Mese: Novembre 2020

LA CORTE RILEVA L’ERRONEITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA, NELLA PARTE IN CUI RECUPERA I COSTI SENZA ABBATTIMENTO DEI RICAVI, E ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE

PROCESSO TRIBUTARIO In caso di rideterminazione del reddito, a seguito di costi asseritamente fittizi, l’Agenzia delle Entrate deve comunque procedere ad abbattere anche i ricavi, diversamente, l’accertamento degli stessi è illegittimo:  motivo del ricorrente accolto.   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   IL PROCESSO Sentenza del 30/09/2020 n. 20831 la Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5: La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva inizialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 60/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Be. s.r.l. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA. L’avviso di accertamento traeva origine da un controllo eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti della ditta individuale, la quale aveva venduto dei macchinari, oggetto di successiva rivendita a società di leasing a prezzo maggiorato; tali ultime società avevano ceduto, quindi, in leasing i menzionati macchinari ad una cooperativa a responsabilità limitata e ad una società a responsabilità limitata s.r.l., società che successivamente venivano dichiarate fallite; le menzionate operazioni di acquisto e rivendita venivano considerate inesistenti  e finalizzate «a consentire l’accesso al credito ed ottenere illecitamente liquidità». La CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che in relazione agli elementi indiziari versati in atti (elementi emersi sia dalla contabilità di E., sia da una diretta verifica nei confronti di B., sia dai collegamenti tra i dati acquisiti) doveva ritenersi la simulazione delle vendite effettuate da E. a B., anche perché le due società utilizzatrici, M. s.coop.r.l. e T. s.r.l., coincidevano sostanzialmente con la stessa E.;  la circostanza che tra gli intermediari erano presenti anche società di leasing non era significativa, «svolgendo usualmente detti operatori l’istruttoria relativa a cessione di macchinari sulla base della documentazione fornita dalle ditte interessate, senza necessità di visionare o ispezionare i beni oggetto di locazione finanziaria». La ditta individuale B. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.   RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso B. contesta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per la mancanza, nella sentenza impugnata, di alcun riferimento normativo e di diritto in relazione alla legittimità dell’accertamento. Il motivo, che va riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando sostanzialmente un error in procedendo, è infondato. La sentenza della CTR è motivata sia in fatto che in diritto con riferimento agli elementi indiziari acquisiti agli atti e ritenuti sufficienti a supportare l’accertamento dell’Agenzia delle entrate. Non ha, infatti, alcun rilievo la circostanza che la sentenza non abbia dato specificamente conto delle norme di legge applicabili alla fattispecie, essendo sufficiente, ai fini della validità della sentenza, che a dette norme si sia fatto concretamente riferimento. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 113 Cost. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo l’Agenzia delle entrate assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto gli elementi indicati dalla CTR non sono indicativi della inesistenza delle operazioni poste in essere da B. La ricorrente denuncia, da un lato, la violazione delle regole inerenti al riparto dell’onere probatorio in giudizio e, dall’altro, la circostanza che gli elementi indiziari considerati dalla CTR non sarebbero sufficienti a ritenere la fittizietà delle operazioni di acquisto e rivendita di macchinari compiute da B. Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata ha correttamente addossato in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la simulazione dell’operazione di acquisto e rivendita, ritenendo, altresì, tale onere assolto sulla base degli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa. Sotto il secondo profilo la contestazione delle argomentazioni della CTR in ordine al raggiungimento della prova della inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società contribuente integra un vizio di motivazione (peraltro, contestato con il sesto motivo) e non già un vizio di violazione di legge. Con il sesto motivo di ricorso, il cui esame appare preliminare agli altri motivi, B. deduce appunto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che le conclusioni raggiunte dalla stessa in ordine alla inesistenza delle operazioni di acquisto e rivendita non avrebbero tenuto conto delle deduzioni difensive della società contribuente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione» (Cass. S.U. n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 29404 del 07/12/2017). Inoltre, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale (sottoposta al suo vaglio) ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,

