NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE

NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE

NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE: In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento”. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Fatti di causa Come si evince dagli atti di causa, la curatela del fallimento in relazione all’anno d’imposta chiese, per cessazione dell’attività a norma dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso di un credito iva maturato, che aveva riportato a nuovo nel corso degli anni, ma l’Agenzia delle entrate invitò il curatore a documentare la pretesa, evidenziando che, nelle more, il rimborso si sarebbe dovuto ritenere sospeso. Il credito fu quindi ceduto, con atto regolarmente notificato all’Agenzia delle entrate, la quale comunicò alla cessionaria che mai l’aveva riconosciuto, che il rimborso era sospeso e che, anzi, a carico della società fallita cedente risultavano carichi tributari. Questa comunicazione, intesa come sostanziale diniego di rimborso, fu impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso, giacché ritenne che il credito, formatosi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della cedente, si fosse ormai consolidato perché non contestato tempestivamente dall’Agenzia, la quale sarebbe per conseguenza decaduta dal relativo potere di accertamento. Per quanto ancora d’interesse, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello principale proposto dall’Agenzia, convenendo col giudice di primo grado che il credito si dovesse ritenere ormai consolidato perché l’Agenzia era decaduta dal proprio potere di accertamento; né, ha proseguito, la richiesta di documentazione a sostegno del credito era da ritenere idonea a incidere sul termine per l’esercizio di quel potere, ormai scaduto, surrettiziamente sospendendone il decorso. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo. Ragioni della decisione 2.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, nel dedurre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e dell’art. 2697 c.c., lamenta che, diversamente da quanto ha sostenuto il giudice d’appello, in linea di principio i termini decadenziali si applicano alle attività di accertamento d’imposte dovute o evase e, quindi, all’accertamento dei crediti vantati dall’erario, e non già a quello dei suoi debiti, ossia alla contestazione dei crediti vantati dal contribuente; aggiunge che l’omesso deposito della documentazione richiesta a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso ha comunque comportato la proroga del termine per l’accertamento del credito; denuncia, quindi, che il mancato deposito dei documenti richiesti, tra i quali la copia dei registri iva e delle fatture d’acquisto, si è tradotto nell’inosservanza dell’onere probatorio gravante su chi vanta il credito; sicché, conclude, ha sbagliato il giudice d’appello a riconoscere il diritto al rimborso azionato dalla cessionaria del credito. 2.1.- Con l’ordinanza interlocutoria si evidenzia che il tema posto dal ricorso è segnato dal principio di diritto affermato da queste sezioni unite con la pronuncia n. 5069/16, con la quale si è stabilito, in relazione alle imposte sui redditi, che, in tema di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento (conformi, Cass. n. 12557/16; n. 2392/18; n. 25464/18; n. 3404/19; n. 7132/19; n. 14044/19). La sezione tributaria sollecita la verifica della tenuta del principio così fissato, illustrando le ragioni idonee a sostenerlo e quelle, invece, che ostano all’applicazione e, comunque, chiede di precisarne la portata e di chiarire se, benché dettato in tema d’imposte dirette, esso si possa estendere all’iva, nonostante le peculiarità di questo tributo, date dalla sua natura d’imposta armonizzata. 2.2.- Segnala, al riguardo, che, appunto quanto all’iva, è maturato un orientamento distonico rispetto al principio fissato dalle sezioni unite, fondato sull’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, il primo comma del quale stabilisce, nel testo applicabile, che «Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna». In particolare, sottolinea la sezione tributaria, si sostiene, facendo leva sul differimento, a determinate condizioni, del termine di decadenza nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, previsto dal secondo periodo della disposizione, che il termine decadenziale ivi previsto si riferisca anche al controllo dell’Ufficio della pretesa di rimborso (in particolare, Cass. n. 8460/05; n. 10192/08; n. 17969/13; fanno, invece, applicazione del principio fissato da Cass., sez. un., n. 5069/16 con riferimento all’iva Cass. n. 3096/19; n. 20122/19; n. 25612/20; sulla medesima falsariga, da ultimo, n. 12144/21). La decadenza non opererebbe nella sola ipotesi in cui la contestazione del diritto del contribuente al rimborso del credito iva riportato in dichiarazione non investa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, in particolare l’esistenza di un’eccedenza d’imposta in suo favore, ma i presupposti contemplati dai commi 2 e 3 dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/72 (Cass. n. 194/04; n. 29398/08; n. 8642/09; n. 8810/13; n. 25036/14; n. 16768/16; n. 21665/20). 2.2.1. E comunque, si specifica con l’ordinanza interlocutoria, il differimento contemplato dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 57 postula che il termine di decadenza non sia già inutilmente decorso, come, invece, sarebbe avvenuto nel caso in Ric. 2016