Accertamento tributi locali senza schema d’atto: quando può essere annullato
Accertamento tributi locali senza schema d’atto: quando può essere annullato Un accertamento relativo ai tributi locali può essere annullato se l’ente impositore non dimostra di avere correttamente instaurato il contraddittorio preventivo previsto dalla legge? La questione assume particolare rilievo alla luce dell’art. 6-bis della Legge n. 212/2000, lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023. La norma prevede, in linea generale, che gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, attraverso la comunicazione al contribuente di uno schema di atto. Sul tema è intervenuta anche la recente giurisprudenza tributaria. In particolare, con la sentenza n. 11931/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha esaminato un caso riguardante un accertamento IMU nel quale l’ente impositore non aveva fornito adeguata prova dell’effettivo invio e della ricezione dello schema d’atto. Il principio è di particolare interesse per i contribuenti destinatari di accertamenti IMU, TARI e degli altri tributi locali. Contraddittorio preventivo: cosa prevede l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente L’art. 6-bis della Legge n. 212/2000 stabilisce che, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge, gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per consentire al contribuente di partecipare al procedimento, l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto, concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per l’accesso e l’estrazione di copia degli atti del fascicolo. La disciplina stabilisce inoltre che l’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine concesso al contribuente per esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Il successivo provvedimento deve inoltre tenere conto delle osservazioni presentate dal contribuente e indicare le ragioni per le quali l’amministrazione abbia eventualmente deciso di non accoglierle. Lo schema d’atto è importante anche per i tributi locali Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina riguarda l’applicabilità del contraddittorio preventivo alla fiscalità locale. La questione è stata oggetto di pronunce non sempre uniformi nella fase iniziale di applicazione della nuova disciplina. La giurisprudenza più recente di merito ha tuttavia riconosciuto l’applicabilità dell’art. 6-bis anche agli atti relativi ai tributi degli enti locali. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, con la sentenza n. 10/2026, ha ad esempio affermato che la disciplina del contraddittorio preventivo trova applicazione anche con riferimento ai tributi degli enti locali, qualificandola come espressione di un principio generale volto a garantire la partecipazione e la difesa del contribuente. Naturalmente, occorre verificare in concreto se lo specifico atto rientri tra quelli per i quali il contraddittorio è effettivamente previsto dalla legge. Cosa succede se il Comune non dimostra di avere inviato lo schema d’atto? Questo è il punto centrale. Non è sufficiente, in linea di principio, che l’amministrazione affermi di avere predisposto o trasmesso lo schema d’atto. La questione riguarda la prova della comunicazione al contribuente. L’art. 6-bis richiede infatti che lo schema sia comunicato con modalità idonee a garantirne la conoscibilità. Di conseguenza, in caso di contestazione, assume particolare importanza la documentazione attraverso la quale l’ente può dimostrare l’effettivo perfezionamento della comunicazione. La problematica è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza n. 11931/2026. Secondo quanto riportato in relazione alla pronuncia, nel caso esaminato l’ente impositore non aveva fornito una prova ritenuta sufficiente dell’effettivo invio e della ricezione dello schema d’atto, limitandosi a produrre documentazione interna relativa al procedimento. La pronuncia ha quindi attribuito particolare rilievo al profilo probatorio della comunicazione dello schema. La sentenza n. 11931/2026 della CGT di Napoli La vicenda riguardava un avviso di accertamento IMU. Il contribuente aveva contestato, tra gli altri motivi, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la mancata ricezione dello schema di atto previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente. La Corte ha riconosciuto rilievo alla censura relativa al procedimento di formazione dell’accertamento. Il caso è particolarmente significativo perché porta l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: non bisogna verificare soltanto se lo schema d’atto esista, ma anche se l’ente sia in grado di dimostrare che esso sia stato effettivamente comunicato al contribuente secondo modalità idonee a garantirne la conoscibilità. In altri termini, la predisposizione interna di un documento non equivale necessariamente alla sua comunicazione al destinatario. Non basta dire che lo schema d’atto è stato inviato Dal punto di vista difensivo, è quindi importante distinguere almeno tre situazioni: lo schema d’atto non è mai stato predisposto; lo schema d’atto è stato predisposto, ma non risulta correttamente comunicato al contribuente; lo schema d’atto è stato regolarmente comunicato e l’ente può fornire la relativa documentazione. La seconda ipotesi è particolarmente delicata. Se il contribuente contesta di avere ricevuto lo schema, occorre infatti verificare quale documentazione sia stata prodotta dall’amministrazione per dimostrare la comunicazione. A seconda delle modalità utilizzate, potranno assumere rilievo, ad esempio, la documentazione relativa alla notificazione, le ricevute di consegna, le ricevute PEC o altra documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della comunicazione. Qual è il termine per le controdeduzioni? L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che al contribuente deve essere assegnato un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni oppure per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il termine ha una funzione essenziale: consentire al contribuente di conoscere la pretesa dell’amministrazione prima dell’adozione dell’atto definitivo e di presentare le proprie osservazioni. Per questo motivo, quando si riceve uno schema d’atto, è opportuno verificare attentamente: la data della comunicazione; la modalità utilizzata dall’ente; il contenuto dello schema; il termine concesso; gli elementi posti alla base della pretesa; gli eventuali documenti richiamati dall’amministrazione; la possibilità di accedere al fascicolo. Cosa deve contenere lo schema d’atto? Lo schema di atto non dovrebbe essere considerato una mera comunicazione informale. La sua funzione è consentire al contribuente di esercitare un contraddittorio effettivo e informato. Per questo motivo, è necessario verificare che il documento consenta di comprendere la pretesa tributaria e le ragioni che hanno portato l’amministrazione a formularla. Nei regolamenti comunali adottati

