Mese: Febbraio 2022

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA

IL PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA SI RINVIENE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SERVIZIO TURISTICO CHE VIENE COMPRAVENDUTO SIA RESO DA ALTRI SOGGETTI (AD ESEMPIO UNA STRUTTURA ALBERGHIERA) E SIA STATO ACQUISITO NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AGENZIA PRECEDENTEMENTE AD UNA SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE

IL PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA SI RINVIENE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SERVIZIO TURISTICO CHE VIENE COMPRAVENDUTO SIA RESO DA ALTRI SOGGETTI (AD ESEMPIO UNA STRUTTURA ALBERGHIERA) E SIA STATO ACQUISITO NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AGENZIA PRECEDENTEMENTE AD UNA SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Il presupposto per l’applicazione della norma si rinviene nella circostanza che il servizio turistico che viene compravenduto sia reso da altri soggetti (ad esempio una struttura alberghiera) e sia stato acquisito nella disponibilità dell’agenzia precedentemente ad una specifica richiesta del cliente Civile Sent. Sez. 5 Num. 3857 Anno 2022: in materia di Iva, l’art. 74 ter, co. 5 bis, ai fini dell’applicazione del regime IVA agevolato di cui all’art. 74 ter, co.1, del d.p.r. n. 633/1972, non richiede che l’agenzia di viaggi acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, limitandosi, con termine generico, a richiedere che ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui l’agenzia, anteriormente alla richiesta del proprio cliente, ha acquisito dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori che, suo tramite, saranno erogabili ai clienti». Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. Con il primo motivo, la ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.74 ter d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e dell’art.1331 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente erroneamente la C.t.r. aveva ritenuto l’applicabilità alla fattispecie in esame del regime agevolato di cui al quinto comma dell’art.74 ter d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, in virtù del richiamo del successivo comma 5 bis. La ricorrente sostiene che, alla luce della richiamata normativa, il regime agevolato in materia di Iva ricorre quando l’agenzia di viaggio abbia commercializzato un pacchetto turistico che si trovava già nella sua disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, mentre non sarebbe applicabile quando i servizi non sono ancora nella disponibilità dell’agente, oppure quando l’agenzia agisce in nome e per conto dei clienti presso i tour operator, oppure i servizi siano venduti singolarmente. Nel caso di specie, il patto di opzione, intercorrente tra l’agente e le strutture alberghiere o i vettori, aveva solo l’effetto di rendere irrevocabile la proposta contrattuale del proponente, conferendo al beneficiario il diritto di opzione nel termine fissato contrattualmente, ma non la disponibilità giuridica del diritto o del bene oggetto del successivo contratto, tanto che, nel caso di alienazione ad un terzo di buona fede del bene opzionato, il beneficiario avrebbe potuto esperire nei confronti del proponente solo un’azione risarcitoria. Secondo la ricorrente, dunque, il contribuente aveva agito in veste di mero mandatario senza rappresentanza, intermediatore tra il tour operator e la struttura alberghiera o il vettore, concludendo l’accordo contrattuale solo dopo aver ricevuto richiesta specifica dal tour operator a seguito di prenotazione del cliente. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, consistenti nelle concrete modalità operative dell’attività commerciale del contribuente. In particolare, l’Agenzia ricorrente deduce che la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione gravemente insufficiente, laddove ha considerato acclarata la circostanza della disponibilità dei servizi turistici a seguito della mera conclusione di un patto di opzione tra il sig X e gli albergatori e vettori, prima della formalizzazione dell’ordine di acquisto da parte dei tour operator, clienti del contribuente. 1.3. I motivi dell’Agenzia delle Entrate, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Ai sensi del primo comma dell’art.74 ter d.P.R. n.633/1972, vigente ratione temporis, «1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti». A mente dei successivi commi 5 e 5 bis «5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta. 5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5» (quest’ultimo comma introdotto, con effetto dall’ 1.1.1998, dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56). Dunque, il regime di cui all’art. 74 ter si applica alle vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici (in materia di “vacanze studio” è intervenuta la Corte di giustizia con la sentenza di cui alla causa C-200/04 del 13 ottobre 2005, secondo cui il regime speciale si

CREDITO d'imposta

IL DISCONOSCIMENTO, DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI UN CREDITO D’IMPOSTA NON PUO’ AVVENIRE TRAMITE L’EMISSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AVENTE AD OGGETTO IL RELATIVO IMPORTO, SENZA ESSERE PRECEDUTA DA UN AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA.

IL DISCONOSCIMENTO, DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI UN CREDITO D’IMPOSTA NON PUO’ AVVENIRE TRAMITE L’EMISSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AVENTE AD OGGETTO IL RELATIVO IMPORTO, SENZA ESSERE PRECEDUTA DA UN AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA. “Ne consegue che, in caso in cui, come nella specie, venga messa in discussione l’esistenza del credito di imposta era necessario il contraddittorio preventivo” “ Il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta” Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP concordando con il giudice di primo grado sull’illegittimità della cartella impugnata in quanto non preceduta da un avviso bonario o comunque da una forma di contraddittorio endoprocedimentale. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 36 bis del DPR 600/1973 e dell’art 54 bis del DPR 633/1972 nonché dell’art. 6 comma cinque della legge 212/2000 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si sostiene che la procedura di controllo automatizzato consente all’Ufficio di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute all’esito del controllo cartolare sui dati presenti nella dichiarazione del contribuente che non presentino necessità di valutazioni ulteriori. Si è costituito con controricorso illustrato da memoria il contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Va preliminarmente rigettata in quanto infondata l’eccezione sollevata dal contribuente. Si rileva che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione. La specifica indicazione, o riproduzione, degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte deve, in tal caso, poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti: nel caso in esame un simile obbligo non sussiste, non essendovi la controversia sul contenuto degli atti, ma solo sul profilo di diritto costituito dalla legittimità o meno della cartella ai sensi dell’art. 36-bis. Il motivo è infondato. Si è in proposito affermato (Cass. n. 4360 del 20/02/2017; conf. Cass. n. 29582 del 16/11/2018) che: “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero”. La giurisprudenza di questa Corte è ferma e costante nel ritenere che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018) in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario. E ancora, si è ulteriormente specificato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018) in tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d’imposta; ( Cass 2021 nr 69881). Ne consegue che, in caso in cui, come nella specie, venga messa in discussione l’esistenza del credito di imposta era necessario il contraddittorio preventivo e la cui mancanza comportava la nullità della iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per violazione dei diritti di difesa e della possibilità di instaurare il contraddittorio con la Amministrazione Finanziaria. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità