Anno: 2021

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L’UFFICIO AVEVA CONTESTATO AL CONTRIBUENTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA DI IMPRESA IN RELAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE DI TELEFONI CELLULARI

L’UFFICIO AVEVA CONTESTATO AL CONTRIBUENTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA DI IMPRESA IN RELAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE DI TELEFONI CELLULARI   I MOTIVI ADDOTTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SONO INFONDATI O INAMMISSIBILI. La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell’appello, ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni. 1.1. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti l’Ufficio aveva contestato al contribuente, lavoratore dipendente di un negozio di articoli elettronici, l’esercizio di attività di impresa, in relazione alla commercializzazione on line di telefoni cellulari, e recuperato le maggiori imposte non versate. Il giudice di appello ha accolto il gravame del contribuente evidenziando, tra le altre circostanze, che non vi era prova del fatto che le operazioni rilevate si fossero effettivamente concluse, avuto riguardo alla mancata dimostrazione degli acquisti dei beni riveduti e dell’incasso delle rilevate cessioni. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per “extrapetizione”, per aver la sentenza impugnato accolto l’appello del contribuente sulla base di elementi fattuali non dedotti dalla parte nel suo ricorso introduttivo, quali la prova degli acquisti dei beni rivenduti – e dei relativi costi sostenuti – e l’assenza di fatture relative alle cessioni contestate. 1.1. Il motivo addotto dall’Agenzia delle Entrate è infondato. Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non svolte dalle parti medesime (cfr. Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2146). In applicazione di tali principi, deve escludersi che nel caso in esame ricorra il vizio formulato, in quanto, come emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente, il giudice, lungi dal pronunciarsi su motivi di impugnazione non articolati o su fatti estintivi della pretesa erariale non dedotti, si è limitato a porre a base della sua decisione argomentazioni – benché non previamente sviluppate dal contribuente nei suoi atti difensivi – in ordine alle ragioni per cui la pretesa erariale non era stata dimostrata, evidenziando l’assenza di elementi di prova necessari – nel caso in esame – per la prova della pretesa erariale esercitata. 2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2700 e 2727 e ss. c.c., per aver il giudice di appello ritenuto non dimostrati i fatti posti a fondamento dell’atto impositivo, benché emergenti dal processo verbale di constatazione. Evidenzia, in particolare, che in tale processo verbale i verificatori avevano riportato informazioni relative alla riferibilità al contribuente degli account utilizzati per la realizzazione delle cessioni contestate e che il volume delle vendite operate con tali account era stato riferito da una nota del gestore del mercato elettronico. 2.1. Anche il secondo motivo è infondato. E’ principio consolidato quello per cui in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore» (cfr., tra le altre, Cass., ord., 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass. 24 novembre 2017, n. 28060; Cass. 20 marzo 2007, n. 6565). Orbene, quanto alla mancata considerazione delle risultanze del processo verbale di constatazione relative alla riferibilità al contribuente degli account utilizzati per le operazioni contestate, tali risultanze costituiscono, in applicazione dei riferiti principi, meri elementi di prova che il giudice ha preso in esame, ma all’esito della valutazione complessiva degli elementi probatori, ha ritenuto che non fossero idonei a dimostrare che il contribuente medesimo avesse effettuato tali operazioni. In ordine, invece, alla omessa valutazione delle dichiarazioni del gestore del mercato elettronico, rese per iscritto a seguito di richiesta dei verificatori, la censura si presenta priva di rilevanza in quanto la mancata prova dell’effettuazione da parte del contribuente delle operazioni contestate fa venir meno l’interesse

thin capitalization

Il metodo utilizzato dai giudici di appello, praticabile per le cd. holding di diritto, si discosta dai criteri richiamati dal documento di prassi per le cd. holding di fatto e non consente, dunque, di stabilire se, se possa o meno ritenersi in concreto applicabile la disciplina della “thin capitalization”

Il metodo utilizzato dai giudici di appello, praticabile per le cd. holding di diritto, si discosta dai criteri richiamati dal documento di prassi per le cd. holding di fatto e non consente, dunque, di stabilire se, se possa o meno ritenersi in concreto applicabile la disciplina della “thin capitalization” Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato. 11.1. Giova premettere che con il meccanismo della thin capitalization (o capitalizzazione sottile), previsto dall’art. 98 del t.u.i.r., introdotto dal d.lgs. del 12 dicembre 2003, n. 344 (e abrogato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), si è inteso limitare la deduzione di interessi passivi in presenza di un rapporto tra capitale proprio e indebitamento («debt-equity ratio»), tale da far presumere un uso elusivo, in termini di risparmio fiscale, della sottocapitalizzazione societaria. La ratio della disposizione normativa risponde all’esigenza di evitare che gli utili derivanti dalla partecipazione in società, indeducibili in sede di determinazione del reddito di quest’ultima, siano trasformati in oneri finanziari deducibili per la società ed assoggettati in capo ai soci ad un regime fiscale più favorevole. Questa Corte, già con la sentenza n. 26489 del 26 novembre 2013, ha definito la capitalizzazione sottile come il fenomeno di sottocapitalizzazione di una società rispetto all’attività d’impresa esercitata e nel contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati o da parte ad essi correlate. 11.2. I presupposti dai quali discende il meccanismo di indeducibilità degli interessi sono tre: a) è necessario, in primo luogo, che il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’imposta dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo o delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), sia superiore a quello di quattro ad uno; b) il finanziamento deve derivare da mutui, depositi di denaro o da ogni altro rapporto di natura finanziaria; c) il finanziamento deve essere erogato o garantito da un socio o da una sua parte correlata. In presenza di tali requisiti, il comma 2, lett. b), dell’art. 98 dispone che la regola della thin capitalization non trova applicazione ove la società fornisca la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci o dalle parti correlate è giustificato dalla oggettiva capacità di ottenere credito con la sola garanzia del proprio patrimonio sociale e che gli stessi sarebbero stati comunque erogati anche da terzi finanziatori. 11.3. In attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. g), n. 2, della legge n. 80 del 2003, non rilevano i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività bancaria o dell’attività svolta dai soggetti richiamati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (ossia da: 1) banche; 2) società di gestione; 3) società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti nell’albo; 4) società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; 5) soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 6) e società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b), del medesimo testo unico bancario). Con specifico riguardo ai soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario, le società di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 385 del 1993, che abbiano ad oggetto esclusivo o prevalente l’assunzione di partecipazioni con le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere assunte dal CICR, sono interessate dalla normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione, perché specificamente escluse dal novero dei soggetti per i quali l’art. 98 del t.u.i.r. è irrilevante (art. 98, comma 5, e Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 17 marzo 2005, par. 2. E 3.3.3.) Come chiarito da autorevole dottrina e dalla circolare n. 11/E del 2005, cit., l’applicazione della regola della thin capitalization opera anche per le società, diverse da quelle indicate dall’art. 59 sopra richiamato, aventi per oggetto esclusivo o principale l’assunzione di partecipazioni, e riguarda, oltre ai soggetti operanti nel settore finanziario e richiamato dagli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), anche i soggetti esercenti de facto la medesima attività (cd. holding di fatto), e ciò sia quando l’attività si svolga prevalentemente nei confronti del pubblico, sia quando ciò non avvenga. 11.4. Ai fini dell’assoggettamento di tali società alla norma dell’art. 98 del t.u.i.r. occorre, tuttavia, valutare l’eventuale prevalenza dell’attività finanziaria di «assunzione di partecipazioni» rispetto alle altre attività finanziarie. La circolare sopra indicata, sul punto, richiama i criteri oggettivi di prevalenza enunciati dall’art. 2 del decreto ministeriale del 6 luglio 1994 (recante: «Determinazione, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, dei criteri in base ai quali sussiste l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1»), a sua volta illustrati dalla circolare dell’Amministrazione finanziaria del 4 giugno 1998, n. 141, precisando che la «prevalenza» dell’esercizio di una specifica attività rispetto ad un’altra presuppone la contestuale presenza, in base ai dati dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dei seguenti elementi patrimoniali e reddituali: a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle attività richiamate dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, delle altre attività finanziarie contemplate nell’art.1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, delle attività, anche non finanziarie, strumentali rispetto a una o più delle attività richiamate dall’art. 106, comma 1, deve essere superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale; b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo sopra richiamati, dei profitti derivanti da operazioni di

indebita percezione del reddito di cittadinanza studio legale pirro milano

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA: cosa rischia chi attesta il falso?

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA Cosa rischia chi attesta il falso? Il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro introdotta nel 2019 attraverso le legge n. 4 per contrastare la povertà e l’esclusione sociale dei cittadini. L’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata alla presenza di alcuni presupposti che attengono alle condizioni economiche e patrimoniali del potenziale percettore e della sua famiglia. Difatti, potranno beneficiare del reddito di cittadinanza solo coloro che si trovano in uno stato di disoccupazione e abbiano un ISEE inferiore ai 9.360 euro. In aggiunta, il patrimonio immobiliare non potrà essere superiore ai 30.000 euro e quello mobiliare dovrà essere inferiore ai 6.000 euro, soglia incrementata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare.   Tuttavia, le truffe per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza sono all’ordine del giorno. Uno dei modi più comodi per riuscire ad ottenere il sussidio è quello di procedere a dichiarazioni mendaci. Al beneficiario del reddito di cittadinanza, la legge impone, nello specifico, due obblighi informativi, diversi per oggetto e collocazione temporale, e ad essi ricollega due differenti sanzioni. In particolare, l’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 stabilisce le conseguenze penali nell’ipotesi di false od omesse dichiarazioni prevedendo che: “chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Si tratta di un reato connotato da dolo specifico e realizzabile attraverso una pluralità di condotte, attive e omissive, riferite alle informazioni dovute in sede di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Dall’altra, il comma 2 stabilisce che nel caso di “omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio” la pena prevista è, invece, la reclusione da 1 a 3 anni  incriminando così il “mancato aggiornamento”. Si tratta di reati volti a tutelare la pubblica amministrazione da falsità, anche mediante omissioni, nelle dichiarazioni necessarie per valutare le condizioni di ammissibilità al beneficio oppure per il suo mantenimento. Non è quindi necessario che, a seguito del mendacio, il danno per lo Stato si sia effettivamente realizzato. INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA Cosa rischia chi attesta il falso?   Anche la giurisprudenza ha dato una stretta su questi fenomeni e non lascia scappatoie: in una nuova sentenza la Cassazione ha affermato che la pena detentiva va applicata anche a chi nonostante le false dichiarazioni rese avrebbe avuto comunque diritto alla percezione del reddito. In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 2402/21 ha stabilito che il reato è comunque integrato in base alle “false indicazioni od omissioni di informazioni dovute dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”. La Corte richiama il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico e proprio per questo per violare il “patto di fedeltà” sarà sufficiente rilasciare dichiarazioni mendaci e non è necessario che, in concreto, siano superate le soglie reddituali previste dalla legge.

