> con cui gli Ermellini hanno ribadito che &#8220;<em>In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l&#8217;ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalit\u00e0 previste dall&#8217;art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l&#8217;irreperibilit\u00e0 assoluta del contribuente, ossia che quest&#8217;ultimo non abbia pi\u00f9 n\u00e9 l&#8217;abitazione n\u00e9 l&#8217;ufficio o l&#8217;azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Nella specie, in applicazione del principio, <strong><u>la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata<\/u><\/strong> che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilit\u00e0 di un&#8217;ipotesi di irreperibilit\u00e0 assoluta, le attivit\u00e0 di ricerca svolte dall&#8217;ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune&#8221;: da tali arresti si evince che l&#8217;amministrazione finanziaria ben pu\u00f2 avvalersi del metodo notificatorio men garantista per il destinatario dell&#8217;atto di cui all&#8217;art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 <strong>purch\u00e9 provveda ad accertarsi <\/strong>della effettiva irreperibilit\u00e0 del destinatario <strong>andando a verificare se nel territorio del Comune dei domicilio fiscale sussisteva altra abitazione od ufficio ove poter notificare l&#8217;atto.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Di tali ricerche poi occorre dare atto nella relata di notifica<\/strong>, sia pur <strong><u>con formule non sacrali<\/u><\/strong>, affinch\u00e9 di esse si abbia con chiarezza l&#8217;effettivo compimento, come affermato <strong>dall&#8217;ordinanza n. 19958 del 27 luglio 2018 della Suprema Corte <\/strong>a mente della quale &#8220;<em>In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilit\u00e0 assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell&#8217;art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, gi\u00e0 sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia pi\u00f9 abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l&#8217;atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non \u00e8 indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l&#8217;esito nella relata, purch\u00e9 dalla stessa se ne evinca con chiarezza l&#8217;effettivo compimento&#8221;<\/em>: il messo notificatore ha del pari <strong>omesso tale adempimento<\/strong> essendosi discostato dal parametro normativo richiesto ai fini della <strong>validit\u00e0 della notifica dell&#8217;atto<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><u>A nulla vale<\/u><\/strong> obiettare, come sostenuto dalla difesa erariale, che in caso di mancata tempestiva comunicazione della variazione del domicilio fiscale la notifica degli atti pu\u00f2 essere fatta presso il domicilio fiscale risultante all\u2019amministrazione finanziaria, e ci\u00f2 considerato che nessuno nega che la notifica al B avrebbe potuto essere fatta presso l&#8217;allora domicilio fiscale di Via F. C. n. x in M., previa per\u00f2 l&#8217;effettuazione delle ricerche nei termini sopra esposti, <strong>ricerche che il messo comunale ha pacificamente omesso<\/strong>.<\/p>\n<p>Consegue in definitiva l&#8217;accertamento della <strong>omessa notifica dell&#8217;atto gravato<\/strong> e l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello del contribuente appellante.<\/p>\n<p><strong><u>Le spese di lite <\/u><\/strong>seguono la soccombenza e vanno <strong>addossate all&#8217;Ufficio appellato<\/strong> nella misura di cui al dispositivo.<\/p>\n<p><strong><u>P.Q.M.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Commissione accoglie l&#8217;appello azionato da S .B. e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l&#8217;atto di accertamento n. TNLXXX per cui \u00e8 lite.<\/p>\n<p><strong>Condanna l&#8217;Ufficio al pagamento, in favore di S. B., delle spese del presente grado liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>oltre che con il modulo <\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong>consulenze online<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail <\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong>studiopirro@libero.it<\/strong><\/a><strong> (oggetto mail: \u201c<em>primo contatto<\/em>\u201d) <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>oppure al <\/strong><strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\">0229406265<\/a>; <\/strong><strong>Avvocato Antonella Pirro<\/strong> <a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong>3475404943 <\/strong><\/a><strong>dopo le 14:00<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PROCESSO TRIBUTARIO L&rsquo;atto di accertamento non era stato ritualmente notificato; doveva essere data prova delle ricerche del contribuente nello stesso comune di Milano. Accertamento dell&rsquo;Agenzia fiscale annullato in grado di appello. &nbsp; Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online pu&ograve; essere contattato all&rsquo;indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: &ldquo;primo contatto&rdquo;) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 dopo le 14:00 &nbsp; IL PROCESSO Sentenza del 15 novembre 2019 n. 4563 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione 14. I fatti oggetto della presente causa possono cos&igrave; essere riassunti: 1) S. B. ha impugnato l&rsquo;atto di accertamento con cui gli &egrave; stato intimato il pagamento della tassa automobilistica per l&rsquo;anno 2012: a dire del ricorrente S. B. tale atto non gli era stato ritualmente notificato, atteso che dalla busta in originale contenente l&rsquo;avviso di liquidazione reperita presso la casa Comunale di Milano era emersa l&rsquo;esistenza di una prima notifica effettuata nel gennaio del 2014 a mezzo del servizio postale presso l&rsquo;indirizzo di Via F. C. n. x in M. dove il B. risultava allora avere il domicilio fiscale; non andata a buon fine tale notifica in quanto egli era risultato trasferito, l&rsquo;Ufficio aveva tentato, il successivo 17 febbraio 2014, una seconda notifica sempre presso l&rsquo;indirizzo di Via F. C. n. X in M. per il tramite del messo comunale che, informato dal custode dello stabile che il B. si. era trasferito altrove, ha nuovamente effettuato un terzo tentativo il 20 febbraio 2014 non reperendo nuovamente il destinatario ma effettuando ciononostante la notifica dell&rsquo;avviso di liquidazione ai sensi dell&rsquo;art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 avendo considerato esso destinatario quale irreperibile assoluto; la doglianza palesata dal B. risiede nel fatto che il messo ha effettuato la notifica ai sensi dell&rsquo;art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 senza avere previamente effettuato opportune ricerche di esso destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale; 2) Costituitosi regolarmente l&rsquo;Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha, con sentenza n. 5959\/2017 disatteso il ricorso del contribuente B. ritenendo che l&rsquo;atto gravato era stato regolarmente notificato per il fatto che l&rsquo;atto &ldquo;risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario, via C. n. X, M.. Giunto in loco, il messo ha trovato il custode, M. S. , il quale ha dichiarato che il sig. B. si era trasferito ignorasi dove, di conseguenza l&rsquo;atto &egrave; stato depositato presso la Casa Comunale di M. ex art. 60 DPR 600\/73, lettera E. Nel caso de quo, il Messo Comunale si &egrave; trovato di fronte ad una irreperibilit&agrave; assoluta in quanto all&rsquo;indirizzo di residenza conosciuto, il custode ha dichiarato che il sig. B si era trasferito ignorasi dove e pertanto poteva solo notificare con il deposito presso casa Comunale ed affiggendo relativo avviso all&rsquo;Albo Pretorio per 8 gg consecutivi&ldquo;; 3) S. B. ha interposto appello avverso la sentenza n. 5959\/2017 deducendo la nullit&agrave; dell&rsquo;atto gravato stante il difetto di notifica per violazione dell&rsquo;art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973: a detta di parte appellante il procedimento di notifica era stato viziato dal fatto che il messo aveva provveduto ai sensi della norma sopra citata, e delle relative modalit&agrave; di notifica meno garantiste per il soggetto inciso dai provvedimenti impositivi, senza avere previamente effettuato opportune ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale e\/o senza averne dato idonea contezza nella relata di notifica; 4) Si &egrave; costituita in giudizio l&rsquo;Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell&rsquo;appello della contribuente e per la conferma della sentenza di primo grado: l&rsquo;Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al momento della notifica dell&rsquo;atto, il domicilio fiscale del B. risultava essere Via F. C. n. X in M. e che, di conseguenza, del tutto rituale doveva essere considerata la notificazione suddetta costituendo preciso onere del contribuente comunicare tempestivamente all&rsquo;amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale, onere nel caso di specie non adempiuto; l&rsquo;Agenzia delle Entrate ha sottolineato infine che in caso di irreperibilit&agrave; assoluta non occorre che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel Comune dell&rsquo;abitazione, dell&rsquo;ufficio o dell&rsquo;azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata di notificazione. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;MOTIVI La Commissione ritiene di dover accogliere l&rsquo;appello azionato da S. B. ed, in riforma della sentenza di primo grado, di annullare l&rsquo;atto impugnato per i motivi di seguito enunciati. L&rsquo;art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede in tema di notificazione degli atti impositivi che &ldquo;quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi &egrave; abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l&rsquo;avviso del deposito prescritto dall&rsquo;art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell&rsquo;albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell&rsquo;ottavo giorno successivo a quello di affissione&rdquo;: la norma abilita l&rsquo;Ufficio a provvedere alla notifica degli atti impositivi secondo le modalit&agrave; meno garantiste della norma in esame che consente che per gli irreperibili l&rsquo;avviso. di deposito sia affiss&ograve; nell&rsquo;albo pretorio del comune piuttosto che presso la porta dell&rsquo;abitazione, dell&rsquo;ufficio o dell&rsquo;azienda del contribuente con l&rsquo;omissione dell&rsquo;inoltro della successiva raccomandata, subordinando per&ograve; tale facolt&agrave; al fatto che prima di procedervi si effettuino ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussista il domicilio fiscale del contribuente; nel caso al vaglio del presente giudizio pare alla Commissione che il messo si sia astenuto dal fare tali ricerche avendo tentato di notificare l&rsquo;atto per ben tre volte presso il medesimo luogo di via C n. x in M. allorch&eacute; era pacifico che il destinatario dell&rsquo;atto non risultasse pi&ugrave; risiedere l&igrave; da tempo. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha infatti chiarito che &ldquo;La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall&rsquo;art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[12,104,106,102,100,101,103,105],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Atto di accertamento non era stato ritualmente notificato<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"atto di accertamento non era stato notificato; doveva essere data prova delle ricerche nel comune di Milano. 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