L’UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L’ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E’ STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE
L’UFFICIO NON HA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA IL SALDO CONTABILE RELATIVO AL 2015 E L’ASSERITA DETENZIONE DI SOMME IN SVIZZERA NEL 2011. IN ASSENZA DELLA DIMOSTRAZIONE DI TALE COLLEGAMENTO NON E’ STATO DIMOSTRATO IL FATTO NOTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA. RICORSO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESESCARICA IL DOCUMENTO IN PDF Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 08/03/2022 La Commissione Tributaria Provinciale di VARESE Sezione 02, riunita in udienza il 15/02/2022 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: SOPRANO ARTURO, Presidente BOSCHETTO ENZO, Relatore VITELLI GUIDO, Giudice in data 15/02/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA – sul ricorso n. 212/2021 depositato il 06/09/2021 proposto da XXXXXXX Difeso da Antonella Pirro – PRRNNL62D52C800Y ed elettivamente domiciliato presso antonella.pirro@milano.pecavvocati.it contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese – Via Frattini 1 21100 Varese VA elettivamente domiciliato presso dp.varese@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l’impugnazione di: – AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXXXX IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. XXXXXX impugna, chiedendone la sospensione, l’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. XXXXXXXXX/2020 per l’Anno d’imposta 2011 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Varese. L’avviso di accertamento impugnato trae origine dall’attività di cooperazione internazionale con la Svizzera. A seguito di tale attività, l’Ufficio Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale – Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, ha acquisito il nominativo del ricorrente tra coloro che sono risultati titolari di rapporti finanziari presso l’intermediario elvetico XXXX (ora XXXXX AG). In particolare il ricorrente è risultato titolare dei rapporti bancari n. XXXXXe n. XXXXX con saldo al 28/2/2015 rispettivamente di CHF 52.287,11 e CHF 45.978,49 (pari complessivamente a Euro 79.843,00). Tali attività di natura finanziaria sono state detenute in Svizzera in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (art. 4 del DL n. 167/1990). Non sono stati dichiarati, inoltre, i redditi che sono stati utilizzati per costituire o acquistare dette attività finanziarie e/o che derivano dal loro impiego e/o dismissione. Pertanto, il contribuente è stato invitato a fornire informazioni e produrre la documentazione relativa a: – l’origine delle somme detenute all’estero (Svizzera); – il motivo dell’omessa indicazione delle stesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e della conseguente violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui alla Legge 167/1990; – la composizione e la valorizzazione di tali attività estere negli anni per cui è stata violata la disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui alla Legge sopra citata. Non avendo il ricorrente fornito la documentazione richiesta, l’Ufficio ha accertato, per l’anno di imposta 2011 ai sensi dell’articolo 38 DPR 600/1973 e con gli effetti del 41 bis del medesimo decreto, un maggior reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef e relative Addizionali, pari ad Euro 79.843,00, qualificato quale reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Sono stati accertati, inoltre, interessi e dividendi per un importo pari ad Euro 997,00, costituenti reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 commi 1 e 2 del D.P.R. 917/86, con una redditività calcolata ai sensi dell’art. 6 del D.L.167/90 e assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta pari a Euro 269,00. Il ricorrente eccepisce: 1) “Violazione dell’articolo 7 Legge 212 del 2000 (vizio di motivazione) – Violazione dell’articolo 2697 c.c. (violazione dell’onere della prova) – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 D.L. 78 del 2009” Con il primo motivo di ricorso il Sig. XXXXX lamenta, in primo luogo, un difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto, nella motivazione dell’atto, mancherebbero dei riferimenti relativi all’anno 2011 e l’Ufficio non motiva “la scelta dell’anno d’imposta 2011”, né il collegamento con le somme detenute nel 2015 e solleva eccezioni in relazione all’onere della prova e all’applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009. 2) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 DPR n. 600 del 1973 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009” Il ricorrente contesta che l’Ufficio avrebbe violato l’art. 38 del DPR 600/73 in quanto il reddito dichiarato dallo stesso nell’anno d’imposta 2011 non sarebbe inferiore rispetto a quello effettivo. 3) “Violazione del principio di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione – alla luce della violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009” Il ricorrente contesta una violazione dell’art. 53 della Costituzione sempre con riferimento al fatto che l’avviso di accertamento ha ad oggetto l’anno 2011 e che in tale anno non vi è stata una maggiore capacità contributiva dello stesso. 4) “Violazione del principio dell’autonomia dei periodi di imposta contenuto nell’articolo 7 comma 1 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) – Contrasto con l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso più volte ribadita dalla giurisprudenza di Cassazione – violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 comma 2 D.L. n. 78 del 2009” Il sig. XXXX contesta, sostanzialmente, che l’emissione dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 essendo collegato ad un saldo di conti bancari esteri del 2015 costituisce una violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta. 5) “Illegittimità della ricostruzione della redditività prodotta dai suddetti capitali in quanto basata su un dato non riferibile al 2011 – Violazione articolo 6 del DL 167 del 1990 – vizio di motivazione – violazione dell’onere della prova”. Viene contestata una illegittimità della ricostruzione della redditività operata dall’Ufficio in quanto basata su un dato non riferibile al 2011. Lamenta quindi che l’atto impugnato non poteva avere ad oggetto l’anno 2011 e che vi sarebbe stata una violazione dell’onere della prova. Si costituisce l’Ufficio evidenziando che il ricorrente ha detenuto in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale (omessa compilazione del Quadro RW della dichiarazione) due rapporti bancari in Svizzera, con saldo al