indennità per perdita dell'avviamento

L’indennità per perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 15 d.P.R. n. 633/1972

L’indennità per perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e accoglie la domanda del contribuente   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   FATTI DI CAUSA La società cooperativa contribuente, già locataria di un immobile ad uso non abitativo di durata novennale, ha chiesto all’Erario il rimborso a termini dell’art. 21, comma 2, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 dell’IVA – già addebitata in fattura alla proprietaria dei locali Anni Sereni SRL a titolo di rivalsa all’atto del pagamento dell’indennità da perdita di avviamento ex art. 34 I. 27 luglio 1978, n. 392 per cessazione del contratto di locazione – adducendo di avere restituito l’IVA di rivalsa alla locatrice in forza di decreto ingiuntivo del. L’istanza di rimborso dell’IVA, già restituita alla cessionaria, è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate, con la motivazione che l’indennità di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 deve considerarsi quale imponibile IVA. A seguito di impugnazione, la CTP ha accolto il ricorso ritenendo la natura risarcitoria dell’indennità di cui all’art. 34 I. n. 392/1978. La CTR, con sentenza ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’indennità di cui all’art. 34 cit. non ha la funzione di ristorare i danni derivati al conduttore dalla perdita del valore dell’avviamento commerciale per effetto della disdetta del contratto alla scadenza da parte del locatore, bensì mira a riconoscere al conduttore un corrispettivo per l’incremento arrecato al valore locatizio dell’immobile; detta indennità non può, pertanto, ad avviso del giudice di appello, avere natura risarcitoria, per cui non può operare l’ipotesi di esenzione dalla base imponibile di cui all’art. 15, comma 1, n. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto indennità avente natura corrispettiva, costituente parte del corrispettivo della locazione e, pertanto, assoggettabile a IVA. Ha ritenuto, inoltre, il giudice di appello di escludere la natura risarcitoria della indennità in oggetto sul presupposto della insussistenza di alcun comportamento illecito di parte locatrice. Propone ricorso per cassazione la società cooperativa contribuente affidato a un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio ha depositato atto di costituzione senza proporre difese scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico e pluriarticolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 15 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’indennità di perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non rientra nelle ipotesi di esclusione dalla base imponibile IVA, avendo la suddetta indennità natura corrispettiva e non risarcitoria, in funzione dell’incremento arrecato al valore locativo dell’immobile restituito al proprietario, quale effetto dello svolgimento dell’attività svolta dalla locatrice, prestazione rientrante, pertanto, nel sinallagma contrattuale. Deduce il ricorrente come sia invalso nella giurisprudenza di legittimità l’opposto principio, secondo cui la prestazione in oggetto abbia funzione indennitaria e non costituisca corrispettivo per la remunerazione di un servizio. Rileva, inoltre, come la correlazione dell’indennità all’obbligazione di riconsegna dell’immobile non istituisca una relazione sinallagmatica tra prestazioni contrattuali, costituendo piuttosto un corrispettivo per la cessazione del contratto. Deduce, infine, come l’impostazione secondo cui l’indennità posta a corrispettivo della cessazione del rapporto locatizio è esente da IVA non è in contrasto con la giurisprudenza unionale. 2 – Il ricorso è fondato. 2.1 – La giurisprudenza unionale richiede la sussistenza di un «nesso diretto» tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini IVA il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell’ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni. Nella specie, si afferma che la qualificazione di una operazione di scambio «a titolo oneroso» presuppone la sussistenza del suddetto «nesso diretto» fra cessione di beni o prestazione di servizi e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, nesso che si rinviene qualora tra prestatore e beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio sinallagnnatico di prestazioni, in modo tale da qualificare il corrispettivo percepito dal prestatore quale controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (Corte di Giustizia UE, 10 gennaio 2019, C-410/17, punto 31; Corte di Giustizia, 22 novembre 2018, ME0 – Servigos de Comunicagòes e Multimédia, C-295/17, punti 39, 40; Corte di Giustizia UE, 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, C-277/05, punto 19; Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2006, FCE Bank, C-210/04, punto 34; Corte di Giustizia UE, 21 marzo 2002, Kennemer Golf, C-174/00, punto 39). Con particolare riferimento al caso di indennità forfetaria di scioglimento dal vincolo contrattuale (caso del trattenimento della caparra a titolo di indennità forfetaria di recesso), versata ai fini del risarcimento del danno subìto per effetto della rinuncia del cliente, si è ritenuto che tale indennità sia priva di tale nesso diretto con un servizio reso a titolo oneroso, e, in quanto tale, non soggetta a IVA (Corte di Giustizia UE, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, cit., Corte di Cassazione – copia non ufficiale mente esigibili, entrambe sorgono quando il rapporto è già 5 di 11 2.2 – In termini con i principi espressi, l’ordinamento di diritto interno esclude, a termini dell’art. 15, comma 1, n. 1) d.P.R. n. 633/1972, dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di penalità per ritardi, come è stato ritenuto – in materia locatizia – dalla Terza Sezione di questa Corte per l’indennità per ritardata riconsegna dell’immobile ex art. 1591 cod. civ. (Cass., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22592), nonché per l’indennità di cui all’art. 34, comma 1, I. n. 392/1978 oggetto di causa (Cass., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345). Tale impostazione appare condivisibile, non rinvenendosi il nesso diretto tra prestazione e corrispettivo, nel

