Mese: Aprile 2022

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

L’UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L’ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E’ STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE

L’UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L’ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E’ STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESESCARICA IL DOCUMENTO IN PDF   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 08/03/2022 La Commissione Tributaria Provinciale di VARESE Sezione 02, riunita in udienza il 15/02/2022 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: SOPRANO ARTURO, Presidente BOSCHETTO ENZO, Relatore VITELLI GUIDO, Giudice in data 15/02/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA – sul ricorso n. 212/2021 depositato il 06/09/2021 proposto da XXXXXXX Difeso da Antonella Pirro – PRRNNL62D52C800Y ed elettivamente domiciliato presso antonella.pirro@milano.pecavvocati.it contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese – Via Frattini 1 21100 Varese VA elettivamente domiciliato presso dp.varese@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l’impugnazione di: – AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXXXX IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. XXXXXX impugna, chiedendone la sospensione, l’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. XXXXXXXXX/2020 per l’Anno d’imposta 2011 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Varese. L’avviso di accertamento impugnato trae origine dall’attività di cooperazione internazionale con la Svizzera. A seguito di tale attività, l’Ufficio Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale – Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, ha acquisito il nominativo del ricorrente tra coloro che sono risultati titolari di rapporti finanziari presso l’intermediario elvetico XXXX (ora XXXXX AG). In particolare il ricorrente è risultato titolare dei rapporti bancari n. XXXXXe n. XXXXX con saldo al 28/2/2015 rispettivamente di CHF 52.287,11 e CHF 45.978,49 (pari complessivamente a Euro 79.843,00). Tali attività di natura finanziaria sono state detenute in Svizzera in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (art. 4 del DL n. 167/1990). Non sono stati dichiarati, inoltre, i redditi che sono stati utilizzati per costituire o acquistare dette attività finanziarie e/o che derivano dal loro impiego e/o dismissione. Pertanto, il contribuente è stato invitato a fornire informazioni e produrre la documentazione relativa a: – l’origine delle somme detenute all’estero (Svizzera); – il motivo dell’omessa indicazione delle stesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e della conseguente violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui alla Legge 167/1990; – la composizione e la valorizzazione di tali attività estere negli anni per cui è stata violata la disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui alla Legge sopra citata. Non avendo il ricorrente fornito la documentazione richiesta, l’Ufficio ha accertato, per l’anno di imposta 2011 ai sensi dell’articolo 38 DPR 600/1973 e con gli effetti del 41 bis del medesimo decreto, un maggior reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef e relative Addizionali, pari ad Euro 79.843,00, qualificato quale reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Sono stati accertati, inoltre, interessi e dividendi per un importo pari ad Euro 997,00, costituenti reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 commi 1 e 2 del D.P.R. 917/86, con una redditività calcolata ai sensi dell’art. 6 del D.L.167/90 e assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta pari a Euro 269,00. Il ricorrente eccepisce: 1) “Violazione dell’articolo 7 Legge 212 del 2000 (vizio di motivazione) – Violazione dell’articolo 2697 c.c. (violazione dell’onere della prova) – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 D.L. 78 del 2009” Con il primo motivo di ricorso il Sig. XXXXX lamenta, in primo luogo, un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto, nella motivazione dell’atto, mancherebbero dei riferimenti relativi all’anno 2011 e l’Ufficio non motiva “la scelta dell’anno d’imposta 2011”, né il collegamento con le somme detenute nel 2015 e solleva eccezioni in relazione all’onere della prova e all’applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009. 2) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 DPR n. 600 del 1973 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009” Il ricorrente contesta che l’Ufficio avrebbe violato l’art. 38 del DPR 600/73 in quanto il reddito dichiarato dallo stesso nell’anno d’imposta 2011 non sarebbe inferiore rispetto a quello effettivo. 3) “Violazione del principio di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione – alla luce della violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009” Il ricorrente contesta una violazione dell’art. 53 della Costituzione sempre con riferimento al fatto che l’avviso di accertamento ha ad oggetto l’anno 2011 e che in tale anno non vi è stata una maggiore capacità contributiva dello stesso. 4) “Violazione del principio dell’autonomia dei periodi di imposta contenuto nell’articolo 7 comma 1 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) – Contrasto con l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso più volte ribadita dalla giurisprudenza di Cassazione – violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 D.L. n. 78 del 2009” Il sig. XXXX contesta, sostanzialmente, che l’emissione dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 essendo collegato ad un saldo di conti bancari esteri del 2015 costituisce una violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta. 5) “Illegittimità della ricostruzione della redditività prodotta dai suddetti capitali in quanto basata su un dato non riferibile al 2011 – Violazione articolo 6 del DL 167 del 1990 – vizio di motivazione – violazione dell’onere della prova”. Viene contestata una illegittimità della ricostruzione della redditività operata dall’Ufficio in quanto basata su un dato non riferibile al 2011. Lamenta quindi che l’atto impugnato non poteva avere ad oggetto l’anno 2011 e che vi sarebbe stata una violazione dell’onere della prova. Si costituisce l’Ufficio evidenziando che il ricorrente ha detenuto in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale (omessa compilazione del Quadro RW della dichiarazione) due rapporti bancari in Svizzera, con saldo al

