Mese: Marzo 2021

ACCOLTO L’ORIGINARIO RICORSO DEL CONTRIBUENTE AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO. L’AGENZIA DELLE ENTRATE INGIUSTAMENTE RIPRENDEVA A TASSAZIONE LE MANIFESTAZIONI DELLA MAGGIORE CAPACITA’ CONTRIBUTIVA, NON INDICAVA GLI ELEMENTI ALLA BASE DELL’ACCERTAMENTO (ONERE DELLA PROVA) E NON PRENDEVA IN ESAME LA DOCUMENTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Accolto l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ingiustamente riprendeva a tassazione le manifestazioni della maggiore capacità contributiva: non indicava gli elementi alla base dell’accertamento (onere della prova) e non prendeva in esame la documentazione del contribuente. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 A seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente e risultato vano l’esito del contraddittorio preventivamente instaurato, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico, alla rettifica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2005. In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di un immobile della superficie di mq 170 (concesso in uso gratuito dai genitori e destinato ad abitazione), di tre autovetture (di cui una di grossa cilindrata) e di un’imbarcazione a motore; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e con avviso di accertamento recuperava a tassazione l’imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del cl.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che le circostanze addotte a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito contestato erano state ritenute valide ed idonee a tale scopo da altra pronuncia della C.T.R., passata in giudicato di declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento relativi alle due successive annualità d’imposta (2006 e 2007), con rettifica del reddito operata dall’Ufficio sulla base di identici presupposti di fatto e sempre con modalità sintetica. Con i successivi tre mezzi di gravame, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., è denunciata la violazione sotto plurimi e differenti profili delle disposizioni regolanti l’accertamento sintetico operato a mezzo del c.d. redditometro (l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; il d.m. 10 settembre 1992). Più specificamente, il ricorrente assume che: – la sentenza impugnata non ha tenuto conto, onde vincere la presunzione semplice generata dal condotto accertamento dell’A.F., dell’apporto di reddito da parte dei componenti del nucleo familiare del contribuente, estrinsecato, in particolar modo, dall’uso collettivo dell’immobile adibito ad abitazione, dall’impiego ad opera della moglie per spese della famiglia di disponibilità finanziarie giacenti su un conto bancario cointestato con la nonna, dalla titolarità e contitolarità in capo alla stessa coniuge rispettivamente di un’autovettura e della imbarcazione (secondo motivo); La pronuncia gravata ha altresì erroneamente considerato nella esclusiva disponibilità del contribuente l’immobile, adoperato invece come casa di abitazione dell’intero nucleo familiare, con derivante necessità della proporzionale riduzione dell’importo computabile con lo strumento redditometrico (terzo motivo); L’impiego della modalità di determinazione sintetica del reddito non era consentito (come invece accaduto nell’avviso di accertamento in discorso) con riferimento ad un unico periodo d’imposta senza nemmeno indicare lo scostamento reddituale per altre annualità, risultando peraltro definitivamente annullati, per effetto di sentenza passata in giudicato, gli accertamenti di maggior reddito operati per gli anni 2006 e 2007 (quarto motivo). Con ulteriori due mezzi di gravame, ambedue ricondotti sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata non abbia speso “una riga della motivazione” circa la illegittimità dell’atto impositivo per difetto del presupposto della incongruità accertata per due o più periodi d’imposta (quinto motivo) nonché circa la non corretta irrogazione delle sanzioni, ad onta della eccepita mancanza di motivazione sui criteri valutati ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sesto motivo). É fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri. La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di «elementi e circostanze di fatto certi», consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di «almeno un quarto da quello dichiarato» del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione finanziaria «per due o più periodi di imposta». In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha ben chiarito questa Corte, «il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale» (così Cass. 28/10/2015, n. 21995). Accolto il ricorso per l’illustrata ragione e cassata la sentenza impugnata, la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la lite, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943

LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU’ DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO.

LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU’ DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, emise avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.600/1973, con i quali rideterminò, ai fini dell’IRPEF degli anni e 2004, i redditi del contribuente. I ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti impositivi vennero, previa riunione, accolti dall’adita Commissione tributaria provinciale e quella decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d’ora in poi, per brevità C.T.R.) la quale determinò l’imponibile, per l’anno 2003, in euro 23.474,00 e per l’anno 2004, in euro 53.196,00 (come da contraddittorio del 7.5.2009). Il Giudice di appello -ribadita la legittimità degli atti impositivi e rilevato che, dal verbale di contraddittorio, tenutosi il 7.5 2009, il contribuente aveva documentato di avere, negli anni oggetto di accertamento, posto in essere movimentazioni finanziarie considerevoli nonché prelevamenti, mentre nulla aveva esposto in ordine ai due immobili, a disposizione dei coniugi in Sardegna- ha ritenuto congrua la proposta di riduzione dei valori accertati come effettuata in quella sede dall’Amministrazione e ha, conseguenzialmente, rideterminato in quella misura i redditi imponibili. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi, il contribuente. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ. in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che quanto proposto dall’Agenzia delle entrate in sede di contraddittorio costituisca «un’equa rideterminazione del reddito imponibile in base alla normativa contenuta nell’art.38, comma 4, d.P.R. n.600/73» senza spiegare l’iter logico giuridico adottato per la determinazione di tale importo. Con il secondo motivo vengono riproposte le doglianze di cui al primo mezzo di impugnazione, sotto l’egida del num.5 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 3. Con il terzo motivo si deduce, questa volta ai sensi del num.4 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento tributario, non essendo ivi possibile ricorrere a valutazioni equitative. 4.1. In ordine al primo e al terzo motivo è sufficiente rilevare, come emerge, dal testo della sentenza impugnata, che la C.T.R. non ha deciso secondo equità, secondo i parametri di cui all’art.113 cod.proc.civ. ma ha fondato la sua decisione su elementi di fatto e considerazioni in diritto che, seppur in forma stringata, esplicitano l’iter che ha condotto il Giudice di appello alla decisione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cd. equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è quindi ipotizzabile la violazione dell’art. 113, comma 2, c.p.c. e rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione. (Cass.6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015; 7354 del 23/03/2018; 16960 del 25/06/2019). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice tributario non ha deciso la controversia secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art.113 cod.proc.civ. quanto, piuttosto, ha rideterminato l’imponibile (nella misura del 15% di quello accertato sinteticamente), sulla base degli elementi probatori ritenuti idonei, ancorandolo agli importi proposti dall’Amministrazione in sede di accertamento con adesione (conclusosi con esito negativo). 4.2 Il secondo motivo è inammissibile perché non viene individuato un “fatto” nella sua accezione fenomenica-naturalistica ma la stessa questione (omessa esplicitazione del percorso motivazionale) di cui al primo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.38 del d.P.R.n.600 del 1973 laddove la Commissione tributaria regionale non prende atto che le presunzioni utilizzate con l’accertamento tributario sintetico hanno natura di presunzioni semplici e non legali. 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art 38 citato nonché dell’art.4, secondo comma, del d.m.10 settembre 1992 laddove la C.T.R., nonostante l’acclarata presenza di redditi e rendite finanziarie già tassate alla fonte, di notevoli smobilizzi patrimoniali e di cospicui prelevamenti, per importi complessivi ben superiori al reddito sinteticamente accertato dall’Amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), aveva ritenuto di non annullare integralmente gli atti impositivi impugnati (avvisi di accertamento). Infine, con il sesto motivo, si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l’omesso esame, da parte della C.T.R. del fatto, decisivo e controverso della vicenda, costituito dall’avvenuta dimostrazione da parte del contribuente che l’intero maggiore reddito (presuntivamente tassato), determinato o determinabile sinteticamente, era costituito da redditi soggetti a ritenuta alla fonte e da smobilizzi patrimoniali. (è articolato più come un’omessa pronuncia sulle eccezioni. I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 8.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla

MOTIVO ACCOLTO: LA MANCATA ALLEGAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DETERMINA L’ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   RAGIONI DELLA DECISIONE Cass. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2405 Anno 2021 1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione o la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; e dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per non avere il giudice a quo dichiarato la nullità dell’accertamento, sebbene ad esso non siano stati allegati né il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza citato nella motivazione dell’atto impositivo; né la documentazione recante gli elementi di prova emersi nel corso delle indagini dei militari verbalizza nti. In particolare, come si evince dal corpo del motivo, il ricorrente si duole della mancata allegazione, all’avviso d’accertamento, della «trascrizione integrale di intercettazioni telefoniche ed ambientali» e di una «consulenza tecnica», documentazione coperta da segreto istruttorio nel relativo procedimento penale e non comunicatagli né contestualmente, né anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento (avvenuta il 7 giugno 2005: cfr. pag. 2, punto 4 del ricorso e pag. 1 del controricorso), ma conosciuta solo successivamente, ovvero quando, il 18 aprile 2006, il Pubblico Ministero gli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini penali. Il motivo ripropone una censura che, come risulta dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva sollevato già con il ricorso introduttivo, era stata accolta dal giudice di prime cure ed è stata oggetto dell’appello erariale e del conseguente contraddittorio nel secondo grado. r.g.n. 17237/2010 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Esso è infondato nella parte in cui lamenta che all’avviso d’accertamento non sia stato allegato il processo verbale da quest’ultimo richiamato, senza contestare che (così come si ricava dalla sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 15 s.) egli lo abbia sottoscritto. Infatti «In tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l’avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)» (Cass. 14/01/2015, n. 407; conformi, ex plurimis, Cass. 07/10/2016, n. 20166; Cass. 05/12/2017, n. 29002). Quanto invece all’omessa allegazione all’avviso di accertamento delle trascrizioni delle intercettazioni e della consulenza tecnica relativa ai meccanismi tecnici con i quali è stata realizzata la sottrazione di prodotti petroliferi, deve innanzitutto darsi atto che la stessa Amministrazione, nel controricorso, assume di non essere venuta in possesso di tale documentazione e riconosce che il contribuente ne avrebbe potuto avere conoscenza in quanto «depositata agli atti relativi al procedimento penale a suo carico come da egli stesso evidenziato a pag. 13 nel ricorso», ovvero nella parte del ricorso nella quale il Virzì assume di aver conosciuto tali documenti solo il 18 aprile 2006, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini penali. Può quindi dirsi pacifica la circostanza che la conoscibilità, da parte del contribuente, della documentazione in questione, menzionata nel processo verbale di constatazione richiamato dall’accertamento r.g.n. 17237/2010 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale impugnato, è maturata solo dopo l’emissione e la notifica dello stesso atto impositivo. Tanto premesso, va ricordato che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell’atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, è necessario e sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest’ultimo (Cass. 12/12/2018, n. 32127; Cass. 24/11/2017, n. 28060; Cass. 04/06/2018, n. 14275, ex plurimis, in tema di avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato; Cass. 17/05/2017, n. 12312, ex plurimis, relativa all’accertamento del maggior valore dell’immobile sulla base dei prezzi medi evincibili dal listino della Borsa immobiliare dell’Umbria, pubblicato dalla locale camera di Commercio ed agevolmente reperibile dalla contribuente). Tale principio è stato da questa Corte ribadito proprio con riferimento alle stesse parti, al medesimo processo verbale di constatazione (sebbene riguardo ad un ulteriore accertamento derivatone, relativo ad altro anno d’imposta) ed in costanza della stessa tempistica (della notifica dell’atto impositivo e della conoscibilità della documentazione correlata alla successiva comunicazione della chiusura delle indagini penali): « L’avviso di accertamento, nell’ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell’avviso di accertamento).» (Cass. 12/12/2018, n. 32127, che ha accolto il ricorso del contribuente e, per l’effetto, cassata la decisione impugnata, ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della stessa parte). Ritenuta quindi l’applicabilità del predetto principio al caso sub iudice, deve rilevarsi che nel caso di specie la stessa CTR lo ha espressamente richiamato più volte nella motivazione (pagg. 5 e 7-8 della sentenza impugnata), sottolineando la necessità della conoscibilità degli atti richiamati nella parte motiva dell’accertamento, ma non ne ha fatto applicazione corretta nella decisione, laddove ha escluso la nullità dell’atto impositivo, pur a fronte della non conoscibilità della documentazione in questione. La conseguente invalidità dell’atto impositivo, considerata la peculiarità del caso di specie, non contrasta con l’orientamento di questa Corte secondo cui « La motivazione dell’avviso di rettifica che rinvii a processi verbali della Guardia di Finanza, individuando