Mese: Settembre 2021

indagine conto corrente

DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE. LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA. LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO

DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE. LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA. LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine bancaria, emetteva nei confronti della società avvisi di accertamento per Iva, Ires e Iva (e per Irpef quanto al socio). L’Ufficio, in particolare, rilevava che dal conto corrente intestato al nipote del socio, emergevano consistenti movimentazioni; queste, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall’interessato, erano interamente ascrivibili allo zio; le dichiarazioni venivano confermate dal socio, che riconosceva la titolarità delle somme come riferibili all’attività di compravendita di prodotti svolta con ditta individuale. L’Agenzia, attesa la sostanziale inattività della ditta individuale, carente di mezzi e strutture organizzative, riteneva la movimentazione bancaria, e le relative operazioni, riferite alla società di cui il contribuente era socio totalitario. L’impugnazione proposta dai contribuenti era rigettata dalla CTP. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. I contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 attesa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento e l’improprio utilizzo di una verifica svolta su un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest’ultimo. 2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio pur in assenza di attività ispettiva, né controllo sulla contabilità. 2.2. Il terzo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR omesso di considerare i costi ai fini della rideterminazione induttiva del reddito d’impresa. Il terzo motivo è fondato limitatamente alle imposte dirette. La natura induttiva dell’accertamento impone il riconoscimento, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti, eventualmente in via presuntiva e forfettaria, dall’ammontare dei prelievi non giustificati, non assumendo rilievo a tal fine il ricorso, strumentale, delle indagini bancarie per la ripresa (v. anche Corte cost. n. 225 del 2005 e n. 228 del 2014), trattandosi di situazione differente da quella conseguente ad un accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie, per il quale è, invece, il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868 del 29/09/2017; Cass. n. 24422 del 05/10/2018; Cass. n. 21828 del 07/09/2018). 3.2. Il motivo va invece rigettato quanto all’Iva, trovando applicazione il principio secondo il quale «ove l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti» (Cass. n. 21828 del 07/09/2018). In accoglimento del terzo motivo, limitatamente alle imposte dirette, rigettati il primo e il secondo, nonché il terzo quanto all’Iva, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa negli stessi limiti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione.

agenzia delle entrate

L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETERMINATO LA PLUSVALENZA CONSEGUITA DALLA CEDENTE TENENDO CONTO DEL VALORE ADOTTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. L’AMMINISTRAZIONE NON PUO’ PROCEDERE AD ACCERTARE, IN VIA INDUTTIVA, LA PLUSVALENZA REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE DI IMMOBILE O DI AZIENDA SOLO SULLA BASE DEL VALOR ACCERTATO O DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. LA CORTE RIGETTA IL RICORSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza dalla Commissione tributaria regionale, che, accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio, aveva rideterminato il reddito accertato ai fini Irpef per l’anno d’imposta. Il contenzioso aveva tratto origine dalla cessione a terzi, da parte della contribuente, di un terreno a vocazione edificatoria, per il quale era stato dichiarato un corrispettivo di 30.000,00 euro. L’operazione -per la quale la contribuente non aveva dichiarato la plusvalenza neppure sul prezzo indicato nell’atto di compravendita- era stata oggetto di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, nei confronti degli acquirenti, che avevano definito l’accertamento con adesione al valore di 82.450,00 euro. Nel successivo accertamento nei confronti della contribuente l’Agenzia delle entrate aveva determinato la plusvalenza conseguita dalla cedente tenendo conto del medesimo valore. La contribuente aveva adito il giudice tributario per contestare la pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza aveva accolto integralmente le ragioni della contribuente.  Era seguito l’appello dell’Agenzia, che con la sentenza ora al vaglio della Corte aveva accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria limitatamente alla parte di debito erariale corrispondente al corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita. Per il resto aveva invece ritenuto fondato il ricorso introduttivo della contribuente, non condividendo l’identità assoluta delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’Irpef, come preteso dall’Amministrazione, senza che vi fossero ulteriori elementi addotti dall’Ufficio a sostegno degli esiti dell’accertamento. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 81, comma 1, lett. b), vigente ratione temporis (ora corrispondente all’art. 67, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 51, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver escluso che il valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro legittimava l’accertamento presuntivo della plusvalenza conseguita dal venditore per la medesima operazione. Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente determinazione.  Sì è costituita la controricorrente, contestando le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo dell’Agenzia delle Entrate va rigettato. L’Amministrazione sostiene che il giudice regionale ha erroneamente escluso che la plusvalenza conseguita dalla cessione di terreni edificabili possa derivare dalla mera trasposizione dei valori accertati ai fini dell’imposta di registro. Ha rappresentato peraltro che nel caso di specie il maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro era stato definito con accertamento per adesione. Le argomentazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 22 settembre 2015, n. 147, il quale ha espressamente disposto che «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass., 18/04/2018, n. 9513; 02/08/2017, n. 19227; 17/05/2017, n. 12265; 06/06/2016, n. 11543). È necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che a sua volta, ove voglia contestare le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria, è gravato della prova contraria (Cass., 08/05/2019, n. 12131). L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato chiarato, accertato o definito», va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione della sua definizione con adesione, ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale, accogliendo per quanto di ragione l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva escluso la meccanica trasposizione delle risultanze emergenti dalla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali all’attività di accertamento delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni a vocazione edificatoria. A tal fine aveva avvertito che l’accertamento era stato fondato sulla sola determinazione del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, senza tener conto della diversa natura dei tributi e del diverso meccanismo di determinazione del valore del bene ceduto. Aveva ritenuto che invece l’Ufficio avrebbe dovuto supportare l’accertamento con altri elementi, concludendo che diversamente la plusvalenza poteva essere riconosciuta nei limiti di quanto dichiarato nell’atto di compravendita. La decisione è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della norma di interpretazione. In conclusione il ricorso della Amministrazione va rigettato. Avuto riguardo alla sopravvenienza, a giudizio pendente, dell’art. 5, co. 3, del d. Igs. n. 147 del 2015, che ha definitivamente chiarito la portata della disciplina, sicché la stessa Corte di legittimità ha mutato orientamento in materia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. Rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate.

