CREDITO d'imposta

IL DISCONOSCIMENTO, DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI UN CREDITO D’IMPOSTA NON PUO’ AVVENIRE TRAMITE L’EMISSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AVENTE AD OGGETTO IL RELATIVO IMPORTO, SENZA ESSERE PRECEDUTA DA UN AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA.

IL DISCONOSCIMENTO, DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI UN CREDITO D’IMPOSTA NON PUO’ AVVENIRE TRAMITE L’EMISSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AVENTE AD OGGETTO IL RELATIVO IMPORTO, SENZA ESSERE PRECEDUTA DA UN AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA.

“Ne consegue che, in caso in cui, come nella specie, venga messa in discussione l’esistenza del credito di imposta era necessario il contraddittorio preventivo”

“ Il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta”

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FATTO e DIRITTO

Considerato che: La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP concordando con il giudice di primo grado sull’illegittimità della cartella impugnata in quanto non preceduta da un avviso bonario o comunque da una forma di contraddittorio endoprocedimentale.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 36 bis del DPR 600/1973 e dell’art 54 bis del DPR 633/1972 nonché dell’art. 6 comma cinque della legge 212/2000 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Si sostiene che la procedura di controllo automatizzato consente all’Ufficio di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute all’esito del controllo cartolare sui dati presenti nella dichiarazione del contribuente che non presentino necessità di valutazioni ulteriori. Si è costituito con controricorso illustrato da memoria il contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Va preliminarmente rigettata in quanto infondata l’eccezione sollevata dal contribuente. Si rileva che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione. La specifica indicazione, o riproduzione, degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte deve, in tal caso, poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti: nel caso in esame un simile obbligo non sussiste, non essendovi la controversia sul contenuto degli atti, ma solo sul profilo di diritto costituito dalla legittimità o meno della cartella ai sensi dell’art. 36-bis.

Il motivo è infondato.

Si è in proposito affermato (Cass. n. 4360 del 20/02/2017; conf. Cass. n. 29582 del 16/11/2018) che: “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero”. La giurisprudenza di questa Corte è ferma e costante nel ritenere che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018) in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario. E ancora, si è ulteriormente specificato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018) in tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d’imposta; ( Cass 2021 nr 69881).

Ne consegue che, in caso in cui, come nella specie, venga messa in discussione l’esistenza del credito di imposta era necessario il contraddittorio preventivo e la cui mancanza comportava la nullità della iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per violazione dei diritti di difesa e della possibilità di instaurare il contraddittorio con la Amministrazione Finanziaria.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità