{"id":693,"date":"2021-02-23T12:27:47","date_gmt":"2021-02-23T12:27:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=693"},"modified":"2021-02-23T12:27:47","modified_gmt":"2021-02-23T12:27:47","slug":"oggetto-del-contendere-e-la-quantificazione-del-valore-di-avviamento-lufficio-rettifica-il-valore-di-avviamento-dei-4-negozi-fino-a-quando-la-commissione-rigetta-lappello-d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2021\/02\/23\/oggetto-del-contendere-e-la-quantificazione-del-valore-di-avviamento-lufficio-rettifica-il-valore-di-avviamento-dei-4-negozi-fino-a-quando-la-commissione-rigetta-lappello-d\/.html","title":{"rendered":"OGGETTO DEL CONTENDERE E\u2019 LA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DI AVVIAMENTO: L\u2019UFFICIO RETTIFICA IL VALORE DI AVVIAMENTO DEI 4 NEGOZI FINO A QUANDO LA COMMISSIONE RIGETTA L\u2019APPELLO DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\"><strong><em>consulenze online<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 06\/02\/2020 n. 343 &#8211; Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione\/Collegio 21<\/p>\n<p>L&#8217;agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano propone appello nei confronti della\u00a0sentenza n. 4022\/5\/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 29.5.2018, con la quale viene respinto il ricorso proposto dalle societ\u00e0 B. A. e dalla Societ\u00e0 D. spa, che impugnano l&#8217;avviso di rettifica e liquidazione emesso dall&#8217;Ufficio, con il quale in relazione ad un contratto di compravendita di rami di azienda stipulato tra le parti ricorrenti il 30.1.2015 e registrato il 12.2.2015, era stato rettificato il valore complessivo dichiarato dei beni aziendali ceduti pari ad euro 1.164.205, ritenendo congruo il valore attribuito alle attrezzature e merci pari a euro 1.006.205, e rettificando il valore di avviamento, che la parte determinava in euro 158.000 e che l&#8217;Ufficio rettificava in euro 2.052.097.<\/p>\n<p>Quindi, oggetto del contendere \u00e8 la quantificazione del valore di avviamento ceduto con la suddetta compravendita.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio rettifica il valore di avviamento dei 4 negozi oggetto della compravendita, utilizzando\u00a0il cd metodo patrimoniale complesso ed applicando una percentuale del 20% sul fatturato medio conseguito dai negozi in esame, tenendo conto della media dei ricavi conseguiti dai punti vendita\u00a0negli ultimi tre anni antecedenti la cessione, e del noto brand associato agli ipermercati della grande distribuzione.<\/p>\n<p>Con l&#8217;avviso viene accertata la maggiore imposta di registro pari ad euro 56.823,oltre interessi e\u00a0sanzioni.<\/p>\n<p>La sentenza, premesso che secondo la piu&#8217; recente giurisprudenza di legittimit\u00e0, l&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986;131_art51-com4\">art. 51 comma 4<\/a><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986;131_art51-com4\">\u00a0DPR 131\/86<\/a>\u00a0d\u00e0 rilevanza anche all&#8217;avviamento di segno negativo, afferma che la base imponibile dell&#8217;imposta di registro deve essere il piu&#8217; possibile conforme al valore dell&#8217;azienda in condizioni\u00a0di libero mercato, edevidenzia quanto segue:<\/p>\n<p>-la parte ha dato rilievo e provato una serie di fattori contingenti che hanno inciso di fatto nella\u00a0determinazione del valore di avviamento da riconoscere ai beni ceduti ed in particolare che la vendita dei 4 negozi (ubicati in zona commercialmente non favorevole, con redditivit\u00e0 inferiore\u00a0alla media nazionale, con oneri fissi superiori alla media nazionale , e in perdita gestionale perdurante anche dopo la cessione, con licenziamento del personale) si inseriva in una piu&#8217; ampia\u00a0operazione di dismissione da parte del gruppo di appartenenza R., con la vendita di 150 punti vendita in Italia.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio non ha contestato i fattori negativi invocati dalla parte e non ha giustificato il perch\u00e9,\u00a0nonostante la loro presenza, li abbia ritenuti irrilevanti e ha applicato un coefficiente pari al 20% del fatturato, vicino al 25%, che l&#8217;Ufficio individua come la punta massima del range utilizzabile\u00a0per i punti vendita alimentari. Ha utilizzato un criterio astratto, senza dimostrare perch\u00e9 il valore rettificato fosse comunque adeguato alla realt\u00e0 aziendale concreta nella quale operavano le attivit\u00e0\u00a0oggetto di cessione.<\/p>\n<p>Secondo la sentenza, l&#8217;avvenuta cessione dei 4 punti vendita avviene senza trasferire\u00a0all&#8217;acquirente il marchio B., che rappresentata parte determinante del valore di avviamento.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio presenta appello e chiede la riforma della sentenza impugnata.<\/p>\n<p>Dopo avere premesso di aver utilizzato il metodo dei multipli, stimando il valore dell&#8217;azienda in\u00a0funzione dei prezzi correnti assegnati dal mercato ad attivit\u00e0 similari, valorizzando le opportunit\u00e0 future di creazione del valore, ribadisce di avere assolto all&#8217;obbligo di motivazione, enunciando il\u00a0petitum e le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, essendo sufficiente che la motivazione enunci i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior\u00a0valore, riguardando il tema della prova ogni questione sulla idoneit\u00e0 in concreto del criterio applicato.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio ribadisce di non avere tenuto conto del marchio ai fini del calcolo dell&#8217;avviamento, in\u00a0quanto \u00e8 stato utilizzato il metodo della percentuale su fatturato, valorizzando gli intangibili generici (quali fiducia della clientela, buona collocazione logistica, rete di vendita ecc),utilizzando\u00a0la media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti la cessione anche in relazione i fattori segnalati dalla parte (maggiori oneri fissi, minore redditivit\u00e0 ecc.).<\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;Ufficio deduce che anche per le aziende in perdita si puo&#8217; calcolare il valore della\u00a0prospettiva aziendale , diventando cruciale il potenziale soggetto acquirente, cosiddetto acquirentespecifico, potendo incidere sulla valutazione del valore di avviamento non solo le cause della crisi,\u00a0bensi&#8217; anche le azioni future, essendo determinanti non solo i profitti che la azienda ceduta \u00e8 in grado di generare, bens\u00ec anche i profitti che potranno essere prodotti attraverso l&#8217;apporto di nuove risorse e competenze da parte del cessionario.<\/p>\n<p>Si costituiscono in giudizio le societ\u00e0 appellate e chiedono il rigetto dell&#8217;appello dell&#8217;Ufficio e la\u00a0conferma della sentenza impugnata.<\/p>\n<p>&#8211; Le Societ\u00e0 appellate controdeducono che \u00e8 corretta la sentenza nella paiie nella quale afferma il\u00a0vizio di motivazione e la illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto impugnato di rettifica in quanto l&#8217;Ufficio<\/p>\n<p>&#8220;<em>non ha sufficientemente dimostrato che il valore di avviamento rideterminato sulla base di un criterio\u00a0astratto fosse da ritenersi in concreto adeguato alla realt\u00e0 aziendale&#8221;,<\/em><\/p>\n<p>nella quale \u00e8 stata posta in essere l&#8217;attivit\u00e0 ceduta.<\/p>\n<p>Con riguardo al motivo di appello relativo all&#8217;esistenza di avviamento anche in caso di perdita, le\u00a0Societ\u00e0 appellate controdeducono che tale argomento \u00e8 inconferente, essendo oggetto del presente giudizio l&#8217;incidenza effettiva delle perdite di esercizio e delle altre circostanze di carattere negativo, non smentite dall&#8217;Ufficio, sulla determinazione del valore di avviamento.<\/p>\n<p>Infine, controdeducono che l&#8217;Ufficio appellante nulla rileva a proposito dell&#8217;inserimento della\u00a0compravendita oggetto di causa in una ben piu&#8217; ampia operazione di dismissione del business in Italia dell&#8217;attivit\u00e0 del gruppo di appartenenza R., affermato in sentenza e non contestato\u00a0dall&#8217;Ufficio.<\/p>\n<p>Le appellate citano da ultimo giurisprudenza di merito favorevole alla Societ\u00e0 con riguardo alla\u00a0cessione di altri punti vendita sempre relativi alla stessa operazione relativa al gruppo R..<\/p>\n<p>La Commissione dopo la discussione decide come da dispositivo.<\/p>\n<p>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>L&#8217;appello dell&#8217;Ufficio appare infondato e deve essere respinto.<\/p>\n<p>E&#8217; condivisibile l&#8217;impostazione della sentenza impugnata, che, in sintesi, evidenzia la approssimazione e la arbitrariet\u00e0 della percentuale di fatturato del 20%, applicata alla media dei\u00a0ricavi registrati da ciascun punto vendita nel triennio ante cessione, senza la valorizzazione delle specificit\u00e0 dei punti vendita in esame e delle circostanze di carattere negativo, evidenziate dalle Societ\u00e0 contribuenti e non contestate dall&#8217;Ufficio.<\/p>\n<p>Appare opportuno, al riguardo, premettere che, la Suprema Corte di legittimit\u00e0 con numerose\u00a0pronunce, recentemente riconfermate con sentenza Cassazione n. 7750 del 20.3.2019, ha ritenuto<\/p>\n<p><em>&#8220;ancora adoperabile\u00a0il\u00a0criterio di calcolo del valore di avviamento che\u00a0il\u00a0legislatore aveva previsto\u00a0per \/&#8217;accertamento con adesione con\u00a0il\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1992;460\"><em>DPR 460 del 1992<\/em><\/a><em>, art. 2 comma 4&#8243;(\u00a0<\/em>Cassazione n. 613 del 2006 e Cassazione n.1170 del 2008) ed ha statuito che\u00a0<em>&#8220;ai\u00a0fini del calcolo del valore di\u00a0avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione di azienda, per la\u00a0determinazione della base imponibile dell&#8217;imposta di registro secondo\u00a0il\u00a0disposto del\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986;131_art51\"><em>DPR 131<\/em><\/a><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986;131_art51-com4\"><em>\/<\/em><\/a><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986;131_art51\"><em>1986 art. 51<\/em><\/a><em>\u00a0e\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460_art2\"><em>DPR\u00a0<\/em><\/a><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460_art2\"><em>460 del 1996, art. 2 comma 4<\/em><\/a><em>, disposizione quest&#8217;ultima avente la\u00a0funzione\u00a0di fungere da parametro minimo per\u00a0il\u00a0relativo calcolo, dovr\u00e0 applicarsi la percentuale di redittivit\u00e0, nella misura ritenuta congrua dal giudice di merito parametrata alla media de ricavi, e\u00a0non degli utili operativi, accertati, o in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte su redditi negli ultimi tre periodo di imposta anteriori a quello in cui\u00a0\u00e8\u00a0intervenuto il trasferimento, applicando di\u00a0seguito il moltiplicatore previsto dall&#8217;<\/em><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460_art2-com4\"><em>art. 2 comma 4 DPR 460\/96<\/em><\/a><em>&#8221; (<\/em>cfr. Cassazione n. 7324 del 2014 e Cassazione n. 18941 del 2018)&#8221;.<\/p>\n<p>Ne deriva che , secondo la Suprema Corte, il\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;218\">D.lgs n. 218 del 1997<\/a>, che ridisciplina l&#8217;accertamento\u00a0con adesione, ha soppresso il\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR 460 del 1996<\/a>, non indicando pero&#8217; una metodologia di determinazione del valore di avviamento dell&#8217;azienda, ma l&#8217;orientamento espresso dal vecchio\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR n.460 del 1996<\/a>\u00a0rimane, ad avviso della Corte di Cassazione, valido sul piano indicativo per quanto riguarda i parametri di riferimento, lasciando al contribuente l&#8217;onere di dimostrare, ove lo\u00a0ritenga, applicando parametri diversi da quelli indicati dal\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR n.460 del 1996<\/a>, un valore di avviamento inferiore a quello indicato (cfr. ancora Cassazione n. 7750 del 20.3.2019).<\/p>\n<p>Peraltro, conformemente al richiamato orientamento della Cassazione, sebbene il disposto del\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR n. 460 del 1996<\/a>, art. 2 comma 4 riguardi in prima battura il calcolo operato dall&#8217;Ufficio, l&#8217;AF con la comunicazione n. 52 del 25.7.2003 ha ritenuto che anche il contribuente possa determinare il\u00a0valore di avviamento secondo il metodo di calcolo previsto dal richiamato\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR n. 460 del 1996<\/a>.<\/p>\n<p>In conclusione, puo&#8217; affermarsi, sulla base dei principi statuiti dalla Cassazione, che i criteri di cui\u00a0al\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR n. 460 del 1996<\/a>\u00a0determinano valori minimali di avviamento, in funzione dell&#8217;accertamento con adesione, sicch\u00e8 la loro applicazione integra un sicuro indizio a favore dell&#8217;Amministrazione,\u00a0ma l&#8217;AF puo&#8217; impiegare un criterio diverso, dando conto della maggiore affidabilit\u00e0 specifica (Cassazione n. 4931 del 2012), e il contribuente, si ripete, ha l&#8217;onere di dimostrare, ove lo ritenga,\u00a0applicando parametri diversi da quelli indicati dal\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996;460\">DPR n. 460 del 1996<\/a>, un valore di avviamento inferiore a quello indicato (cfr. ancora Cassazione n. 7750 del 20.3.2019).<\/p>\n<p>Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva che il motivo dell&#8217;Ufficio appellante,\u00a0secondo il quale i fatti presupposti, dedotti dalla parte, sono stati valorizzati nel calcolo del valore di avviamento, non appare fondato, in quanto dall&#8217;atto di rettifica non risulta come gli elementi\u00a0fattuali negativi, invocati dalla parte e non contestati dall&#8217;Ufficio, siano stati effettivamente considerati in relazione alla concreta incidenza sul valore di avviamento.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, il metodo, per come applicato, risulta oggettivamente avulso e disancorato dalle effettive\u00a0circostanze fattuali, presupposto della fattispecie concreta, come dedotte dalle parti, limitandosi l&#8217;Ufficio ad affermare di averle considerate, affermazione priva della concreta dimostrazione e\u00a0comunque smentita dalla lettura del contenuto dell&#8217;atto di rettifica e liquidazione.<\/p>\n<p>In altri termini, \u00e8 corretto affermare, come rileva la sentenza impugnata, che l&#8217;Ufficio ha\u00a0erroneamente impiegato una metodologia basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, che trascura gli elementi differenziali dei 4 punti vendita\u00a0in esame, senza tenere in considerazione la incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale, che caratterizza l&#8217;azienda oggetto di valutazione.<\/p>\n<p>Si intende dire che il metodo patrimoniale necessita di essere corroborato da un&#8217;analisi reddituale\u00a0perche&#8217; la valutazione possa essere considerata veritiera, completa ed attendibile, con verifica in concreto della reale situazione dello specifico punto vendita al momento della cessione,\u00a0giustificando sotto il profilo gestionale-reddituale l&#8217;ipotesi formulata, verifica che nella sostanza non risulta effettuata nel caso di specie.<\/p>\n<p>Venendo all&#8217;analisi degli specifici motivi di impugnazione, si osserva:<\/p>\n<ol>\n<li>l) In ordine al punto della sentenza, per il quale l&#8217;avvenuta cessione dei 4 punti vendita avviene\u00a0senza trasferire all&#8217;acquirente il marchio B., che rappresenta parte determinante del valore di avviamento, l&#8217;Ufficio ribadisce di non avere tenuto conto del marchio ai fini del calcolo\u00a0dell&#8217;avviamento, in quanto \u00e8 stato utilizzato il metodo della percentuale su fatturato, valorizzando gli intangibili generici (quali fiducia della clientela, buona collocazione logistica, rete di vendita\u00a0ecc),utilizzando la media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti l cessione anche in relazione ai fattori negativi segnalati dalla parte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il rilievo non \u00e8 fondato in quanto \u00e8 vero che oggetto della compravendita non \u00e8 stato il marchio\u00a0tuttavia \u00e8, altres\u00ec, vero che l&#8217;Ufficio, come ha ribadito anche durante la discussione orale in pubblica udienza, ha scelto di tenere comunque conto del peso che, secondo l&#8217;Ufficio, aveva il\u00a0marchio di originaria appartenenza sulla complessiva operazione di cessione.<\/p>\n<p>A pag. 13 dell&#8217;avviso di liquidazione, l&#8217;Ufficio afferma di applicare nel caso di specie la\u00a0percentuale di fatturato del 20%<\/p>\n<p>&#8220;<em>tenendo in considerazione che si tratta di un noto brand associato agli ipermercati della grande distribuzione&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Ma in tal modo l&#8217;Ufficio, da un lato, valorizza un dato che \u00e8 estraneo all&#8217;ambito della\u00a0compravendita, e, dall&#8217;altro lato, sottovaluta i fattori negativi segnalati dalla parte e non contestati dall&#8217;Ufficio (in particolare maggiori oneri fissi e minore redditivit\u00e0), non spiegando la incidenza in\u00a0concreto di tali fattori, ai fini del calcolo del valore di avviamento, limitandosi in modo formale ad asserire di averne tenuto conto, senza specifica dimostrazione .<\/p>\n<p>&#8211; In ordine al punto della sentenza che richiama i fattori negativi, che in concreto hanno inciso sul\u00a0valore di avviamento, l&#8217;Ufficio deduce che, anche per le aziende in perdita, si puo&#8217; calcolare il valore della prospettiva aziendale, diventando cruciale il potenziale soggetto acquirente, cosiddetto\u00a0acquirente specifico, potendo incidere sulla valutazione del valore di avviamento non solo le cause della crisi, bensi&#8217; anche le azioni future, essendo determinanti non solo i profitti che la azienda\u00a0ceduta \u00e8 in grado di generare, bensi&#8217; anche i profitti che potranno essere prodotti attraverso l&#8217;apporto di nuove risorse e competenze da parte del cessionario.<\/p>\n<p>Tale rilievo dell&#8217;Ufficio appare infondato e smentito nel caso di specie dalle modalit\u00e0 concrete con\u00a0le quali \u00e8 avvenuta la cessione in esame( ricerca non agevole dell&#8217;acquirente delle 4 attivit\u00e0 in esame, le cui criticit\u00e0 di fatto hanno ritardato la cessione nell&#8217;ambito della piu&#8217; ampia operazione\u00a0posta in essere dal Gruppo di appartenenza).<\/p>\n<p>-Sul punto della sentenza, per il quale la parte ha indicato e provato una serie di fattori contingenti,\u00a0che hanno inciso di fatto sulla determinazione del valore di avviamento da riconoscere ai beni ceduti ( ubicati in zona commercialmente non favorevole, con redditivit\u00e0 inferiore alla media\u00a0nazionale, con oneri fissi superiori alla media nazionale, e in perdita gestionale perdurante anche dopo la cessione, con licenziamento del personale), dimostrando che il prezzo della cessione\u00a0indicata nel rogito corrisponde al contingente valore di mercato dei negozi oggetto della compravendita, l&#8217;Ufficio appellante deduce di avere utilizzato quale grandezza fondamentale la\u00a0media dei ricavi degli ultimi tre esercizi, criterio che tiene conto, secondo l&#8217;appellante, delle particglarit\u00e0, che incidono sulla determinazione del prezzo di cessione.<\/p>\n<p>Peraltro, l&#8217;appellante sottolinea di averne tenuto conto in modo uniforme per tutti e 4 i punti\u00a0vendita, utilizzando un moltiplicatore omogeneo in funzione della collocazione di tutti e quattro i punti vendita nella stessa regione veneta, mentre le parti adottano un avviamento non omogeneo.<\/p>\n<p>Anche tale rilievo dell&#8217;Ufficio non appare fondato, posto che, se \u00e8 vero che i 4 punti vendita si\u00a0trovano tutti nel territorio della florida Regione del Veneto, tuttavia tale elemento non \u00e8 sufficiente a superarne le obbiettive differenze sul piano della redditivit\u00e0 e dei costi sostenuti.<\/p>\n<p>Puo&#8217; affermrsi che \u00e8 lo stesso Ufficio ad ammettere di non avere valorizzato le peculiarit\u00e0 in\u00a0concreto dei singoli punti vendita, laddove sceglie ed applica una percentuale omogenea del 20% senza distinguere il diverso tessuto imprenditoriale tra la provincia di Padova e quella di Rovigo.<\/p>\n<p>Tanto \u00e8 vero che il punto vendita di S., subito dopo la cessione, cessa l&#8217;attivit\u00e0 con\u00a0licenziamento di tutti i dipendenti.<\/p>\n<p>-Sul punto della sentenza per la quale l&#8217;Ufficio non avrebbe preso in considerazione pagamenti non\u00a0contabilizzati dell&#8217;asserito maggior valore, l&#8217;appellante deduce che nel calcolo del valore di avviamento, secondo il tenore testuale degli art. 51 e 52\u00a0<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986;131\">DPR 131\/86<\/a>, l&#8217;Ufficio deve prescindere\u00a0dalle indagini in ordine ad un &#8220;corrispettivo occultato&#8221;.<\/p>\n<p>Le Societ\u00e0 appellate controdeducono che non \u00e8 rintracciabile in sentenza laffermazione per la\u00a0quale l&#8217;Ufficio non avrebbe preso in considerazione pagamenti non contabilizzati dell&#8217;asserito maggior valore. Tale osservazione merita di essere condivisa.<\/p>\n<p>N\u00e9 risulta fondato il motivo di appello, per il quale l&#8217;Agenzia afferma che la pretesa impositiva\u00a0deriverebbe dall&#8217;analisi di altre aziende operanti nello stesso settore, sulla base delle valutazioni assegnate ad aziende confrontabili ed omogenee, determinando il valore delle aziende cedute sulla\u00a0base dei prezzi correnti assegnati dal mercato ad attivit\u00e0 similari. Non c&#8217;\u00e8 traccia nell&#8217;atto di rettifica di alcuna analisi condotta sulla base di soggetti comparabili, come correttamente osservano\u00a0le Societ\u00e0 appellate. Manca qualsiasi istruttoria, manca l&#8217;indicazione dei soggetti comparabili esaminati e del percorso seguito dall&#8217;Agenzia.<\/p>\n<p>Da ultimo, come correttamente affermato in sentenza e non contestato dall&#8217;appellante con la\u00a0formulazione di specifico motivo di impugnazione, l&#8217;Ufficio non tiene conto dell&#8217;inserimento della compravendita oggetto di causa in una ben piu&#8217; ampia operazione di dismissione del business in\u00a0Italia dell&#8217;attivit\u00e0 del gruppo di appartenenza R , affermato in sentenza e non contestato dall&#8217;Ufficio, a causa della situazione di avanzata crisi, coinvolgente ben 150 punti vendita in\u00a0Italia, operazione avvenuta con la collaborazione di soggetto terzo ed indipendente (P C A spa), non interessato, secondo la sentenza, a determinare il\u00a0prezzo di cessione dei quattro supermercati in misura inferiore di ben due milioni di euro rispetto alle condizioni suggerire dal libero mercato.<\/p>\n<p>Pertanto, in assenza di ogni deduzioni specifica sul punto da parte dell&#8217;appellante, puo&#8217; affermarsi\u00a0che il prezzo della cessione indicata nel rogito corrisponde al contingente valore di mercato dei negozi oggetto di compravendita.<\/p>\n<p>In conclusione, secondo il collegio, l&#8217;Ufficio si \u00e8 limitato ad individuare astrattamente il metodo\u00a0patrimoniale complesso (patrimonio netto +valore della licenza), senza una adeguata valorizzazione delle caratteristiche proprie e delle specificit\u00e0 dei singoli punti vendita ceduti e dell&#8217;inserimento\u00a0della circoscritta operazione nella concreta piu&#8217; ampia operazione di dismissione del business in Italia dell&#8217;attivit\u00e0 del gruppo di appartenenza R .<\/p>\n<p>In altri termini, \u00e8 vero che il metodo patrimoniale utilizzato dall&#8217;Ufficio appartiene al novero di\u00a0quelli accreditati dalla dottrina aziendalistica, metodo peraltro ritenuto corretto per aziende della grande distribuzione, ma non si contesta in s\u00e8 la validit\u00e0 del metodo, ma se ne contesta la\u00a0applicazione priva di qualsivoglia riscontro concreto e di metodologia di controllo in relazione alla specificit\u00e0 della fattispecie oggetto di causa.<\/p>\n<p>Tale conclusione, gi\u00e0 condivisa dal primo giudice, pare al Collegio del tutto condivisibile per le\u00a0ragioni esplicitate in motivazione.<\/p>\n<p>La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, con rigetto dell&#8217;appello dell&#8217;Ufficio.