LE MODALITA’ DI NOTIFICA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO ERANO IRRITUALI: RICORSO IN APPELLO ACCOLTO E PRETESA ILLEGITTIMA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE INTERAMENTE ANNULLATA

PROCESSO TRIBUTARIO L’atto di accertamento non era stato ritualmente notificato; doveva essere data prova delle ricerche del contribuente nello stesso comune di Milano. Accertamento dell’Agenzia fiscale annullato in grado di appello.   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 dopo le 14:00   IL PROCESSO Sentenza del 15 novembre 2019 n. 4563 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione 14. I fatti oggetto della presente causa possono così essere riassunti: 1) S. B. ha impugnato l’atto di accertamento con cui gli è stato intimato il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2012: a dire del ricorrente S. B. tale atto non gli era stato ritualmente notificato, atteso che dalla busta in originale contenente l’avviso di liquidazione reperita presso la casa Comunale di Milano era emersa l’esistenza di una prima notifica effettuata nel gennaio del 2014 a mezzo del servizio postale presso l’indirizzo di Via F. C. n. x in M. dove il B. risultava allora avere il domicilio fiscale; non andata a buon fine tale notifica in quanto egli era risultato trasferito, l’Ufficio aveva tentato, il successivo 17 febbraio 2014, una seconda notifica sempre presso l’indirizzo di Via F. C. n. X in M. per il tramite del messo comunale che, informato dal custode dello stabile che il B. si. era trasferito altrove, ha nuovamente effettuato un terzo tentativo il 20 febbraio 2014 non reperendo nuovamente il destinatario ma effettuando ciononostante la notifica dell’avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 avendo considerato esso destinatario quale irreperibile assoluto; la doglianza palesata dal B. risiede nel fatto che il messo ha effettuato la notifica ai sensi dell’art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 senza avere previamente effettuato opportune ricerche di esso destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale; 2) Costituitosi regolarmente l’Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha, con sentenza n. 5959/2017 disatteso il ricorso del contribuente B. ritenendo che l’atto gravato era stato regolarmente notificato per il fatto che l’atto “risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario, via C. n. X, M.. Giunto in loco, il messo ha trovato il custode, M. S. , il quale ha dichiarato che il sig. B. si era trasferito ignorasi dove, di conseguenza l’atto è stato depositato presso la Casa Comunale di M. ex art. 60 DPR 600/73, lettera E. Nel caso de quo, il Messo Comunale si è trovato di fronte ad una irreperibilità assoluta in quanto all’indirizzo di residenza conosciuto, il custode ha dichiarato che il sig. B si era trasferito ignorasi dove e pertanto poteva solo notificare con il deposito presso casa Comunale ed affiggendo relativo avviso all’Albo Pretorio per 8 gg consecutivi“; 3) S. B. ha interposto appello avverso la sentenza n. 5959/2017 deducendo la nullità dell’atto gravato stante il difetto di notifica per violazione dell’art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973: a detta di parte appellante il procedimento di notifica era stato viziato dal fatto che il messo aveva provveduto ai sensi della norma sopra citata, e delle relative modalità di notifica meno garantiste per il soggetto inciso dai provvedimenti impositivi, senza avere previamente effettuato opportune ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale e/o senza averne dato idonea contezza nella relata di notifica; 4) Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell’appello della contribuente e per la conferma della sentenza di primo grado: l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al momento della notifica dell’atto, il domicilio fiscale del B. risultava essere Via F. C. n. X in M. e che, di conseguenza, del tutto rituale doveva essere considerata la notificazione suddetta costituendo preciso onere del contribuente comunicare tempestivamente all’amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale, onere nel caso di specie non adempiuto; l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato infine che in caso di irreperibilità assoluta non occorre che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel Comune dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata di notificazione.                                                                           MOTIVI La Commissione ritiene di dover accogliere l’appello azionato da S. B. ed, in riforma della sentenza di primo grado, di annullare l’atto impugnato per i motivi di seguito enunciati. L’art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede in tema di notificazione degli atti impositivi che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”: la norma abilita l’Ufficio a provvedere alla notifica degli atti impositivi secondo le modalità meno garantiste della norma in esame che consente che per gli irreperibili l’avviso. di deposito sia affissò nell’albo pretorio del comune piuttosto che presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente con l’omissione dell’inoltro della successiva raccomandata, subordinando però tale facoltà al fatto che prima di procedervi si effettuino ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussista il domicilio fiscale del contribuente; nel caso al vaglio del presente giudizio pare alla Commissione che il messo si sia astenuto dal fare tali ricerche avendo tentato di notificare l’atto per ben tre volte presso il medesimo luogo di via C n. x in M. allorché era pacifico che il destinatario dell’atto non risultasse più risiedere lì da tempo. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha infatti chiarito che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto