{"id":732,"date":"2021-06-16T08:02:03","date_gmt":"2021-06-16T08:02:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=732"},"modified":"2021-06-16T08:02:03","modified_gmt":"2021-06-16T08:02:03","slug":"lo-strumento-del-redditometro-era-stato-usato-impropriamente-dallufficio-delle-entrate-per-rideterminare-lirpef-del-contribuente-avviso-di-accertamento-annullato-con-accoglimento-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2021\/06\/16\/lo-strumento-del-redditometro-era-stato-usato-impropriamente-dallufficio-delle-entrate-per-rideterminare-lirpef-del-contribuente-avviso-di-accertamento-annullato-con-accoglimento-de\/.html","title":{"rendered":"LO STRUMENTO DEL REDDITOMETRO ERA STATO USATO IMPROPRIAMENTE DALL\u2019UFFICIO DELLE ENTRATE PER RIDETERMINARE L\u2019IRPEF DEL CONTRIBUENTE: AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNULLATO CON ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. CENSURATO IN GIUDIZIO L\u2019OPERATO DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\">consulenze online<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p>Ritenuto che: il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, era stato rigettato il ricorso avverso l&#8217;avviso di accertamento, con cui <strong>l&#8217;Agenzia delle Entrate, con ricostruzione sintetica fondata sul cd. redditometro, aveva rideterminato ai fini Irpef i i maggiori redditi del contribuente.<\/strong> Ha riferito che l&#8217;Amministrazione finanziaria aveva calcolato il maggior reddito, ex art. 38 co. 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sulla base di indici di spesa, in particolare l&#8217;acquisto di una autovettura, la compropriet\u00e0 di una abitazione, l&#8217;assenza di reddito del coniuge. <strong>Tuttavia l&#8217;Ufficio aveva proceduto all&#8217;accertamento senza operare alcun confronto con i precedenti anni d&#8217;imposta<\/strong>, secondo quanto previsto dalla disciplina <em>ratione temporis<\/em> vigente. <strong>Inoltre non aveva tenuto conto che la capacit\u00e0 di spesa fosse giustificata da risparmi ascrivibili alla sfera familiare<\/strong>. Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Nel successivo giudizio d&#8217;appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato le statuizioni di primo grado con la pronuncia ora al vaglio della Corte.<\/p>\n<p><strong>Il ricorrente ha censurato con due motivi la sentenza: con il primo per violazione dell&#8217;art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che nell&#8217;atto impositivo era stato omesso l&#8217;esame di congruit\u00e0 della capacit\u00e0 di spesa anche con riguardo ai precedenti anni d&#8217;imposta<\/strong>; con il secondo per violazione degli artt. 6 e 7 della I. 31 luglio 2000, n. 212, nonch\u00e9 degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dell&#8217;omessa attivazione del contraddittorio endo procedimentale. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, dichiarando la nullit\u00e0 dell&#8217;avviso di accertamento. L&#8217;Agenzia delle entrate si \u00e8 costituita, contestando le ragioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso. Nell&#8217;adunanza camerale del 9 febbraio 2021 la causa \u00e8 stata trattata e decisa.<\/p>\n<p>Considerato che: <strong>Con il primo motivo il ricorrente si duole dell&#8217;errata applicazione dell&#8217;art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, perch\u00e9 il giudice regionale non ha tenuto conto del vizio incidente sulla legittimit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo, la cui motivazione era del tutto omissiva relativamente al giudizio di compatibilit\u00e0 delle spese sostenute<\/strong> nei periodi d&#8217;imposta precedenti. Ha lamentato che, a fronte della contestazione tempestivamente rilevata con l&#8217;atto introduttivo della controversia, l&#8217;Agenzia, con il controricorso, si era limitata a produrre la dichiarazione del redditi, circostanza erroneamente valorizzata nei gradi di merito, e per quello che qui interessa dal giudice regionale, senza tener conto che gi\u00e0 in sede di accertamento, e nel relativo atto impositivo, era invece necessario operare una valutazione di congruit\u00e0 del reddito dichiarato con &#8220;due o pi\u00f9 periodi d&#8217;imposta&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Il motivo \u00e8 fondato<\/strong>. La motivazione della pronuncia sul punto si limita a rilevare che <em>\u00ab&#8230;.in base all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 38, 4 0 comma, del DPR n. 600\/73, risultando il reddito dichiarato non congruo anche per il 2003, come da documentazione allegata alla costituzione in giudizio in primo grado, l&#8217;Ufficio ha accertato sinteticamente il reddito dell&#8217;anno del quo<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 38, comma 4, del d.P.R cit., <em>ratione temporis<\/em> vigente, enunciava che \u00ab<em>L&#8217;ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall&#8217;art. 39, pu\u00f2, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalit\u00e0 in base alle quali l&#8217;ufficio pu\u00f2 determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacit\u00e0 contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o pi\u00f9 periodi di imposta. Qualora l&#8217;ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell&#8217;anno in cui \u00e8 stata effettuata e nei cinque precedenti.\u00bb.