ires irap

IRES e IRAP: L’UNICO MOTIVO DEL RICORRENTE E’ FONDATO, POSTO CHE IL FATTO OMESSO HA DETERMINATO L’ESITO DELLA CAUSA, CHE DIVERSAMENTE – OVE FOSSE STATO CONSIDERATO – AVREBBE CONDOTTO A UNA DIVERSA SOLUZIONE

L’UNICO MOTIVO DEL RICORRENTE E’ FONDATO, POSTO CHE IL FATTO OMESSO (LA CIRCOSTANZA CHE GLI IMPORTI INDICATI TRA QUELLI IN DIMINUZIONE NON COMPRENDEREBBERO LE IMPOSTE IRES E IRAP) HA DETERMINATO L’ESITO DELLA CAUSA, CHE DIVERSAMENTE – OVE FOSSE STATO CONSIDERATO – AVREBBE CONDOTTO A UNA DIVERSA SOLUZIONE La Corte accoglie il ricorso. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   FATTI DI CAUSA La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale – a seguito di verifica conclusasi con PVC in data 7 settembre 2011 – ne veniva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP, oltre sanzioni. La società contribuente – per quanto qui rileva – ha contestato il recupero a tassazione dell’importo di € 116.823,00, considerato dalla contribuente quale ristorno e portato quale variazione in diminuzione per il periodo di imposta in oggetto. Diversamente, l’Ufficio ha considerato tale posta quale illegittimo risparmio di imposta, sia in quanto non si sarebbero potuti configurare ristorni in caso di bilancio in perdita – verificandosi in tal caso una indebita attribuzione di patrimonio ai soci – sia in quanto l’importo portato in deduzione dalla contribuente sarebbe stato formato da IRAP e IRES, portati integralmente tra le variazioni in diminuzione, e non nei limiti consentiti dalla legge (10% per IRAP, 70% per IRES e 30% per utile di esercizio). La CTP ha rigettato il ricorso. La società contribuente ha proposto appello, deducendo che l’importo contestato dall’Ufficio, pari ad € 115.744,00, considerato dall’Ufficio tra le variazioni in diminuzione, era stato portato tra le variazioni in aumento nel rigo della dichiarazione RF 17. La CTR della Puglia, con sentenza in data 18 settembre 2014, ha rigettato l’appello, confermando che la contribuente ha beneficiato di un illegittimo risparmio di imposta. La CTR ha ritenuto, in particolare, che parte contribuente abbia erroneamente riportato l’importo di € 116.823,00, composto dall’intero ammontare di IRES e IRAP, oltre che dall’utile di esercizio, sia tra le imposte indeducibili al rigo RF 17, sia tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 54, laddove tra le variazioni in diminuzione si sarebbe dovuta indicare la sola quota ammessa per le società cooperative. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio. il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e motivazione apparente. Parte ricorrente premette di essere società cooperativa, osservando come la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2008, n. 35/E stabilisce che i ristorni costituiscano uno degli strumenti per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa e, in quanto tali, deducibili dal reddito. Deduce il ricorrente di avere separatamente indicato al rigo RF 17 della dichiarazione le imposte non deducibili, per un (diverso rispetto a quanto dedotto dall’Ufficio) importo di € 115.744,00, come risulterebbe anche dalla specifica delle voci del calcolo imposte. Deduce, inoltre, il ricorrente come al rigo RF 54 della dichiarazione sarebbe stato riportato un diverso e maggior importo delle variazioni in diminuzione per ristorni, che non contempla le imposte, indicate tra le menzionate variazioni in aumento al rigo RF 17. Evidenzia il ricorrente che il fatto storico è stato introdotto in giudizio sin dal primo grado di giudizio e deduce la decisività del fatto, in quanto l’omessa considerazione che le imposte non sarebbero state indicate nel rigo RF 54 avrebbe comportato la qualificazione delle imposte come ristorni. Deduce, sotto tale profilo, anche l’apparenza della motivazione. In memoria, il ricorrente sottolinea come le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado sarebbero diverse, posto che la sentenza di primo grado avrebbe rigettato il ricorso sul presupposto che non sarebbero consentiti ristorni in caso di bilanci in perdita. 2. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha illustrato, sia pur in memoria, come le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado siano diverse. In primo grado la CTP (la cui sentenza è stata ritualmente prodotta in allegato al ricorso, mettendo questa Corte in grado di esaminare ex actis le ragioni sulle quali la stessa si fonda), ha accertato (come trascritto dal contribuente in memoria) che: «La procedura seguita dalla società per i ristorni di € 116.823,00, invece, è irregolare. Infatti, essi sono stati portati come variazioni in diminuzione, sicché vi è stato un illegittimo risparmio di imposta, in quanto non può aversi […] l’erogazione di ristorni, al netto delle imposte di competenza dalla quale derivi la chiusura del bilancio in perdita […] così operando al socio si è dato un ristorno al netto delle sue imposte e non di quelle della società con conseguente attribuzione di patrimoni o della società». La sentenza di appello, invece, ha ritenuto che l’importo di € 116.823,00 è composto da IRES anticipata e da IRAP (già riportate tra le imposte indeducibili) tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 54 nel loro complesso e non nella quota deducibile per legge, omettendo di considerare la questione del procedimento dei ristorni ai soci in quanto non chiarito nel ricorso e «non spiegato in sede di appello». Il motivo è, pertanto, ammissibile, sotto il profilo della censurata violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., stante il disposto dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., posto che, trattandosi di «doppia conforme» (l’atto di appello è stato depositato in data 29 gennaio 2014),

