LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SI PRESENTAVA DEFICITARIA. IL RICORSO MERITA ACCOGLIMENTO.

S.r.l. che conduce attività di bar discoteca avverso avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate sulla base di studi di settore.

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Il contribuente in causa

Ordinanza della Cassazione Sezione tributaria numero 20209 del 2020. S. C. S.r.l., contro Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma presso Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende avverso la sentenza n. 30/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Genova depositata il 31/05/2012;

Il contenzioso tributario

La società contribuente conduceva attività di bar discoteca ed a seguito di verifica avvenuta nel 2007 veniva trovata non allineata con gli studi di settore per l’anno di imposta 2005, rappresentando una reiterata gestione in perdita e con omissione della dichiarazione Iva, ritenendo la società di rientrare nell’esonero di cui all’art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 633/1972, in quanto corrispondeva l’imposta sui trattenimenti (“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640  l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima…”).

Esperito il contraddittorio endoprocedimentale e ritenute non fondate le giustificazioni offerte dal contribuente anche per specificare la propria posizione in rapporto allo schema statistico dello studio di settore, veniva ricostruito il reddito e riprese a tassazioni le maggiori somme così accertate.

Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione

I gradi di merito erano sfavorevoli alla società contribuente che ricorre per cassazione, affidandosi a tre articolati motivi, cui replica l’agenzia delle Entrate con tempestivo controricorso.

Il motivo di impugnazione accolto

In ossequio al principio della priorità nella trattazione del motivo di più pronta soluzione capace di dirimere la controversia (cfr. da ultimo Cass. V, n. 363/2019), viene esaminato prioritariamente il terzo motivo, ove si lamenta violazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nella sostanza criticandosi che la gravata sentenza si riferisca ad “alcuni giorni di pioggia” in piena stagione e riduttivi dei giorni lavorati, mentre si trattava di “ben otto” rispetto ai 34 lavorati nella stagione, senza tener conto che la media dell’incasso avrebbe dovuto essere ridotta per i meno redditizi mesi di luglio ed agosto, con sostanziale dimezzamento dell’introito, in tal modo rendendo viziata la sentenza che non ne ha debitamente tenuto conto, limitandosi ed enunciare la circostanza, peraltro in modo riduttivo.

La motivazione della sentenza sul punto si riduce a tre righe, presentandosi funzionalmente deficitaria (cfr. Cass. V, n. 32980/2018) se non strutturalmente compromessa (cfr. Cass. S.U., n. 22232/2016). Ed infatti, deve ricordarsi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). Il motivo è fondato ed assorbente. In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

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PQM

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 25 febbraio 2020.