indagine conto corrente

DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE. LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA. LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO

DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE. LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA. LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine bancaria, emetteva nei confronti della società avvisi di accertamento per Iva, Ires e Iva (e per Irpef quanto al socio). L’Ufficio, in particolare, rilevava che dal conto corrente intestato al nipote del socio, emergevano consistenti movimentazioni; queste, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall’interessato, erano interamente ascrivibili allo zio; le dichiarazioni venivano confermate dal socio, che riconosceva la titolarità delle somme come riferibili all’attività di compravendita di prodotti svolta con ditta individuale. L’Agenzia, attesa la sostanziale inattività della ditta individuale, carente di mezzi e strutture organizzative, riteneva la movimentazione bancaria, e le relative operazioni, riferite alla società di cui il contribuente era socio totalitario. L’impugnazione proposta dai contribuenti era rigettata dalla CTP. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. I contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 attesa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento e l’improprio utilizzo di una verifica svolta su un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest’ultimo. 2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio pur in assenza di attività ispettiva, né controllo sulla contabilità. 2.2. Il terzo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR omesso di considerare i costi ai fini della rideterminazione induttiva del reddito d’impresa. Il terzo motivo è fondato limitatamente alle imposte dirette. La natura induttiva dell’accertamento impone il riconoscimento, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti, eventualmente in via presuntiva e forfettaria, dall’ammontare dei prelievi non giustificati, non assumendo rilievo a tal fine il ricorso, strumentale, delle indagini bancarie per la ripresa (v. anche Corte cost. n. 225 del 2005 e n. 228 del 2014), trattandosi di situazione differente da quella conseguente ad un accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie, per il quale è, invece, il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868 del 29/09/2017; Cass. n. 24422 del 05/10/2018; Cass. n. 21828 del 07/09/2018). 3.2. Il motivo va invece rigettato quanto all’Iva, trovando applicazione il principio secondo il quale «ove l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti» (Cass. n. 21828 del 07/09/2018). In accoglimento del terzo motivo, limitatamente alle imposte dirette, rigettati il primo e il secondo, nonché il terzo quanto all’Iva, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa negli stessi limiti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione.

agenzia delle entrate

L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETERMINATO LA PLUSVALENZA CONSEGUITA DALLA CEDENTE TENENDO CONTO DEL VALORE ADOTTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. L’AMMINISTRAZIONE NON PUO’ PROCEDERE AD ACCERTARE, IN VIA INDUTTIVA, LA PLUSVALENZA REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE DI IMMOBILE O DI AZIENDA SOLO SULLA BASE DEL VALOR ACCERTATO O DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. LA CORTE RIGETTA IL RICORSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza dalla Commissione tributaria regionale, che, accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio, aveva rideterminato il reddito accertato ai fini Irpef per l’anno d’imposta. Il contenzioso aveva tratto origine dalla cessione a terzi, da parte della contribuente, di un terreno a vocazione edificatoria, per il quale era stato dichiarato un corrispettivo di 30.000,00 euro. L’operazione -per la quale la contribuente non aveva dichiarato la plusvalenza neppure sul prezzo indicato nell’atto di compravendita- era stata oggetto di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, nei confronti degli acquirenti, che avevano definito l’accertamento con adesione al valore di 82.450,00 euro. Nel successivo accertamento nei confronti della contribuente l’Agenzia delle entrate aveva determinato la plusvalenza conseguita dalla cedente tenendo conto del medesimo valore. La contribuente aveva adito il giudice tributario per contestare la pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza aveva accolto integralmente le ragioni della contribuente.  Era seguito l’appello dell’Agenzia, che con la sentenza ora al vaglio della Corte aveva accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria limitatamente alla parte di debito erariale corrispondente al corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita. Per il resto aveva invece ritenuto fondato il ricorso introduttivo della contribuente, non condividendo l’identità assoluta delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’Irpef, come preteso dall’Amministrazione, senza che vi fossero ulteriori elementi addotti dall’Ufficio a sostegno degli esiti dell’accertamento. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 81, comma 1, lett. b), vigente ratione temporis (ora corrispondente all’art. 67, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 51, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver escluso che il valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro legittimava l’accertamento presuntivo della plusvalenza conseguita dal venditore per la medesima operazione. Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente determinazione.  Sì è costituita la controricorrente, contestando le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo dell’Agenzia delle Entrate va rigettato. L’Amministrazione sostiene che il giudice regionale ha erroneamente escluso che la plusvalenza conseguita dalla cessione di terreni edificabili possa derivare dalla mera trasposizione dei valori accertati ai fini dell’imposta di registro. Ha rappresentato peraltro che nel caso di specie il maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro era stato definito con accertamento per adesione. Le argomentazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 22 settembre 2015, n. 147, il quale ha espressamente disposto che «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass., 18/04/2018, n. 9513; 02/08/2017, n. 19227; 17/05/2017, n. 12265; 06/06/2016, n. 11543). È necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che a sua volta, ove voglia contestare le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria, è gravato della prova contraria (Cass., 08/05/2019, n. 12131). L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato chiarato, accertato o definito», va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione della sua definizione con adesione, ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale, accogliendo per quanto di ragione l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva escluso la meccanica trasposizione delle risultanze emergenti dalla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali all’attività di accertamento delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni a vocazione edificatoria. A tal fine aveva avvertito che l’accertamento era stato fondato sulla sola determinazione del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, senza tener conto della diversa natura dei tributi e del diverso meccanismo di determinazione del valore del bene ceduto. Aveva ritenuto che invece l’Ufficio avrebbe dovuto supportare l’accertamento con altri elementi, concludendo che diversamente la plusvalenza poteva essere riconosciuta nei limiti di quanto dichiarato nell’atto di compravendita. La decisione è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della norma di interpretazione. In conclusione il ricorso della Amministrazione va rigettato. Avuto riguardo alla sopravvenienza, a giudizio pendente, dell’art. 5, co. 3, del d. Igs. n. 147 del 2015, che ha definitivamente chiarito la portata della disciplina, sicché la stessa Corte di legittimità ha mutato orientamento in materia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. Rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate.

