IL CONTRIBUENTE NON ERA TENUTO ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW; INOLTRE NON POTEVA ESSERE SANZIONATO PER L’OMISSIONE IN RAGIONE DEL MUTAMENTO NORMATIVO. RICORSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RESPINTO E UFFICIO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE.
Il contribuente non era tenuto alla compilazione del quadro RW; inoltre non poteva essere sanzionato per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Lo ius superveniens, poi, prevedeva che non si potesse più sanzionare quella determinata fattispecie tributaria. Ricorso dell’Ente impositore Agenzia delle Entrate respinto: il giudice condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese legali al contribuente. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Nella Civile Ord. Sez. 5 Num. 27662 Anno 2020 l’Agenzia delle entrate notificava un questionario con il quale la invitava a depositare documentazione relativa ad investimenti e trasferimenti di danaro verso l’estero effettuati nel periodo 2005-2009, non dichiarati nel modello RW delle dichiarazioni dei redditi. In difetto di risposta, l’Ufficio notificava atto di contestazione con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2007, riscontrata la omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi e nell’apposito modulo degli investimenti all’estero e dei trasferimenti da, verso e sull’estero relativi ad attività finanziarie all’estero, contestava le violazioni commesse e determinava le relative sanzioni previste dall’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990, per omessa compilazione del modulo RW, e dall’art. 11 del d.lgs. n. 471 del 1997, per mancata restituzione del questionario. A seguito di istanza di autotutela, l’Ufficio, accogliendo parzialmente i rilievi formulati, notificava alla contribuente atto di irrogazione sanzioni con il quale applicava le sanzioni relative alle violazioni accertate. Avverso il suddetto atto ricorreva la contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecco, deducendo, per quanto in sede rileva, che, trattandosi di valori intestati ad una società fiduciaria, i trasferimenti oggetto di contestazione non erano inquadrabili tra le operazioni per le quali era previsto l’obbligo di compilazione del modulo RW. I giudici provinciali accoglievano il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione regionale della Lombardia, la quale confermava la sentenza di primo grado. Riteneva, in particolare, che per l’operazione di cui si discuteva non era previsto l’obbligo della compilazione del quadro RW, trattandosi di valori intestati fiduciariamente alla società F. s.r.l. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo, cui resiste la contribuente mediante controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la difesa erariale deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.l. n. 167 del 1990, convertito dalla I. n. 227 del 1990, sostiene che la Commissione regionale ha violato le norme richiamate, considerato che, per orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 11715 del 2011; Cass. n. 17051 del 2010; Cass. 10332 del 2007; Cass. n. 9320 del 2003), l’obbligo di dichiarazione di cui al citato art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 riguarda non solo l’intestatario formale ed il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di traferirle all’effettivo beneficiario. Occorre premettere che l’atto di irrogazione delle sanzioni impugnato, a differenza del precedente atto di contestazione delle sanzioni che è stato oggetto di istanza di autotutela da parte della contribuente, contiene sia la contestazione della omessa compilazione del quadro RW in relazione ad investimenti ed altre attività finanziarie all’estero ed a trasferimenti da, verso e sull’estero (art. 5 del d.l. n. 167 del 1990), sia la contestazione della mancata restituzione di questionari richiesti dall’Ufficio nell’esercizio dei poteri di verifica (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997). In grado di appello, come si evince dalla decisione impugnata, l’Agenzia delle entrate ha chiesto la integrale conferma dell’avviso, ribadendo che il d.l. n. 167 del 1990 prevedeva a carico delle persone fisiche l’obbligo di dichiarare gli investimenti all’estero e rilevando che la ricorrente nulla aveva contestato in merito alla sanzione irrogata per mancata restituzione dei questionari; la contribuente, costituendosi in giudizio, premesso che il finanziamento infruttifero di euro 1.332.500,00 si riferiva a valori intestati fiduciariamente alla F. s.r.l., alla quale aveva conferito l’incarico di incassare eventuali proventi scaturenti dall’attività finanziaria, ha dedotto che l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 167 del 1990 non prevedeva obblighi di indicazione in dichiarazione dei redditi per certificati e titoli affidati in gestione ad intermediari residenti. Avendo la Commissione regionale rigettato l’impugnazione dell’Ufficio sulla base della sola considerazione che «per l’operazione di cui trattasi non è previsto l’obbligo di compilazione del quadro denominato RW, trattandosi di valori intestati fiduciariamente alla F. s.r.l.», la censura formulata con il ricorso per cassazione investe tale statuizione che attiene esclusivamente alle sanzioni irrogate per mancata compilazione del quadro RW in relazione a trasferimenti all’estero e si riferisce, in particolare, al finanziamento infruttifero di euro 1.332.500,00, oggetto del mandato fiduciario. Il motivo è infondato per due distinte ragioni, ciascuna delle quali sufficiente a determinarne il rigetto. La Commissione regionale, accertata l’esistenza, non contestata dall’Amministrazione finanziaria, di un mandato fiduciario tra la contribuente e la società F. s.r.l., con sede a Milano, avente ad oggetto il credito per finanziamento soci infruttifero del valore di euro 1.332.500,00 concesso alla società A. S. I. SA, ha correttamente rilevato l’assenza dell’obbligo di compilazione del quadro RW, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, convertito dalla I. n. 227 del 1990, nella versione temporalmente applicabile, che lo esclude «per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2, commi 1-bis e 1-ter d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239, indicati nell’articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tale attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi». In senso conforme si è espressa la stessa Agenzia delle entrate, che, con i documenti di prassi (circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, par. 2; circolare
