IL RIMBORSO IVA NON DOVEVA ESSERE NEGATO ALL’AGRICOLTORE
La società contribuente opera nel settore agricolo ed è stata attinta da avviso di accertamento per diniego rimborso IVA. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla CTR Dal motivo accolto, il rimborso IVA non poteva essere negato alla società agricola. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it +393475404943 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Sentenza della Corte di Cassazione Sezione V tributaria n. 20045/2020 Ricorso proposto dalla società in accomandita semplice A.S.B. di A.F. & c., in persona del legale rappresentante A.F., ricorrente contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione de L’Aquila. Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione La A.S.B., inizialmente società a responsabilità limitata, poi trasformata in A.S.B. società in accomandita semplice di A.F. & company, impugna il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate, sull’istanza di rimborso dei crediti IVA maturati nel corso dell’anno 1989, per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell’imposta previsto per i produttori agricoli. Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propone appello innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Teramo, che conferma la sentenza impugnata; proposto dall’Agenzia delle Entrate ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione de L’Aquila, l’appello viene accolto, restando respinta la pretesa della contribuente, poiché non aveva manifestato espressamente la rinuncia al precedente regime di esonero. Avverso la detta sentenza, la società in accomandita semplice A.S.B. di A.F. & company ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con il primo e unico motivo accolto Lamenta la ricorrente la violazione del Regime speciale per gli agricoltori e attività agricole connesse e dell’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili. Poiché la Commissione Tributaria Centrale ha erroneamente ritenuto che la scelta per il regime ordinario anziché per quello speciale di esonero dall’IVA, fosse condizionato ad una espressa comunicazione da parte del contribuente. Il motivo è fondato. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in tema di IVA, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 26/09/2014, n. 20421; Cass. 04/07/2003, n. 10599); Ha errato, quindi, la commissione tributaria centrale nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all’Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della ridetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili; In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente, essendo incontroversa tra le parti l’opzione per il regime ordinario, esercitata nell’anno 1989 attraverso il comportamento concludente serbato dalla contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA; Le spese del giudizio Sono compensabili, per gravi ed eccezionali ragioni nella misura dell’intero delle spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità; Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra le parti; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.