L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA SULLA SUCCESSIONE EREDITARIA ERA ILLEGITTIMO PERCHÉ IL FUNZIONARIO AVEVA INTERPRETATO ERRONEAMENTE LE NORME. EREDI E DONATARI SOLLEVATI DAL PRELIEVO NON DOVUTO

PROCESSI TRIBUTARI Imposta di registro sulla successione ereditaria: l’Agenzia delle Entrate sommava (cd. “cumulo”) il quantum ereditato dal figlio e dai nipoti (cd. donatum) a quanto ricevuto dagli stessi come donazione (cd. donatum). Liquidava pertanto maggiore imposta per euro 38 mila per il figlio e 32 mila ciascuno per i nipoti. Il valore globale netto non andava però maggiorato. La corte rigettava l’appello dell’Ufficio e condannava la stessa alle spese (annullando l’avviso di liquidazione illegittimo ndr).   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 dopo le 14:00   LA DOMANDA Sentenza del 10/12/2019 n. 4961 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia. Con atto, ritualmente notificato l’AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. I DI MILANO interponeva appello avverso la sentenza n. 13/12/19 emessa dalla sezione 12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 19/11/2018 e depositata in data 03/01/2019 statuendo avverso avviso di liquidazione n. XX avente ad oggetto imposta di registro dovuta per l’anno 2017 che l’agenzia aveva richiesto ai sigg. G. F. M., G. R., G. G. e D. C. quale maggior imposta dovuta dagli eredi quale “cumulo” dei valori di “relictum e donatum”. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso nella parte relativa al cumulo in quanto l’imposta è posta a carico dei contribuenti e non del “de cuius“, confermando il resto e compensando le spese. L’agenzia nel suo appello non contesta il legato relativo alla sig.ra D C , per cui io stesso deve considerarsi definitivo non essendo stato impugnato; il contenzioso resta quindi in essere per l’imposta richiesta al figlio per euro 38.462,28 ed ai due nipoti ciascuno per Euro 32.308,50. L’agenzia ritiene corretto sommare, al valore dei beni caduti in successione, il valore attuale di tutte le donazioni effettuate dal de cuius quando lo stesso era in vita e da tale somma detrarre la quota parte relativa alla c.d. “quota esente”, anche in considerazione che l’imposta dovuta è ora fissata sulla base del grado di parentela. Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata e le spese relative ai due gradi di giudizio che quantifica in euro 8.565,20 come da nota spese depositata. Si costituiscono i contribuenti che contestano le affermazioni dell’agenzia, richiamando anche sentenze di Cassazione e chiedendo l’inammissibilità dell’appello per mancanza specifica dei motivi di censura della sentenza impugnata oltre alla vittoria delle spese del grado che quantifica in euro 10.706,50 come da nota spese depositata in udienza IL PROCESSO All’odierna pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale d’udienza. Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso concludendo per le opposte ragioni. La causa prosegue in camera di consiglio. I MOTIVI La somma dei valori attuali dei beni donati con quanto caduto in successione era previsto dall’art. 8, 4 comma, del D. Lgs. 346/90 secondo cui: “Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario”. Il sistema impositivo mediante aliquote progressive era tuttavia già venuto meno prima dell’apertura della successione in oggetto, in forza dell’articolo 69, l comma lett. c) della L. 342/00 (recante aliquote fisse in ragione del grado di parentela). Non mancano plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità secondo cui la previsione di cui al citato art. 8, comma 4, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n 346 – prescriveva il coacervo del donatum con Il relictum – che non era finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell’aliquota da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti. Il sistema della ‘riunione fittizia’, in altri termini operava in funzione chiaramente antielusiva, così da evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all’imposizione progressiva mediante preordinate donazioni in vita da parte del de cuius. Ora, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario e non dell’ammontare crescente del compendio ereditario, ma del rapporto di parentela, non poteva residuare alcuna ratio antielusiva. In tale situazione normativa sono poi sopravvenute la soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni (L.383/01) e la sua re-istituzione ad opera del D.L. 262/06 convertito in L. 286/06. Disciplina, quest’ultima, che