IL MOTIVO ADDOTTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN GIUDIZIO E’ INFONDATO: ENTE IMPOSITORE CONDANNATO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO E AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNULLATO. L’ORIGINARIA RIDETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO ERA ILLEGITTIMA.
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Il decisum del giudice di secondo grado è stato fondato sulle seguenti considerazioni: dalla documentazione prodotta dal contribuente emergono verosimilmente l’impegno e la volontà del genitore di pagare le rate del mutuo dell’abitazione del figlio; la stessa Agenzia delle Entrate ha, del resto, riconosciuto che alcuni versamenti sono stati effettuati dal genitore utilizzando il conto corrente di famiglia, mentre altri versamenti sono stati effettuati dal genitore stesso, come da contabile da questi sottoscritta, direttamente con pagamento in contanti; la disponibilità di denaro contante da parte del genitore trova riscontro nel dimostrato possesso di somme di importo considerevole per effetto del cd. rimpatrio avvenuto sulla base del d.l. n. 350/2001; agli atti è, inoltre, dichiarazione del genitore sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al pagamento a proprio onere delle rate di mutuo in oggetto; tali elementi sono idonei a superare la presunzione scaturita dall’accertamento dell’Ufficio; a tanto consegue che, stralciando dal calcolo del redditometro la somma relativa al pagamento delle rate di mutuo, l’impianto accertativo dell’Agenzia delle Entrate perde di validità ed efficacia. Diritto Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. Censura la decisione per avere ritenuta superata la presunzione scaturente dall’accertamento ex art. 38 comma 4 d. P.R. cit. sulla base di circostanze che assume non essere rilevanti o decisive a tal fine. In particolare sostiene: che il contribuente avrebbe dovuto dimostrate la liberalità proveniente dal genitore con idonea documentazione ed in particolare attraverso l’incasso o l’accredito sul proprio conto bancario della somma di danaro ricevuta – dovendo la provenienza della liquidità risultare dalla causale dell’ estratto conto o da altro atto, quale ad esempio rogito notarile – ed il successivo addebito a beneficio del terzo fornitore del bene o servizio considerati manifestazione di capacità contributiva; che nel caso di protratta distanza temporale tra i due momenti occorreva la prova della movimentazione della somma donata nel periodo intermedio; che le distinte bancarie provavano soltanto che il genitore era stato l’esclusivo esecutore del versamento; che la esistenza di ingente disponibilità di somme da parte del genitore per essersi questo avvalso del cd rimpatrio ex d. 1. n. 350 del 2000 non era idonea a provare la destinazione di tale somma al pagamento del mutuo; che non era possibile attribuire alcuna valenza probatoria alla dichiarazione con la quale il genitore del contribuente aveva dichiarato di prelevare le somme necessarie al pagamento del mutuo dal conto corrente bancario, conto cointestato alla moglie ed ai figli, in quanto proveniente da una “parte” evidentemente coinvolta nella vicenda; che non rispondeva al vero l’assunto che l’Ufficio avrebbe ammesso la presenza di bonifici rilevanti dal punto di vista probatorio in ordine al pagamento del mutuo, effettuati attraverso addebito sul conto corrente “di famiglia” in quanto la documentazione prodotta dal contribuente concerneva periodi anteriori a quello oggetto di accertamento. Il motivo dell’Agenzia delle Entrate è infondato. Preliminarmente è da respingere la eccezione formulata nel controricorso con la quale si assume la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., termine scadente il 5 ottobre 2012, laddove la notifica del ricorso per cassazione era stata effettuata mediante spedizione per il tramite del servizio postale avvenuta in data 8 ottobre 2012. Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata in data 21 febbraio 2012 e che, per come pacifico, in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado, il termine lungo di impugnazione è quello semestrale, risultante dalla modifica (dell’originario termine annuale) introdotta dall’art. 46 , comma 17 L. n. 69 del 2009. Secondo l’insegnamento di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum“, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (cfr. , tra le altre, Cass. n. 22699 del 2013). Con specifico riferimento alle controversie tributarie è stato, inoltre, precisato che il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno.(v., tra le altre, Cass. ord. n.11269 del 2016). In applicazione di tali principi, tenuto conto degli indicati criteri di computo, il ricorso
