{"id":710,"date":"2021-05-03T08:04:53","date_gmt":"2021-05-03T08:04:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=710"},"modified":"2021-05-03T08:08:03","modified_gmt":"2021-05-03T08:08:03","slug":"lagenzia-delle-entrate-procedeva-con-metodo-sintetico-alla-rettifica-del-reddito-complessivo-il-contribuente-non-riusciva-a-giustificare-il-possesso-di-un-immobile-tre-autovetture-e-una-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2021\/05\/03\/lagenzia-delle-entrate-procedeva-con-metodo-sintetico-alla-rettifica-del-reddito-complessivo-il-contribuente-non-riusciva-a-giustificare-il-possesso-di-un-immobile-tre-autovetture-e-una-i\/.html","title":{"rendered":"L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDEVA, CON METODO SINTETICO, ALLA RETTIFICA DEL REDDITO COMPLESSIVO (IL CONTRIBUENTE NON RIUSCIVA A GIUSTIFICARE IL POSSESSO DI UN IMMOBILE, TRE AUTOVETTURE E UNA IMBARCAZIONE A MOTORE SECONDO L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTATI CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE \u2013 NON DICHIARATI \u2013 DAL CONTRIBUENTE). RICORSO TRIBUTARIO ANNULLA ILLEGITTIMA PRETESA IMPOSITIVA E FA CONDANNARE L\u2019UFFICO ALLE SPESE LEGALI"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019 AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDEVA, CON METODO SINTETICO, ALLA RETTIFICA DEL REDDITO COMPLESSIVO (IL CONTRIBUENTE NON RIUSCIVA A GIUSTIFICARE IL POSSESSO DI UN IMMOBILE, TRE AUTOVETTURE E UNA IMBARCAZIONE A MOTORE SECONDO L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTATI CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE \u2013 NON DICHIARATI \u2013 DAL CONTRIBUENTE). RICORSO TRIBUTARIO ANNULLA ILLEGITTIMA PRETESA IMPOSITIVA E FA CONDANNARE L\u2019UFFICO ALLE SPESE LEGALI<\/p>\n<p><strong>FATTI DI CAUSA <\/strong><\/p>\n<p>Nella Civile Sent. Sez. 5 Num. 2071 Anno 2021, a seguito di verifica contabile condotta attraverso l&#8217;invio di un questionario al contribuente e risultato vano l&#8217;esito del contraddittorio preventivamente instaurato, l&#8217;Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico, alla rettifica del reddito complessivo. In specie, l&#8217;Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilit\u00e0 di un immobile della superficie di mq 170 (concesso in uso gratuito dai genitori e destinato ad abitazione), di tre autovetture (di cui una di grossa cilindrata) e di un&#8217;imbarcazione a motore; individuato l&#8217;importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e con avviso di accertamento recuperava a tassazione l&#8217;imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi. L&#8217;impugnativa in sede giurisdizionale spiegata dal contribuente veniva disattesa in ambedue i gradi di merito. Avverso la sentenza d&#8217;appello (resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto il 17 settembre 2013 n. 71\/06\/13) ricorre per cassazione Diego Oribelli, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, l&#8217;Agenzia delle Entrate. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria.<\/p>\n<p><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell&#8217;art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del cl.m. 10 settembre 1992, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume il ricorrente che le circostanze addotte a dimostrazione dell&#8217;inesistenza del maggior reddito contestato erano state ritenute valide ed idonee a tale scopo da altra pronuncia della C.T.R. del Veneto, passata in giudicato (in dettaglio, la sentenza n. 55\/25\/2013, allegata in copia al ricorso) di declaratoria di illegittimit\u00e0 degli avvisi di accertamento relativi alle due successive annualit\u00e0 d&#8217;imposta (2006 e 2007), con rettifica del reddito operata dall&#8217;Ufficio sulla base di identici presupposti di fatto e sempre con modalit\u00e0 sintetica. 1.1. Il motivo non merita accoglimento. La doglianza risulta invero strutturata in guisa di mero raffronto o contrapposizione tra le differenti valutazioni operate dalla medesima Corte territoriale in occasione delle due impugnative promosse avverso gli accertamenti distinti per annualit\u00e0: il ricorrente si limita a riprodurre pedissequamente le diverse motivazioni adottate nelle due pronunce (trascritte in maniera pressocch\u00e9 integrale) e a postulare acriticamente la maggiore plausibilit\u00e0 della sentenza a lui favorevole, senza puntualmente individuare errori di diritto in quella gravata. 