{"id":698,"date":"2021-03-23T12:39:28","date_gmt":"2021-03-23T12:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=698"},"modified":"2021-03-23T12:40:23","modified_gmt":"2021-03-23T12:40:23","slug":"la-norma-chiedeva-qualcosa-di-piu-della-mera-prova-della-disponibilita-di-ulteriori-redditi-il-giudice-non-aveva-tenuto-conto-di-tutti-gli-elementi-fattuali-forniti-dal-contribuente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2021\/03\/23\/la-norma-chiedeva-qualcosa-di-piu-della-mera-prova-della-disponibilita-di-ulteriori-redditi-il-giudice-non-aveva-tenuto-conto-di-tutti-gli-elementi-fattuali-forniti-dal-contribuente\/.html","title":{"rendered":"LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU\u2019 DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA\u2019 DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO."},"content":{"rendered":"<p><strong>LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU\u2019 DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA\u2019 DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0consulenze online<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle entrate, emise avvisi di accertamento, ai sensi dell&#8217;art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.600\/1973, con i quali ridetermin\u00f2, ai fini dell&#8217;IRPEF degli anni e 2004, i redditi del contribuente. I <strong>ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti impositivi vennero, <\/strong>previa riunione<strong>, accolti dall&#8217;adita Commissione tributaria provinciale e quella decisione<\/strong>, appellata dall&#8217;Agenzia delle entrate, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d&#8217;ora in poi, per brevit\u00e0 C.T.R.) la quale determin\u00f2 l&#8217;imponibile, per l&#8217;anno 2003, in euro 23.474,00 e per l&#8217;anno 2004, in euro 53.196,00 (come da contraddittorio del 7.5.2009).<\/p>\n<p>Il Giudice di appello -ribadita la legittimit\u00e0 degli atti impositivi e rilevato che, dal verbale di contraddittorio, tenutosi il 7.5 2009, <strong>il contribuente aveva documentato di avere<\/strong>, <strong>negli anni oggetto di accertamento, posto in essere movimentazioni finanziarie considerevoli nonch\u00e9 prelevamenti,<\/strong> mentre nulla aveva esposto in ordine ai <strong>due immobili<\/strong>, a disposizione dei coniugi in Sardegna- ha ritenuto congrua la proposta di riduzione dei valori accertati come effettuata in quella sede dall&#8217;Amministrazione e ha, conseguenzialmente, <strong>rideterminato in quella misura i redditi imponibili<\/strong>. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi, il contribuente.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle entrate resiste con controricorso.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ. in prossimit\u00e0 della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell&#8217;art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell&#8217;art.113 cod.proc.civ. e dell&#8217;art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che quanto proposto dall&#8217;Agenzia delle entrate in sede di contraddittorio costituisca \u00abun&#8217;equa rideterminazione del reddito imponibile in base alla normativa contenuta nell&#8217;art.38, comma 4, d.P.R. n.600\/73\u00bb senza spiegare l&#8217;iter logico giuridico adottato per la determinazione di tale importo.<\/p>\n<p><strong>Con il secondo motivo<\/strong> vengono riproposte le doglianze di cui al primo mezzo di impugnazione, sotto l&#8217;egida del num.5 del primo comma dell&#8217;art.360 cod.proc.civ., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 3. Con il terzo motivo si deduce, questa volta ai sensi del num.4 del primo comma dell&#8217;art.360 cod.proc.civ., la nullit\u00e0 della sentenza impugnata per violazione del procedimento tributario, non essendo ivi possibile ricorrere a valutazioni equitative.<\/p>\n<p>4.1. In ordine al primo e al terzo motivo \u00e8 sufficiente rilevare, come emerge, dal testo della sentenza impugnata, che la C.T.R. non ha deciso secondo equit\u00e0, secondo i parametri di cui all&#8217;art.113 cod.proc.civ. ma ha fondato la sua decisione su elementi di fatto e considerazioni in diritto che, seppur in forma stringata, esplicitano l&#8217;iter che ha condotto il Giudice di appello alla decisione.<\/p>\n<p>Questa Corte \u00e8, infatti, ferma nel ritenere che \u00abIn tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non \u00e8 riconducibile ad una decisione della causa secondo la cd. equit\u00e0 sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non \u00e8 quindi ipotizzabile la violazione dell&#8217;art. 113, comma 2, c.p.c. e rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalit\u00e0, \u00e8 suscettibile di controllo in sede di legittimit\u00e0 soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione. (Cass.6 &#8211; 5, Ordinanza n. 25707 del 21\/12\/2015; 7354 del 23\/03\/2018; 16960 del 25\/06\/2019).<\/p>\n<p>Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice tributario non ha deciso la controversia secondo equit\u00e0, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art.113 cod.proc.civ. quanto, piuttosto, ha rideterminato l&#8217;imponibile (nella misura del 15% di quello accertato sinteticamente), sulla base degli elementi probatori ritenuti idonei, ancorandolo agli importi proposti dall&#8217;Amministrazione in sede di accertamento con adesione (conclusosi con esito negativo). 4.2 Il secondo motivo \u00e8 inammissibile perch\u00e9 non viene individuato un &#8220;fatto&#8221; nella sua accezione fenomenica-naturalistica ma la stessa questione (omessa esplicitazione del percorso motivazionale) di cui al primo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell&#8217;art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell&#8217;art.38 del d.P.R.n.600 del 1973 laddove la Commissione tributaria regionale non prende atto che le presunzioni utilizzate con l&#8217;accertamento tributario sintetico hanno natura di presunzioni semplici e non legali. 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell&#8217;art 38 citato nonch\u00e9 dell&#8217;art.4, secondo comma, del d.m.10 settembre 1992 laddove la C.T.R., nonostante l&#8217;acclarata presenza di redditi e rendite finanziarie gi\u00e0 tassate alla fonte, di notevoli smobilizzi patrimoniali e di cospicui prelevamenti, per importi complessivi ben superiori al reddito sinteticamente accertato dall&#8217;Amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), aveva ritenuto di non annullare integralmente gli atti impositivi impugnati (avvisi di accertamento).<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Infine, con il sesto motivo, si denuncia, ai sensi dell&#8217;art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l&#8217;omesso esame, da parte della C.T.R. del fatto, decisivo e controverso della vicenda, costituito dall&#8217;avvenuta dimostrazione da parte del contribuente che l&#8217;intero maggiore reddito (presuntivamente tassato), determinato o determinabile sinteticamente, era costituito da redditi soggetti a ritenuta alla fonte e da smobilizzi patrimoniali. (\u00e8 articolato pi\u00f9 come un&#8217;omessa pronuncia sulle eccezioni.<\/strong><\/li>\n<li>I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 8.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il <strong>metodo di accertamento sintetico del reddito<\/strong> e, nel testo vigente <em>ratione temporis<\/em> (cio\u00e8 tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilit\u00e0 di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di <strong>una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacit\u00e0 contributiva, connessi alla disponibilit\u00e0 di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi)<\/strong>; dall&#8217;altro (comma 5), contempla le &#8220;spese per incrementi patrimoniali&#8221;, cio\u00e8 quelle &#8211; di solito elevate &#8211; sostenute per l&#8217;acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Resta salva, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell&#8217;art. 38 cit., la prova contraria<\/strong>, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&#8217;imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell&#8217;intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, pi\u00f9 in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).<\/p>\n<p>8.2. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1909\/2007) \u00e8 granitica nel ritenere che il <strong>giudice tributario<\/strong>, una volta accertata l&#8217;effettivit\u00e0 fattuale degli specifici &#8220;<strong>elementi indicatori di capacit\u00e0 contributiva<\/strong>&#8221; <strong>esposti dall&#8217;Ufficio,<\/strong> non ha il potere di togliere a tali &#8220;elementi&#8221; la capacit\u00e0 presuntiva &#8220;contributiva&#8221; che il legislatore ha connesso alla loro disponibilit\u00e0, ma pu\u00f2 soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perch\u00e9 gi\u00e0 sottoposta ad imposta o perch\u00e9 esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma&#8221;.<\/p>\n<p>E, in via generale, <strong>che l&#8217;accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all&#8217;amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, consiste nell&#8217;applicazione di presunzioni semplici, in virt\u00f9 delle quali l&#8217;ufficio finanziario \u00e8 legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato<\/strong> (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacit\u00e0 contributiva).<\/p>\n<p>La suddetta presunzione semplice genera, peraltro, l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, trasferendo al contribuente l&#8217;impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realt\u00e0. (Cass. n. 5991\/2006, richiamata, di recente, da Cass.n.2015\/2014).<\/p>\n<p>Infine, costituisce principio altrettanto consolidato quello per cui \u00abla determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l&#8217;Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all&#8217;esistenza dei fattori-indice della capacit\u00e0 contributiva, sicch\u00e9 \u00e8 legittimo l&#8217;accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell&#8217;esistenza di quei fattori, l&#8217;onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass., sent. n. 16912\/2016; sent. n. 17793\/2017, id n.27811\/18) 8.3. In punto di onere della prova, poi, \u00e8, ormai pacifico l&#8217;orientamento, introdotto da Cass.n.8995\/2014 e n.22944\/2015, secondo cui &#8220;<strong>a norma chiede qualcosa di pi\u00f9 della mera prova della disponibilit\u00e0 di ulteriori redditi <\/strong><strong>(esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ci\u00f2 sia accaduto (o sia potuto accadere). <\/strong><\/p>\n<p>In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entit\u00e0 di tali eventuali ulteriori redditi e della &#8220;durata&#8221; del relativo possesso, previsione che ha l&#8217;indubbia finalit\u00e0 di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la <strong>disponibilit\u00e0 di detti redditi per consentire la riferibilit\u00e0 della maggiore capacit\u00e0 contributiva<\/strong> accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalit\u00e0 non considerate ai fini dell&#8217;accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perch\u00e9 in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e\/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.<\/p>\n<p>\u00c8 peraltro appena il caso di aggiungere che la prova documentale richiesta dalla norma in esame non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l&#8217;esibizione degli <strong>estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente<\/strong>, <strong>idonei a dimostrare la &#8220;durata&#8221; del possesso dei redditi in esame<\/strong> (quindi non il loro semplice &#8220;transito&#8221; nella disponibilit\u00e0 del contribuente)&#8221;.<\/p>\n<p>Si \u00e8, anche di recente, ulteriormente specificato che \u00abnel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell&#8217;obbligazione fiscale del soggetto passivo d&#8217;imposta costituisce principio a tutela della parit\u00e0 delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, che <strong>impone al contribuente l&#8217;allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell&#8217;inesistenza del maggior reddito attribuito dall&#8217;Ufficio, deve seguire, ove a quell&#8217;onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell&#8217;organo giudicante, che non pu\u00f2 pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa.<\/strong> (v.Cass. n. 21700 del 08\/10\/2020).<\/p>\n<p>8.4 Cos\u00ec illustrato il quadro normativo di riferimento, come interpretato da questa Corte, alla luce dei principi sopra illustrati, \u00e8 infondato il quarto motivo in quanto la C.T.R. nello statuire la legittimit\u00e0 degli avvisi di accertamento impugnati e nel valutare, ritenendola, peraltro, in parte idonea a superare la presunzione data dal possesso dei beni indice, la prova contraria fornita dal contribuente, si \u00e8 correttamente mossa nel solco interpretativo tracciato dal Giudice di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>8.5. <strong>Sono, invece, fondati il quinto e il sesto motivo di impugnazione.<\/strong><\/p>\n<p>La C.T.R., invero, nella rideterminazione del reddito imponibile, <strong>non ha correttamente applicato i principi espressi da questa Corte<\/strong> (e sopra illustrati) <strong>in ordine al tipo di prova che il contribuente deve fornire al fine di vincere la presunzione data dal possesso dei beni indice ovvero dalle spese per il loro mantenimento ed ha, sul punto, effettuato un accertamento in fatto che non tiene specificamente in conto tutti gli elementi fattuali forniti dal contribuente e che, ove esaminati, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione; <\/strong><\/p>\n<p>9 Ne consegue, <strong>in accoglimento del quinto e del sesto motivo<\/strong>, la cassazione della sentenza impugnata, <strong>nei limiti dei motivi accolti<\/strong> con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0consulenze online<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p>P.Q.M. <strong>Accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso<\/strong>. Cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimit\u00e0. Cos\u00ec deciso, in Roma, il 15 dicembre 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU&rsquo; DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA&rsquo; DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo&nbsp;consulenze online pu&ograve; essere contattato all&rsquo;indirizzo mail&nbsp;studiopirro@libero.it&nbsp;(oggetto mail: &ldquo;primo contatto&rdquo;) oppure al&nbsp;0229406265;&nbsp;Avvocato Antonella Pirro&nbsp;3475404943 L&rsquo;Agenzia delle entrate, emise avvisi di accertamento, ai sensi dell&rsquo;art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.600\/1973, con i quali ridetermin&ograve;, ai fini dell&rsquo;IRPEF degli anni e 2004, i redditi del contribuente. I ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti impositivi vennero, previa riunione, accolti dall&rsquo;adita Commissione tributaria provinciale e quella decisione, appellata dall&rsquo;Agenzia delle entrate, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d&rsquo;ora in poi, per brevit&agrave; C.T.R.) la quale determin&ograve; l&rsquo;imponibile, per l&rsquo;anno 2003, in euro 23.474,00 e per l&rsquo;anno 2004, in euro 53.196,00 (come da contraddittorio del 7.5.2009). Il Giudice di appello -ribadita la legittimit&agrave; degli atti impositivi e rilevato che, dal verbale di contraddittorio, tenutosi il 7.5 2009, il contribuente aveva documentato di avere, negli anni oggetto di accertamento, posto in essere movimentazioni finanziarie considerevoli nonch&eacute; prelevamenti, mentre nulla aveva esposto in ordine ai due immobili, a disposizione dei coniugi in Sardegna- ha ritenuto congrua la proposta di riduzione dei valori accertati come effettuata in quella sede dall&rsquo;Amministrazione e ha, conseguenzialmente, rideterminato in quella misura i redditi imponibili. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi, il contribuente. L&rsquo;Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso &egrave; stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell&rsquo;art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ. in prossimit&agrave; della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell&rsquo;art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell&rsquo;art.113 cod.proc.civ. e dell&rsquo;art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che quanto proposto dall&rsquo;Agenzia delle entrate in sede di contraddittorio costituisca &laquo;un&rsquo;equa rideterminazione del reddito imponibile in base alla normativa contenuta nell&rsquo;art.38, comma 4, d.P.R. n.600\/73&raquo; senza spiegare l&rsquo;iter logico giuridico adottato per la determinazione di tale importo. Con il secondo motivo vengono riproposte le doglianze di cui al primo mezzo di impugnazione, sotto l&rsquo;egida del num.5 del primo comma dell&rsquo;art.360 cod.proc.civ., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 3. Con il terzo motivo si deduce, questa volta ai sensi del num.4 del primo comma dell&rsquo;art.360 cod.proc.civ., la nullit&agrave; della sentenza impugnata per violazione del procedimento tributario, non essendo ivi possibile ricorrere a valutazioni equitative. 4.1. In ordine al primo e al terzo motivo &egrave; sufficiente rilevare, come emerge, dal testo della sentenza impugnata, che la C.T.R. non ha deciso secondo equit&agrave;, secondo i parametri di cui all&rsquo;art.113 cod.proc.civ. ma ha fondato la sua decisione su elementi di fatto e considerazioni in diritto che, seppur in forma stringata, esplicitano l&rsquo;iter che ha condotto il Giudice di appello alla decisione. Questa Corte &egrave;, infatti, ferma nel ritenere che &laquo;In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non &egrave; riconducibile ad una decisione della causa secondo la cd. equit&agrave; sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non &egrave; quindi ipotizzabile la violazione dell&rsquo;art. 113, comma 2, c.p.c. e rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalit&agrave;, &egrave; suscettibile di controllo in sede di legittimit&agrave; soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione. (Cass.6 &ndash; 5, Ordinanza n. 25707 del 21\/12\/2015; 7354 del 23\/03\/2018; 16960 del 25\/06\/2019). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice tributario non ha deciso la controversia secondo equit&agrave;, ai sensi del secondo comma dell&rsquo;art.113 cod.proc.civ. quanto, piuttosto, ha rideterminato l&rsquo;imponibile (nella misura del 15% di quello accertato sinteticamente), sulla base degli elementi probatori ritenuti idonei, ancorandolo agli importi proposti dall&rsquo;Amministrazione in sede di accertamento con adesione (conclusosi con esito negativo). 4.2 Il secondo motivo &egrave; inammissibile perch&eacute; non viene individuato un &ldquo;fatto&rdquo; nella sua accezione fenomenica-naturalistica ma la stessa questione (omessa esplicitazione del percorso motivazionale) di cui al primo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell&rsquo;art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell&rsquo;art.38 del d.P.R.n.600 del 1973 laddove la Commissione tributaria regionale non prende atto che le presunzioni utilizzate con l&rsquo;accertamento tributario sintetico hanno natura di presunzioni semplici e non legali. 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell&rsquo;art 38 citato nonch&eacute; dell&rsquo;art.4, secondo comma, del d.m.10 settembre 1992 laddove la C.T.R., nonostante l&rsquo;acclarata presenza di redditi e rendite finanziarie gi&agrave; tassate alla fonte, di notevoli smobilizzi patrimoniali e di cospicui prelevamenti, per importi complessivi ben superiori al reddito sinteticamente accertato dall&rsquo;Amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), aveva ritenuto di non annullare integralmente gli atti impositivi impugnati (avvisi di accertamento). Infine, con il sesto motivo, si denuncia, ai sensi dell&rsquo;art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l&rsquo;omesso esame, da parte della C.T.R. del fatto, decisivo e controverso della vicenda, costituito dall&rsquo;avvenuta dimostrazione da parte del contribuente che l&rsquo;intero maggiore reddito (presuntivamente tassato), determinato o determinabile sinteticamente, era costituito da redditi soggetti a ritenuta alla fonte e da smobilizzi patrimoniali. (&egrave; articolato pi&ugrave; come un&rsquo;omessa pronuncia sulle eccezioni. I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 8.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cio&egrave; tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilit&agrave; di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacit&agrave; contributiva, connessi alla<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[53,187,113,188],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>LA NORMA CHIEDEVA DISPONIBILITA\u2019 DI ULTERIORI REDDITI<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU\u2019 DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA\u2019 DI ULTERIORI REDDITI. 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