avviso di accertamento agenzia delle entrate

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NOTIFICO’ ALL’ESERCENTE L’ATTIVITA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI E LUBRIFICANTI, UN AVVISO DI ACCERTAMENTO SULLA BASE DI INCONGRUENZE E ANOMALIE RISCONTRATE NELLE PERDITE DI ESERCIZIO E NELLA GENERALE ANTIECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. LA CORTE ACCOGLIE IL PRIMO MOTIVO E RINVIA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, notificò all’esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti, un avviso di accertamento. Con tale atto – sulle considerazioni che la contribuente: a) aveva dichiarato una perdita di esercizio, ciò nonostante, aveva continuato ad acquistare immobilizzazioni materiali e merce. aveva sostenuto costi per il personale dipendente «mentre non esiste alcuna remunerazione del capitale di rischio, tenuto conto del risultato ancora negativo della gestione»; d) dal processo verbale risultava che aveva «effettuato acquisti di beni in evasione d’imposta, non autofatturati, e, conseguentemente, [aveva] effettuato cessioni di beni omettendone la fatturazione attiva»; e) da un processo verbale, risultava che aveva «effettuato acquisti in evasione d’imposta, non auto fatturati, per un valore imponibile di C 83.304,00 e, conseguentemente, [aveva] effettuato la cessione di detti beni omettendone la fatturazione attiva»; f) avendo il coniuge e due figli a carico, nonostante le suddette perdite aveva acquistato un’azienda un fabbricato una costruzione commerciale – riteneva che le stesse evidenziassero «incongruenze ed anomalie» che, «anche a causa dell’antieconomicità dell’attività svolta (per la maggior parte degli anni sempre in perdita)», consentivano, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di desumere l’esistenza di attività non dichiarate. Quindi, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate quantificava i ricavi effettivamente conseguiti dalla contribuente applicando al costo del venduto «la percentuale nazionale minima di ricarico del 7% rilevata attraverso le medie regionali in virtù dei dati presenti nella “Banca dati – Indici di bilancio” sviluppati dall’Agenzia delle Entrate, inserendo i dati contabili relativi ai codici di attività per regione e per provincia di appartenenza», accertando, pertanto, maggiori ricavi non contabilizzati, con i conseguenti maggior reddito, ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, maggior valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP, e maggior volume d’affari, ai fini dell’IVA, oltre agli interessi e alle sanzioni. L’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale che, ritenendo l’incompetenza per territorio dell’Ufficio, accolse il ricorso della società contribuente. 3. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale che lo accolse parzialmente, riducendo i maggiori ricavi non contabilizzati con la motivazione che: a) «[i]n merito alla competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate si osserva che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 5358 del 10/03/2006). Non risulta che la ricorrente abbia comunicato la variazione domicilio. Mancando la comunicazione di variazione del domicilio, la contribuente non può fare valere tale “ius variandi” per avere indicato nella propria dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente va riconosciuta la competenza territoriale dell’Ente impositore de quo»; b) «[p]er quanto riguarda la eccezione di mancata notifica dei PVC si osserva che essi sono stati redatti in contraddittorio con la parte, che, tra l’altro, dichiarava di non avere subito il furto di tutta la documentazione fiscale»; c) «[p]er quanto riguarda la eccezione di decadenza, va evidenziato che nel caso di specie opera il raddoppio dei termini per l’accertamento ai sensi della L. 223/6 del 4 luglio 2006 conv. nella L. 248/06, pertanto, l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato nei termini di legge»; d) «[Un fine, ai fini della determinazione induttiva dei ricavi si rammenta come la possibilità di valutare l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale quale elemento di fatto utilizzabile per sup portare, in via anche presuntiva, una certa pretesa, risulta affermata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1821 del 18 ottobre 2000, depositata il 9 febbraio 2001, in cui fra l’altro si legge: “… in tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. n 600 del 1973; ad un tale riguardo il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie”. Così come nella sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21317, l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale è, tra gli altri, un canone di valutazione che rafforza diversi elementi presi a base per la decisione della Corte. Si afferma, in definitiva, il principio secondo cui un comportamento, non spiegato, contrario ai canoni dell’economicità, possa essere utilizzato quale argomento presuntivo per la rettifica di cui all’art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di specie, il ricorso all’accertamento induttivo è legittimato dai risultati reddituali negativi per più esercizi e dalla totale assenza delle scritture contabili che la contribuente non è stata in grado di ricostruire a seguito del furto che asserisce di avere subito»; d) «tuttavia, il collegio ritiene ridondante la percentuale di ricarico del 7% applicata dall’Ufficio per determinare i maggiori ricavi di C 231.948,00, tenuto conto che la ditta esercitava commercio all’ingrosso, la cui percentuale di ricarico si attesta intorno al 5-6 per cento, mentre la percentuale applicata dall’Ufficio è

Accertamento movimentazioni bancarie

ACCERTAMENTO EMESSO SULLA BASE DELLE MOVIMENTAZIONI BANCARIE SUL CONTO DELLA SOCIETA’. IL DENARO, PERO’, NON COSTITUIVA AFFATTO MAGGIORE REDDITO PRODOTTO E NON DICHIARATO AI FINI FISCALI. RISULTATO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE E PRETESA IMPOSITIVA ANNULLATA.

Accertamento emesso sulla base delle movimentazioni bancarie sul conto della società. Il denaro, però, non costituiva affatto maggiore reddito prodotto e non dichiarato ai fini fiscali. Risultato favorevole al contribuente e pretesa impositiva annullata. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 La A & S s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale. La pronuncia aveva rigettato il ricorso introduttivo della società avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato l’imponibile della società ai fini Irap e Iva. Il contenzioso traeva origine da un accertamento condotto ai sensi dell’art. 32 comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti sociali. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente le minime discrasie emerse tra volume d’affari dichiarato ed entrate finanziarie erano state spiegate e giustificate agli accertatori. Ciò nonostante l’Amministrazione finanziaria aveva emesso l’atto impositivo, rideterminando il reddito per omessi ricavi, ricondotti ad una operazione considerata non giustificabile come “versamento di cassa” (pari ad C 2.000,00) ed a finanziamenti infruttiferi eseguiti dai soci (pari ad C 21.000,00). La società, che aveva contestato le risultanze dell’accertamento, aveva adito la Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso. Nel grado d’appello, introdotto dall’Ufficio finanziario dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la sentenza è stata riformata, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Il giudice regionale ha ritenuto che non tutti i finanziamenti dei soci sono consistiti in versamento di denaro, essendo stati operati conferimenti di beni non assoggettati alle regole civilistiche dell’aumento di capitale. Dall’anomalia dei conferimenti la Commissione ha tratto la conclusione dell’anomalia dei finanziamenti stessi. La ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a cinque motivi: con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, nonché dell’art. 51, comma 2, punto 2) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver ritenuto gravante sulla società l’onere di dimostrare l’irrilevanza ai fini reddituali delle somme versate dai soci alla società a titolo di finanziamenti infruttiferi; con il secondo per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per aver ritenuto che a sostegno della pretesa fiscale vi fossero anomali conferimenti di beni in natura dai soci alla società, laddove i soli finanziamenti contestati erano consistiti in versamenti di denaro; con il terzo per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per aver posto a fondamento della decisione conferimenti di beni, mai contestati nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento, ma riportati dall’Ufficio solo come argomentazioni di supporto alle operazioni contestate; con il quarto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla sollevata questione di nullità dell’avviso di accertamento perché emesso in difetto dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, prevista dall’art. 23 del d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74; con il quinto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla sollevata questione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con decisione nel merito qualora ritenuti sussistenti i presupposti. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Nell’udienza pubblica, dopo la discussione, la causa è stata trattata e decisa. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo, secondo e terzo motivo la contribuente si duole della decisione, sotto i distinti profili dell’errore di diritto e del vizio motivazionale, per aver ritenuto che con i conferimenti infruttiferi eseguiti dai soci alla società nell’anno d’imposta accertato fosse stata attuata una condotta volta all’occultamento di ricavi, così sottratti ad imponibile. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi e volti a criticare, da diversa angolazione, il tessuto argomentativo della decisione assunta dal giudice regionale, sono fondati nei termini appresso chiariti. Con il primo motivo si assume l’erronea interpretazione delle norme che in materia di imposte dirette (art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973) e di Iva (art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972) regolamentano gli accertamenti bancari ed in particolare l’erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, e ciò nella prospettiva della difesa della società secondo cui, offerta dalla contribuente la prova contraria, o giustificativa, delle operazioni evidenziate dall’Ufficio, null’altro le si poteva richiedere. Nel caso di specie, afferma e prosegue la ricorrente, era stato spiegato che i versamenti eseguiti dai soci nelle casse della società costituivano finanziamenti infruttiferi dei soci e dunque le statuizioni del giudice d’appello erano errate. In tema di accertamenti bancari questa Corte ha chiarito che se il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, a fronte delle prove da esso addotte il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa sulla loro efficacia dimostrativa, e ciò, quando necessario, anche rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass., 3/05/2018, n. 10480; 30/06/2020, n. 13112). Ciò evidentemente non impone sempre un esame analitico di ogni operazione, perché è possibile che nel caso concreto sia proprio l’insieme delle operazioni emergenti dagli accertamenti bancari a vestire di “sospetto” le operazioni medesime. Sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria ben può ritenere prive di persuasione le giustificazioni addotte dal contribuente, insistendo nel recupero ad imponibile di operazioni che considera complessivamente finalizzate all’occultamento di ricavi; ed altrettanto certamente il giudice non è tenuto ad una valutazione analitica di ciascuna operazione, in sé priva di rilevanza. E tuttavia è necessario che la riconducibilità di operazioni

avviso di accertamento

STUDIO PIRRO IMPUGNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DELL’IMPORTO DI OLTRE 200 MILA EURO. L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SI COSTITUISCE E CONTESTA IN TOTO LE RICHIESTE DEL CONTRIBUENTE. SENNONCHE’, DALLA VISIONE DEI DOCUMENTI SI EVINCE CHE SOLO UNO DEGLI AVVISO DI ACCERTAMENTO RISULTA RITUALMENTE NOTIFICATO. PRETESA TRIBUTARIA TOTALMENTE ANNULLATA ED IPOTECA SCONGIURATA.