<\/em> Ebbene, con riguardo alla formulazione allora vigente della norma, questa Corte ha affermato che ai fini dell&#8217;accertamento sintetico di cui all&#8217;art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l&#8217;Ufficio non \u00e8 tenuto a procedere all&#8217;accertamento contestualmente per due o pi\u00f9 periodi d&#8217;imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua. Il relativo atto deve contenere tuttavia, per un determinato anno d&#8217;imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d&#8217;imposta, cos\u00ec da legittimare l&#8217;accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l&#8217;Ufficio abbia preso in considerazione due o pi\u00f9 anni consecutivi, ma deve verificare se dall&#8217;atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l&#8217;Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualit\u00e0 (Cass., 5\/05\/2017, n. 10972; 5\/11\/2008, n. 26541). Si \u00e8 in particolare avvertito che tale interpretazione discende dal principio generale, proprio della natura dell&#8217;atto impositivo, dei limiti di efficacia del medesimo e del conseguente oggetto del processo, che quest&#8217;ultimo, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimit\u00e0 del provvedimento impositivo, \u00e8 strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l&#8217;atto impugnato, sicch\u00e9 il giudice tributario non pu\u00f2 estendere la propria indagine all&#8217;esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall&#8217;ufficio (Cass., 20\/04\/2016, n. 7927; cfr. anche 13\/11\/2008, n. 27065). Ne discende che il giudice regionale, apprezzando la valutazione di incongruit\u00e0 del reddito del ricorrente, anche con riferimento all&#8217;anno 2003, non in relazione a quanto riportato nella motivazione dell&#8217;avviso di accertamento impugnato, ma &#8220;solo&#8221; alla documentazione allegata dall&#8217;Ufficio &#8220;alla costituzione in giudizio in primo grado&#8221;, ha deciso discostandosi dal principio di diritto enunciato. La sentenza va dunque cassata in relazione a quanto evidenziato, dovendo demandarsi al giudice del rinvio un riesame della validit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo, che tenga conto del motivo di ricorso formulato dal contribuente, e cio\u00e8 se sia o meno rinvenibile nella motivazione stessa dell&#8217;avviso di accertamento un esame della congruit\u00e0 tra reddito e spese anche con riferimento alla annualit\u00e0 precedente. \u00c8 invece infondato, quando non inammissibile, il secondo motivo del ricorso, con il quale il contribuente ha denunciato la mancata osservanza del contraddittorio endo procedimentale. Deve intanto evidenziarsi che, trattandosi di una critica mossa al procedimento amministrativo conclusosi con l&#8217;emissione dell&#8217;atto impositivo, essa doveva essere tempestivamente sollevata dal contribuente quale vizio procedimentale dell&#8217;atto, esulando del tutto dalle cd. &#8220;eccezioni in senso lato&#8221;. In ogni caso si tratta di una critica anche infondata perch\u00e9, tenuto conto della natura delle imposte accertate nei confronti del contribuente, non incluse tra quelle armonizzate (Cass., Sez. U, 9\/12\/2015, n. 24823), e dell&#8217;epoca in cui l&#8217;Agenzia ha proceduto all&#8217;accertamento, nella quale non era stato ancora previsto l&#8217;obbligo del contraddittorio ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo -introdotto solo con l&#8217;art. 22, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in I. 30 luglio 2010, n. 122, applicabile con norma di diritto transitorio solo a partire dal periodo d&#8217;imposta 2009 (comma 1 dell&#8217;art. 22 cit.)-, il mancato invito al contradditorio non ha inciso sulla validit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo. A tal fine questa Corte ha chiarito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l&#8217;Amministrazione finanziaria \u00e8 gravata esclusivamente per i tributi &#8220;armonizzati&#8221; di un obbligo generale di contraddittorio endo procedimentale, pena l&#8217;invalidit\u00e0 dell&#8217;atto, mentre, per quelli &#8220;non armonizzati&#8221;, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l&#8217;accertamento sintetico in virt\u00f9 dell&#8217;art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall&#8217;art. 22, comma 1, del dl. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, per\u00f2, solo dal periodo d&#8217;imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualit\u00e0 (come nella presente fattispecie) sono legittimi anche senza l&#8217;instaurazione del contraddittorio endo procedimentale (cfr. Cass., 31\/05\/2016, n. 11283). In conclusione la sentenza va cassata in ragione dell&#8217;accoglimento del primo motivo, e rinviata alla Commissione tributaria regionale che, in diversa composizione, oltre che sulle spese del presente giudizio, dovr\u00e0 riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto sopra enunciato. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale, cui demanda, in diversa composizione, di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\">consulenze online<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo&nbsp;consulenze online pu&ograve; essere contattato all&rsquo;indirizzo mail&nbsp;studiopirro@libero.it&nbsp;(oggetto mail: &ldquo;primo contatto&rdquo;) oppure al&nbsp;0229406265;&nbsp;Avvocato Antonella Pirro&nbsp;3475404943 Ritenuto che: il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, era stato rigettato il ricorso avverso l&rsquo;avviso di accertamento, con cui l&rsquo;Agenzia delle Entrate, con ricostruzione sintetica fondata sul cd. redditometro, aveva rideterminato ai fini Irpef i i maggiori redditi del contribuente. Ha riferito che l&rsquo;Amministrazione finanziaria aveva calcolato il maggior reddito, ex art. 38 co. 