LA CORTE RILEVA L’ERRONEITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA, NELLA PARTE IN CUI RECUPERA I COSTI SENZA ABBATTIMENTO DEI RICAVI, E ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE
PROCESSO TRIBUTARIO In caso di rideterminazione del reddito, a seguito di costi asseritamente fittizi, l’Agenzia delle Entrate deve comunque procedere ad abbattere anche i ricavi, diversamente, l’accertamento degli stessi è illegittimo: motivo del ricorrente accolto. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 IL PROCESSO Sentenza del 30/09/2020 n. 20831 la Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5: La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva inizialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 60/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Be. s.r.l. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA. L’avviso di accertamento traeva origine da un controllo eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti della ditta individuale, la quale aveva venduto dei macchinari, oggetto di successiva rivendita a società di leasing a prezzo maggiorato; tali ultime società avevano ceduto, quindi, in leasing i menzionati macchinari ad una cooperativa a responsabilità limitata e ad una società a responsabilità limitata s.r.l., società che successivamente venivano dichiarate fallite; le menzionate operazioni di acquisto e rivendita venivano considerate inesistenti e finalizzate «a consentire l’accesso al credito ed ottenere illecitamente liquidità». La CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che in relazione agli elementi indiziari versati in atti (elementi emersi sia dalla contabilità di E., sia da una diretta verifica nei confronti di B., sia dai collegamenti tra i dati acquisiti) doveva ritenersi la simulazione delle vendite effettuate da E. a B., anche perché le due società utilizzatrici, M. s.coop.r.l. e T. s.r.l., coincidevano sostanzialmente con la stessa E.; la circostanza che tra gli intermediari erano presenti anche società di leasing non era significativa, «svolgendo usualmente detti operatori l’istruttoria relativa a cessione di macchinari sulla base della documentazione fornita dalle ditte interessate, senza necessità di visionare o ispezionare i beni oggetto di locazione finanziaria». La ditta individuale B. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso B. contesta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per la mancanza, nella sentenza impugnata, di alcun riferimento normativo e di diritto in relazione alla legittimità dell’accertamento. Il motivo, che va riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando sostanzialmente un error in procedendo, è infondato. La sentenza della CTR è motivata sia in fatto che in diritto con riferimento agli elementi indiziari acquisiti agli atti e ritenuti sufficienti a supportare l’accertamento dell’Agenzia delle entrate. Non ha, infatti, alcun rilievo la circostanza che la sentenza non abbia dato specificamente conto delle norme di legge applicabili alla fattispecie, essendo sufficiente, ai fini della validità della sentenza, che a dette norme si sia fatto concretamente riferimento. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 113 Cost. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo l’Agenzia delle entrate assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto gli elementi indicati dalla CTR non sono indicativi della inesistenza delle operazioni poste in essere da B. La ricorrente denuncia, da un lato, la violazione delle regole inerenti al riparto dell’onere probatorio in giudizio e, dall’altro, la circostanza che gli elementi indiziari considerati dalla CTR non sarebbero sufficienti a ritenere la fittizietà delle operazioni di acquisto e rivendita di macchinari compiute da B. Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata ha correttamente addossato in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la simulazione dell’operazione di acquisto e rivendita, ritenendo, altresì, tale onere assolto sulla base degli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa. Sotto il secondo profilo la contestazione delle argomentazioni della CTR in ordine al raggiungimento della prova della inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società contribuente integra un vizio di motivazione (peraltro, contestato con il sesto motivo) e non già un vizio di violazione di legge. Con il sesto motivo di ricorso, il cui esame appare preliminare agli altri motivi, B. deduce appunto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che le conclusioni raggiunte dalla stessa in ordine alla inesistenza delle operazioni di acquisto e rivendita non avrebbero tenuto conto delle deduzioni difensive della società contribuente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione» (Cass. S.U. n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 29404 del 07/12/2017). Inoltre, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale (sottoposta al suo vaglio) ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
