Mese: Maggio 2021

LA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA E SOLIDALE DEI SOCI ACCOMANDATARI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI NON AUTORIZZA L’ERARIO AD AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL’ACCOMANDANTE; DUE I MOTIVI ACCOLTI E CONDANNA ALLE SPESE LEGALI PER AGENZIA ENTRATE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Nella Civile Sent. Sez. 5 Num. 13565 Anno 2021 la contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA e IRPEF. Il ricorso è affidato a otto motivi. 3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il secondo e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2313, 2318, 2322 cod. civ. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ., 2313, 2322, 2320 cod. civ. La ricorrente fa valere la circostanza che, nell’anno di imposta cui si riferisce l’accertamento (1999), ella rivestiva la qualità di socia accomandante della società di persone; ne scaturirebbe la carenza della propria legittimazione passiva a ricevere l’avviso di accertamento relativo alla società, dato che ex art. 2313 cod. civ. nella società per accomandita semplice il socio accomandante risponde verso i terzi solo nei limiti della quota conferita, salva l’ipotesi di ingerenza dell’amministrazione, che qui non ricorre. 12. In effetti, la CTR ha ritenuto la integrale responsabilità della Manzi per l’obbligazione tributaria della società sul solo presupposto che ella ne fosse socia (accomandante). 13. In tal modo, la CTR ha violato l’art. 2313 cod. civ. 14. Tale disposizione, nello stabilire la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali, ma quella dell’accomandante limitata alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante; essa si limita a fissare la responsabilità dell’accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale. 15. Tale interpretazione, che trova il conforto della dottrina maggioritaria e più recente, è confermata dalle deroghe a tale regola che pure il codice contempla: l’art. 2314 cod. civ., che prevede la responsabilità illimitata di fronte ai terzi del socio accomandante che consenta all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale; l’art. 2320 cod. civ., che tale illimitata e solidale responsabilità fa derivare dalla violazione del divieto di immistione da parte dell’accomandante; l’art. 2324 cod. civ., che consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione. Nella specie, nessuna di tali circostanze è stata dedotta; l’unico passaggio della sentenza impugnata in cui si fa riferimento al ruolo dell’accomandante in quanto tale è quello in cui si afferma che “essendo socia accomandante, la Manzi, secondo l’Ufficio aveva un obbligo di vigilanza e conoscenza dei bilanci”, quasi a ritenere, erroneamente, che la sua responsabilità derivi da un non meglio precisato obbligo di vigilanza. 17. Va dunque ribadito quanto già affermato da questa S.C. in altra precedente occasione, ossia che «il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l’IVA che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non può avere effetti riflessi sul socio accomandante, a nulla poi rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell’avviso al socio accomandante» (Cass. 24/01/2013, n. 1671, cui ha fatto seguito Cass. 22/0572020, n. 9429). 18. In senso contrario non depone la giurisprudenza di questa S.C. che pure ha affermato la responsabilità diretta del socio accomandante verso l’erario o che comunque ha riconosciuto all’accomandante la qualità di contribuente (v. Cass. 23/12/2014, n. 27337 per tutte). 19. Tali pronunce sono state infatti rese in materia di imposte sul reddito. 20. Anche con riferimento alla responsabilità del socio accomandante occorre operare quella distinzione che, sia pure ad altri fini, viene fatta, con riferimento alle società di persone, tra obbligazioni tributarie in materia di IVA e obbligazioni tributarie che nascono dall’accertamento dei redditi d’impresa. 21. In questo secondo caso, secondo la nota regola dettata dall’art. 5 TUIR, i redditi delle società di persone, incluse le società in accomandita semplice, «sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili». Rispetto alle imposte sul reddito, la norma prevede l’imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio e non fa differenza tra le diverse tipologie di società di persone (con il conseguente litisconsorzio necessario tra soci e società). 22. Devono dirsi pertanto coerenti con tale regola le sentenze in materia di ILOR o di altre imposte sui redditi, che hanno affermato la responsabilità per il debito tributario direttamente anche del socio accomandante. 23. In materia di IVA, invece, fermo restando che la responsabilità dei soci è comunque sussidiaria rispetto a quella della società, l’obbligazione tributaria si plasma sulla struttura della responsabilità della singola società di persone. 24. Ne consegue che, per la società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali tributarie connesse all’IVA (con esclusione tuttavia del litisconsorzio necessario – Cass. 11/05/2016, n. 9527) perché l’art. 2291 cod. civ. prevede una responsabilità illimitata di tutti i soci (v. Cass. 06/07/2016, n. 13805). 25. Per la società in accomandita semplice invece tale responsabilità illimitata vale, appunto in base all’art. 2213 cod. civ., solo per gli accomandatari (v. Cass. 13710/2011, n. 21074; più di recente in materia previdenziale v. Cass. 25/02/2019, n. 5428). 26. Ciò è sufficiente a viziare la sentenza impugnata, che ha ritenuto che in capo all’accomandante la qualità di socio sia sufficiente a fondare la sua responsabilità verso i creditori sociali. 27. I restanti motivi devono considerarsi assorbiti. La carenza di legittimazione del socio accomandante, unico ricorrente, rende infatti invalido “ab origine” l’avviso di accertamento impugnato, giustificando la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della