avviso di accertamento agenzia delle entrate

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NOTIFICO’ ALL’ESERCENTE L’ATTIVITA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI E LUBRIFICANTI, UN AVVISO DI ACCERTAMENTO SULLA BASE DI INCONGRUENZE E ANOMALIE RISCONTRATE NELLE PERDITE DI ESERCIZIO E NELLA GENERALE ANTIECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. LA CORTE ACCOGLIE IL PRIMO MOTIVO E RINVIA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, notificò all’esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti, un avviso di accertamento. Con tale atto – sulle considerazioni che la contribuente: a) aveva dichiarato una perdita di esercizio, ciò nonostante, aveva continuato ad acquistare immobilizzazioni materiali e merce. aveva sostenuto costi per il personale dipendente «mentre non esiste alcuna remunerazione del capitale di rischio, tenuto conto del risultato ancora negativo della gestione»; d) dal processo verbale risultava che aveva «effettuato acquisti di beni in evasione d’imposta, non autofatturati, e, conseguentemente, [aveva] effettuato cessioni di beni omettendone la fatturazione attiva»; e) da un processo verbale, risultava che aveva «effettuato acquisti in evasione d’imposta, non auto fatturati, per un valore imponibile di C 83.304,00 e, conseguentemente, [aveva] effettuato la cessione di detti beni omettendone la fatturazione attiva»; f) avendo il coniuge e due figli a carico, nonostante le suddette perdite aveva acquistato un’azienda un fabbricato una costruzione commerciale – riteneva che le stesse evidenziassero «incongruenze ed anomalie» che, «anche a causa dell’antieconomicità dell’attività svolta (per la maggior parte degli anni sempre in perdita)», consentivano, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di desumere l’esistenza di attività non dichiarate. Quindi, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate quantificava i ricavi effettivamente conseguiti dalla contribuente applicando al costo del venduto «la percentuale nazionale minima di ricarico del 7% rilevata attraverso le medie regionali in virtù dei dati presenti nella “Banca dati – Indici di bilancio” sviluppati dall’Agenzia delle Entrate, inserendo i dati contabili relativi ai codici di attività per regione e per provincia di appartenenza», accertando, pertanto, maggiori ricavi non contabilizzati, con i conseguenti maggior reddito, ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, maggior valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP, e maggior volume d’affari, ai fini dell’IVA, oltre agli interessi e alle sanzioni. L’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale che, ritenendo l’incompetenza per territorio dell’Ufficio, accolse il ricorso della società contribuente. 3. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale che lo accolse parzialmente, riducendo i maggiori ricavi non contabilizzati con la motivazione che: a) «[i]n merito alla competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate si osserva che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 5358 del 10/03/2006). Non risulta che la ricorrente abbia comunicato la variazione domicilio. Mancando la comunicazione di variazione del domicilio, la contribuente non può fare valere tale “ius variandi” per avere indicato nella propria dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente va riconosciuta la competenza territoriale dell’Ente impositore de quo»; b) «[p]er quanto riguarda la eccezione di mancata notifica dei PVC si osserva che essi sono stati redatti in contraddittorio con la parte, che, tra l’altro, dichiarava di non avere subito il furto di tutta la documentazione fiscale»; c) «[p]er quanto riguarda la eccezione di decadenza, va evidenziato che nel caso di specie opera il raddoppio dei termini per l’accertamento ai sensi della L. 223/6 del 4 luglio 2006 conv. nella L. 248/06, pertanto, l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato nei termini di legge»; d) «[Un fine, ai fini della determinazione induttiva dei ricavi si rammenta come la possibilità di valutare l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale quale elemento di fatto utilizzabile per sup portare, in via anche presuntiva, una certa pretesa, risulta affermata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1821 del 18 ottobre 2000, depositata il 9 febbraio 2001, in cui fra l’altro si legge: “… in tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. n 600 del 1973; ad un tale riguardo il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie”. Così come nella sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21317, l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale è, tra gli altri, un canone di valutazione che rafforza diversi elementi presi a base per la decisione della Corte. Si afferma, in definitiva, il principio secondo cui un comportamento, non spiegato, contrario ai canoni dell’economicità, possa essere utilizzato quale argomento presuntivo per la rettifica di cui all’art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di specie, il ricorso all’accertamento induttivo è legittimato dai risultati reddituali negativi per più esercizi e dalla totale assenza delle scritture contabili che la contribuente non è stata in grado di ricostruire a seguito del furto che asserisce di avere subito»; d) «tuttavia, il collegio ritiene ridondante la percentuale di ricarico del 7% applicata dall’Ufficio per determinare i maggiori ricavi di C 231.948,00, tenuto conto che la ditta esercitava commercio all’ingrosso, la cui percentuale di ricarico si attesta intorno al 5-6 per cento, mentre la percentuale applicata dall’Ufficio è