STUDIO PIRRO IMPUGNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DELL’IMPORTO DI OLTRE 200 MILA EURO. L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SI COSTITUISCE E CONTESTA IN TOTO LE RICHIESTE DEL CONTRIBUENTE. SENNONCHE’, DALLA VISIONE DEI DOCUMENTI SI EVINCE CHE SOLO UNO DEGLI AVVISO DI ACCERTAMENTO RISULTA RITUALMENTE NOTIFICATO. PRETESA TRIBUTARIA TOTALMENTE ANNULLATA ED IPOTECA SCONGIURATA. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Svolgimento del processo Il ricorrente B. F. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28.10. 2018, dell’importo totale di 216.756,02 E avente ad oggetto imposte IRPEF, Add. Reg. e Com., e I.V.A. oltre a interessi e sanzioni, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso edotta la parte del recupero coattivo delle somme, richieste in forza di avvisi di accertamento: -Accertamento n. T9D0——-/2012 (annodi imposta 2007 — notificato il 28.12.2012); -Accertamento n. T9D0——-/2012 (anno di imposta 2008— notificato il 28.12.2012); -Accertamento n. TNMT——— (anno di imposta 2012 — notificato 11 12.12.2016). La parte ricorrente ha eccepito svariate eccezioni e in particolare: mancata notifica degli avvisi di accertamento; decorrenza dei termini di prescrizione in relazione alle cartelle esattoriali ex art. 2948c.c.; 3. sulla natura giuridica del provvedimento preventivo di iscrizione ex art.77 Dpr 602/1973 non preceduto dalla relativa cartella di pagamento; sulla mancata notifica degli avvisi di riliquidazione/avvisi bonari; violazione dell’art. 6 comma 1 e 10 della L. 212/00 sulla conoscenza degli atti dell’amministrazione Finanziaria; sulla decorrenza dei termini di decadenza in relazione all’azione accertatrice Chiede inoltre la sospensione dell’atto impugnato sostenendo a suo parere la sussistenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce nel giudizio e contesta quanto affermato da parte ricorrente perché infondato in fatto e in diritto. Dalla visione dei documenti, si evince che solo l’accertamento relativo all’anno di imposta 2012 risulta ritualmente notificato il 12/12/2016 mentre per i restanti due è stata soltanto prodotta la copia della distinta da cui è rilevabile il numero delle raccomandate. Poste Italiane, debitamente interessata, ha dichiarato infatti di non potere produrre un duplicato degli avvisi di ricevimento, stante la cancellazione dei dati anche dagli archivi informatici a causa del tempo trascorso superiore ai tre anni. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 PQM La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez 16: 1.) accoglie in parte il ricorso annullando l’atto impugnato relativamente agli avvisi di accertamento N. T9D—–/2012 e accertamento N. T9D——-/2012 e confermando il resto. 2.) compensa le spese

iva

L’UFFICIO CONTESTAVA LA GESTIONE E IL CALCOLO DELL’IVA SULLE OPERAZIONI PREMIO ERRONEAMENTE RAPPORTANDO L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO CON IL VALORE NORMALE DEL PREMIO OFFERTO. CIO’ AVVENIVA, PERALTRO, SULLA BASE DI UNA FONTE NORMATIVA EXTRA-TRIBUTARIA IN LUOGO DELLA SPECIFICA NORMATIVA IVA. CONFERMATE LE SENTENZE A FAVORE DELLA SOCIETA’ CONTRIBUENTE.

Contestava l’Ufficio la gestione ed il calcolo dell’imposta sulle operazioni a premio consistenti nell’offerta di beni in natura ai clienti che avessero acquistato un determinato quantitativo di prodotti conseguentemente l’Agenzia delle Entrate rideterminava l’imposta rapportando l’importo del contributo ed il valore normale del premio offerto, recuperando l’imposta indebitamente detratta; il richiamo normativo operato ha chiara natura extra tributaria ovverosia un regolamento emanato dal Ministero delle attività produttive, al posto della specifica normativa IVA Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FATTO La Società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale avverso gli avvisi di accertamento in materia di IVA. Mediante tali atti impositivi l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale, recuperava maggiore imposta IVA ed accessori. Contestava l’Ufficio la gestione ed il calcolo dell’imposta sulle operazioni a premio consistenti nell’offerta di beni in natura ai clienti che avessero acquistato un determinato quantitativo di prodotti. A seconda del numero di prove d’acquisto raccolte, il premio poteva essere ricevuto gratuitamente, oppure dietro corresponsione di un contributo in denaro. Per tale ultimo aspetto la Società procedeva a detrarre parzialmente l’IVA in misura pari al rapporto percentuale tra l’importo del contributo ed il costo sostenuto per l’acquisto del premio. Ad avviso dell’Ufficio tale metodologia non risultava corretta posto che l’art. 3 comma II del DPR 430/2001 stabiliva che” il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto”. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate rideterminava l’imposta rapportando l’importo del contributo ed il valore normale del premio offerto, recuperando l’imposta indebitamente detratta. La Ricorrente contestava in fatto ed in diritto l’avviso di accertamento chiedendone l’integrale annullamento. Resisteva l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale che costituitasi nei separati giudizi concludeva per il rigetto del ricorso. I giudici di primo grado con tre sentenze accoglievano i ricorsi compensando fra le Parti le spese di giudizio. Ha quindi proposto distinti appelli l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale concludendo per la riforma delle pronunce di primo grado con rifusione delle spese di lite. Resiste la Contribuente appellata controdeducendo e riproponendo le questioni assorbite dai giudici di prime cure e concludendo per l’integrale rigetto degli appelli con vittoria di spese di lite. Motivi della decisione. Gli appelli dell’Ufficio sono infondati. Va premesso che identica controversia è già stata oggetto di decisione da parte di questa Commissione tributaria Regionale, risolta con sentenza 77/2020 dd. 3.2.2020, le cui motivazioni vanno condivise non sussistendo valide ragioni per discostarsene. Osserva il Collegio che l’appellante ritiene errate le sentenze della Commissione tributaria Provinciale posto che i giudici di primo grado non avrebbero tenuto in debita considerazione l’art. 3 comma II del DPR 430/2001 che stabilisce che “il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto“. Va osservato che il richiamo normativo operato ha chiara natura extra tributaria inerente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali, con il particolare fine di tutelare il consumatore. Non è dato di comprendere come il particolare meccanismo di detraibilità dell’IVA possa essere disciplinato da un regolamento emanato dal Ministero delle attività produttive, al posto della specifica normativa IVA. Correttamente i giudici di primo grado hanno confermato che la quota detraibile non può che essere pari al rapporto tra il contributo richiesto al consumatore e costo sostenuto per l’acquisizione del bene oggetto del premio, risultante dalla fattura d’acquisto. Infatti l’assegnazione del premio non può considerarsi “premio” per la parte corrispondente al contributo, il quale ha natura di vero e proprio corrispettivo per una cessione di beni, ed ai fini della tassazione: nel caso di premi imponibili ai fini IVA, va operata una parziale rettifica della detrazione al fine di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti destinati originariamente ad operazioni a premio. Risultano pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dall’ A.F. nella risoluzione n. 94/2001 “Al riguardo, si osserva che l’assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi “premio” e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato regio decreto legge n. 1933 del 1938 e successive modificazioni. Come precisato nella circolare 89/E del 24 marzo 1998, in tali operazioni il premio è costituito dallo “sconto (premio) relativo alle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del destinatario” e non anche dal contributo versato da quest’ultimo; Tale somma assume invece natura di corrispettivo per una cessione di beni: il requisito della parziale onerosità del trasferimento vale ad escludere che lo stesso bene, per la parte assoggettata a corrispettivo, possa configurarsi quale premio. Si evidenzia che, in concreto, il bene è utilizzato promiscuamente per realizzare sia un’operazione soggetta ad Iva – per la parte corrispondente al contributo – sia un’operazione esclusa dal tributo – per la parte che costituisce operazione a premio, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera m). La rilevata discordanza tra la previsione d’impiego dei beni inizialmente destinati a premio e la loro effettiva prima utilizzazione, ancorché riferita ad una parte del premio, determina la parziale detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto dei suddetti beni. A tale fine; la Società potrà avvalersi dell’istituto della rettifica della detrazione per cambio di destinazione del bene, di cui all’articolo 19-bis2, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Il ricorso all’istituto della rettifica della detrazione si giustifica, nel caso di specie, con la necessità di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti dei beni destinati ad operazioni a premio, in relazione all’effettivo utilizzo dei beni stessi. La suddetta rettifica, ai sensi dell’ultimo comma del già citato articolo 19-bis2, deve essere effettuata, sulla base delle risultanze delle scritture contabili, nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano. In relazione alla misura della rettifica, occorre tener presente, come precedentemente rilevato, che il bene risulta utilizzato in parte per realizzare operazioni imponibili ed in parte per operazioni escluse. Per i beni ad uso promiscuo,

L’AGENZIA DELLE ENTRATE EMETTE TRE AVVISI DI ACCERTAMENTO AVENDO RILEVATO LA OMESSA COMPILAZIONE DEL MODELLO RW IN RELAZIONE ALLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE ESEGUITE SUL CONTO CORRENTE PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO SVIZZERO. L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA ERA, PERO’, ERRATA. MOTIVI DEL CONTRIBUENTE ACCOLTI.

L’Agenzia delle Entrate emetteva tre avvisi di accertamento avendo rilevato la omessa compilazione del modello RW nelle dichiarazioni dei redditi in relazione alle movimentazioni finanziarie eseguite sul conto corrente esistente presso un istituto di credito svizzero. L’interpretazione della norma da parte dell’Ufficio era, però, errata. Motivi accolti. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate emetteva tre avvisi di accertamento avendo rilevato la omessa compilazione del modello RW nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2005-2006 e 2007 in relazione alle movimentazioni finanziarie eseguite sul conto corrente esistente presso un istituto di credito svizzero (HSBC), intestato, in violazione dell’art. 4 della legge n. 227/1980. In particolare, l’accertamento si fondava su informazioni derivanti dalla cd. “Lista Falciani”, ossia da una scheda di sintesi – denominata “fiche” – contenente indicazione del conto, del suo titolare e delle movimentazioni eseguite, trasmesse dalla autorità finanziaria francese a quella italiana attraverso canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE; le movimentazioni riscontrate, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 78/2009, erano state considerate dall’Ufficio redditi non dichiarati soggetti a tassazione. I contribuenti proponevano tre distinti ricorsi, deducendo la nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/73, la nullità degli atti per carenza di motivazione, la nullità del p.v.c. perché basato su documenti acquisiti illecitamente, nonché la nullità degli avvisi di accertamento per erronea applicazione dell’art. 12 della legge n. 78/09, oltre che per mancato assolvimento dell’onere della prova in capo all’Ufficio. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei procedimenti, li respingeva ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti dinanzi alla Commissione Tributaria regionale, che rigettava l’appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado aveva applicato al caso in esame il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/73, previsto dal comma 2-bis dell’art. 12 d.l. n. 78/09, e che era motivato l’avviso di accertamento, che faceva riferimento al p.v.c.; motivava, inoltre, che erano utilizzabili ai fini del recupero fiscale i dati acquisiti dalla cd. “Lista Falciani”, spontaneamente forniti dalle autorità di altro paese in ottemperanza alla direttiva n. 77/799/CEE, e che era, dunque, legittimo il recupero a tassazione, in difetto di elementi di prova contraria idonei ad evidenziarne la infondatezza. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I contribuenti, con il primo motivo, prospettano la violazione degli artt. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. “preleggi”), 43 del d.P.R. n. 600/73, 1 e 3 della legge n. 212/2001 e 12 d.l. n. 78/09, assumendo che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto applicabile retroattivamente il raddoppio – previsto dal comma 2-bis dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 – del termine per la notifica dell’avviso inerente l’accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/73 relativo all’anno di imposta 2005, atteso che l’art. 12 comma 2-bis del d.l. n. 78/09, entrato in vigore a far data dal 30/12/09, esplica i suoi effetti soltanto a partire dall’anno d’imposta 2010. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione delle disposizioni normative richiamate nella rubrica del primo motivo, per avere il giudice di appello ritenuto applicabile retroattivamente, con riferimento agli avvisi di accertamento inerenti gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, l’art. 12 del d.l. n. 78/09, introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 194/2009, per gli accertamenti di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/73, contravvenendo al principio generale di irretroattività della legge. Insistono, al riguardo, nel ritenere che la disposizione di cui al comma 2- bis dell’art. 12 d.l. n. 78/09 abbia natura sostanziale, e non procedimentale, come invece sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, non trovando applicazione riguardo alle somme detenute in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi dichiarativi negli anni precedenti l’entrata in vigore dello stesso decreto n. 78/09. 2.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto vedenti sulla medesima questione, meritano accoglimento. L’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, in vigore dal 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che «in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tenere conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 della legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione…”. Successivamente, con l’aggiunta nel medesimo articolo dei commi 2-bis e 2-ter ad opera del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, è stato previsto il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e per la irrogazione delle sanzioni aventi ad oggetto imposte sui redditi ed Iva, nonché per la notifica degli atti di contestazione aventi ad oggetto il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale, risultanti dalla mancata compilazione del quadro RW (art. 12, comma 2-bis: «Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini dell’articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati) 2.2. Al fine di delineare l’ambito di applicazione di tale ultima norma, che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa di evasione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e raddoppio dei termini