ha anche formalmente eliminato, abrogandola espressamente nell’art. 2 comma 52, la norma (ossia l’articolo 7 commi da’ 1 a 2 quater del D. Lgs. 346/90) che costituiva il riferimento imprescindibile del già citato art. 8, 4 comma. La disciplina qui applicabile (art. 2 comma 50 L. 286/06) pertanto richiama, per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54, le disposizioni del D. Lgs. 346/90 in quanto compatibili, ma le ragioni di incompatibilità del cumulo ex art.8 citato permangono e trovano conferma anche alla luce della disciplina della reintrodotta imposta di successione; applicata secondo aliquote fisse sul valore complessivo dei beni devoluti a ciascun erede o legatario in ragione del rapporto di parentela. Di conforme parere vi sono plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. nn. 26050/2016; 24940/2016; 12779/2018; 29739/2008; 5972/2007; 8489/1997) ed ultima in ordine di pubblicazione l’ordinanza n. 758/2019 che ha emesso il seguente principio: “In tema d’imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D. Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o de/legato”. Tanto premesso la Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma integralmente la sentenza appellata. La soccombenza dell’agenzia delle entrate determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la commissione liquida – per il presente grado e tenuto conto del D.M. 55/2014 nonché dei

AGENZIA DELLE ENTRATE CONTESTAVA ILLEGITTIMAMENTE L’OMESSA DICHIARAZIONE DI REDDITI DERIVANTE DA CONTRATTO DI LOCAZIONE. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA RICONOSCE LA REGOLARITÀ DELL’OPERATO DEL RICORRENTE.

PROCESSO TRIBUTARIO Dopo che l’ avviso di accertamento era stato dichiarato illegittimo l’Agenzia delle Entrate faceva appello chiedendo nuovamente maggiore IRPEF. L’appello dell’Agenzia delle Entrate era ai limiti dell’inammissibilità, non pertinente e non fondato . L’omessa dichiarazione non sussisteva: l’Agenzia delle Entrate veniva condannata alle spese una seconda volta.                     Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 dopo le 14:00 IL PROCESSO Sentenza n. 5566, 30 dicembre 2019, Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 16.                                Con la sentenza appellata dall’Ufficio è stato accolto il ricorso proposto da S. E. per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento notificatogli per il recupero della maggiore imposta ai fini IRPEF anno 2012 in ragione dell’omessa dichiarazione di redditi percepiti con riferimento al contratto di locazione per uso non abitativo registrato il 29.1.2010. A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l’intervenuta riduzione del canone di locazione, contrattualmente stipulata con scrittura privata 9.12.2011, a partire dall’ 1.1.2012 e di non avere mai percepito le somme in contestazione. L’Ufficio si era costituito controdeducendo la legittimità dell’atto impugnato con l’argomento che la riduzione del canone non provvista di registrazione e di data certa non poteva essere opponibile all’A.F. ai sensi dell’art.2704 cc. La Commissione Tributaria Provinciale, nel motivare l’accoglimento del ricorso, cita la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 60/E/2010, nel senso che l’accordo con il quale le parti pattuiscono la riduzione del canone previsto dal contratto di locazione, non integrando una delle ipotesi tipiche contemplate dall’art.17 DPR 131/86 né un evento che comporti ulteriore liquidazione dell’imposta, non deve essere obbligatoriamente comunicato all’Ufficio; nonché l’art.19 DL 12.9.2014 convertito con la L. 164/2014 che stabilisce l’esenzione da imposta di registro e bollo per la registrazione dell’atto con il quale le parti concordano esclusivamente la riduzione del canone. Non costituisce un obbligo la registrazione di tale atto, quindi l’Ufficio, nel momento in cui vedrà nella dichiarazione dei redditi un importo del canone ridotto rispetto agli anni precedenti, potrà avvalersi degli elementi giustificativi dovuti sia dal locatore che dal conduttore eventualmente chiedendo copia, se esistente come nel caso di specie, dell’accordo di riduzione del canone. Questo procedimento poteva frenarsi alla fase della mediazione con la richiesta dell’Ufficio di copia della scrittura privata che, pur se non autenticata, fa prova sino a querela di falso, analizzando le dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti. Con il proposto appello l’Ufficio chiede la riforma della sentenza censurandola per violazione di legge, errata/omessa valutazione di elementi di prova e fatti di causa.         L’avviso è legittimo in quanto emesso in osservanza degli artt.41bis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 applicando il principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione, essendo ancorato l’obbligo della loro dichiarazione alla condizione soggettiva di proprietario o titolare di altro diritto reale. A suffragare la legittimità dell’attività di accertamento vi è la presunzione che ai fini fiscali debba considerarsi pienamente in vigore tra i soggetti contraenti il contratto di locazione per il quale non è stata pagata l’imposta per la sua risoluzione ovvero non ne sia provata la modifica dei termini contrattuali (artt. 17-18 dpr 131/86). Il fatto che non sia obbligatoria la comunicazione all’A.F. dell’accordo di riduzione del canone di locazione di un contratto in corso, non esclude che la registrazione di tale accordo sia onere della parte che debba fornire la prova di tale accordo, che, se privo di data certa non è opponibile a terzi, compreso l’Erario. Nel caso in esame il contribuente non ha fornito la prova della certezza della data ai sensi dell’art.2704 cc e, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP la scrittura privata non autenticata né registrata fa prova fino a querela di falso limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dai soggetti che l’hanno sottoscritta, ma non si estende al contenuto dichiarativo (art.2702 cc). Né il contribuente ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa relativa alla concordata riduzione del canone contrattualmente stabilito, mediante elementi che non siano meri indizi non suffragati da fatti storici attendibili, verificabili e documentabili. Dalle dichiarazioni reddituali non è in alcun modo evincibile la sussistenza dell’accordo in questione né risulta dimostrata la certezza della data attraverso fatti obiettivi equipollenti a quelli previsti dall’art.2704 cc. Si è costituito il contribuente contestando l’ammissibilità, la pertinenza e la fondatezza degli argomenti dell’Ufficio, che pur riconoscendo la non obbligatorietà della registrazione dell’accordo di riduzione del canone, non rientrante fra gli eventi successivi alla conclusione del contratto assoggettati a registrazione in termine fisso dagli artt.3-17 DPR 131/86 trattandosi di modificazioni accessorie dell’obbligazione non comportanti novazione del rapporto, sostiene che per superare la presunzione della validità ai fini fiscali del contratto di locazione del quale non sia stata provata la modifica dei termini contrattuali sia necessaria la registrazione. La registrazione ai sensi dell’art.2704 cc è solo uno degli strumenti per portare a conoscenza dell’A.F. l’accordo di riduzione del canone e i conseguenti effetti ai fini fiscali. L’Ufficio ha trascurato ogni considerazione della documentazione offerta dal contribuente per contestare l’accertamento, allegando all’istanza di autotutela 27.4.2017 oltre alla dichiarazione dei redditi e all’accordo di riduzione del canone sottoscritto dalle parti, il bilancio della società conduttrice S.P.D. srl, soggetto agli obblighi di pubblicità e regolarmente depositato: elementi precisi e concordanti nel dimostrare l’illegittimità della pretesa azionata con la cartella impugnata. All’esito di discussione in pubblica udienza tenutasi in presenza di entrambe le parti, che sì sono riportante alle già formulate conclusioni, la Commissione ha deliberato come da dispositivo riportato in calce alla motivazione dì seguito svolta. I MOTIVI L’appello, proposto ai limiti dell’inammissibilità per carenza di correlazione critica rispetto alla decisione impugnata, è privo di fondamento, in quanto non prospetta alcun argomento di ordine probatorio o logico-giuridico, atto ad inficiare la correttezza in fatto e in diritto della stessa decisione, la cui motivazione deve ritenersi qui integralmente riportata, secondo il principio della reciproca integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado in caso di conferma. Nel caso in esame

LE MODALITA’ DI NOTIFICA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO ERANO IRRITUALI: RICORSO IN APPELLO ACCOLTO E PRETESA ILLEGITTIMA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE INTERAMENTE ANNULLATA

PROCESSO TRIBUTARIO L’atto di accertamento non era stato ritualmente notificato; doveva essere data prova delle ricerche del contribuente nello stesso comune di Milano. Accertamento dell’Agenzia fiscale annullato in grado di appello.   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 dopo le 14:00   IL PROCESSO Sentenza del 15 novembre 2019 n. 4563 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione 14. I fatti oggetto della presente causa possono così essere riassunti: 1) S. B. ha impugnato l’atto di accertamento con cui gli è stato intimato il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2012: a dire del ricorrente S. B. tale atto non gli era stato ritualmente notificato, atteso che dalla busta in originale contenente l’avviso di liquidazione reperita presso la casa Comunale di Milano era emersa l’esistenza di una prima notifica effettuata nel gennaio del 2014 a mezzo del servizio postale presso l’indirizzo di Via F. C. n. x in M. dove il B. risultava allora avere il domicilio fiscale; non andata a buon fine tale notifica in quanto egli era risultato trasferito, l’Ufficio aveva tentato, il successivo 17 febbraio 2014, una seconda notifica sempre presso l’indirizzo di Via F. C. n. X in M. per il tramite del messo comunale che, informato dal custode dello stabile che il B. si. era trasferito altrove, ha nuovamente effettuato un terzo tentativo il 20 febbraio 2014 non reperendo nuovamente il destinatario ma effettuando ciononostante la notifica dell’avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 avendo considerato esso destinatario quale irreperibile assoluto; la doglianza palesata dal B. risiede nel fatto che il messo ha effettuato la notifica ai sensi dell’art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 senza avere previamente effettuato opportune ricerche di esso destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale; 2) Costituitosi regolarmente l’Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha, con sentenza n. 5959/2017 disatteso il ricorso del contribuente B. ritenendo che l’atto gravato era stato regolarmente notificato per il fatto che l’atto “risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario, via C. n. X, M.. Giunto in loco, il messo ha trovato il custode, M. S. , il quale ha dichiarato che il sig. B. si era trasferito ignorasi dove, di conseguenza l’atto è stato depositato presso la Casa Comunale di M. ex art. 60 DPR 600/73, lettera E. Nel caso de quo, il Messo Comunale si è trovato di fronte ad una irreperibilità assoluta in quanto all’indirizzo di residenza conosciuto, il custode ha dichiarato che il sig. B si era trasferito ignorasi dove e pertanto poteva solo notificare con il deposito presso casa Comunale ed affiggendo relativo avviso all’Albo Pretorio per 8 gg consecutivi“; 3) S. B. ha interposto appello avverso la sentenza n. 5959/2017 deducendo la nullità dell’atto gravato stante il difetto di notifica per violazione dell’art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973: a detta di parte appellante il procedimento di notifica era stato viziato dal fatto che il messo aveva provveduto ai sensi della norma sopra citata, e delle relative modalità di notifica meno garantiste per il soggetto inciso dai provvedimenti impositivi, senza avere previamente effettuato opportune ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale e/o senza averne dato idonea contezza nella relata di notifica; 4) Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell’appello della contribuente e per la conferma della sentenza di primo grado: l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al momento della notifica dell’atto, il domicilio fiscale del B. risultava essere Via F. C. n. X in M. e che, di conseguenza, del tutto rituale doveva essere considerata la notificazione suddetta costituendo preciso onere del contribuente comunicare tempestivamente all’amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale, onere nel caso di specie non adempiuto; l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato infine che in caso di irreperibilità assoluta non occorre che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel Comune dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata di notificazione.                                                                           MOTIVI La Commissione ritiene di dover accogliere l’appello azionato da S. B. ed, in riforma della sentenza di primo grado, di annullare l’atto impugnato per i motivi di seguito enunciati. L’art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede in tema di notificazione degli atti impositivi che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”: la norma abilita l’Ufficio a provvedere alla notifica degli atti impositivi secondo le modalità meno garantiste della norma in esame che consente che per gli irreperibili l’avviso. di deposito sia affissò nell’albo pretorio del comune piuttosto che presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente con l’omissione dell’inoltro della successiva raccomandata, subordinando però tale facoltà al fatto che prima di procedervi si effettuino ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussista il domicilio fiscale del contribuente; nel caso al vaglio del presente giudizio pare alla Commissione che il messo si sia astenuto dal fare tali ricerche avendo tentato di notificare l’atto per ben tre volte presso il medesimo luogo di via C n. x in M. allorché era pacifico che il destinatario dell’atto non risultasse più risiedere lì da tempo. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha infatti chiarito che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto