Mese: Giugno 2021

La ricorrente lamentava la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, eccependo dì essere stata assoggettata a trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile ad un soggetto residente. APPELLO DELL’UFFICIO RESPINTO

La ricorrente lamentava la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, eccependo dì essere stata assoggettata a trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile ad un soggetto residente. APPELLO DELL’UFFICIO RESPINTO     Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943     Svolgimento del processo L’ufficio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II impugna nel presente appello la sentenza della CTP di Milano n. 4406/6/2019. Deduce i vizi di violazione e falsa applicazione artt. 87 e 151 DPR 917/1986 per la non applicabilità della partecipation exemption (Pex) ai soggetti non residenti; nonché l’erronea disapplicazione della disciplina interna relativa ai limiti di applicabilità del regime di pex di cui all’art. 87 TUIR. Chiede quindi la riforma e di dichiarare la legittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta. A, incorporante la società C – contribuente appellata si oppone e chiede la conferma della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO La società impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla domanda di rimborso, presentata il 14/12/2017, avente ad oggetto la presunta eccedenza IRES versata dalla C nel 2016 per complessivi euro 600.497,83. Nell’istanza di rimborso la A deduceva che l’incorporata C in data 2.11.2016 aveva ceduto l’intera partecipazione, pari al 24,5%, della CI SRL, al prezzo di euro 5.444.338,00. La ricorrente rilevava, quindi, che la C aveva presentato il modello UNIC0/2017, dichiarando una plusvalenza di euro 4.884.158,00 e versando un’imposta di euro 667.655,00, trattandosi di redditi prodotti in Italia (art. 151 TUIR) e in ossequio alla convenzione sulle doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia base alla quale “gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o di quote … facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente dì uno Stato, sono imponibili in detto Stato”. La ricorrente lamentava la violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, eccependo dì essere stata assoggettata a trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile ad un soggetto residente. Ciò in ragione del fatto che le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni da parte di società residenti, o aventi in Italia una stabile organizzazione, sono soggette al regime della partecipation exemption (“Pex”) dì cui all’art. 87 D.P.R. 917/1986. Pertanto il reddito imponibile ai fini IRES è pari al 5% della plusvalenza. Detto regime fiscale, come esposto dalla ricorrente stessa, ” non trova applicazione alle società non residenti per espresso disposto dell’art. 151 TUIR a norma del quale, come di seguito meglio illustrato, i soggetti non residenti sono assoggettati ad imposizione in Italia limitatamente ai redditi ivi prodotti e detti redditi sono determinati secondo le disposizioni di cui al titolo I TUIR (disciplina della tassazione delle persone fisiche). Conseguentemente per i soggetti non residenti, la plusvalenza realizzata è tassata ai sensi dell’art. 67 TUIR e il reddito imponibile è pari al 49,72 %, nell’annualità 2016, della plusvalenza realizzata, importo correttamente dichiarato dalla A nella dichiarazione fiscale, modello Unico 2017, presentato per l’annualità 2016″. Mediante l’istanza di rimborso presentata la A asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti applicativi previsti dalla norma e ritenendo illegittima l’applicazione di detto regime di esenzione fiscale ai soli soggetti residenti, chiedeva l’applicazione alla plusvalenza realizzata dalla incorporata C del regime di partecipation exemption di cui all’art 87 TUIR e il rimborso della maggior imposta versata. Sull’istanza di rimborso presentata dalla A, decorsi 90 giorni dalla sua proposizione, si formava il silenzio – rifiuto dell’Ufficio. Avverso il silenzio – rifiuto proponeva ricorso la A rilevando i medesimi profili di illegittimità già esposti nell’istanza di rimborso. L’Ufficio si costituiva tempestivamente in giudizio difendendo la pretesa tributaria. La CTP di Milano con sentenza nr. 4406/06/2019 ha accolto il ricorso proposto dalla A, con compensazione delle spese di lite, rilevando che “La società ricorrente, oltre ad aver dimostrato di possedere i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR per potere beneficiare della Pex, può certamente essere destinataria dell’applicazione dei principio di portata generale affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-540/07 in base al quale non è consentito trattare differentemente ai fini fiscali una società nazionale(italiana) rispetto ad una comunitaria (francese) ,costituendo, nel caso, una violazione del Trattato Europeo. Nello