ufficio finanziario

L’UFFICIO FINANZIARIO NON POTEVA RETTIFICARE IL VALORE DELL’IMMOBILE, OGGETTO DI COMPRAVENDITA, DA TERRENO EDIFICABILE IN FABBRICATO TIPO VILLINO. ALLA DATA DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO DALL’UFFICIO ERANO UNICAMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE GLI SCAVI PER L’EDIFICAZIONE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’UFFICIO FINANZIARIO NON POTEVA RETTIFICARE IL VALORE DELL’IMMOBILE, OGGETTO DI COMPRAVENDITA, DA TERRENO EDIFICABILE IN FABBRICATO TIPO VILLINO. ALLA DATA DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO DALL’UFFICIO ERANO UNICAMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE GLI SCAVI PER L’EDIFICAZIONE. FATTI DI CAUSA S.r.L. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 159/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile, oggetto di compravendita da parte dell’odierna ricorrente. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva accolto l’appello ritenendo che sussistessero elementi idonei a smentire la presunzione di coincidenza tra il valore del bene ceduto ed il corrispettivo percepito per la cessione dello stesso, essendo stata prodotta documentazione attestante il rilascio, in data anteriore al contratto, di permesso di costruire riguardante il fabbricato in costruzione sul suddetto terreno con l’inizio dei lavori di costruzione. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. La società ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato avendo la Commissione Tributaria Regionale deciso la controversia sulla base di fatti (l’inizio dei lavori di edificazione mediante l’esecuzione di opere di scavo) diversi da quelli posti a fondamento dell’atto impositivo (l’esistenza del già costruito fabbricato, solamente in corso di ultimazione). 1.2. La censura va disattesa. 1.3. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (cfr. Cass. nn. 17897/2019, 22595/2009), né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo Giudice (cfr. Cass. nn. 513/2019, 20652/2009). 1.4. Nel caso in esame, pertanto, la Commissione Tributaria Regionale non ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., trattando domande od eccezioni nuove ma ha soltanto pronunciato sulle domande proposte dalle parti con motivazioni diverse rispetto a quelle addotte dalle medesime o dal Tribunale, ma comunque fondate su elementi di fatto risultanti dagli atti di causa (la documentazione inerente il rilascio del permesso dì costruire avente ad oggetto il fabbricato di cui trattasi). 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente per avere la Commissione Tributaria Regionale rigettato il ricorso della contribuente, limitandosi ad accertare che alla data dell’atto di compravendita i lavori di edificazione risultavano iniziati con opere di scavo, pervenendo tuttavia poi a ritenere che a quella data il villino fosse già stato realizzato e che la stima dell’ufficio fosse dunque congrua, nonostante la diversa consistenza del bene. 2.2. Nel lamentare la sostanziale mancanza di motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. 2.3. Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) hanno, invero, evidenziato come il sindacato di legittimità sulla motivazione sia ormai ricondotto a quello di violazione di legge, riguardando l’inesistenza della motivazione in sé, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 2.4. Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto fondata la pretesa tributaria ritenendo che alla data dell’atto di compravendita il valore dell’immobile dovesse tener conto della trasformazione dello stesso mediante inizio dei lavori di costruzione del villino. 2.5. Ciò vale ad escludere che la sentenza impugnata manchi di una motivazione ovvero sia fondata su una motivazione meramente apparente. 3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 43, comma 1, lett. a), 51 e 52 DPR n. 131/1986 per avere la Commissione Tributaria Regionale confermato la pretesa tributaria sul presupposto che l’immobile, oggetto di compravendita, avesse la consistenza di un villino edificato in via di ultimazione, e non di terreno edificabile, pur non avendo l’Ufficio dimostrato che il villino fosse già esistente alla data dell’atto. 3.2. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla consistenza del bene come terreno edificato con villino in corso di ultimazione avendo la Commissione Tributaria Regionale trascurato di esaminare le prove documentali prodotte dalla contribuente circa l’edificazione del villino solo dopo l’acquisto del terreno, attestanti che alla data del sopralluogo effettuato dall’Ufficio erano unicamente in corso di esecuzioni gli scavi per l’edificazione 3.3. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 43, comma 1, lett. a), 51 e 52 DPR n. 131/1986 per avere la Commissione Tributaria Regionale jamexvie-krety~siang-T-ributaria Reginale omesso di determinare la base imponibile tenendo conto del valore del bene alla data dell’atto, essendo irrilevanti i mutamenti di fatto sopravvenuti all’atto da sottoporsi a tassazione. 3.4. Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente, in