{"id":990,"date":"2022-04-20T16:24:07","date_gmt":"2022-04-20T16:24:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/?p=990"},"modified":"2022-04-20T16:24:07","modified_gmt":"2022-04-20T16:24:07","slug":"lufficio-non-ha-dimostrato-il-collegamento-esistente-tra-il-saldo-contabile-relativo-al-2015-e-lasserita-detenzione-di-somme-in-svizzera-nel-2011-in-assenza-della-dimostrazione-di-tale-collegamen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/2022\/04\/20\/lufficio-non-ha-dimostrato-il-collegamento-esistente-tra-il-saldo-contabile-relativo-al-2015-e-lasserita-detenzione-di-somme-in-svizzera-nel-2011-in-assenza-della-dimostrazione-di-tale-collegamen\/.html","title":{"rendered":"L&#8217;UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L&#8217;ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E&#8217; STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE"},"content":{"rendered":"<h3>L&#8217;UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L&#8217;ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E&#8217; STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/sentenza-bacheca.pdf\">SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF<\/a><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Studio legale Tributario Pirro Milano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oltre che con il modulo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiopirro.it\/studiopirro\/consulenze-online\">consulenze online<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>pu\u00f2 essere contattato all\u2019indirizzo mail\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"mailto:studiopirro@libero.it\"><strong><em>studiopirro@libero.it<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0(oggetto mail: \u201cprimo contatto\u201d)<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>oppure al\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"tel:\/\/0229406265\"><strong><em>0229406265<\/em><\/strong><\/a><strong><em>;\u00a0Avvocato Antonella Pirro<\/em><\/strong><em>\u00a0<\/em><a href=\"tel:\/\/3475404943\"><strong><em>3475404943<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<p>08\/03\/2022<br \/>\nLa <a href=\"https:\/\/www.giustiziatributaria.gov.it\/gt\/la-commissione?idpoi=PVA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Commissione Tributaria Provinciale di VARESE<\/a> Sezione 02, riunita in udienza il 15\/02\/2022 alle ore<br \/>\n10:15 con la seguente composizione collegiale:<br \/>\nSOPRANO ARTURO, Presidente<br \/>\nBOSCHETTO ENZO, Relatore<br \/>\nVITELLI GUIDO, Giudice<br \/>\nin data 15\/02\/2022 ha pronunciato la seguente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\n\u2013 sul ricorso n. 212\/2021 depositato il 06\/09\/2021<br \/>\nproposto da<br \/>\nXXXXXXX<br \/>\nDifeso da<br \/>\nAntonella Pirro \u2013 PRRNNL62D52C800Y<br \/>\ned elettivamente domiciliato presso antonella.pirro@milano.pecavvocati.it<br \/>\ncontro<br \/>\nAg. Entrate Direzione Provinciale Varese \u2013 Via Frattini 1 21100 Varese VA<br \/>\nelettivamente domiciliato presso dp.varese@pce.agenziaentrate.it<br \/>\nAvente ad oggetto l\u2019impugnazione di:<br \/>\n\u2013 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXXXX IRPEF-ALTRO<br \/>\na seguito di discussione in camera di consiglio<br \/>\nRichieste delle parti:<br \/>\nRicorrente\/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese<br \/>\nResistente\/Appellato: Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio<br \/>\nSVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br \/>\nIl sig. XXXXXX impugna, chiedendone la sospensione, l\u2019avviso di accertamento ai fini IRPEF n.<br \/>\nXXXXXXXXX\/2020 per l\u2019Anno d\u2019imposta 2011 emesso dall\u2019Agenzia delle Entrate di Varese.<br \/>\nL\u2019avviso di accertamento impugnato trae origine dall\u2019attivit\u00e0 di cooperazione internazionale con la<br \/>\nSvizzera. A seguito di tale attivit\u00e0, l\u2019Ufficio Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale \u2013 Settore<br \/>\nContrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, ha acquisito<br \/>\nil nominativo del ricorrente tra coloro che sono risultati titolari di rapporti finanziari presso l\u2019intermediario<br \/>\nelvetico XXXX (ora XXXXX AG).<br \/>\nIn particolare il ricorrente \u00e8 risultato titolare dei rapporti bancari n. XXXXXe n. XXXXX con saldo al<br \/>\n28\/2\/2015 rispettivamente di CHF 52.287,11 e CHF 45.978,49 (pari complessivamente a Euro<br \/>\n79.843,00). Tali attivit\u00e0 di natura finanziaria sono state detenute in Svizzera in violazione degli obblighi<br \/>\ndichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (art. 4 del DL n. 167\/1990). Non sono stati dichiarati, inoltre, i<br \/>\nredditi che sono stati utilizzati per costituire o acquistare dette attivit\u00e0 finanziarie e\/o che derivano dal loro<br \/>\nimpiego e\/o dismissione.<br \/>\nPertanto, il contribuente \u00e8 stato invitato a fornire informazioni e produrre la documentazione relativa a:<br \/>\n\u2013 l\u2019origine delle somme detenute all\u2019estero (Svizzera);<br \/>\n\u2013 il motivo dell\u2019omessa indicazione delle stesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e della<br \/>\nconseguente violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui alla Legge 167\/1990;<br \/>\n\u2013 la composizione e la valorizzazione di tali attivit\u00e0 estere negli anni per cui \u00e8 stata violata la disciplina sul<br \/>\nmonitoraggio fiscale, di cui alla Legge sopra citata.<br \/>\nNon avendo il ricorrente fornito la documentazione richiesta, l\u2019Ufficio ha accertato, per l\u2019anno di imposta<br \/>\n2011 ai sensi dell\u2019articolo 38 DPR 600\/1973 e con gli effetti del 41 bis del medesimo decreto, un maggior<br \/>\nreddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef e relative Addizionali, pari ad Euro<br \/>\n79.843,00, qualificato quale reddito diverso ai sensi dell\u2019art. 67 del TUIR. Sono stati accertati, inoltre,<br \/>\ninteressi e dividendi per un importo pari ad Euro 997,00, costituenti reddito di capitale ai sensi dell\u2019art. 44<br \/>\ncommi 1 e 2 del D.P.R. 917\/86, con una redditivit\u00e0 calcolata ai sensi dell\u2019art. 6 del D.L.167\/90 e<br \/>\nassoggettata a ritenuta a titolo d\u2019imposta pari a Euro 269,00.<br \/>\nIl ricorrente eccepisce:<br \/>\n1) \u201cViolazione dell\u2019articolo 7 Legge 212 del 2000 (vizio di motivazione) \u2013 Violazione dell\u2019articolo 2697 c.c.<br \/>\n(violazione dell\u2019onere della prova) \u2013 Violazione e falsa applicazione dell\u2019articolo 12 comma 2 D.L. 78 del<br \/>\n2009\u201d<br \/>\nCon il primo motivo di ricorso il Sig. XXXXX lamenta, in primo luogo, un difetto di motivazione dell\u2019avviso di<br \/>\naccertamento impugnato, in quanto, nella motivazione dell\u2019atto, mancherebbero dei riferimenti relativi<br \/>\nall\u2019anno 2011 e l\u2019Ufficio non motiva \u201cla scelta dell\u2019anno d\u2019imposta 2011\u201d, n\u00e9 il collegamento con le somme<br \/>\ndetenute nel 2015 e solleva eccezioni in relazione all\u2019onere della prova e all\u2019applicazione dell\u2019art. 12 del<br \/>\nD.L. n. 78\/2009.<br \/>\n2) \u201cViolazione e falsa applicazione dell\u2019articolo 38 DPR n. 600 del 1973 \u2013 violazione e falsa applicazione<br \/>\ndell\u2019articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009\u201d<br \/>\nIl ricorrente contesta che l\u2019Ufficio avrebbe violato l\u2019art. 38 del DPR 600\/73 in quanto il reddito dichiarato<br \/>\ndallo stesso nell\u2019anno d\u2019imposta 2011 non sarebbe inferiore rispetto a quello effettivo.<br \/>\n3) \u201cViolazione del principio di capacit\u00e0 contributiva ex articolo 53 della Costituzione \u2013 alla luce della<br \/>\nviolazione e falsa applicazione dell\u2019articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009\u201d<br \/>\nIl ricorrente contesta una violazione dell\u2019art. 53 della Costituzione sempre con riferimento al fatto che<br \/>\nl\u2019avviso di accertamento ha ad oggetto l\u2019anno 2011 e che in tale anno non vi \u00e8 stata una maggiore<br \/>\ncapacit\u00e0 contributiva dello stesso.<br \/>\n4) \u201cViolazione del principio dell\u2019autonomia dei periodi di imposta contenuto nell\u2019articolo 7 comma 1 del<br \/>\nTUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) \u2013 Contrasto con l\u2019indifferenza della fattispecie costitutiva<br \/>\ndell\u2019obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello<br \/>\nstesso pi\u00f9 volte ribadita dalla giurisprudenza di Cassazione \u2013 violazione e falsa applicazione dell\u2019articolo<br \/>\n12 comma 2 D.L. n. 78 del 2009\u201d<br \/>\nIl sig. XXXX contesta, sostanzialmente, che l\u2019emissione dell\u2019avviso di accertamento per l\u2019anno d\u2019imposta<br \/>\n2011 essendo collegato ad un saldo di conti bancari esteri del 2015 costituisce una violazione del<br \/>\nprincipio di autonomia dei periodi d\u2019imposta.<br \/>\n5) \u201cIllegittimit\u00e0 della ricostruzione della redditivit\u00e0 prodotta dai suddetti capitali in quanto basata su un<br \/>\ndato non riferibile al 2011 \u2013 Violazione articolo 6 del DL 167 del 1990 \u2013 vizio di motivazione \u2013 violazione<br \/>\ndell\u2019onere della prova\u201d.<br \/>\nViene contestata una illegittimit\u00e0 della ricostruzione della redditivit\u00e0 operata dall\u2019Ufficio in quanto basata<br \/>\nsu un dato non riferibile al 2011. Lamenta quindi che l\u2019atto impugnato non poteva avere ad oggetto l\u2019anno<br \/>\n2011 e che vi sarebbe stata una violazione dell\u2019onere della prova.<br \/>\nSi costituisce l\u2019Ufficio evidenziando che il ricorrente ha detenuto in violazione della disciplina del<br \/>\nmonitoraggio fiscale (omessa compilazione del Quadro RW della dichiarazione) due rapporti bancari in<br \/>\nSvizzera, con saldo al 28\/2\/2015 rispettivamente di CHF 52.287,11 e CHF 45.978,49 (pari<br \/>\ncomplessivamente a Euro 79.843,00) e che l\u2019esistenza di tali rapporti bancari e il loro saldo al 28\/2\/2015<br \/>\nnon costituisce oggetto di contestazione.<br \/>\nSostiene che quindi risulta chiaramente applicabile la sopra richiamata presunzione legale (relativa in<br \/>\nquanto ammette prova contraria) di cui all\u2019art. 12, comma 2, del D.L. 78\/2009 e che risulta altres\u00ec<br \/>\napplicabile il raddoppio termini per la notifica della pretesta impositiva (in forza dei commi 2 bis e 2 ter<br \/>\ndell\u2019art. 12 del D.L. n. 78\/2009).<br \/>\nFa quindi presente che in forza del raddoppio dei termini, nel caso in questione, il primo anno che pu\u00f2<br \/>\nessere oggetto di accertamento da parte dell\u2019Ufficio \u00e8 l\u2019anno 2011.<br \/>\nRitiene quindi del tutto infondata e pretestuosa l\u2019eccezione sollevata da controparte che afferma che<br \/>\noggetto del controllo dell\u2019Ufficio doveva essere l\u2019anno d\u2019imposta 2015. Ribadisce che l\u2019Ufficio proprio in<br \/>\napplicazione della norma sul raddoppio dei termini, in assenza di prova contraria circa l\u2019origine delle<br \/>\nattivit\u00e0 finanziarie detenute all\u2019estero, ha emesso avviso di accertamento in relazione all\u2019anno 2011 (primo<br \/>\nanno \u201caccertabile\u201d), presumendo appunto che tali attivit\u00e0 fossero detenute gi\u00e0 in tale anno.<br \/>\nLa presunzione stabilita a favore dell\u2019Amministrazione finanziaria \u00e8 una presunzione legale relativa.<br \/>\nConseguentemente, la controparte avrebbe potuto fornire la prova contraria, che a differenza di quanto<br \/>\naffermato pi\u00f9 volte nel ricorso non \u00e8 una prova \u201cfacoltativa\u201d ma \u00e8 una prova che deve essere fornita per<br \/>\nespressa previsione legislativa se si vuole superare la presunzione legale.<br \/>\nRammenta che al fine di permettere al contribuente di fornire tale prova, l\u2019Ufficio, una volta venuto a<br \/>\nconoscenza dell\u2019esistenza dei rapporti bancari presso l\u2019intermediario elvetico con saldo al 28\/2\/2015 di<br \/>\ncomplessivi Euro 79.843,00, lo ha invitato a fornire informazioni e produrre la documentazione relativa a:<br \/>\n\u2013 l\u2019origine delle somme detenute all\u2019estero (Svizzera);<br \/>\n\u2013 il motivo dell\u2019omessa indicazione delle stesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e della<br \/>\nconseguente violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui alla Legge 167\/1990;<br \/>\n\u2013 la composizione e la valorizzazione di tali attivit\u00e0 estere negli anni per cui \u00e8 stata violata la disciplina sul<br \/>\nmonitoraggio fiscale.<br \/>\nLa controparte, nell\u2019ambito dei molteplici contraddittori che si sono svolti con l\u2019Ufficio, non ha prodotto tale<br \/>\ndocumentazione e, in particolare, non ha fornito nessuna prova in relazione all\u2019origine delle attivit\u00e0<br \/>\nfinanziarie, non assolvendo in tal modo l\u2019onere della prova gravante sullo stesso.<br \/>\nQuindi, il ricorrente non ha provato in nessun modo l\u2019origine delle somme detenute all\u2019estero e, pertanto,<br \/>\nl\u2019Ufficio in applicazione della presunzione espressamente stabilita dalla Legge a suo favore ha emesso<br \/>\nl\u2019avviso di accertamento che ci occupa, presumendo (avvalendosi del raddoppio dei termini) che le attivit\u00e0<br \/>\nfinanziarie presenti nei rapporti bancari nell\u2019anno 2015 lo fossero gi\u00e0 nell\u2019anno 2011 (primo anno che<br \/>\npoteva essere oggetto di accertamento).<br \/>\nIn altre parole, il contribuente non ha provato da quando deteneva le attivit\u00e0 finanziarie presenti nei conti<br \/>\nesteri nel 2015 e quindi, in forza della presunzione legale, l\u2019Ufficio ha presunto che le stesse fossero<br \/>\ndetenute gi\u00e0 nel 2011.<br \/>\nNel replicare a tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e confermando la correttezza del proprio operato,<br \/>\nchiede il rigetto del ricorso.<br \/>\nIn data 17.11.21 il ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali replica alle controdeduzioni<br \/>\ndell\u2019Ufficio ed insiste nell\u2019accogliento del ricorso.<br \/>\nCon Ordinanza XXXX del XX.XX.XXXX a Commissione ha respinto l\u2019istanza di sospensione dell\u2019atto<br \/>\nimpugnato disponendo la liquidazione delle spese all\u2019udienza di merito.<br \/>\nIn data 28.1.2022 lo stesso ricorrente produce note scritte con le quali ribadisce quanto gi\u00e0 esposto nel<br \/>\nricorso principale e nelle successive memorie ed insiste nuovamente per l\u2019accogliento dl ricorso.<br \/>\nMOTIVI DELLA DECISIONE<br \/>\nLa Commissione osserva che il ricorrente in primis contesta all\u2019Ufficio di utilizzare la prova della<br \/>\ndetenzione di attivit\u00e0 finanziarie in Svizzera nel corso dell\u2019anno 2015, per l\u2019esattezza alla data del<br \/>\n28.2.2015, per estendere la prova stessa all\u2019anno 2011 in virt\u00f9 della norma di cui all\u2019art. 12 \u2013 comma<br \/>\n2bis \u2013 del DL 78\/2009 sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di controllo e accertamento,<br \/>\nravvisando in tale comportamento una manifesta violazione delle disposizioni dell\u2019art. 12 del suddetto DL.