Processi tributari

Processi tributari e motivi dei ricorrenti

IL VALORE DI VENDITA NON DOVEVA ESSERE RETTIFICATO: LA CORTE DA RAGIONE AL CONTRIBUENTE (SOCIETA’)

La società che opera nella compravendita di beni immobili effettuata su beni propri era stata attinta da avviso di rettifica del valore di vendita. La corte in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR: dai motivi accolti, il giudice non aveva valutato tutte le prove sottoposte dal contribuente Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943    Il ricorrente in causa Sentenza della Corte di Cassazione Sezione 5 n. 20859/2020. Ricorso proposto dalla V. società a responsabilità limitata esercente attività di Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, ricorrente contro Agenzia delle Entrate avverso la sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 121/04/2012, pronunciata il 14 febbraio 2012 e depositata il 7 marzo 2012;   Il contenzioso tributario Per opporsi al recupero a tassazione sulla base di una ricostruzione fattuale errata della Agenzia delle Entrate riguardo ai risvolti legali di una operazione di compravendita immobiliare di cui la società i faceva promotrice. Cosa è successo prima che il ricorso arrivasse in Cassazione La CTR aveva accolto il gravame ritenendo raggiunta la prova della fondatezza del recupero a tassazione della differenza di valore tra quello dichiarato di euro 3.000.000,00 e quello rideterminato di 540.000,00. La ricostruzione fattuale è la seguente. La V. s.r.l. conferì a R.D.V. I.t.d (id est limited company, società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi vigenti in Inghilterra) l’incarico di intermediazione con riferimento alla vendita di una porzione, del valore di 18.000.000,00 di euro, di un immobile sito in Milano (il cui prezzo totale era stato indicato dalla venditrice in euro 65.000.000,00). Per l’incarico fu pattuita una provvigione pari ad euro 6.000.000,00 da corrispondere metà alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita e metà alla stipula del rogito del contratto di compravendita. Il preliminare, in forza di transazione fu risolto, con conseguente restituzione della caparra versata (pari ad 8.000.000,00 di euro); nonostante la mancata conclusione del contratto definitivo, come da contratto di intermediazione, la contribuente corrispose comunque alla società intermediaria 3.000.000,00 di euro. La CTR, convenendo con l’Agenzia delle Entrate, ritenne che il detto importo, eccessivo rispetto anche alla percentuale del 3% (come risultante da usi e consuetudini di cui alla Camera di Commercio), fosse antieconomico, così validando la rideterminazione dello stesso effettuata dall’Amministrazione in euro 540.000,00 euro (pari al 3%) con conseguente recupero a tassazione della differenza. Sicché, la CTR ritenne fondato l’accertamento, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione della ritenuta antieconomicità dell’operazione in quanto assolutamente contraria ai canoni dell’economia, non giustificata dalla contribuente. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre in giudizio mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce, senza controricorrere. I motivi di impugnazione accolti Rilevano i giudici l’omessa motivazione circa la ritenuta antieconomicità dell’operazione, tanto in relazione alla percentuale della provvigione, da determinarsi in ragione superiore al 3% (motivo n. 6), quanto in merito alla mancata considerazione complessiva dell’oggetto dell’intermediazione, ricomprendente anche un’opzione per l’acquisto dell’intero immobile per euro 65.000.000,00 di euro (motivo n. 7). I motivi meritano accoglimento (con assorbimento degli altri), sussistendo il dedotto vizio motivazionale in ordine alla mancata considerazione, insieme agli altri elementi invece valutati ed ai fini del conseguente giudizio in termini di antieconomicità, della complessiva operazione economica, tale da ricomprendere anche un’opzione di vendita dell’intero immobile (ad un prezzo di euro 65.000.000,00). La provvigione infatti, sostiene il contribuente Srl, è stata determinata dal Giudice in violazione (o falsa applicazione) tanto del principio di «insindacabilità delle scelte imprenditoriali» quanto sovvertendo la gerarchia delle fonti. Si contesta pertanto, proficuamente, l’omessa motivazione circa la ritenuta antieconomicità dell’operazione, tanto in relazione alla percentuale della provvigione, da determinarsi in ragione superiore al 3%, quanto in merito alla mancata considerazione complessiva dell’oggetto dell’intermediazione, ricomprendente anche un’opzione per l’acquisto dell’intero immobile per euro 65.000.000,00 di euro. Sussistendo il dedotto vizio motivazionale in ordine alla mancata considerazione della complessiva operazione economica, tale da ricomprendere anche un’opzione di vendita dell’intero immobile (ad un prezzo di euro 65.000.000,00) sono accolti i motivi, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 P.Q.M. La corte cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

IL RIMBORSO IVA NON DOVEVA ESSERE NEGATO ALL’AGRICOLTORE

La società contribuente opera nel settore agricolo ed è stata attinta da avviso di accertamento per diniego rimborso IVA. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla CTR Dal motivo accolto, il rimborso IVA non poteva essere negato alla società agricola. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it +393475404943 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Sentenza della Corte di Cassazione Sezione V tributaria n. 20045/2020 Ricorso proposto dalla società in accomandita semplice A.S.B. di A.F. & c., in persona del legale rappresentante A.F., ricorrente contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione de L’Aquila. Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione La A.S.B., inizialmente società a responsabilità limitata, poi trasformata in A.S.B. società in accomandita semplice di A.F. & company, impugna il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate, sull’istanza di rimborso dei crediti IVA maturati nel corso dell’anno 1989, per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell’imposta previsto per i produttori agricoli. Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propone appello innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Teramo, che conferma la sentenza impugnata; proposto dall’Agenzia delle Entrate ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione de L’Aquila, l’appello viene accolto, restando respinta la pretesa della contribuente, poiché non aveva manifestato espressamente la rinuncia al precedente regime di esonero. Avverso la detta sentenza, la società in accomandita semplice A.S.B. di A.F. & company ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con il primo e unico motivo accolto  Lamenta la ricorrente la violazione del Regime speciale per gli agricoltori e attività agricole connesse e dell’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili.  Poiché la Commissione Tributaria Centrale ha erroneamente ritenuto che la scelta per il regime ordinario anziché per quello speciale di esonero dall’IVA, fosse condizionato ad una espressa comunicazione da parte del contribuente. Il motivo è fondato. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in tema di IVA, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 26/09/2014, n. 20421; Cass. 04/07/2003, n. 10599); Ha errato, quindi, la commissione tributaria centrale nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all’Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della ridetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili; In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente, essendo incontroversa tra le parti l’opzione per il regime ordinario, esercitata nell’anno 1989 attraverso il comportamento concludente serbato dalla contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA;  Le spese del giudizio Sono compensabili, per gravi ed eccezionali ragioni nella misura dell’intero delle spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità; Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra le parti; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.