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>La Commissione rigetta l&#8217;appello dell&#8217;Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano,\u00a0che condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1500, oltre accessori di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo&nbsp;consulenze online pu&ograve; essere contattato all&rsquo;indirizzo mail&nbsp;studiopirro@libero.it&nbsp;(oggetto mail: &ldquo;primo contatto&rdquo;) oppure al&nbsp;0229406265;&nbsp;Avvocato Antonella Pirro&nbsp;3475404943 &nbsp; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 06\/02\/2020 n. 343 &ndash; Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione\/Collegio 21 L&rsquo;agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano propone appello nei confronti della&nbsp;sentenza n. 4022\/5\/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 29.5.2018, con la quale viene respinto il ricorso proposto dalle societ&agrave; B. A. e dalla Societ&agrave; D. spa, che impugnano l&rsquo;avviso di rettifica e liquidazione emesso dall&rsquo;Ufficio, con il quale in relazione ad un contratto di compravendita di rami di azienda stipulato tra le parti ricorrenti il 30.1.2015 e registrato il 12.2.2015, era stato rettificato il valore complessivo dichiarato dei beni aziendali ceduti pari ad euro 1.164.205, ritenendo congruo il valore attribuito alle attrezzature e merci pari a euro 1.006.205, e rettificando il valore di avviamento, che la parte determinava in euro 158.000 e che l&rsquo;Ufficio rettificava in euro 2.052.097. Quindi, oggetto del contendere &egrave; la quantificazione del valore di avviamento ceduto con la suddetta compravendita. L&rsquo;Ufficio rettifica il valore di avviamento dei 4 negozi oggetto della compravendita, utilizzando&nbsp;il cd metodo patrimoniale complesso ed applicando una percentuale del 20% sul fatturato medio conseguito dai negozi in esame, tenendo conto della media dei ricavi conseguiti dai punti vendita&nbsp;negli ultimi tre anni antecedenti la cessione, e del noto brand associato agli ipermercati della grande distribuzione. Con l&rsquo;avviso viene accertata la maggiore imposta di registro pari ad euro 56.823,oltre interessi e&nbsp;sanzioni. La sentenza, premesso che secondo la piu&rsquo; recente giurisprudenza di legittimit&agrave;, l&rsquo;art. 51 comma 4&nbsp;DPR 131\/86&nbsp;d&agrave; rilevanza anche all&rsquo;avviamento di segno negativo, afferma che la base imponibile dell&rsquo;imposta di registro deve essere il piu&rsquo; possibile conforme al valore dell&rsquo;azienda in condizioni&nbsp;di libero mercato, edevidenzia quanto segue: -la parte ha dato rilievo e provato una serie di fattori contingenti che hanno inciso di fatto nella&nbsp;determinazione del valore di avviamento da riconoscere ai beni ceduti ed in particolare che la vendita dei 4 negozi (ubicati in zona commercialmente non favorevole, con redditivit&agrave; inferiore&nbsp;alla media nazionale, con oneri fissi superiori alla media nazionale , e in perdita gestionale perdurante anche dopo la cessione, con licenziamento del personale) si inseriva in una piu&rsquo; ampia&nbsp;operazione di dismissione da parte del gruppo di appartenenza R., con la vendita di 150 punti vendita in Italia. L&rsquo;Ufficio non ha contestato i fattori negativi invocati dalla parte e non ha giustificato il perch&eacute;,&nbsp;nonostante la loro presenza, li abbia ritenuti irrilevanti e ha applicato un coefficiente pari al 20% del fatturato, vicino al 25%, che l&rsquo;Ufficio individua come la punta massima del range utilizzabile&nbsp;per i punti vendita alimentari. Ha utilizzato un criterio astratto, senza dimostrare perch&eacute; il valore rettificato fosse comunque adeguato alla realt&agrave; aziendale concreta nella quale operavano le attivit&agrave;&nbsp;oggetto di cessione. Secondo la sentenza, l&rsquo;avvenuta cessione dei 4 punti vendita avviene senza trasferire&nbsp;all&rsquo;acquirente il marchio B., che rappresentata parte determinante del valore di avviamento. L&rsquo;Ufficio presenta appello e chiede la riforma della sentenza impugnata. Dopo avere premesso di aver utilizzato il metodo dei multipli, stimando il valore dell&rsquo;azienda in&nbsp;funzione dei prezzi correnti assegnati dal mercato ad attivit&agrave; similari, valorizzando le opportunit&agrave; future di creazione del valore, ribadisce di avere assolto all&rsquo;obbligo di motivazione, enunciando il&nbsp;petitum e le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, essendo sufficiente che la motivazione enunci i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior&nbsp;valore, riguardando il tema della prova ogni questione sulla idoneit&agrave; in concreto del criterio applicato. L&rsquo;Ufficio ribadisce di non avere tenuto conto del marchio ai fini del calcolo dell&rsquo;avviamento, in&nbsp;quanto &egrave; stato utilizzato il metodo della percentuale su fatturato, valorizzando gli intangibili generici (quali fiducia della clientela, buona collocazione logistica, rete di vendita ecc),utilizzando&nbsp;la media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti la cessione anche in relazione i fattori segnalati dalla parte (maggiori oneri fissi, minore redditivit&agrave; ecc.). In particolare, l&rsquo;Ufficio deduce che anche per le aziende in perdita si puo&rsquo; calcolare il valore della&nbsp;prospettiva aziendale , diventando cruciale il potenziale soggetto acquirente, cosiddetto acquirentespecifico, potendo incidere sulla valutazione del valore di avviamento non solo le cause della crisi,&nbsp;bensi&rsquo; anche le azioni future, essendo determinanti non solo i profitti che la azienda ceduta &egrave; in grado di generare, bens&igrave; anche i profitti che potranno essere prodotti attraverso l&rsquo;apporto di nuove risorse e competenze da parte del cessionario. Si costituiscono in giudizio le societ&agrave; appellate e chiedono il rigetto dell&rsquo;appello dell&rsquo;Ufficio e la&nbsp;conferma della sentenza impugnata. &ndash; Le Societ&agrave; appellate controdeducono che &egrave; corretta la sentenza nella paiie nella quale afferma il&nbsp;vizio di motivazione e la illegittimit&agrave; dell&rsquo;atto impugnato di rettifica in quanto l&rsquo;Ufficio &ldquo;non ha sufficientemente dimostrato che il valore di avviamento rideterminato sulla base di un criterio&nbsp;astratto fosse da ritenersi in concreto adeguato alla realt&agrave; aziendale&rdquo;, nella quale &egrave; stata posta in essere l&rsquo;attivit&agrave; ceduta. Con riguardo al motivo di appello relativo all&rsquo;esistenza di avviamento anche in caso di perdita, le&nbsp;Societ&agrave; appellate controdeducono che tale argomento &egrave; inconferente, essendo oggetto del presente giudizio l&rsquo;incidenza effettiva delle perdite di esercizio e delle altre circostanze di carattere negativo, non smentite dall&rsquo;Ufficio, sulla determinazione del valore di avviamento. Infine, controdeducono che l&rsquo;Ufficio appellante nulla rileva a proposito dell&rsquo;inserimento della&nbsp;compravendita oggetto di causa in una ben piu&rsquo; ampia operazione di dismissione del business in Italia dell&rsquo;attivit&agrave; del gruppo di appartenenza R., affermato in sentenza e non contestato&nbsp;dall&rsquo;Ufficio. Le appellate citano da ultimo giurisprudenza di merito favorevole alla Societ&agrave; con riguardo alla&nbsp;cessione di altri punti vendita sempre relativi alla stessa operazione relativa al gruppo R.. La Commissione dopo la discussione decide come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L&rsquo;appello dell&rsquo;Ufficio appare infondato e deve essere respinto. E&rsquo; condivisibile l&rsquo;impostazione della sentenza impugnata, che, in sintesi, evidenzia la approssimazione e la arbitrariet&agrave; della percentuale di fatturato del 20%, applicata alla media dei&nbsp;ricavi registrati da ciascun punto vendita nel triennio ante cessione, senza la valorizzazione delle specificit&agrave; dei punti vendita in esame e delle circostanze di carattere negativo, evidenziate dalle Societ&agrave; contribuenti e non contestate dall&rsquo;Ufficio. Appare opportuno,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>COMMISSIONE RIGETTA APPELLO DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"LA COMMISSIONE RIGETTA L\u2019APPELLO DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE. 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