1.2. Pur a voler intendere detta prospettazione come eccezione di giudicato esterno, la stessa \u00e8 ugualmente infondata. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimit\u00e0, in tema di contenzioso tributario, l&#8217;efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell&#8217;autonomia dei periodi d&#8217;imposta, in quanto l&#8217;indifferenza della fattispecie costitutiva dell&#8217;obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fattiche si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacit\u00e0 contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralit\u00e0 di periodi d&#8217;imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all&#8217;applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (sulle orme di Cass., Sez. U,, 16\/06\/2006, n. 13916, cfr. Cass. 11\/03\/2015, n. 4832; Cass. 01\/07\/2015, n. 13498; Cass.22\/03\/2019, n. 8138; Cass. 06\/02\/2020, n. 2803). Con specifico riguardo all&#8217;ipotesi di accertamenti eseguiti tramite predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), questa Corte ha puntualizzato, con principio di diritto cui si intende dare continuit\u00e0, che laddove \u00abil contribuente provi &#8211; nel giudizio relativo all&#8217;accertamento condotto, sulle basi predette, per uno dei cinque anni coperti dalla detta presunzione &#8211; di aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&#8217;imposta per un ammontare superiore non solo alla quota di maggior reddito presunta per quell&#8217;anno ma all&#8217;intero esborso, per essere ad es. quei redditi (pur conseguiti in un solo anno) superiori alla spesa per incremento patrimoniale, e di averli posseduti fino alla data dell&#8217;esborso, riuscendo cos\u00ec a giustificarlo per la sua interezza [&#8230;] tale prova priver\u00e0 di fondamento la presunzione di maggior reddito [&#8230;] non solo per l&#8217;anno oggetto dell&#8217;accertamento impugnato ma anche per gli altri anni cui la presunzione si estende ai sensi dell&#8217;art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, integrando a ben vedere quella prova contraria che tale norma consente sia data al fine di superare la presunzione che le risorse necessarie a sostenere la spesa sono rappresentate da &#8220;redditi conseguiti, in quote costanti, nell&#8217;anno in cui \u00e8 stata effettuata e nei quattro precedenti&#8221; [&#8230;]. Non \u00e8 dubitabile che, in tal caso, il giudicato formatosi sulla decisione che, sulla base di tale prova, accolga il ricorso del contribuente [&#8230;] spiegher\u00e0 effetto preclusivo e vincolante anche nei giudizi relativi agli accertamenti emessi, su tali basi, per ciascuno degli altri quattro anni ai quali si estende, nei termini detti, la presunzione di maggior reddito, dal momento che il giudicato, in tal caso, incide direttamente sul meccanismo presuntivo delineato dalla norma, cos\u00ec dunque rendendo nel merito infondato l&#8217;accertamento di maggior reddito imponibile emesso anche per gli altri anni, ove fondato esclusivamente su tale presunzione\u00bb (con diffusa motivazione, <strong>Cass. 15\/07\/2016, n. 14509). <\/strong>Nella specie, la pronuncia invocata come giudicato esterno appare argomentata con riferimento ai presupposti delle specifiche annualit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo valutato, connotato da una parziale diversit\u00e0 dei beni indici di capacit\u00e0 contributiva, sicch\u00e9 da tale decisione non possono inferirsi prove offerte dal contribuente idonee a vincere la presunzione dell&#8217;intero investimento accertato: resta dunque precluso l&#8217;effetto espansivo del giudicato anche per l&#8217;anno qui contestato.<\/li>\n<li><strong>Con i successivi tre mezzi di gravame<\/strong>, proposti ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. cov., \u00e8 denunciata la violazione sotto plurimi e differenti profili delle disposizioni regolanti <strong>l&#8217;accertamento sintetico<\/strong> operato a mezzo del c.d. redditometro (l&#8217;art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; il d.m. 10 settembre 1992). Pi\u00f9 specificamente, il ricorrente assume che: &#8211; la sentenza impugnata non ha tenuto conto, onde vincere la presunzione semplice generata dal condotto accertamento dell&#8217;A.F., dell&#8217;apporto di reddito da parte dei componenti del nucleo familiare del contribuente, estrinsecato, in particolar modo, dall&#8217;uso collettivo dell&#8217;immobile adibito ad abitazione, dall&#8217;impiego ad opera della moglie per spese della famiglia di disponibilit\u00e0 finanziarie giacenti su un conto bancario cointestato con la nonna, dalla titolarit\u00e0 e contitolarit\u00e0 in capo alla stessa coniuge rispettivamente di un&#8217;autovettura e della imbarcazione (secondo motivo);<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>La pronuncia gravata ha altres\u00ec erroneamente considerato nella esclusiva disponibilit\u00e0 del contribuente l&#8217;immobile, adoperato invece come casa di abitazione dell&#8217;intero nucleo familiare, con derivante necessit\u00e0 della proporzionale riduzione dell&#8217;importo computabile con lo strumento redditometrico (terzo motivo); &#8211; l&#8217;impiego della modalit\u00e0 di determinazione sintetica del reddito non era consentito (come invece accaduto nell&#8217;avviso di accertamento in discorso) con riferimento ad un unico periodo d&#8217;imposta senza nemmeno indicare lo scostamento reddituale per altre annualit\u00e0, risultando peraltro definitivamente annullati, per effetto di sentenza passata in giudicato, gli accertamenti di maggior reddito operati per gli anni 2006 e 2007 (quarto motivo).<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>2<strong>. Con ulteriori due mezzi di gravame,<\/strong> ambedue ricondotti sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che \u00e8 stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata non abbia speso &#8220;una riga della motivazione&#8221; circa la illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo per difetto del presupposto della incongruit\u00e0 accertata per due o pi\u00f9 periodi d&#8217;imposta (quinto motivo) nonch\u00e9 circa la non corretta irrogazione delle sanzioni, ad onta della eccepita mancanza di motivazione sui criteri valutati ai sensi dell&#8217;art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sesto motivo).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00c9 fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri. <\/strong>Giova premettere che alla fattispecie in esame trova applicazione il disposto dell&#8217;art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 <em>ratione temporis<\/em> vigente, testualmente recita: \u00abL&#8217;ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall&#8217;art. 39, pu\u00f2, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del <a href=\"https:\/\/www.mef.gov.it\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ministro delle finanz<\/a>e, da pubblicare nella<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> Gazzetta Ufficiale<\/a>, sono stabilite le modalit\u00e0 in base alle quali l&#8217;ufficio pu\u00f2 determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacit\u00e0 contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o pi\u00f9 periodi di imposta\u00bb.<\/p>\n<p><strong>La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacit\u00e0 di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti<\/strong>: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di \u00ab<strong>elementi e circostanze di fatto certi<\/strong>\u00bb, consistenti nella disponibilit\u00e0 dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; (ii) <strong>lo scostamento di \u00abalmeno un quarto da quello dichiarato\u00bb del reddito accertabile<\/strong> per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; la non congruit\u00e0 del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall&#8217;Amministrazione finanziaria \u00ab<strong>per due o pi\u00f9 periodi di imposta<\/strong>\u00bb. In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha ben chiarito questa Corte, \u00abil reiterarsi dello scostamento per pi\u00f9 annualit\u00e0 \u00e8 richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilit\u00e0 di un certo bene consegue di necessit\u00e0 il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale\u00bb (<strong>cos\u00ec Cass. 28\/10\/2015, n. 21995)<\/strong>. 