<br \/>\nIn ordine a tale contestazione il Collegio ritiene che le doglianze di parte siano fondate e che tale<br \/>\ncomportamento configuri una violazione dell\u2019art. 12 comma 2 del D.L. 78 del 2009. In effetti l\u2019Ufficio<br \/>\navrebbe dovuto provare il possesso o la detenzione di attivit\u00e0 finanziarie nel 2011 in violazione<br \/>\ndell\u2019articolo 4 comma 1,2 e 3 (fatto noto della presunzione) per poter accertare e rideterminare il reddito<br \/>\ndichiarato dal contribuente nel 2011. In buona sostanza l\u2019asserita detenzione di somme nel 2015 pu\u00f2<br \/>\ncostituire prova del fatto noto per il solo anno di imposta 2015 e non per qualsiasi anno di imposta.<br \/>\nDi alcun valore \u00e8 la circostanza che il 2011 sia il primo anno di imposta accertabile. Ci\u00f2 in relazione al<br \/>\nfatto che il comma 2-bis raddoppia il termine di decadenza ma non estende al contempo la valenza della<br \/>\nprova di un fatto del 2015 \u201cal primo anno di imposta accertabile\u201d.<br \/>\nL\u2019Ufficio non ha dimostrato il collegamento esistente tra il saldo contabile relativo al 28.2.15 e la asserita detenzione di somme in Svizzera nel 2011.<br \/>\nIn assenza della dimostrazione di tale collegamento, non \u00e8 quindi dimostrato il fatto noto della<br \/>\npresunzione legale relativa.<br \/>\nNon avendo dimostrato il fatto noto della presunzione relativa (detenzione di somme nel 2011) ha<br \/>\nillegittimamente ritenuto dimostrato il fatto ignoto della presunzione legale relativa (produzione di maggior<br \/>\nreddito da parte del contribuente nel 2011).<br \/>\nCome ha condivisibilmente sostenuto il ricorrente, la presunzione legale relativa (e la prova del fatto noto<br \/>\n\u2013 prova positiva in capo all\u2019Ufficio), nell\u2019ambito delle presunzioni legali relative, \u00e8 istituita per sgravare<br \/>\nl\u2019Ufficio dalla prova del fatto ignoto (produzione di maggior reddito) e quindi non pu\u00f2 ritenersi sgravato<br \/>\ndella prova del fatto ignoto \u201cproduzione di maggior reddito nel 2011\u201d perch\u00e9 non ha provato il fatto noto<br \/>\ndella presunzione di detenzione di somme nel 2011.\u201d<br \/>\nDi conseguenza solo il fatto ignoto della presunzione pu\u00f2 essere provato in via presuntiva (ovviamente<br \/>\ndopo aver provato il fatto noto e in assenza di prova contraria sul fatto ignoto da parte del contribuente).<br \/>\nSe da una parte \u00e8 vero che tale presunzione legale relativa \u00e8 istituita dal legislatore in favore dell\u2019Ufficio,<br \/>\n\u00e8 altrettanto vero che l\u2019Ufficio, per utilizzare tale presunzione legale al fine di provare la produzione di<br \/>\nmaggior reddito nel 2011, deve portare la prova del fatto noto (ovverosia di quella detenzione di somme in<br \/>\nviolazione dell\u2019art. 4 D.L. 167 del 1990 nell\u2019anno oggetto di contestazione).<br \/>\nPer altro anche la Corte di Cassazione (sentenza n.31085\/2019) ha fissato il principio secondo il quale<br \/>\nl\u2019Ufficio, al fine di poter rideterminare e accertare il reddito prodotto dal contribuente in un determinato<br \/>\nanno di imposta, ai sensi dell\u2019articolo 12 comma 2 del D.L. 78 del 2009, deve provare l\u2019esistenza di<br \/>\nmovimentazioni bancarie o la disponibilit\u00e0 finanziaria sul conto corrente \u201cnell\u2019anno oggetto di<br \/>\ncontestazione\u201d.<br \/>\nLa Commissione, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene che il ricorso sia degno di pregio e che<br \/>\nl\u2019accoglimento del presente gravame assorba ogni altra valutazione sulle restanti eccezioni sollevate dal<br \/>\nricorrente.<br \/>\nIl ricorso va quindi accolto e l\u2019Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in<br \/>\ncomplessivi \u20ac 3.000,00.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nLa Commissione accoglie il ricorso e condanna l\u2019Ufficio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese<br \/>\ndi causa liquidate in \u20ac 3.000,00 complessivi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L&rsquo;ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E&rsquo; STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESESCARICA IL DOCUMENTO IN PDF &nbsp; Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo&nbsp;consulenze online pu&ograve; essere contattato all&rsquo;indirizzo mail&nbsp;studiopirro@libero.it&nbsp;(oggetto mail: &ldquo;primo contatto&rdquo;) oppure al&nbsp;0229406265;&nbsp;Avvocato Antonella Pirro&nbsp;3475404943 08\/03\/2022 La Commissione Tributaria Provinciale di VARESE Sezione 02, riunita in udienza il 15\/02\/2022 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: SOPRANO ARTURO, Presidente BOSCHETTO ENZO, Relatore VITELLI GUIDO, Giudice in data 15\/02\/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA &ndash; sul ricorso n. 212\/2021 depositato il 06\/09\/2021 proposto da XXXXXXX Difeso da Antonella Pirro &ndash; PRRNNL62D52C800Y ed elettivamente domiciliato presso antonella.pirro@milano.pecavvocati.it contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese &ndash; Via Frattini 1 21100 Varese VA elettivamente domiciliato presso dp.varese@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l&rsquo;impugnazione di: &ndash; AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXXXX IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: Ricorrente\/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese Resistente\/Appellato: Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. XXXXXX impugna, chiedendone la sospensione, l&rsquo;avviso di accertamento ai fini IRPEF n. XXXXXXXXX\/2020 per l&rsquo;Anno d&rsquo;imposta 2011 emesso dall&rsquo;Agenzia delle Entrate di Varese. L&rsquo;avviso di accertamento impugnato trae origine dall&rsquo;attivit&agrave; di cooperazione internazionale con la Svizzera. A seguito di tale attivit&agrave;, l&rsquo;Ufficio Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale &ndash; Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, ha acquisito il nominativo del ricorrente tra coloro che sono risultati titolari di rapporti finanziari presso l&rsquo;intermediario elvetico XXXX (ora XXXXX AG). In particolare il ricorrente &egrave; risultato titolare dei rapporti bancari n. XXXXXe n. XXXXX con saldo al 28\/2\/2015 rispettivamente di CHF 52.287,11 e CHF 45.978,49 (pari complessivamente a Euro 79.843,00). Tali attivit&agrave; di natura finanziaria sono state detenute in Svizzera in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (art. 4 del DL n. 167\/1990). Non sono stati dichiarati, inoltre, i redditi che sono stati utilizzati per costituire o acquistare dette attivit&agrave; finanziarie e\/o che derivano dal loro impiego e\/o dismissione. Pertanto, il contribuente &egrave; stato invitato a fornire informazioni e produrre la documentazione relativa a: &ndash; l&rsquo;origine delle somme detenute all&rsquo;estero (Svizzera); &ndash; il motivo dell&rsquo;omessa indicazione delle stesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e della conseguente violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui alla Legge 167\/1990; &ndash; la composizione e la valorizzazione di tali attivit&agrave; estere negli anni per cui &egrave; stata violata la disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui alla Legge sopra citata. Non avendo il ricorrente fornito la documentazione richiesta, l&rsquo;Ufficio ha accertato, per l&rsquo;anno di imposta 2011 ai sensi dell&rsquo;articolo 38 DPR 600\/1973 e con gli effetti del 41 bis del medesimo decreto, un maggior reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef e relative Addizionali, pari ad Euro 79.843,00, qualificato quale reddito diverso ai sensi dell&rsquo;art. 67 del TUIR. Sono stati accertati, inoltre, interessi e dividendi per un importo pari ad Euro 997,00, costituenti reddito di capitale ai sensi dell&rsquo;art. 44 commi 1 e 2 del D.P.R. 917\/86, con una redditivit&agrave; calcolata ai sensi dell&rsquo;art. 6 del D.L.167\/90 e assoggettata a ritenuta a titolo d&rsquo;imposta pari a Euro 269,00. Il ricorrente eccepisce: 1) &ldquo;Violazione dell&rsquo;articolo 7 Legge 212 del 2000 (vizio di motivazione) &ndash; Violazione dell&rsquo;articolo 2697 c.c. (violazione dell&rsquo;onere della prova) &ndash; Violazione e falsa applicazione dell&rsquo;articolo 12 comma 2 D.L. 78 del 2009&rdquo; Con il primo motivo di ricorso il Sig. XXXXX lamenta, in primo luogo, un difetto di motivazione dell&rsquo;avviso di accertamento impugnato, in quanto, nella motivazione dell&rsquo;atto, mancherebbero dei riferimenti relativi all&rsquo;anno 2011 e l&rsquo;Ufficio non motiva &ldquo;la scelta dell&rsquo;anno d&rsquo;imposta 2011&rdquo;, n&eacute; il collegamento con le somme detenute nel 2015 e solleva eccezioni in relazione all&rsquo;onere della prova e all&rsquo;applicazione dell&rsquo;art. 12 del D.L. n. 78\/2009. 2) &ldquo;Violazione e falsa applicazione dell&rsquo;articolo 38 DPR n. 600 del 1973 &ndash; violazione e falsa applicazione dell&rsquo;articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009&rdquo; Il ricorrente contesta che l&rsquo;Ufficio avrebbe violato l&rsquo;art. 38 del DPR 600\/73 in quanto il reddito dichiarato dallo stesso nell&rsquo;anno d&rsquo;imposta 2011 non sarebbe inferiore rispetto a quello effettivo. 3) &ldquo;Violazione del principio di capacit&agrave; contributiva ex articolo 53 della Costituzione &ndash; alla luce della violazione e falsa applicazione dell&rsquo;articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009&rdquo; Il ricorrente contesta una violazione dell&rsquo;art. 53 della Costituzione sempre con riferimento al fatto che l&rsquo;avviso di accertamento ha ad oggetto l&rsquo;anno 2011 e che in tale anno non vi &egrave; stata una maggiore capacit&agrave; contributiva dello stesso. 4) &ldquo;Violazione del principio dell&rsquo;autonomia dei periodi di imposta contenuto nell&rsquo;articolo 7 comma 1 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) &ndash; Contrasto con l&rsquo;indifferenza della fattispecie costitutiva dell&rsquo;obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso pi&ugrave; volte ribadita dalla giurisprudenza di Cassazione &ndash; violazione e falsa applicazione dell&rsquo;articolo 12 comma 2 D.L. n. 78 del 2009&rdquo; Il sig. XXXX contesta, sostanzialmente, che l&rsquo;emissione dell&rsquo;avviso di accertamento per l&rsquo;anno d&rsquo;imposta 2011 essendo collegato ad un saldo di conti bancari esteri del 2015 costituisce una violazione del principio di autonomia dei periodi d&rsquo;imposta. 5) &ldquo;Illegittimit&agrave; della ricostruzione della redditivit&agrave; prodotta dai suddetti capitali in quanto basata su un dato non riferibile al 2011 &ndash; Violazione articolo 6 del DL 167 del 1990 &ndash; vizio di motivazione &ndash; violazione dell&rsquo;onere della prova&rdquo;. Viene contestata una illegittimit&agrave; della ricostruzione della redditivit&agrave; operata dall&rsquo;Ufficio in quanto basata su un dato non riferibile al 2011. Lamenta quindi che l&rsquo;atto impugnato non poteva avere ad oggetto l&rsquo;anno 2011 e che vi sarebbe stata una violazione dell&rsquo;onere della prova. Si costituisce l&rsquo;Ufficio evidenziando che il ricorrente ha detenuto in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale (omessa compilazione del Quadro RW della dichiarazione) due rapporti bancari in Svizzera, con saldo al<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":992,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[243,242,244],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Commissione tributaria provinciale: accolto ricorso<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Commissione Tributaria Provinciale, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene che il ricorso sia degno di pregio\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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