Il reddito indicato nella dichiarazione estera era stato determinato secondo la normativa fiscale straniera: annullamento della cartella di pagamento con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio
Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 05 marzo 2020 n. 705 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 1 Concisa esposizione ex art 36 co.2 n. 2 d. lgs. 542/96 Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione. Oggetto del processo è la cartella di pagamento indicata in frontespizio, emessa dall’Agente della Riscossione pro-tempore, su iscrizione a ruolo della Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1^ di Milano nei confronti di B. A., a seguito di controllo formale sulla liquidazione della dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2012, eseguito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36-ter, d.P R. 600/1973, dopo un’attività istruttoria relativa al credito per le imposte versate in Slovacchia nell’anno 2012. L’intimato era stato dipendente della “E. I. e R. S.p.A.”, distaccato dal 2008 al 2013 in Slovacchia presso una consociata estera, pur mantenendo la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 917/1986; per l’intera durata del distacco all’estero B. A. continuava ad essere assoggettato alla tassazione italiana anche sui redditi prodotti in Slovacchia – ex art. 3, T.U.I.R.– che venivano determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali, ex art. 51, c. 8-bis, T.U.I.R.. Tuttavia, poiché contemporaneamente i medesimi redditi da lavoro dipendente prodotti in Slovacchia venivano assoggettati a tassazione slovacca, rivendicava in Italia, ai sensi dell’art. 165, T.U.I.R., un credito d’imposta conseguente alla doppia imposizione, quantificato in E. 16.752. La cartella di pagamento per E. 9.453,24 qui impugnata, consegue al parziale disconoscimento del credito in Italia per le imposte pagate in Slovacchia nel 2012, contestate come erroneamente determinate, per una maggior IRPEF di E. 5.813,00, sanzioni di E. 1.743,90, interessi per E. 1.615,30, diritti notifica per E. 5,88 e compensi di riscossione per E, 275,16. Contro quest’atto, inutilmente decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo-mediazione previsto dall’art 17 bis, c. 2 d. lgs 546/1992, l’intimato si costituiva in Ctp deducendone l’illegittimità; in particolare, contestava l’omessa notifica della comunicazione d’irregolarità (c.d. avviso bonario) ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, prima della notifica della cartella di pagamento. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1^ di Milano si costituiva in giudizio, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dall’intimata ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa impo-sanzionatoria. L’impugnata sentenza di prime cure rigettava il ricorso ritenendo e considerando che “Il ricorrente solleva l’eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell’atto prodromico, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato. [ ]. La Commissione osserva che, relativamente all’eccezione di nullità della cartella per la omessa notifica dell’atto prodromico relativo al controllo formale, l’Ufficio ha provveduto a spedire la comunicazione rettifica esito di controllo presso la residenza del ricorrente in data 2 dicembre 2016. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Relativamente alle raccomandate ordinarie (cd raccomandata bianca) l’art. 40 del regolamento postale D.P.R. 655/82 dopo aver previsto al secondo comma che le corrispondenze “che per qualunque ragione non si siano potute recapitare ” sono rispedite ai mittenti, precisa nel successivo comma che laddove dette corrispondenze inesitate non siano state chieste in restituzione dai mittenti, le stesse sono tenute in giacenza presso gli uffici di destinazione per un periodo “di giacenza” che, per le raccomandate in esame, è di trenta giorni. A sua volta, l’articolo 32 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001, dopo aver disposto al primo comma che gli invii di posta raccomandata “sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata , dietro firma per ricevuta”; stabilisce nel successivo comma che, in coso di assenza all’indirizzo indicato, ” il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l’invio possono ritirarli presso l’ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall’art. 49“. Il successivo articolo 49; dopo aver stabilita (primo comma) in trenta giorni a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati; precisa al terzo comma che trascorso detto termine, “se non è possibile o dovuta la restituzione, gli invii vengono distrutti”. Anche nel caso di notificazione di un atto a mezzo di raccomandata “bianca”; quindi, la normativa di riferimento – analogamente a quanto stabilito dall’articolo 8 della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni mediante raccomandata ”verde” – fa discendere dal mancato ritiro del piego depositato presso l’ufficio di distribuzione entro il termine di legge l’effetto della compiuta giacenza. Anche per le raccomandate “bianche”, quindi, vige la regola secondo la cui la compiuta giacenza comporta il perfezionamento della notificazione nei confronti i del destinatario. Nel merito non può assumere rilevanza la dichiarazione dell’E. in quanto non proviene da1la società estera distaccataria, né il ricorrente spiega come sia arrivato a quantificare in E. 102.258,49 il suo reddito indicando come differenza i contributi previdenziali che quantifica in oltre 76 mila euro. Al contrario gli stessi contributi previdenziali che emergono dall’allegato 6 prodotto dal ricorrente ammontano solo ad E. 11.719,76. L’Ufficio quindi ha correttamente determinato la base imponibile in E. 178.622,85 “. Contro questa sentenza: ha proposto tempestivo appello, censurandone le motivazioni e riproponendo le medesime questioni già dedotte in primo grado; in particolare ha precisato che: “il reddito indicatonella dichiarazione estera è determinato secondo la normativa fiscale straniera, mentrel’importo con cui confrontare il reddito convenzionale imponibile in Italia, ai fini del riproporzionamento dell’imposta estera, dettato dal comma10 dell’art. 165 del TUIR, deve essere quello che sarebbe stato determinato, in via ordinaria (i.e. ai sensi delle previsioni dell’art. 51 del TUIR), nell’ipotesi in cui fosse stato prodotto in Italia. Inoltre, in questa sede, preme chiarire che la Società E. I. e R. S.p.A.. è solita mobilitare i suoi dipendenti tra le varie sedi estere del gruppo e seguire ‘le attività connesse alla gestione del ciclo paga correlate alla permanenza all’estero dei soggetti distaccati. In particolare, in caso di distacco all’estero del lavoratore dipendente, la Società emette una certificazione attestante il calcolo del reddito di lavoro dipendente prodotto nello Stato estero, interamente erogato dalla Società stessa quale datrice di lavoro, determinato secondo le modalità indicate dal summenzionato articolo 51 del TUIR […]come di consueto, E. ha operato il ricalcolo del reddito secondo i chiarimenti fomiti dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 48/E dell’08.07.2013, come già dettagliatamente illustrato nel ricorso di primo grado, ed ammessa la relativa certificazione attestante l’ammontare del reddito prodotto all’estero ai sensi dell’art. 51, primi 8 commi; del TUIR per agevolare il dipendente nel recupero, in sede dichiarativa, del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero nell’anno 2012 e lenire la doppia imposizione subita. […] l’attività di lavoro prestata all’estero in costanza di distacco viene resa nell’interesse della società distaccante che continua ad essere l’unico datore di lavoro nel rapporto contrattuale con il dipendente, responsabile della sua remunerazione e di tutti gli adempimenti formali ad essa connessi. Tanto premesso, appare piuttosto inverosimile che l’oggetto della materia del contendere possa risiedere nell’erronea invalidità attribuita alla certificazione rilasciata dal dotare
