Mese: Gennaio 2022

IL VIZIO DI MOTIVAZIONE NON E’ UN VIZIO STRETTAMENTE FORMALE BENSI’ UN VIZIO DI FRONTIERA TRA VIZI FORMALI E VIZI SOSTANZIALI

IL VIZIO DI MOTIVAZIONE NON E’ UN VIZIO STRETTAMENTE FORMALE BENSI’ UN VIZIO DI FRONTIERA TRA VIZI FORMALI E VIZI SOSTANZIALI “La motivazione dell’avviso di cui trattasi, mancando di puntuali riferimenti giuridici e di puntuali indicazioni sulle somme dovute per ciascun titolo, non consente di comprendere le ragioni della pretesa. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso”. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso con cui liquidava l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le sanzioni sull’imposta di registro, gli interessi su entrambe le imposte e le “entrate eventuali dell’Agenzia delle Entrate“, in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nonché a tre atti (un contratto preliminare; una scrittura privata di mutuo; un riconoscimento di debito) enunciati nel medesimo decreto. La motivazione dell’avviso si esaurisce nella indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo e della data dei tre atti enunciativi, nella indicazione cumulativa degli articoli di legge applicati (artt. 5 e 22 del d.P.R. 131/1986; 69 del d.P.R. 131/1986; 25 del d.P.R. 642 /1972) e degli importi liquidati per ciascuna imposta, nell’indicazione degli importi liquidati complessivamente per le sanzioni e per gli interessi, nella indicazione dell’importo dovuto per “entr. event. dell’Agenzia” e nella indicazione della somma totale dovuta. 3.L’avviso, impugnato dal contribuente e annullato dall’adita CTP di Milano, veniva invece ritenuto legittimo dalla CTR della Lombardia. Quest’ultima, con la sentenza in epigrafe, sulla premessa che ai fini del rispetto dell’obbligo motivazionale imposto dall’art. 7 della 1.212 del 2000 “è sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stata determinata l’imposta di registro“, riteneva l’avviso “adeguatamente motivato“. La CTR riconosceva corretta la liquidazione delle somme richieste. Il contribuente ricorre, con undici motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della CTR. L’Agenzia resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza della CTR viene censurata per violazione dell’art. 7 della 1.212 del 2000. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. La motivazione dell’avviso si esaurisce in quanto sopra riportato. L’obbligo di motivazione imposto dall’art. 7 della l. 212 del 2000 è soddisfatto quando il contribuente è messo nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi“. La motivazione dell’avviso di cui trattasi, mancando di puntuali riferimenti giuridici e di puntuali indicazioni sulle somme dovute per ciascun titolo, non consente di comprendere le ragioni della pretesa. Al contrario di quanto affermato dalla CTR, l’avviso in questione non è dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, della legge 212/2000. Merita aggiungere che questa Corte, con sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018, ha preso le distanze dall’orientamento, richiamato nella sentenza impugnata ed evocativo della configurazione dell’avviso di accertamento come provocatio ad opponendum, in base alla quale, il discorso motivazionale può sostanziarsi nella sola enunciazione dei criteri astratti sulla base dei quali l’avviso di accertamento è stato emesso venendo poi rimessa alla fase processuale la questione della prova della correlazione tra l’enunciazione astratta e la concreta sussistenza dei fatti fondanti l’accertamento. Le ragioni di non condivisibilità di tale configurazione sono le seguenti: un avviso di accertamento astratto e avulso dalla ricostruzione degli elementi concreti fondanti l’obbligazione tributaria, basato sulla enunciazione di una causa petendi ampiamente integrabile con gli elementi di fatto e probatori della fattispecie concreta in sede di eventuale, successiva, impugnazione giudiziale, è da ritenersi in contrasto con la lettera e la ratio del citato art. 7 della legge 2000, n.212; una siffatta configurazione dell’obbligo motivazionale conduce a considerare sufficiente una motivazione quand’anche inidonea a rendere in tutto comprensibili i termini della pretesa tributaria, una motivazione che non garantisce il pieno dispiegarsi delle facoltà difensive del contribuente né una corretta dialettica processuale e, in ultimo, una motivazione che non assicura, nel rispetto del principi costituzionali di legalità e buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente, trasparente e congrua alle finalità della legge. L’obbligo di motivazione deve essere soddisfatto ab origine. Va disattesa quindi l’eccezione sollevata dall’Agenzia contro i motivi di ricorso in esame fondata sulla produzione documentale effettuata dalla medesima Agenzia nel corso del giudizio di primo grado ed in forza della quale era stata precisata la base imponibile per ciascun atto (decreto e atti enunciati), erano state specificate le aliquote applicate per l’imposta di registro su ciascun atto, erano stati quantificati distintamente gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per ciascun atto e quantificati distintamente gli importi dovuti per interessi sulle imposte relative a ciascun atto. La motivazione è un requisito intrinseco dell’atto. Non è ammessa cioè la motivazione postuma. Vi ostano: l’art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell’amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell’atto; l’art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l’atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all’amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell’atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell’avviso. Merita ancora rilevare, contro l’ulteriore eccezione sollevata dall’Agenzia, che l’art. 21octies della 1.241/1990 (secondo cui “non è annullabile il provvedimento amministrativo emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato“), non è riferibile all’atto tributario non motivato (v. Cass. n. 34407 del 23/12/2019, punti 1 e 3.1 della motivazione; 4388 del 14/02/2019). E ciò per l’assorbente ragione che solo attraverso la motivazione può emergere se il contenuto dispositivo dell’atto

canoni di leasing

INDEDUCIBILITA’ DI COSTI NON INERENTI: I CANONI DI LEASING RAPPRESENTANO PER L’UTILIZZATORE UN COSTO DEDUCIBILE, SEMPRE CHE IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO SIA STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E, QUINDI, INERENTE.

INDEDUCIBILITA’ DI COSTI NON INERENTI: I CANONI DI LEASING RAPPRESENTANO PER L’UTILIZZATORE UN COSTO DEDUCIBILE, SEMPRE CHE IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO SIA STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E, QUINDI, INERENTE. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   Nella Cass. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1 Anno 2022: con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate contestava, alla società, ai fini Irpef ed Irap, a) l’indeducibilità di costi non inerenti in quanto non documentati, per euro 28.195,87, b) l’indeducibilità di costi per rimborsi chilometrici riguardanti l’utilizzo di un’autovettura non intestata alla società ma detenuta in leasing e avente una potenza superiore ai 17 cavalli fiscali, per euro 16.505,42, c) l’indeducibilità, ex art. 37 bis d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, di minusvalenza generata dalla cessione di quote della società XXX s.r.I., per euro 585.750,00. La srl contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento che veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, limitatamente alla minusvalenza ed ai costi non documentati. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla CTR della Lombardia, che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame dell’Ufficio, confermando l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente. 4.La spa contribuente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidato a sei motivi. 5.L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione ai soli fini della sua partecipazione all’udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE Col quinto ed il sesto mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, ha violato l’art. 95 t.u.i.r., non riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’autoveicolo di potenza superiore ai 17 cavalli fiscali, in quanto intestato ad una società di leasing (quinto motivo), dall’altro (sesto motivo), in quanto recante una motivazione insufficiente sul perché, qualora il veicolo sia intestato ad una società di leasing, non possano dedursi i costi relativi al suo utilizzo. 6.1. L’art. 164 t.u.i.r. prevede, in via generale, i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi, relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, distinguendo i veicoli a deducibilità integrale (art. 164, c. 1, lett. a) e i veicoli a deducibilità limitata (art. 164, c. 1, lettere b) e b-bis). L’art. 95, t.u.i.r., regola specificamente le spese per prestazioni di lavoro e, nell’ultimo inciso del terzo comma, prevede che ove il dipendente o il titolare di collaborazione continuata e coordinata, sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato, per trasferte, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel. Per i veicoli non disciplinati dal TUIR è principio assolutamente pacifico che si applica il principio generale dell’inerenza (art. 109, c. 5 t.u.i.r.). 6.2. La CTR, nella parte in cui ha escluso la deducibilità dei costi relativi all’utilizzo dell’autovettura in quanto detenuta in leasing, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento che, in combinato disposto delle disposizioni richiamate, lega la deducibilità delle spese di utilizzo degli autoveicoli esclusivamente alla loro funzione strumentale rispetto all’attività di impresa, senza limiti derivante dalla “proprietà” o dal “noleggio” degli stessi. Peraltro, come indicato dalla società ricorrente, l’art. 95 t.u.i.r consente espressamente la deducibilità dei costi derivanti dall’uso di autoveicoli noleggiati, cui il leasing afferisce, col solo limite percentuale della potenza fiscale. 6.3. Ed invero, il leasing finanziario, o locazione finanziaria, è una forma di acquisto dell’autoveicolo in un determinato periodo di tempo (in genere non inferiore ai 48 mesi), potendo il locatario, alla fine del periodo, esercitare il diritto di riscatto del bene, acquistando la proprietà dell’autovettura. Esistono, peraltro, forme di leasing finanziario assimilabili al noleggio a lungo termine, in quanto comprensive di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone. I canoni di leasing, rappresentano, dunque, per l’utilizzatore, in via generale, un costo deducibile, sempre che il bene oggetto del contratto sia strumentale all’attività di impresa e, quindi, inerente. 6.4. La CTR non ha fatto retta applicazione di tali principi in base ai quali avrebbe dovuto operare un giudizio sull’inerenza dei relativi costi anche se derivanti da un contratto di leasing – ovvero se i costi derivanti dall’utilizzo in leasing dell’autovettura, fossero inerenti e quindi strumentale per l’esercizio dell’impresa – ed infine, calcolare la potenza fiscale per i limiti percentuali della deduzione. La decisione impugnata, in parte qua, risente anche di un deficit motivazionale, nella parte in cui, contravvenendo la disposizione in parola, non ha spiegato in che termini la fattispecie al suo esame non rientrasse nei parametri della deducibilità, in relazione all’effettiva esistenza di importi eccedenti quelli fiscalmente deducibili. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, in parte qua, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché verifichi la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi inerenti all’utilizzo dell’autovettura detenuta in leasing dalla società Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   P.Q.M. Accoglie il ricorso limitatamente ai motivi quinto e sesto, rigettandolo nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Lombardia.