In concreto l’ufficio, ha indicato la partita iva dei soggetti campioni solo parzialmente, omettendo i tre numeri finali di cui essa si compone e non ha precisamente indicato alcun elemento identificativo degli otto campioni cui avrebbe fatto riferimento per l’accertamento fiscale. La Commissione respinge l’appello dell’Ufficio.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società ” B srl “cancellata dal registro imprese, ha prodotto ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Brescia, notificato il 6 luglio 2017 con il quale si procedeva ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, 2° comma, lettera d-bis del DPR 600/73 alla determinazione induttiva del Reddito d’impresa, per il periodo d’imposta 2014, in euro 258.966,77 e del valore della produzione lorda in euro 463.388,00 con conseguente maggiore IRES di euro 68.889,00 ed IRAP di euro 15.276,00. Le sanzioni venivano determinate in euro 77.748,00. La società chiedeva alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, l’annullamento dell’avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Brescia, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva del legale rappresentante, sig.ra B.L. e contestava le eccezioni contenute nel ricorso introduttivo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, ha accolto il ricorso della società, ed ha annullato l’avviso di accertamento impugnato, con compensazione delle spese del giudizio. La C.T.P. Bresciana, respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base al disposto dell’art. 28 comma 4 del D.lgs 21 novembre 2014 n. 174 ( decreto semplificazioni) secondo cui, i soggetti cancellati dal registro imprese conservavano la legittimazione passiva ai fini tributari, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese competente per territorio. La società ha eccepito, di non aver ricevuto alcun invito dall’ufficio a comparire per fornire i documenti e le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, come dallo stesso affermato in atti, ma tale circostanza, in base al riscontro effettuato dai Giudici di prime cure, si era rivelata non veritiera, essendo risultato provato che l’invito dell’ufficio era stato invece ritirato, presso l’ufficio postale, da soggetto incaricato, in data 09.03.2017. La CTP adita, ha riscontrato la illegittimità dell’avviso di accertamento, effettuato dall’Agenzia delle Entrate, su base induttiva, con utilizzo di percentuali di redditività, applicate sui ricavi, desunte dalle dichiarazioni dei redditi di altri contribuenti, esercenti la medesima attività della società ricorrente ed operanti nella stessa zona. In particolare la C.T.P. di Brescia che ha emesso la sentenza impugnata, ha evidenziato nella propria sentenza, che il reddito accertato con la percentuale applicata dall’ufficio sui ricavi del 5,82%, quale media dichiarata da un campione di otto soggetti siti nella stessa provincia ed esercenti la medesima attività della ricorrente, ed il recupero di costi esposti in bilancio, ma non documentati, non poteva fondatamente attribuirsi alla ricorrente, per mancata indicazione, nell’avviso di accertamento in oggetto, dei nominativi dei suddetti imprenditori, che pertanto non sono stati individuati dai Giudici di prime cure, né dalla ricorrente, utilizzati quali “campione”, a cui l’ufficio avrebbe fatto riferimento per la comparazione con i dati contabili e l’indice reddituale, dichiarati dalla società ricorrente. L’ufficio, come dallo stesso espressamente asserito, per motivi di privacy, ha indicato nell’avviso di accertamento soli dati reddituali che essi avrebbero dichiarato e sui quali versato le imposte dovute, ad essi afferenti, ma non ha precisamente indicato alcun elemento identificativo degli otto campioni cui avrebbe fatto riferimento. In tal modo veniva inibita la possibilità di instaurare un valido contraddittorio con la società “B s.r.l.” cessata”, con palese violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa espressamente sancito dall’articolo 24 della Costituzione. In concreto infatti l’ufficio, ha indicato la partita iva di detti soggetti campioni solo parzialmente, omettendo i tre numeri finali di cui essa si compone. Da qui l’accoglimento del ricorso, avendo ritenuto la C.T.P. di Brescia, l’avviso di accertamento contestato, illegittimo in quanto carente di supporto probatorio. L’Agenzia delle Entrate, con il proprio ricorso in appello prodotto a codesta C.T.R. di Brescia, ha contestato la motivazione della sentenza impugnata, precisando che sarebbe spettato alla società contribuente assumersi l’onere della prova trattandosi di accertamento induttivo che poteva essere fondato, legittimamente, su presunzioni “semplicissime”, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito in sede di gravame, la legittimità del proprio operato e chiesto la riforma della sentenza impugnata con conferma dell’avviso di accertamento ed ha eccepito la violazione dell’articolo 39, comma 2 del DPR 600/73, applicato nel caso di specie a seguito della mancata produzione documentale, richiesta formalmente alla società ricorrente ma da questa non consegnata. con condanna alla rifusione delle spese del giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha altresì prodotto in giudizio una memoria illustrativa nonché proprie note di trattazione scritta della controversia. Ha resistito all’appello, con le proprie controdeduzioni, la società cessata B s.r.l. con le quali ha contestato il dedotto avversario e chiesto la conferma della decisione di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali compensate nel primo giudizio e condanna al pagamento delle medesime per il secondo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Commissione Tributaria Regionale di Brescia, all’esito dell’esame degli atti di causa, preso atto del disposto normativa di cui all’art. 39 2 comma del D.P.R. n.600/1973 e della lettera d-ter della medesima disposizione che giustificano il ricorso all’accertamento con metodo induttivo del reddito d’impresa per l’anno in oggetto, atteso che la società ricorrente non ha dato seguito all’invito dell’ufficio regolarmente recapitato, così come disposto ai sensi e per gli effetti dell’art.32, primo comma, numeri 3) e 4) del decreto su citato e dell’art. 51 secondo comma, numeri 3) e 4) del D.P.R. n.633/72, ritiene che l’Ufficio, nel caso di specie abbia potuto legittimamente determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili nella specie non consegnate dalla società ricorrente e pertanto di fatto da ritenersi inesistenti. Conseguentemente il metodo di determinazione induttiva-utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nel presente caso – del reddito d’impresa è conforme al dettato normativa, con possibilità di potersi avvalere anche di presunzioni, ancorchè prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, in conformità al disposto normativa su richiamato.

La ricorrente lamentava la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, eccependo dì essere stata assoggettata a trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile ad un soggetto residente. APPELLO DELL’UFFICIO RESPINTO

La ricorrente lamentava la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, eccependo dì essere stata assoggettata a trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile ad un soggetto residente. APPELLO DELL’UFFICIO RESPINTO     Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943     Svolgimento del processo L’ufficio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II impugna nel presente appello la sentenza della CTP di Milano n. 4406/6/2019. Deduce i vizi di violazione e falsa applicazione artt. 87 e 151 DPR 917/1986 per la non applicabilità della partecipation exemption (Pex) ai soggetti non residenti; nonché l’erronea disapplicazione della disciplina interna relativa ai limiti di applicabilità del regime di pex di cui all’art. 87 TUIR. Chiede quindi la riforma e di dichiarare la legittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta. A, incorporante la società C – contribuente appellata si oppone e chiede la conferma della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO La società impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla domanda di rimborso, presentata il 14/12/2017, avente ad oggetto la presunta eccedenza IRES versata dalla C nel 2016 per complessivi euro 600.497,83. Nell’istanza di rimborso la A deduceva che l’incorporata C in data 2.11.2016 aveva ceduto l’intera partecipazione, pari al 24,5%, della CI SRL, al prezzo di euro 5.444.338,00. La ricorrente rilevava, quindi, che la C aveva presentato il modello UNIC0/2017, dichiarando una plusvalenza di euro 4.884.158,00 e versando un’imposta di euro 667.655,00, trattandosi di redditi prodotti in Italia (art. 151 TUIR) e in ossequio alla convenzione sulle doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia base alla quale “gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o di quote … facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente dì uno Stato, sono imponibili in detto Stato”. La ricorrente lamentava la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, eccependo dì essere stata assoggettata a trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile ad un soggetto residente. Ciò in ragione del fatto che le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni da parte di società residenti, o aventi in Italia una stabile organizzazione, sono soggette al regime della partecipation exemption (“Pex”) dì cui all’art. 87 D.P.R. 917/1986. Pertanto il reddito imponibile ai fini IRES è pari al 5% della plusvalenza. Detto regime fiscale, come esposto dalla ricorrente stessa, ” non trova applicazione alle società non residenti per espresso disposto dell’art. 151 TUIR a norma del quale, come di seguito meglio illustrato, i soggetti non residenti sono assoggettati ad imposizione in Italia limitatamente ai redditi ivi prodotti e detti redditi sono determinati secondo le disposizioni di cui al titolo I TUIR (disciplina della tassazione delle persone fisiche). Conseguentemente per i soggetti non residenti, la plusvalenza realizzata è tassata ai sensi dell’art. 67 TUIR e il reddito imponibile è pari al 49,72 %, nell’annualità 2016, della plusvalenza realizzata, importo correttamente dichiarato dalla A nella dichiarazione fiscale, modello Unico 2017, presentato per l’annualità 2016″. Mediante l’istanza di rimborso presentata la A asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti applicativi previsti dalla norma e ritenendo illegittima l’applicazione di detto regime di esenzione fiscale ai soli soggetti residenti, chiedeva l’applicazione alla plusvalenza realizzata dalla incorporata C del regime di partecipation exemption di cui all’art 87 TUIR e il rimborso della maggior imposta versata. Sull’istanza di rimborso presentata dalla A, decorsi 90 giorni dalla sua proposizione, si formava il silenzio – rifiuto dell’Ufficio. Avverso il silenzio – rifiuto proponeva ricorso la A rilevando i medesimi profili di illegittimità già esposti nell’istanza di rimborso. L’Ufficio si costituiva tempestivamente in giudizio difendendo la pretesa tributaria. La CTP di Milano con sentenza nr. 4406/06/2019 ha accolto il ricorso proposto dalla A, con compensazione delle spese di lite, rilevando che “La società ricorrente, oltre ad aver dimostrato di possedere i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR per potere beneficiare della Pex, può certamente essere destinataria dell’applicazione dei principio di portata generale affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-540/07 in base al quale non è consentito trattare differentemente ai fini fiscali una società nazionale(italiana) rispetto ad una comunitaria (francese) ,costituendo, nel caso, una violazione del Trattato Europeo. Nello specifico, appare dunque ingiustificata la disparità di tassazione che, in presenza di analogo presupposto impositivo (la cessione di plusvalenze di quote partecipative in società italiane) subiscono soggetti residenti (tassati sul 5%} e soggetti non residenti tassati sul 49,72%”. Ad avviso dell’Ufficio la sentenza emessa dalla CTP appare chiaramente erronea e carente di motivazione, essendosi il Giudice di primo grado limitato a richiamare la sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa C- 540/07 sulla discriminazione nel regime di tassazione dei dividendi in uscita, ritenendo che i principi in essa espressi conducano automaticamente alla disapplicazione delle disposizioni nazionali in esame. La sentenza della CTP di Milano apparirebbe inoltre erronea nel punto in cui asserisce che “del tutto infondata risulta l’eccezione sollevata dall’Ufficio il quale subordina la fruizione del regime della partecipation exemption al requisito della presenza della stabile organizzazione che deve avere il soggetto estero”. La participation exemption {PEX) è il regime delle plusvalenze esenti disciplinato dall’art. 87 TUIR. La PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES o, per meglio dire, concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa. Il regime si applica ai soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 e in particolare alle società di capitali, alle società cooperative, alle società di mutua assicurazione, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali), alle società di armamento, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all’attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. Sono quindi escluse le società semplici, gli enti ad esse equiparati, gli investitori istituzionali e le persone fisiche. Le plusvalenze generate in regime PEX concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES solo nella misura del 5% in base all’articolo 87 TUIR.

Sentenza in cui l’Avv. Pirro è parte vincitrice contro Agenzia delle Entrate Pubblicata nella banca dati del MEF (ministero delle finanze) Sentenza del 21/04/2021 n. 1553 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16

Sentenza in cui l’Avv. Pirro è parte vincitrice contro Agenzia delle Entrate Pubblicata nella banca dati del MEF (ministero delle finanze) Sentenza del 21/04/2021 n. 1553 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16 Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Conclusioni appellante Accogliere il presente appello e riformare la sentenza di 1° grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. XXII per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando illegittimo l’Avviso di Accertamento n. TTTTTTTT-13. Il tutto con vittoria di spese, con distrazione a favore del sottoscritto Avv. P, procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde per entrambi i gradi di giudizio. Conclusioni appellata rigettare l’appello di controparte e confermare l’annullamento dell’Avviso di cui è causa per tutte le ragioni sopra esposte. Con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’Agenzia delle Entrate – UT di Milano 5, notificava alla “X” l’atto di accertamento n. TTTTTTTT-13 con cui, rilevato l’omesso pagamento, veniva chiesto il versamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all’anno 2015 (dovuta entro il 30/04/2015) per il veicolo M B yyyyyy targato zzzzzzzzzz per la somma complessiva di ? 1.132,48. La mediazione aveva esito negativo per cui la X impugnava l’atto notificatole al fine di ottenerne l’annullamento posto che, a dire della società, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 201 del 2011 la tassa non si applicherebbe alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. L’Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni. La CTP di Milano con la sentenza n. 2632/22/2019, depositata 1’11/06/2019, ha respinto il ricorso della contribuente con condanna della parte al pagamento delle spese di lite liquidate in ? 300,00 1. Con atto di appello la X ha impugnato la predetta sentenza per i seguenti motivi: Sull’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 16 del D.L. n. 201/2011e sull’omessa pronuncia sul D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali” art. 8 co. 1lett. a) e co.5 L’Ufficio si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni. La società presenta memorie integrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il principale motivo di appello, la X eccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici dispongono che ” .. il richiamo al menzionato D.L. a sostegno della tesi dell’esenzione è erroneo .. “. L’illegittimità della sentenza deriva dal fatto che il Collegio Giudicante interpreta erroneamente la norma citata e erroneamente statuisce che la contestazione del ricorrente sull’esenzione dal c.d. superbollo si fondi esclusivamente sulla normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 16. ricorrente sull’esenzione dal c.d. superbollo si fondi esclusivamente sulla normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 16. A parere dell’appellante, l’illegittimità dell’Avviso di Accertamento deriva non soltanto dal suddetto richiamo normativo ma altresì dalla ulteriore normativa già citata nel ricorso introduttivo, ossia il D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali” art. 8 co. 1 lett. a) e co. 5. Questa Commissione ritiene che i motivi di doglianza siano fondati per cui l’appello va accolto. Si rileva che l’Avviso di Accertamento impugnato ha ad oggetto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, introdotta con modifiche rispetto al passato, con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, conv. con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011. Tale imposta anche detta “superbollo” è stata oggetto di due diverse manovre, il decreto n. 98/2011 cit., ha introdotto un’imposta per tutte le auto (di lusso) che superano i 225 kW e che ammonta a 10 euro per ogni chilowatt in eccesso per l’anno 2011, mentre per l’anno 2012 e quelli successivi, invece, la norma prevede che si applichi il nuovo superbollo previsto dalla c.d. manovra Monti, che ha abbassato il limite di potenza, facendo rientrare tra le auto di lusso che vengono tassate anche quelle dai 185 kW in su. La normativa che ha introdotto la tassa per i veicoli di lusso prevede che la tassazione straordinaria si rivolga non soltanto alle autovetture ma anche su particolari beni come le imbarcazioni e i velivoli privati che superano le soglie citate. Si osserva che i giudici di prima istanza hanno erroneamente interpretato la normativa relativa ai veicoli di lusso: in realtà nella definizione di veicoli di lusso deve altresì farsi rientrare qualsiasi veicolo di lusso quindi anche auto purché superino le specifiche indicate dallo stesso D.L. L’art. 16 del D.L. n. 201/2011 rubricato in “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, al co. 7 ultima parte stabilisce che la tassa non si applica alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. Il Collegio non sembra aver considerato questa circostanza ossia che la società X offre un servizio di noleggio auto con conducente (N.C.C.), che è un sistema di trasporto pubblico non di linea, e che pertanto il veicolo in questione sovratassato è un bene strumentale all’esercizio dell’attività che non può essere utilizzato per usi privati. Associando il cit. co. 7, erroneamente valutato dal Collegio e l’attività svolta dalla società ricorrente si evince l’esenzione dal c.d. superbollo. Peraltro, è fondata e condivisibile la doglianza della ricorrente allorché evidenzia che la sentenza è infondata in quanto il Collegio Giudicante omette di pronunciarsi sull’esenzione dal c.d. superbollo in relazione a quanto il D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali”, all’art. 8 co. 1 lett. a) e al co. 5. In conclusione, 1′ appello va accolto, in riforma della sentenza impugnata. Si ritiene dover condannare parte soccombente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello. Condanna parte soccombente a rifondere le spese per entrambi i gradi di giudizio che vengono quantificate in ? 300,00 per il primo grado ed in ? 500,00 per il grado di appello, importi da maggiorare ciascuno con oneri di legge, tutti da distrarsi a favore del difensore procuratore antistatario. ____________________________________________________ 1 I motivi della decisione erano i seguenti. L’art. 16 del D.L. 201/2011 recante “disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei” disciplina al primo comma