indebita compensazione

Indebita compensazione: L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE E LA NORMA INCRIMINATRICE Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000

Indebita compensazione   L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE E LA NORMA INCRIMINATRICE Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000   Sentenza n. 389/2021: La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di compensazione indebita è configurabile sia nel caso di compensazione “verticale”, in riferimento ai crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia nel caso di compensazione “orizzontale”, riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa come ad esempio i contributi previdenziali dovuti ad INPS e INAIL. Tale giurisprudenza risponde alla necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante il ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l’inesistenza del credito. La Corte evidenzia che, in questa prospettiva, l’indebito risparmio di imposta che l’Art. 10 quater c.2 Dlgs. N. 74/2000 tende a colpire, non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell’Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta. L’orientamento giurisprudenziale di cui sopra è il risultato di una prassi elusiva che nell’ultimo decennio ha visto come protagoniste le Aziende nel compimento di condotte illecite, attraverso il pagamento della contribuzione INPS con la compensazione di crediti d’imposta di altri soggetti oppure propri. Con il compimento di suddetti illeciti le Aziende regolarizzano la loro posizione contributiva al fine di partecipare a gare di appalto, ottenere pagamenti dalle PP.AA o agevolazioni contributive, finendo con il ledere sia gli interessi patrimoniali degli enti pubblici coinvolti, sia la libera e corretta competizione delle imprese sul mercato. L’aumento di suddette condotte ha portato ad intensificare l’attività di accertamento e ispettiva in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare tali meccanismi delittuosi. L’Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000 era stato oggetto di revisione nel 2015 con l’introduzione di due nuove fattispecie di reato al fine di contrastare e punire quelle condotte illecite che si caratterizzano per il mancato versamento di somme dovute con l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. Con i controlli dell’Agenzia delle Entrate sono emerse condotte illecite volte all’utilizzo in compensazione di crediti che sono risultati inesistenti, poiché riferiti ad imprese prive di posizioni aperta nei confronti dell’INPS o prive di dichiarazioni fiscali negli anni in cui sarebbero maturati i crediti d’imposta.

NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE

NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE

NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE: In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento”. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Fatti di causa Come si evince dagli atti di causa, la curatela del fallimento in relazione all’anno d’imposta chiese, per cessazione dell’attività a norma dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso di un credito iva maturato, che aveva riportato a nuovo nel corso degli anni, ma l’Agenzia delle entrate invitò il curatore a documentare la pretesa, evidenziando che, nelle more, il rimborso si sarebbe dovuto ritenere sospeso. Il credito fu quindi ceduto, con atto regolarmente notificato all’Agenzia delle entrate, la quale comunicò alla cessionaria che mai l’aveva riconosciuto, che il rimborso era sospeso e che, anzi, a carico della società fallita cedente risultavano carichi tributari. Questa comunicazione, intesa come sostanziale diniego di rimborso, fu impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso, giacché ritenne che il credito, formatosi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della cedente, si fosse ormai consolidato perché non contestato tempestivamente dall’Agenzia, la quale sarebbe per conseguenza decaduta dal relativo potere di accertamento. Per quanto ancora d’interesse, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello principale proposto dall’Agenzia, convenendo col giudice di primo grado che il credito si dovesse ritenere ormai consolidato perché l’Agenzia era decaduta dal proprio potere di accertamento; né, ha proseguito, la richiesta di documentazione a sostegno del credito era da ritenere idonea a incidere sul termine per l’esercizio di quel potere, ormai scaduto, surrettiziamente sospendendone il decorso. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo. Ragioni della decisione 2.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, nel dedurre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e dell’art. 2697 c.c., lamenta che, diversamente da quanto ha sostenuto il giudice d’appello, in linea di principio i termini decadenziali si applicano alle attività di accertamento d’imposte dovute o evase e, quindi, all’accertamento dei crediti vantati dall’erario, e non già a quello dei suoi debiti, ossia alla contestazione dei crediti vantati dal contribuente; aggiunge che l’omesso deposito della documentazione richiesta a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso ha comunque comportato la proroga del termine per l’accertamento del credito; denuncia, quindi, che il mancato deposito dei documenti richiesti, tra i quali la copia dei registri iva e delle fatture d’acquisto, si è tradotto nell’inosservanza dell’onere probatorio gravante su chi vanta il credito; sicché, conclude, ha sbagliato il giudice d’appello a riconoscere il diritto al rimborso azionato dalla cessionaria del credito. 2.1.- Con l’ordinanza interlocutoria si evidenzia che il tema posto dal ricorso è segnato dal principio di diritto affermato da queste sezioni unite con la pronuncia n. 5069/16, con la quale si è stabilito, in relazione alle imposte sui redditi, che, in tema di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento (conformi, Cass. n. 12557/16; n. 2392/18; n. 25464/18; n. 3404/19; n. 7132/19; n. 14044/19). La sezione tributaria sollecita la verifica della tenuta del principio così fissato, illustrando le ragioni idonee a sostenerlo e quelle, invece, che ostano all’applicazione e, comunque, chiede di precisarne la portata e di chiarire se, benché dettato in tema d’imposte dirette, esso si possa estendere all’iva, nonostante le peculiarità di questo tributo, date dalla sua natura d’imposta armonizzata. 2.2.- Segnala, al riguardo, che, appunto quanto all’iva, è maturato un orientamento distonico rispetto al principio fissato dalle sezioni unite, fondato sull’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, il primo comma del quale stabilisce, nel testo applicabile, che «Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna». In particolare, sottolinea la sezione tributaria, si sostiene, facendo leva sul differimento, a determinate condizioni, del termine di decadenza nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, previsto dal secondo periodo della disposizione, che il termine decadenziale ivi previsto si riferisca anche al controllo dell’Ufficio della pretesa di rimborso (in particolare, Cass. n. 8460/05; n. 10192/08; n. 17969/13; fanno, invece, applicazione del principio fissato da Cass., sez. un., n. 5069/16 con riferimento all’iva Cass. n. 3096/19; n. 20122/19; n. 25612/20; sulla medesima falsariga, da ultimo, n. 12144/21). La decadenza non opererebbe nella sola ipotesi in cui la contestazione del diritto del contribuente al rimborso del credito iva riportato in dichiarazione non investa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, in particolare l’esistenza di un’eccedenza d’imposta in suo favore, ma i presupposti contemplati dai commi 2 e 3 dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/72 (Cass. n. 194/04; n. 29398/08; n. 8642/09; n. 8810/13; n. 25036/14; n. 16768/16; n. 21665/20). 2.2.1. E comunque, si specifica con l’ordinanza interlocutoria, il differimento contemplato dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 57 postula che il termine di decadenza non sia già inutilmente decorso, come, invece, sarebbe avvenuto nel caso in Ric. 2016

indagine conto corrente

DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE. LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA. LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO

DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE. LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA. LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine bancaria, emetteva nei confronti della società avvisi di accertamento per Iva, Ires e Iva (e per Irpef quanto al socio). L’Ufficio, in particolare, rilevava che dal conto corrente intestato al nipote del socio, emergevano consistenti movimentazioni; queste, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall’interessato, erano interamente ascrivibili allo zio; le dichiarazioni venivano confermate dal socio, che riconosceva la titolarità delle somme come riferibili all’attività di compravendita di prodotti svolta con ditta individuale. L’Agenzia, attesa la sostanziale inattività della ditta individuale, carente di mezzi e strutture organizzative, riteneva la movimentazione bancaria, e le relative operazioni, riferite alla società di cui il contribuente era socio totalitario. L’impugnazione proposta dai contribuenti era rigettata dalla CTP. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. I contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 attesa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento e l’improprio utilizzo di una verifica svolta su un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest’ultimo. 2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio pur in assenza di attività ispettiva, né controllo sulla contabilità. 2.2. Il terzo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR omesso di considerare i costi ai fini della rideterminazione induttiva del reddito d’impresa. Il terzo motivo è fondato limitatamente alle imposte dirette. La natura induttiva dell’accertamento impone il riconoscimento, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti, eventualmente in via presuntiva e forfettaria, dall’ammontare dei prelievi non giustificati, non assumendo rilievo a tal fine il ricorso, strumentale, delle indagini bancarie per la ripresa (v. anche Corte cost. n. 225 del 2005 e n. 228 del 2014), trattandosi di situazione differente da quella conseguente ad un accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie, per il quale è, invece, il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868 del 29/09/2017; Cass. n. 24422 del 05/10/2018; Cass. n. 21828 del 07/09/2018). 3.2. Il motivo va invece rigettato quanto all’Iva, trovando applicazione il principio secondo il quale «ove l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti» (Cass. n. 21828 del 07/09/2018). In accoglimento del terzo motivo, limitatamente alle imposte dirette, rigettati il primo e il secondo, nonché il terzo quanto all’Iva, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa negli stessi limiti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione.

agenzia delle entrate

L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETERMINATO LA PLUSVALENZA CONSEGUITA DALLA CEDENTE TENENDO CONTO DEL VALORE ADOTTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. L’AMMINISTRAZIONE NON PUO’ PROCEDERE AD ACCERTARE, IN VIA INDUTTIVA, LA PLUSVALENZA REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE DI IMMOBILE O DI AZIENDA SOLO SULLA BASE DEL VALOR ACCERTATO O DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. LA CORTE RIGETTA IL RICORSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza dalla Commissione tributaria regionale, che, accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio, aveva rideterminato il reddito accertato ai fini Irpef per l’anno d’imposta. Il contenzioso aveva tratto origine dalla cessione a terzi, da parte della contribuente, di un terreno a vocazione edificatoria, per il quale era stato dichiarato un corrispettivo di 30.000,00 euro. L’operazione -per la quale la contribuente non aveva dichiarato la plusvalenza neppure sul prezzo indicato nell’atto di compravendita- era stata oggetto di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, nei confronti degli acquirenti, che avevano definito l’accertamento con adesione al valore di 82.450,00 euro. Nel successivo accertamento nei confronti della contribuente l’Agenzia delle entrate aveva determinato la plusvalenza conseguita dalla cedente tenendo conto del medesimo valore. La contribuente aveva adito il giudice tributario per contestare la pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza aveva accolto integralmente le ragioni della contribuente.  Era seguito l’appello dell’Agenzia, che con la sentenza ora al vaglio della Corte aveva accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria limitatamente alla parte di debito erariale corrispondente al corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita. Per il resto aveva invece ritenuto fondato il ricorso introduttivo della contribuente, non condividendo l’identità assoluta delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’Irpef, come preteso dall’Amministrazione, senza che vi fossero ulteriori elementi addotti dall’Ufficio a sostegno degli esiti dell’accertamento. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 81, comma 1, lett. b), vigente ratione temporis (ora corrispondente all’art. 67, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 51, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver escluso che il valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro legittimava l’accertamento presuntivo della plusvalenza conseguita dal venditore per la medesima operazione. Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente determinazione.  Sì è costituita la controricorrente, contestando le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo dell’Agenzia delle Entrate va rigettato. L’Amministrazione sostiene che il giudice regionale ha erroneamente escluso che la plusvalenza conseguita dalla cessione di terreni edificabili possa derivare dalla mera trasposizione dei valori accertati ai fini dell’imposta di registro. Ha rappresentato peraltro che nel caso di specie il maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro era stato definito con accertamento per adesione. Le argomentazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 22 settembre 2015, n. 147, il quale ha espressamente disposto che «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass., 18/04/2018, n. 9513; 02/08/2017, n. 19227; 17/05/2017, n. 12265; 06/06/2016, n. 11543). È necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che a sua volta, ove voglia contestare le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria, è gravato della prova contraria (Cass., 08/05/2019, n. 12131). L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato chiarato, accertato o definito», va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione della sua definizione con adesione, ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale, accogliendo per quanto di ragione l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva escluso la meccanica trasposizione delle risultanze emergenti dalla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali all’attività di accertamento delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni a vocazione edificatoria. A tal fine aveva avvertito che l’accertamento era stato fondato sulla sola determinazione del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, senza tener conto della diversa natura dei tributi e del diverso meccanismo di determinazione del valore del bene ceduto. Aveva ritenuto che invece l’Ufficio avrebbe dovuto supportare l’accertamento con altri elementi, concludendo che diversamente la plusvalenza poteva essere riconosciuta nei limiti di quanto dichiarato nell’atto di compravendita. La decisione è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della norma di interpretazione. In conclusione il ricorso della Amministrazione va rigettato. Avuto riguardo alla sopravvenienza, a giudizio pendente, dell’art. 5, co. 3, del d. Igs. n. 147 del 2015, che ha definitivamente chiarito la portata della disciplina, sicché la stessa Corte di legittimità ha mutato orientamento in materia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. Rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate.

avviso di accertamento agenzia delle entrate

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NOTIFICO’ ALL’ESERCENTE L’ATTIVITA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI E LUBRIFICANTI, UN AVVISO DI ACCERTAMENTO SULLA BASE DI INCONGRUENZE E ANOMALIE RISCONTRATE NELLE PERDITE DI ESERCIZIO E NELLA GENERALE ANTIECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. LA CORTE ACCOGLIE IL PRIMO MOTIVO E RINVIA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, notificò all’esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti, un avviso di accertamento. Con tale atto – sulle considerazioni che la contribuente: a) aveva dichiarato una perdita di esercizio, ciò nonostante, aveva continuato ad acquistare immobilizzazioni materiali e merce. aveva sostenuto costi per il personale dipendente «mentre non esiste alcuna remunerazione del capitale di rischio, tenuto conto del risultato ancora negativo della gestione»; d) dal processo verbale risultava che aveva «effettuato acquisti di beni in evasione d’imposta, non autofatturati, e, conseguentemente, [aveva] effettuato cessioni di beni omettendone la fatturazione attiva»; e) da un processo verbale, risultava che aveva «effettuato acquisti in evasione d’imposta, non auto fatturati, per un valore imponibile di C 83.304,00 e, conseguentemente, [aveva] effettuato la cessione di detti beni omettendone la fatturazione attiva»; f) avendo il coniuge e due figli a carico, nonostante le suddette perdite aveva acquistato un’azienda un fabbricato una costruzione commerciale – riteneva che le stesse evidenziassero «incongruenze ed anomalie» che, «anche a causa dell’antieconomicità dell’attività svolta (per la maggior parte degli anni sempre in perdita)», consentivano, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di desumere l’esistenza di attività non dichiarate. Quindi, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate quantificava i ricavi effettivamente conseguiti dalla contribuente applicando al costo del venduto «la percentuale nazionale minima di ricarico del 7% rilevata attraverso le medie regionali in virtù dei dati presenti nella “Banca dati – Indici di bilancio” sviluppati dall’Agenzia delle Entrate, inserendo i dati contabili relativi ai codici di attività per regione e per provincia di appartenenza», accertando, pertanto, maggiori ricavi non contabilizzati, con i conseguenti maggior reddito, ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, maggior valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP, e maggior volume d’affari, ai fini dell’IVA, oltre agli interessi e alle sanzioni. L’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale che, ritenendo l’incompetenza per territorio dell’Ufficio, accolse il ricorso della società contribuente. 3. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale che lo accolse parzialmente, riducendo i maggiori ricavi non contabilizzati con la motivazione che: a) «[i]n merito alla competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate si osserva che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 5358 del 10/03/2006). Non risulta che la ricorrente abbia comunicato la variazione domicilio. Mancando la comunicazione di variazione del domicilio, la contribuente non può fare valere tale “ius variandi” per avere indicato nella propria dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente va riconosciuta la competenza territoriale dell’Ente impositore de quo»; b) «[p]er quanto riguarda la eccezione di mancata notifica dei PVC si osserva che essi sono stati redatti in contraddittorio con la parte, che, tra l’altro, dichiarava di non avere subito il furto di tutta la documentazione fiscale»; c) «[p]er quanto riguarda la eccezione di decadenza, va evidenziato che nel caso di specie opera il raddoppio dei termini per l’accertamento ai sensi della L. 223/6 del 4 luglio 2006 conv. nella L. 248/06, pertanto, l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato nei termini di legge»; d) «[Un fine, ai fini della determinazione induttiva dei ricavi si rammenta come la possibilità di valutare l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale quale elemento di fatto utilizzabile per sup portare, in via anche presuntiva, una certa pretesa, risulta affermata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1821 del 18 ottobre 2000, depositata il 9 febbraio 2001, in cui fra l’altro si legge: “… in tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. n 600 del 1973; ad un tale riguardo il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie”. Così come nella sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21317, l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale è, tra gli altri, un canone di valutazione che rafforza diversi elementi presi a base per la decisione della Corte. Si afferma, in definitiva, il principio secondo cui un comportamento, non spiegato, contrario ai canoni dell’economicità, possa essere utilizzato quale argomento presuntivo per la rettifica di cui all’art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di specie, il ricorso all’accertamento induttivo è legittimato dai risultati reddituali negativi per più esercizi e dalla totale assenza delle scritture contabili che la contribuente non è stata in grado di ricostruire a seguito del furto che asserisce di avere subito»; d) «tuttavia, il collegio ritiene ridondante la percentuale di ricarico del 7% applicata dall’Ufficio per determinare i maggiori ricavi di C 231.948,00, tenuto conto che la ditta esercitava commercio all’ingrosso, la cui percentuale di ricarico si attesta intorno al 5-6 per cento, mentre la percentuale applicata dall’Ufficio è