specifico, appare dunque ingiustificata la disparità di tassazione che, in presenza di analogo presupposto impositivo (la cessione di plusvalenze di quote partecipative in società italiane) subiscono soggetti residenti (tassati sul 5%} e soggetti non residenti tassati sul 49,72%”. Ad avviso dell’Ufficio la sentenza emessa dalla CTP appare chiaramente erronea e carente di motivazione, essendosi il Giudice di primo grado limitato a richiamare la sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa C- 540/07 sulla discriminazione nel regime di tassazione dei dividendi in uscita, ritenendo che i principi in essa espressi conducano automaticamente alla disapplicazione delle disposizioni nazionali in esame. La sentenza della CTP di Milano apparirebbe inoltre erronea nel punto in cui asserisce che “del tutto infondata risulta l’eccezione sollevata dall’Ufficio il quale subordina la fruizione del regime della partecipation exemption al requisito della presenza della stabile organizzazione che deve avere il soggetto estero”. La participation exemption {PEX) è il regime delle plusvalenze esenti disciplinato dall’art. 87 TUIR. La PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES o, per meglio dire, concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa. Il regime si applica ai soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 e in particolare alle società di capitali, alle società cooperative, alle società di mutua assicurazione, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali), alle società di armamento, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all’attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. Sono quindi escluse le società semplici, gli enti ad esse equiparati, gli investitori istituzionali e le persone fisiche. Le plusvalenze generate in regime PEX concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES solo nella misura del 5% in base all’articolo 87 TUIR.

Sentenza in cui l’Avv. Pirro è parte vincitrice contro Agenzia delle Entrate Pubblicata nella banca dati del MEF (ministero delle finanze) Sentenza del 21/04/2021 n. 1553 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16

Sentenza in cui l’Avv. Pirro è parte vincitrice contro Agenzia delle Entrate Pubblicata nella banca dati del MEF (ministero delle finanze) Sentenza del 21/04/2021 n. 1553 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16 Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Conclusioni appellante Accogliere il presente appello e riformare la sentenza di 1° grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. XXII per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando illegittimo l’Avviso di Accertamento n. TTTTTTTT-13. Il tutto con vittoria di spese, con distrazione a favore del sottoscritto Avv. P, procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde per entrambi i gradi di giudizio. Conclusioni appellata rigettare l’appello di controparte e confermare l’annullamento dell’Avviso di cui è causa per tutte le ragioni sopra esposte. Con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’Agenzia delle Entrate – UT di Milano 5, notificava alla “X” l’atto di accertamento n. TTTTTTTT-13 con cui, rilevato l’omesso pagamento, veniva chiesto il versamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all’anno 2015 (dovuta entro il 30/04/2015) per il veicolo M B yyyyyy targato zzzzzzzzzz per la somma complessiva di ? 1.132,48. La mediazione aveva esito negativo per cui la X impugnava l’atto notificatole al fine di ottenerne l’annullamento posto che, a dire della società, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 201 del 2011 la tassa non si applicherebbe alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. L’Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni. La CTP di Milano con la sentenza n. 2632/22/2019, depositata 1’11/06/2019, ha respinto il ricorso della contribuente con condanna della parte al pagamento delle spese di lite liquidate in ? 300,00 1. Con atto di appello la X ha impugnato la predetta sentenza per i seguenti motivi: Sull’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 16 del D.L. n. 201/2011e sull’omessa pronuncia sul D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali” art. 8 co. 1lett. a) e co.5 L’Ufficio si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni. La società presenta memorie integrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il principale motivo di appello, la X eccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici dispongono che ” .. il richiamo al menzionato D.L. a sostegno della tesi dell’esenzione è erroneo .. “. L’illegittimità della sentenza deriva dal fatto che il Collegio Giudicante interpreta erroneamente la norma citata e erroneamente statuisce che la contestazione del ricorrente sull’esenzione dal c.d. superbollo si fondi esclusivamente sulla normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 16. ricorrente sull’esenzione dal c.d. superbollo si fondi esclusivamente sulla normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 16. A parere dell’appellante, l’illegittimità dell’Avviso di Accertamento deriva non soltanto dal suddetto richiamo normativo ma altresì dalla ulteriore normativa già citata nel ricorso introduttivo, ossia il D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali” art. 8 co. 1 lett. a) e co. 5. Questa Commissione ritiene che i motivi di doglianza siano fondati per cui l’appello va accolto. Si rileva che l’Avviso di Accertamento impugnato ha ad oggetto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, introdotta con modifiche rispetto al passato, con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, conv. con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011. Tale imposta anche detta “superbollo” è stata oggetto di due diverse manovre, il decreto n. 98/2011 cit., ha introdotto un’imposta per tutte le auto (di lusso) che superano i 225 kW e che ammonta a 10 euro per ogni chilowatt in eccesso per l’anno 2011, mentre per l’anno 2012 e quelli successivi, invece, la norma prevede che si applichi il nuovo superbollo previsto dalla c.d. manovra Monti, che ha abbassato il limite di potenza, facendo rientrare tra le auto di lusso che vengono tassate anche quelle dai 185 kW in su. La normativa che ha introdotto la tassa per i veicoli di lusso prevede che la tassazione straordinaria si rivolga non soltanto alle autovetture ma anche su particolari beni come le imbarcazioni e i velivoli privati che superano le soglie citate. Si osserva che i giudici di prima istanza hanno erroneamente interpretato la normativa relativa ai veicoli di lusso: in realtà nella definizione di veicoli di lusso deve altresì farsi rientrare qualsiasi veicolo di lusso quindi anche auto purché superino le specifiche indicate dallo stesso D.L. L’art. 16 del D.L. n. 201/2011 rubricato in “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, al co. 7 ultima parte stabilisce che la tassa non si applica alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. Il Collegio non sembra aver considerato questa circostanza ossia che la società X offre un servizio di noleggio auto con conducente (N.C.C.), che è un sistema di trasporto pubblico non di linea, e che pertanto il veicolo in questione sovratassato è un bene strumentale all’esercizio dell’attività che non può essere utilizzato per usi privati. Associando il cit. co. 7, erroneamente valutato dal Collegio e l’attività svolta dalla società ricorrente si evince l’esenzione dal c.d. superbollo. Peraltro, è fondata e condivisibile la doglianza della ricorrente allorché evidenzia che la sentenza è infondata in quanto il Collegio Giudicante omette di pronunciarsi sull’esenzione dal c.d. superbollo in relazione a quanto il D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali”, all’art. 8 co. 1 lett. a) e al co. 5. In conclusione, 1′ appello va accolto, in riforma della sentenza impugnata. Si ritiene dover condannare parte soccombente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello. Condanna parte soccombente a rifondere le spese per entrambi i gradi di giudizio che vengono quantificate in ? 300,00 per il primo grado ed in ? 500,00 per il grado di appello, importi da maggiorare ciascuno con oneri di legge, tutti da distrarsi a favore del difensore procuratore antistatario. ____________________________________________________ 1 I motivi della decisione erano i seguenti. L’art. 16 del D.L. 201/2011 recante “disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei” disciplina al primo comma

LO STRUMENTO DEL REDDITOMETRO ERA STATO USATO IMPROPRIAMENTE DALL’UFFICIO DELLE ENTRATE PER RIDETERMINARE L’IRPEF DEL CONTRIBUENTE: AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNULLATO CON ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. CENSURATO IN GIUDIZIO L’OPERATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Ritenuto che: il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate, con ricostruzione sintetica fondata sul cd. redditometro, aveva rideterminato ai fini Irpef i i maggiori redditi del contribuente. Ha riferito che l’Amministrazione finanziaria aveva calcolato il maggior reddito, ex art. 38 co. 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sulla base di indici di spesa, in particolare l’acquisto di una autovettura, la comproprietà di una abitazione, l’assenza di reddito del coniuge. Tuttavia l’Ufficio aveva proceduto all’accertamento senza operare alcun confronto con i precedenti anni d’imposta, secondo quanto previsto dalla disciplina ratione temporis vigente. Inoltre non aveva tenuto conto che la capacità di spesa fosse giustificata da risparmi ascrivibili alla sfera familiare. Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Nel successivo giudizio d’appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato le statuizioni di primo grado con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il ricorrente ha censurato con due motivi la sentenza: con il primo per violazione dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che nell’atto impositivo era stato omesso l’esame di congruità della capacità di spesa anche con riguardo ai precedenti anni d’imposta; con il secondo per violazione degli artt. 6 e 7 della I. 31 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dell’omessa attivazione del contraddittorio endo procedimentale. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate si è costituita, contestando le ragioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso. Nell’adunanza camerale del 9 febbraio 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’errata applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, perché il giudice regionale non ha tenuto conto del vizio incidente sulla legittimità dell’atto impositivo, la cui motivazione era del tutto omissiva relativamente al giudizio di compatibilità delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti. Ha lamentato che, a fronte della contestazione tempestivamente rilevata con l’atto introduttivo della controversia, l’Agenzia, con il controricorso, si era limitata a produrre la dichiarazione del redditi, circostanza erroneamente valorizzata nei gradi di merito, e per quello che qui interessa dal giudice regionale, senza tener conto che già in sede di accertamento, e nel relativo atto impositivo, era invece necessario operare una valutazione di congruità del reddito dichiarato con “due o più periodi d’imposta”. Il motivo è fondato. La motivazione della pronuncia sul punto si limita a rilevare che «….in base all’applicazione dell’art. 38, 4 0 comma, del DPR n. 600/73, risultando il reddito dichiarato non congruo anche per il 2003, come da documentazione allegata alla costituzione in giudizio in primo grado, l’Ufficio ha accertato sinteticamente il reddito dell’anno del quo». L’art. 38, comma 4, del d.P.R cit., ratione temporis vigente, enunciava che «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.». Ebbene, con riguardo alla formulazione allora vigente della norma, questa Corte ha affermato che ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua. Il relativo atto deve contenere tuttavia, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità (Cass., 5/05/2017, n. 10972; 5/11/2008, n. 26541). Si è in particolare avvertito che tale interpretazione discende dal principio generale, proprio della natura dell’atto impositivo, dei limiti di efficacia del medesimo e del conseguente oggetto del processo, che quest’ultimo, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, sicché il giudice tributario non può estendere la propria indagine all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio (Cass., 20/04/2016, n. 7927; cfr. anche 13/11/2008, n. 27065). Ne discende che il giudice regionale, apprezzando la valutazione di incongruità del reddito del ricorrente, anche con riferimento all’anno 2003, non in relazione a quanto riportato nella motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ma “solo” alla documentazione allegata dall’Ufficio “alla costituzione

IL MOTIVO ADDOTTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN GIUDIZIO E’ INFONDATO: ENTE IMPOSITORE CONDANNATO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO E AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNULLATO. L’ORIGINARIA RIDETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO ERA ILLEGITTIMA.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Fatto L’Agenzia delle Entrate ricorre sulla base di un unico motivo, nei confronti del contribuente (che resiste con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria) per la cassazione della sentenza, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva proceduto, ai sensi dell’art. 38 dpr n. 600 del 1973, alla rideterminazione in via sintetica del reddito del contribuente ai fini IRPEF. La decisione impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente. Il decisum del giudice di secondo grado è stato fondato sulle seguenti considerazioni: dalla documentazione prodotta dal contribuente emergono verosimilmente l’impegno e la volontà del genitore di pagare le rate del mutuo dell’abitazione del figlio; la stessa Agenzia delle Entrate ha, del resto, riconosciuto che alcuni versamenti sono stati effettuati dal genitore utilizzando il conto corrente di famiglia, mentre altri versamenti sono stati effettuati dal genitore stesso, come da contabile da questi sottoscritta, direttamente con pagamento in contanti; la disponibilità di denaro contante da parte del genitore trova riscontro nel dimostrato possesso di somme di importo considerevole per effetto del cd. rimpatrio avvenuto sulla base del d.l. n. 350/2001; agli atti è, inoltre, dichiarazione del genitore sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al pagamento a proprio onere delle rate di mutuo in oggetto; tali elementi sono idonei a superare la presunzione scaturita dall’accertamento dell’Ufficio; a tanto consegue che, stralciando dal calcolo del redditometro la somma relativa al pagamento delle rate di mutuo, l’impianto accertativo dell’Agenzia delle Entrate perde di validità ed efficacia. Diritto Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. Censura la decisione per avere ritenuta superata la presunzione scaturente dall’accertamento ex art. 38 comma 4 d. P.R. cit. sulla base di circostanze che assume non essere rilevanti o decisive a tal fine. In particolare sostiene: che il contribuente avrebbe dovuto dimostrate la liberalità proveniente dal genitore con idonea documentazione ed in particolare attraverso l’incasso o l’accredito sul proprio conto bancario della somma di danaro ricevuta – dovendo la provenienza della liquidità risultare dalla causale dell’ estratto conto o da altro atto, quale ad esempio rogito notarile – ed il successivo addebito a beneficio del terzo fornitore del bene o servizio considerati manifestazione di capacità contributiva; che nel caso di protratta distanza temporale tra i due momenti occorreva la prova della movimentazione della somma donata nel periodo intermedio; che le distinte bancarie provavano soltanto che il genitore era stato l’esclusivo esecutore del versamento; che la esistenza di ingente disponibilità di somme da parte del genitore per essersi questo avvalso del cd rimpatrio ex d. 1. n. 350 del 2000 non era idonea a provare la destinazione di tale somma al pagamento del mutuo; che non era possibile attribuire alcuna valenza probatoria alla dichiarazione con la quale il genitore del contribuente aveva dichiarato di prelevare le somme necessarie al pagamento del mutuo dal conto corrente bancario, conto cointestato alla moglie ed ai figli, in quanto proveniente da una “parte” evidentemente coinvolta nella vicenda; che non rispondeva al vero l’assunto che l’Ufficio avrebbe ammesso la presenza di bonifici rilevanti dal punto di vista probatorio in ordine al pagamento del mutuo, effettuati attraverso addebito sul conto corrente “di famiglia” in quanto la documentazione prodotta dal contribuente concerneva periodi anteriori a quello oggetto di accertamento. Il motivo dell’Agenzia delle Entrate è infondato. Preliminarmente è da respingere la eccezione formulata nel controricorso con la quale si assume la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., termine scadente il 5 ottobre 2012, laddove la notifica del ricorso per cassazione era stata effettuata mediante spedizione per il tramite del servizio postale avvenuta in data 8 ottobre 2012. Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata in data 21 febbraio 2012 e che, per come pacifico, in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado, il termine lungo di impugnazione è quello semestrale, risultante dalla modifica (dell’originario termine annuale) introdotta dall’art. 46 , comma 17 L. n. 69 del 2009. Secondo l’insegnamento di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum“, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (cfr. , tra le altre, Cass. n. 22699 del 2013). Con specifico riferimento alle controversie tributarie è stato, inoltre, precisato che il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno.(v., tra le altre, Cass. ord. n.11269 del 2016). In applicazione di tali principi, tenuto conto degli indicati criteri di computo, il ricorso

L’INDENNITA’ ERA DEDUCIBILE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA E NON DI CASSA; IN SECONDO LUOGO L’OPERAZIONE DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL’IMMOBILE NON POTEVA DIRSI ANTIECONOMICA SONO FONDATI IL PRIMO, TERZO E QUARTO MOTIVO

L’INDENNITA’ ERA DEDUCIBILE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA E NON DI CASSA; IN SECONDO LUOGO L’OPERAZIONE DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL’IMMOBILE NON POTEVA DIRSI ANTIECONOMICA SONO FONDATI IL PRIMO, TERZO E QUARTO MOTIVO Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento con i quali aveva contestato che l’accantonamento dell’indennità suppletiva di clientela fosse un costo deducibile e che non erano stati contabilizzati ricavi provenienti dalla locazione di un immobile, sito in Spagna, in favore della società s.a., richiedendo, pertanto, una maggiore Irpeg, Ires, Irap e Iva; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto limitatamente al rilievo in materia di omesso assoggettamento ad Iva di canoni di locazione dell’immobile in favore della società s.a.; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società e l’Agenzia delle entrate avevano proposto appello per le parti della decisione a sé sfavorevole. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettato quello proposto dalla società, in particolare ha ritenuto che: era legittima la ripresa relativa al mancato assoggettamento ad Iva del canone locazione dell’immobile sito in Spagna in favore della società s.a., atteso che, nella specie, ai fini della territorialità della prestazione, doveva farsi riferimento al luogo in cui la ricorrente aveva sede; era legittima anche la pretesa relativa alla non deducibilità per competenza dell’indennità suppletiva di clientela, sia in quanto la normativa sul punto era chiara, sia in quanto, nella fattispecie, mancavano i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva della suddetta indennità; infine, relativamente alla pretesa per ricavi non contabilizzati, era infondata la linea difensiva di parte ricorrente secondo cui i suddetti ricavi erano legittimi in quanto connessi a un bene concesso in comodato al fine di consentire alla contribuente, come concedente, di potere ottenere delle pretese della comodataria nei suoi confronti nell’ambito del rapporto di agenzia; in particolare, la “ricostruzione del processo negoziale” posto in essere tra le parti confliggeva “con la natura e la causa del contratto di comodato, contratto tipico a titolo gratuito“, sicché l’esistenza di un collegamento negoziale con altri rapporti tra le stesse parti era indicativo della corrispettività del godimento concesso; i rapporti commerciali, peraltro, erano fondati solo su accordi verbali, in modo contrastante con la portata economica degli stessi, senza che potesse evincersi il vantaggio economico corrispondente. Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 105, d.P.R. n. 917/1986, e dell’art. 1751, cod. civ., per avere ritenuto non deducibili per competenza gli accantonamenti dell’indennità suppletiva di clientela. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass. Civ., 16 novembre 2018, n. 29529), pronunciando nuovamente sulla questione della deducibilità per competenza degli accantonamenti dell’indennità suppletiva di clientela, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti è inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia“, cui fa riferimento il T.U.I.R. all’art. 16 (ora 17), comma 1, lettera d), richiamato dal T.U.I.R., art. 70 (ora 105), comma 3, locuzione che si riferisce alla materia regolata dall’art. 1751 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, di attuazione della Dir. n. 86/653/CEE, che prescinde dall’origine codicistica o contrattuale dell’indennità stessa, sicché, dal 10 gennaio 1993, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, l’indennità è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, irrilevante il carattere aleatorio della stessa“. In particolare, è stato posto in evidenza, fra l’altro, che: a) l’art. 1751 c.c. contiene ormai l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo caduta la pregressa distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perché di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela”, prevista dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni (cfr. Cass. nn. 2126/2001 e 4586/1991); b) l’espressione “indennità, per la cessazione di rapporti di agenzia”, contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. d) “ratione temporis vigente”, ha una portata estesa, senza ulteriori distinzioni, alla materia regolata dall’art. 1751 c.c.; c) a fronte del chiaro dato normativo e della conseguita unitarietà del trattamento di fine rapporto dell’agente di commercio, non sarebbe corretto fondare l’indeducibilità dei relativi accantonamenti sul suo carattere aleatorio, dal momento che anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce il medesimo art. 70, comma 1, cit. e, in genere, tutti gli accantonamenti per rischi, cui si riferiscono gli articoli successivi, contemplano spese di carattere aleatorio; d) il legislatore, favorendo l’accantonamento mediante un beneficio fiscale, ha inteso favorire il comportamento previdente del preponente e, al tempo stesso, tutelare l’agente, quale soggetto contrattualmente più debole; e) vi è una indubbia tendenza legislativa ad uniformare, in tema di reddito d’impresa, e specificamente di accantonamenti, i diversi criteri contabili imposti dalle norme civilistiche o specificamente stabiliti da quelle tributarie (Cass. civ., n. 15213/2000); f) la stessa amministrazione finanziaria, con le risoluzioni 21 luglio 1976, n. 8/731 e 9 aprile 2004 n. 59/E, aveva chiarito come, ai fini della deduzione degli accantonamenti al fondo ISC, in base al combinato disposto dal nuovo T.U.I.R., artt. 105, comma 4, e art. 17, comma 1, non contasse la circostanza che talune componenti della complessiva indennità avessero natura aleatoria (come l’indennità suppletiva di clientela), eliminando così ogni dubbio sulla deducibilità di accantonamenti per accadimenti anche solo eventuali. In base alle suddette considerazioni, si è quindi ritenuto che, in conseguenza della nuova configurazione data dal decreto legislativo n. 303/1991, all’art. 1751, cod. civ., in esecuzione della Direttiva n. 86/653/CEE (e a decorrere, quindi, dal 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore della disposizione) l’indennità in questione “rientra pacificamente nel nuovo T.U.I.R., art. 105, comma