OPERAZIONI IMPONIBILI NON DICHIARATE E RISULTANTI DA ACCERTAMENTI BANCARI: LA CONTRIBUENTE IMPUGNA CON CINQUE MOTIVI; IL RICORSO E’ FONDATO PERCHE’ IL GIUDICE PRECEDENTE NON AVEVA ESPLICITAMENTE ESAMINATO IL MOTIVO DELLA CONTRIBUENTE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ERA INCONGRUA

OPERAZIONI IMPONIBILI NON DICHIARATE E RISULTANTI DA ACCERTAMENTI BANCARI: LA CONTRIBUENTE IMPUGNA CON CINQUE MOTIVI; IL RICORSO E’ FONDATO PERCHE’ IL GIUDICE PRECEDENTE NON AVEVA ESPLICITAMENTE ESAMINATO IL MOTIVO DELLA CONTRIBUENTE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ERA INCONGRUA Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Nella Civile Ord. Sez. 5 Num. 12386 Anno 2021: -Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva rigettato l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente proposto contro un avviso di rettifica IVA e sanzioni, a seguito di tentativo di adesione non andato a buon fine. – Le riprese, integralmente confermate dalla CTR, traevano origine da accertamenti bancari da cui emergevano operazioni imponibili non dichiarate, in parte afferenti a versamenti e in parte a prelevamenti, violazioni che determinavano anche la contestazione di omessa e irregolare tenuta della contabilità, violazione degli obblighi di fatturazione delle operazioni attive, violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni attive, sanzioni conseguenti. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per cinque motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: – Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di specifico motivo di gravame, quanto alla ripresa per cessione di beni strumentali, su cui il giudice di appello non ha pronunciato. –Il motivo è fondato. La contribuente riproduce alle pagg.16 e ss. del ricorso il motivo d’appello relativo e, benché in controricorso l’Agenzia argomenti che non ci sarebbe mai stata nell’atto impositivo impugnato – comunque non riprodotto da alcuno – una contestazione ai fini dell’art. 53 del d.P.R. n.633 del 1972, il motivo doveva essere esplicitamente esaminato dal giudice d’appello, non potendo desumersi una pronuncia implicita di rigetto sulla questione, chiaramente non meramente preliminare alla disamina del merito. –Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 comma 6, 51 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972, 6 comma 8 del d.lgs. n.471 del 1997 in relazione all’affermazione della CTR circa i prelevamenti dai conti correnti per Euro 208.895,37 sfavorevole alla contribuente. –Con il terzo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972, quanto all’affermazione della CTR sfavorevole per la società in relazione ai contestati versamenti sui conti, riprendendo una domanda già rassegnata avanti al giudice di primo grado e riproposta avanti al giudice d’appello con offerta delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie contestate, in particolare delle distinte di sconto di effetti cambiari, il contenuto di ciascuna delle quali è riassunto nel corpo del motivo. –Con il quarto motivo la contribuente ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di specifico motivo di appello, in relazione ai versamenti sul conto corrente intrattenuto presso la Banca, su cui il giudice di appello non si è pronunciato, motivo articolato in ipotesi interpretativa della sentenza alternativa a quella posta a base del terzo motivo. -Con il quinto motivo di ricorso. Si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 16, 17 e 27 del d.lgs. n.472 del 1997, 5 comma 4, 6 comma 8 del d.lgs. n.471 del 1997, circa la incongrua irrogazione delle sanzioni in relazione alle contestazioni e circa la misura delle stesse. -I due ultimi motivi restano assorbiti dall’accoglimento dei primi tre, derivando per ciò solo la nullità della sentenza anche quanto ai versamenti di cui al quarto motivo, e travolge la questione delle sanzioni oggetto del quinto, la quale dovrà necessariamente essere riesaminata dal giudice del merito. -In conclusione, accolti i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti il quarto e quinto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti il quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943

L’AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDEVA, CON METODO SINTETICO, ALLA RETTIFICA DEL REDDITO COMPLESSIVO (IL CONTRIBUENTE NON RIUSCIVA A GIUSTIFICARE IL POSSESSO DI UN IMMOBILE, TRE AUTOVETTURE E UNA IMBARCAZIONE A MOTORE SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTATI CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE – NON DICHIARATI – DAL CONTRIBUENTE). RICORSO TRIBUTARIO ANNULLA ILLEGITTIMA PRETESA IMPOSITIVA E FA CONDANNARE L’UFFICO ALLE SPESE LEGALI

L’ AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDEVA, CON METODO SINTETICO, ALLA RETTIFICA DEL REDDITO COMPLESSIVO (IL CONTRIBUENTE NON RIUSCIVA A GIUSTIFICARE IL POSSESSO DI UN IMMOBILE, TRE AUTOVETTURE E UNA IMBARCAZIONE A MOTORE SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTATI CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE – NON DICHIARATI – DAL CONTRIBUENTE). RICORSO TRIBUTARIO ANNULLA ILLEGITTIMA PRETESA IMPOSITIVA E FA CONDANNARE L’UFFICO ALLE SPESE LEGALI FATTI DI CAUSA Nella Civile Sent. Sez. 5 Num. 2071 Anno 2021, a seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente e risultato vano l’esito del contraddittorio preventivamente instaurato, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico, alla rettifica del reddito complessivo. In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di un immobile della superficie di mq 170 (concesso in uso gratuito dai genitori e destinato ad abitazione), di tre autovetture (di cui una di grossa cilindrata) e di un’imbarcazione a motore; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e con avviso di accertamento recuperava a tassazione l’imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi. L’impugnativa in sede giurisdizionale spiegata dal contribuente veniva disattesa in ambedue i gradi di merito. Avverso la sentenza d’appello (resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto il 17 settembre 2013 n. 71/06/13) ricorre per cassazione Diego Oribelli, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del cl.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume il ricorrente che le circostanze addotte a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito contestato erano state ritenute valide ed idonee a tale scopo da altra pronuncia della C.T.R. del Veneto, passata in giudicato (in dettaglio, la sentenza n. 55/25/2013, allegata in copia al ricorso) di declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento relativi alle due successive annualità d’imposta (2006 e 2007), con rettifica del reddito operata dall’Ufficio sulla base di identici presupposti di fatto e sempre con modalità sintetica. 1.1. Il motivo non merita accoglimento. La doglianza risulta invero strutturata in guisa di mero raffronto o contrapposizione tra le differenti valutazioni operate dalla medesima Corte territoriale in occasione delle due impugnative promosse avverso gli accertamenti distinti per annualità: il ricorrente si limita a riprodurre pedissequamente le diverse motivazioni adottate nelle due pronunce (trascritte in maniera pressocché integrale) e a postulare acriticamente la maggiore plausibilità della sentenza a lui favorevole, senza puntualmente individuare errori di diritto in quella gravata. 1.2. Pur a voler intendere detta prospettazione come eccezione di giudicato esterno, la stessa è ugualmente infondata. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fattiche si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (sulle orme di Cass., Sez. U,, 16/06/2006, n. 13916, cfr. Cass. 11/03/2015, n. 4832; Cass. 01/07/2015, n. 13498; Cass.22/03/2019, n. 8138; Cass. 06/02/2020, n. 2803). Con specifico riguardo all’ipotesi di accertamenti eseguiti tramite predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), questa Corte ha puntualizzato, con principio di diritto cui si intende dare continuità, che laddove «il contribuente provi – nel giudizio relativo all’accertamento condotto, sulle basi predette, per uno dei cinque anni coperti dalla detta presunzione – di aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta per un ammontare superiore non solo alla quota di maggior reddito presunta per quell’anno ma all’intero esborso, per essere ad es. quei redditi (pur conseguiti in un solo anno) superiori alla spesa per incremento patrimoniale, e di averli posseduti fino alla data dell’esborso, riuscendo così a giustificarlo per la sua interezza […] tale prova priverà di fondamento la presunzione di maggior reddito […] non solo per l’anno oggetto dell’accertamento impugnato ma anche per gli altri anni cui la presunzione si estende ai sensi dell’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, integrando a ben vedere quella prova contraria che tale norma consente sia data al fine di superare la presunzione che le risorse necessarie a sostenere la spesa sono rappresentate da “redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti” […]. Non è dubitabile che, in tal caso, il giudicato formatosi sulla decisione che, sulla base di tale prova, accolga il ricorso del contribuente […] spiegherà effetto preclusivo e vincolante anche nei giudizi relativi agli accertamenti emessi, su tali basi, per ciascuno degli altri quattro anni ai quali si estende, nei termini detti, la presunzione di maggior reddito, dal momento che il giudicato, in tal caso, incide direttamente sul meccanismo presuntivo delineato dalla norma, così dunque rendendo nel merito infondato l’accertamento di maggior reddito imponibile emesso anche per gli altri anni, ove fondato esclusivamente su tale presunzione» (con diffusa motivazione, Cass. 15/07/2016, n. 14509). Nella specie, la pronuncia invocata come giudicato esterno appare argomentata con riferimento ai presupposti delle specifiche annualità dell’atto impositivo valutato, connotato da una parziale diversità dei beni indici di capacità contributiva, sicché da tale decisione non possono inferirsi prove offerte dal contribuente idonee a vincere la presunzione dell’intero investimento accertato: resta dunque precluso l’effetto espansivo del giudicato anche per l’anno qui contestato. Con i successivi tre mezzi di gravame, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. cov., è denunciata la violazione