3.1. Nella vicenda in parola, rappresenta circostanza pacifica (ed altres\u00ec asseverata <em>per tabulas<\/em> dal documento allegato sub 2 al ricorso introduttivo) l&#8217;intervenuto annullamento, con sentenza passata in cosa giudicata (la n. 55\/25\/2013 della C.T.R. del Veneto), degli avvisi di accertamento con metodo sintetico riferiti ai due successivi periodi d&#8217;imposta (2006 e 2007). Tanto importa il venir meno dell&#8217;indefettibile presupposto della incongruenza per plurime annualit\u00e0 d&#8217;imposta del reddito dichiarato rispetto al reddito accertabile con i coefficienti di valorizzazione degli indici di ricchezza e determina, quindi, l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;accertamento operato con il metodo sintetico usualmente denominato redditometro (per una fattispecie analoga, cfr. <strong>Cass. 13\/03\/2018, n. 6075<\/strong>). 4. Accolto il ricorso per l&#8217;illustrata ragione e cassata la sentenza impugnata, la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, pu\u00f2 essere decisa nel merito con l&#8217;accoglimento dell&#8217;originario ricorso del contribuente.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Le peculiarit\u00e0 della vicenda controversa (in specie, il verificarsi lite pendente della ragione di illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo) giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative ai gradi di merito, conformando il regolamento delle spese del giudizio di legittimit\u00e0 al principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come in dispositivo<strong>. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la lite, accoglie l&#8217;originario ricorso del contribuente.<\/p>\n<p><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulenze online<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo; AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDEVA, CON METODO SINTETICO, ALLA RETTIFICA DEL REDDITO COMPLESSIVO (IL CONTRIBUENTE NON RIUSCIVA A GIUSTIFICARE IL POSSESSO DI UN IMMOBILE, TRE AUTOVETTURE E UNA IMBARCAZIONE A MOTORE SECONDO L&rsquo;AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTATI CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE &ndash; NON DICHIARATI &ndash; DAL CONTRIBUENTE). RICORSO TRIBUTARIO ANNULLA ILLEGITTIMA PRETESA IMPOSITIVA E FA CONDANNARE L&rsquo;UFFICO ALLE SPESE LEGALI FATTI DI CAUSA Nella Civile Sent. Sez. 5 Num. 2071 Anno 2021, a seguito di verifica contabile condotta attraverso l&rsquo;invio di un questionario al contribuente e risultato vano l&rsquo;esito del contraddittorio preventivamente instaurato, l&rsquo;Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico, alla rettifica del reddito complessivo. In specie, l&rsquo;Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilit&agrave; di un immobile della superficie di mq 170 (concesso in uso gratuito dai genitori e destinato ad abitazione), di tre autovetture (di cui una di grossa cilindrata) e di un&rsquo;imbarcazione a motore; individuato l&rsquo;importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e con avviso di accertamento recuperava a tassazione l&rsquo;imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi. L&rsquo;impugnativa in sede giurisdizionale spiegata dal contribuente veniva disattesa in ambedue i gradi di merito. Avverso la sentenza d&rsquo;appello (resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto il 17 settembre 2013 n. 71\/06\/13) ricorre per cassazione Diego Oribelli, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, l&rsquo;Agenzia delle Entrate. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell&rsquo;art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell&rsquo;art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del cl.m. 10 settembre 1992, in relazione all&rsquo;art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume il ricorrente che le circostanze addotte a dimostrazione dell&rsquo;inesistenza del maggior reddito contestato erano state ritenute valide ed idonee a tale scopo da altra pronuncia della C.T.R. del Veneto, passata in giudicato (in dettaglio, la sentenza n. 55\/25\/2013, allegata in copia al ricorso) di declaratoria di illegittimit&agrave; degli avvisi di accertamento relativi alle due successive annualit&agrave; d&rsquo;imposta (2006 e 2007), con rettifica del reddito operata dall&rsquo;Ufficio sulla base di identici presupposti di fatto e sempre con modalit&agrave; sintetica. 1.1. Il motivo non merita accoglimento. La doglianza risulta invero strutturata in guisa di mero raffronto o contrapposizione tra le differenti valutazioni operate dalla medesima Corte territoriale in occasione delle due impugnative promosse avverso gli accertamenti distinti per annualit&agrave;: il ricorrente si limita a riprodurre pedissequamente le diverse motivazioni adottate nelle due pronunce (trascritte in maniera pressocch&eacute; integrale) e a postulare acriticamente la maggiore plausibilit&agrave; della sentenza a lui favorevole, senza puntualmente individuare errori di diritto in quella gravata. 1.2. Pur a voler intendere detta prospettazione come eccezione di giudicato esterno, la stessa &egrave; ugualmente infondata. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimit&agrave;, in tema di contenzioso tributario, l&rsquo;efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell&rsquo;autonomia dei periodi d&rsquo;imposta, in quanto l&rsquo;indifferenza della fattispecie costitutiva dell&rsquo;obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fattiche si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacit&agrave; contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralit&agrave; di periodi d&rsquo;imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all&rsquo;applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (sulle orme di Cass., Sez. U,, 16\/06\/2006, n. 13916, cfr. 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Con specifico riguardo all&rsquo;ipotesi di accertamenti eseguiti tramite predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), questa Corte ha puntualizzato, con principio di diritto cui si intende dare continuit&agrave;, che laddove &laquo;il contribuente provi &ndash; nel giudizio relativo all&rsquo;accertamento condotto, sulle basi predette, per uno dei cinque anni coperti dalla detta presunzione &ndash; di aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta per un ammontare superiore non solo alla quota di maggior reddito presunta per quell&rsquo;anno ma all&rsquo;intero esborso, per essere ad es. quei redditi (pur conseguiti in un solo anno) superiori alla spesa per incremento patrimoniale, e di averli posseduti fino alla data dell&rsquo;esborso, riuscendo cos&igrave; a giustificarlo per la sua interezza [&hellip;] tale prova priver&agrave; di fondamento la presunzione di maggior reddito [&hellip;] non solo per l&rsquo;anno oggetto dell&rsquo;accertamento impugnato ma anche per gli altri anni cui la presunzione si estende ai sensi dell&rsquo;art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, integrando a ben vedere quella prova contraria che tale norma consente sia data al fine di superare la presunzione che le risorse necessarie a sostenere la spesa sono rappresentate da &ldquo;redditi conseguiti, in quote costanti, nell&rsquo;anno in cui &egrave; stata effettuata e nei quattro precedenti&rdquo; [&hellip;]. Non &egrave; dubitabile che, in tal caso, il giudicato formatosi sulla decisione che, sulla base di tale prova, accolga il ricorso del contribuente [&hellip;] spiegher&agrave; effetto preclusivo e vincolante anche nei giudizi relativi agli accertamenti emessi, su tali basi, per ciascuno degli altri quattro anni ai quali si estende, nei termini detti, la presunzione di maggior reddito, dal momento che il giudicato, in tal caso, incide direttamente sul meccanismo presuntivo delineato dalla norma, cos&igrave; dunque rendendo nel merito infondato l&rsquo;accertamento di maggior reddito imponibile emesso anche per gli altri anni, ove fondato esclusivamente su tale presunzione&raquo; (con diffusa motivazione, Cass. 15\/07\/2016, n. 14509). 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