LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU’ DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO.
LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU’ DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, emise avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.600/1973, con i quali rideterminò, ai fini dell’IRPEF degli anni e 2004, i redditi del contribuente. I ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti impositivi vennero, previa riunione, accolti dall’adita Commissione tributaria provinciale e quella decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d’ora in poi, per brevità C.T.R.) la quale determinò l’imponibile, per l’anno 2003, in euro 23.474,00 e per l’anno 2004, in euro 53.196,00 (come da contraddittorio del 7.5.2009). Il Giudice di appello -ribadita la legittimità degli atti impositivi e rilevato che, dal verbale di contraddittorio, tenutosi il 7.5 2009, il contribuente aveva documentato di avere, negli anni oggetto di accertamento, posto in essere movimentazioni finanziarie considerevoli nonché prelevamenti, mentre nulla aveva esposto in ordine ai due immobili, a disposizione dei coniugi in Sardegna- ha ritenuto congrua la proposta di riduzione dei valori accertati come effettuata in quella sede dall’Amministrazione e ha, conseguenzialmente, rideterminato in quella misura i redditi imponibili. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi, il contribuente. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ. in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che quanto proposto dall’Agenzia delle entrate in sede di contraddittorio costituisca «un’equa rideterminazione del reddito imponibile in base alla normativa contenuta nell’art.38, comma 4, d.P.R. n.600/73» senza spiegare l’iter logico giuridico adottato per la determinazione di tale importo. Con il secondo motivo vengono riproposte le doglianze di cui al primo mezzo di impugnazione, sotto l’egida del num.5 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 3. Con il terzo motivo si deduce, questa volta ai sensi del num.4 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento tributario, non essendo ivi possibile ricorrere a valutazioni equitative. 4.1. In ordine al primo e al terzo motivo è sufficiente rilevare, come emerge, dal testo della sentenza impugnata, che la C.T.R. non ha deciso secondo equità, secondo i parametri di cui all’art.113 cod.proc.civ. ma ha fondato la sua decisione su elementi di fatto e considerazioni in diritto che, seppur in forma stringata, esplicitano l’iter che ha condotto il Giudice di appello alla decisione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cd. equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è quindi ipotizzabile la violazione dell’art. 113, comma 2, c.p.c. e rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione. (Cass.6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015; 7354 del 23/03/2018; 16960 del 25/06/2019). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice tributario non ha deciso la controversia secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art.113 cod.proc.civ. quanto, piuttosto, ha rideterminato l’imponibile (nella misura del 15% di quello accertato sinteticamente), sulla base degli elementi probatori ritenuti idonei, ancorandolo agli importi proposti dall’Amministrazione in sede di accertamento con adesione (conclusosi con esito negativo). 4.2 Il secondo motivo è inammissibile perché non viene individuato un “fatto” nella sua accezione fenomenica-naturalistica ma la stessa questione (omessa esplicitazione del percorso motivazionale) di cui al primo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.38 del d.P.R.n.600 del 1973 laddove la Commissione tributaria regionale non prende atto che le presunzioni utilizzate con l’accertamento tributario sintetico hanno natura di presunzioni semplici e non legali. 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art 38 citato nonché dell’art.4, secondo comma, del d.m.10 settembre 1992 laddove la C.T.R., nonostante l’acclarata presenza di redditi e rendite finanziarie già tassate alla fonte, di notevoli smobilizzi patrimoniali e di cospicui prelevamenti, per importi complessivi ben superiori al reddito sinteticamente accertato dall’Amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), aveva ritenuto di non annullare integralmente gli atti impositivi impugnati (avvisi di accertamento). Infine, con il sesto motivo, si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l’omesso esame, da parte della C.T.R. del fatto, decisivo e controverso della vicenda, costituito dall’avvenuta dimostrazione da parte del contribuente che l’intero maggiore reddito (presuntivamente tassato), determinato o determinabile sinteticamente, era costituito da redditi soggetti a ritenuta alla fonte e da smobilizzi patrimoniali. (è articolato più come un’omessa pronuncia sulle eccezioni. I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 8.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla