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sulla base di indici di spesa, in particolare l&rsquo;acquisto di una autovettura, la compropriet&agrave; di una abitazione, l&rsquo;assenza di reddito del coniuge. Tuttavia l&rsquo;Ufficio aveva proceduto all&rsquo;accertamento senza operare alcun confronto con i precedenti anni d&rsquo;imposta, secondo quanto previsto dalla disciplina ratione temporis vigente. Inoltre non aveva tenuto conto che la capacit&agrave; di spesa fosse giustificata da risparmi ascrivibili alla sfera familiare. Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Nel successivo giudizio d&rsquo;appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato le statuizioni di primo grado con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il ricorrente ha censurato con due motivi la sentenza: con il primo per violazione dell&rsquo;art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all&rsquo;art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che nell&rsquo;atto impositivo era stato omesso l&rsquo;esame di congruit&agrave; della capacit&agrave; di spesa anche con riguardo ai precedenti anni d&rsquo;imposta; con il secondo per violazione degli artt. 6 e 7 della I. 31 luglio 2000, n. 212, nonch&eacute; degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione Europea, in relazione all&rsquo;art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dell&rsquo;omessa attivazione del contraddittorio endo procedimentale. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, dichiarando la nullit&agrave; dell&rsquo;avviso di accertamento. L&rsquo;Agenzia delle entrate si &egrave; costituita, contestando le ragioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso. Nell&rsquo;adunanza camerale del 9 febbraio 2021 la causa &egrave; stata trattata e decisa. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente si duole dell&rsquo;errata applicazione dell&rsquo;art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, perch&eacute; il giudice regionale non ha tenuto conto del vizio incidente sulla legittimit&agrave; dell&rsquo;atto impositivo, la cui motivazione era del tutto omissiva relativamente al giudizio di compatibilit&agrave; delle spese sostenute nei periodi d&rsquo;imposta precedenti. Ha lamentato che, a fronte della contestazione tempestivamente rilevata con l&rsquo;atto introduttivo della controversia, l&rsquo;Agenzia, con il controricorso, si era limitata a produrre la dichiarazione del redditi, circostanza erroneamente valorizzata nei gradi di merito, e per quello che qui interessa dal giudice regionale, senza tener conto che gi&agrave; in sede di accertamento, e nel relativo atto impositivo, era invece necessario operare una valutazione di congruit&agrave; del reddito dichiarato con &ldquo;due o pi&ugrave; periodi d&rsquo;imposta&rdquo;. Il motivo &egrave; fondato. La motivazione della pronuncia sul punto si limita a rilevare che &laquo;&hellip;.in base all&rsquo;applicazione dell&rsquo;art. 38, 4 0 comma, del DPR n. 600\/73, risultando il reddito dichiarato non congruo anche per il 2003, come da documentazione allegata alla costituzione in giudizio in primo grado, l&rsquo;Ufficio ha accertato sinteticamente il reddito dell&rsquo;anno del quo&raquo;. L&rsquo;art. 38, comma 4, del d.P.R cit., ratione temporis vigente, enunciava che &laquo;L&rsquo;ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall&rsquo;art. 39, pu&ograve;, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalit&agrave; in base alle quali l&rsquo;ufficio pu&ograve; determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacit&agrave; contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o pi&ugrave; periodi di imposta. Qualora l&rsquo;ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell&rsquo;anno in cui &egrave; stata effettuata e nei cinque precedenti.&raquo;. Ebbene, con riguardo alla formulazione allora vigente della norma, questa Corte ha affermato che ai fini dell&rsquo;accertamento sintetico di cui all&rsquo;art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l&rsquo;Ufficio non &egrave; tenuto a procedere all&rsquo;accertamento contestualmente per due o pi&ugrave; periodi d&rsquo;imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua. Il relativo atto deve contenere tuttavia, per un determinato anno d&rsquo;imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d&rsquo;imposta, cos&igrave; da legittimare l&rsquo;accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l&rsquo;Ufficio abbia preso in considerazione due o pi&ugrave; anni consecutivi, ma deve verificare se dall&rsquo;atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l&rsquo;Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualit&agrave; (Cass., 5\/05\/2017, n. 10972; 5\/11\/2008, n. 26541). Si &egrave; in particolare avvertito che tale interpretazione discende dal principio generale, proprio della natura dell&rsquo;atto impositivo, dei limiti di efficacia del medesimo e del conseguente oggetto del processo, che quest&rsquo;ultimo, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimit&agrave; del provvedimento impositivo, &egrave; strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l&rsquo;atto impugnato, sicch&eacute; il giudice tributario non pu&ograve; estendere la propria indagine all&rsquo;esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall&rsquo;ufficio (Cass., 20\/04\/2016, n. 7927; cfr. anche 13\/11\/2008, n. 27065). 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