Mese: Novembre 2021

indebita percezione del reddito di cittadinanza studio legale pirro milano

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA: cosa rischia chi attesta il falso?

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA Cosa rischia chi attesta il falso? Il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro introdotta nel 2019 attraverso le legge n. 4 per contrastare la povertà e l’esclusione sociale dei cittadini. L’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata alla presenza di alcuni presupposti che attengono alle condizioni economiche e patrimoniali del potenziale percettore e della sua famiglia. Difatti, potranno beneficiare del reddito di cittadinanza solo coloro che si trovano in uno stato di disoccupazione e abbiano un ISEE inferiore ai 9.360 euro. In aggiunta, il patrimonio immobiliare non potrà essere superiore ai 30.000 euro e quello mobiliare dovrà essere inferiore ai 6.000 euro, soglia incrementata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare.   Tuttavia, le truffe per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza sono all’ordine del giorno. Uno dei modi più comodi per riuscire ad ottenere il sussidio è quello di procedere a dichiarazioni mendaci. Al beneficiario del reddito di cittadinanza, la legge impone, nello specifico, due obblighi informativi, diversi per oggetto e collocazione temporale, e ad essi ricollega due differenti sanzioni. In particolare, l’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 stabilisce le conseguenze penali nell’ipotesi di false od omesse dichiarazioni prevedendo che: “chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Si tratta di un reato connotato da dolo specifico e realizzabile attraverso una pluralità di condotte, attive e omissive, riferite alle informazioni dovute in sede di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Dall’altra, il comma 2 stabilisce che nel caso di “omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio” la pena prevista è, invece, la reclusione da 1 a 3 anni  incriminando così il “mancato aggiornamento”. Si tratta di reati volti a tutelare la pubblica amministrazione da falsità, anche mediante omissioni, nelle dichiarazioni necessarie per valutare le condizioni di ammissibilità al beneficio oppure per il suo mantenimento. Non è quindi necessario che, a seguito del mendacio, il danno per lo Stato si sia effettivamente realizzato. INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA Cosa rischia chi attesta il falso?   Anche la giurisprudenza ha dato una stretta su questi fenomeni e non lascia scappatoie: in una nuova sentenza la Cassazione ha affermato che la pena detentiva va applicata anche a chi nonostante le false dichiarazioni rese avrebbe avuto comunque diritto alla percezione del reddito. In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 2402/21 ha stabilito che il reato è comunque integrato in base alle “false indicazioni od omissioni di informazioni dovute dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”. La Corte richiama il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico e proprio per questo per violare il “patto di fedeltà” sarà sufficiente rilasciare dichiarazioni mendaci e non è necessario che, in concreto, siano superate le soglie reddituali previste dalla legge.

indennità per perdita dell'avviamento

L’indennità per perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 15 d.P.R. n. 633/1972

L’indennità per perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e accoglie la domanda del contribuente   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   FATTI DI CAUSA La società cooperativa contribuente, già locataria di un immobile ad uso non abitativo di durata novennale, ha chiesto all’Erario il rimborso a termini dell’art. 21, comma 2, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 dell’IVA – già addebitata in fattura alla proprietaria dei locali Anni Sereni SRL a titolo di rivalsa all’atto del pagamento dell’indennità da perdita di avviamento ex art. 34 I. 27 luglio 1978, n. 392 per cessazione del contratto di locazione – adducendo di avere restituito l’IVA di rivalsa alla locatrice in forza di decreto ingiuntivo del. L’istanza di rimborso dell’IVA, già restituita alla cessionaria, è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate, con la motivazione che l’indennità di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 deve considerarsi quale imponibile IVA. A seguito di impugnazione, la CTP ha accolto il ricorso ritenendo la natura risarcitoria dell’indennità di cui all’art. 34 I. n. 392/1978. La CTR, con sentenza ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’indennità di cui all’art. 34 cit. non ha la funzione di ristorare i danni derivati al conduttore dalla perdita del valore dell’avviamento commerciale per effetto della disdetta del contratto alla scadenza da parte del locatore, bensì mira a riconoscere al conduttore un corrispettivo per l’incremento arrecato al valore locatizio dell’immobile; detta indennità non può, pertanto, ad avviso del giudice di appello, avere natura risarcitoria, per cui non può operare l’ipotesi di esenzione dalla base imponibile di cui all’art. 15, comma 1, n. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto indennità avente natura corrispettiva, costituente parte del corrispettivo della locazione e, pertanto, assoggettabile a IVA. Ha ritenuto, inoltre, il giudice di appello di escludere la natura risarcitoria della indennità in oggetto sul presupposto della insussistenza di alcun comportamento illecito di parte locatrice. Propone ricorso per cassazione la società cooperativa contribuente affidato a un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio ha depositato atto di costituzione senza proporre difese scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico e pluriarticolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 15 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’indennità di perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non rientra nelle ipotesi di esclusione dalla base imponibile IVA, avendo la suddetta indennità natura corrispettiva e non risarcitoria, in funzione dell’incremento arrecato al valore locativo dell’immobile restituito al proprietario, quale effetto dello svolgimento dell’attività svolta dalla locatrice, prestazione rientrante, pertanto, nel sinallagma contrattuale. Deduce il ricorrente come sia invalso nella giurisprudenza di legittimità l’opposto principio, secondo cui la prestazione in oggetto abbia funzione indennitaria e non costituisca corrispettivo per la remunerazione di un servizio. Rileva, inoltre, come la correlazione dell’indennità all’obbligazione di riconsegna dell’immobile non istituisca una relazione sinallagmatica tra prestazioni contrattuali, costituendo piuttosto un corrispettivo per la cessazione del contratto. Deduce, infine, come l’impostazione secondo cui l’indennità posta a corrispettivo della cessazione del rapporto locatizio è esente da IVA non è in contrasto con la giurisprudenza unionale. 2 – Il ricorso è fondato. 2.1 – La giurisprudenza unionale richiede la sussistenza di un «nesso diretto» tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini IVA il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell’ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni. Nella specie, si afferma che la qualificazione di una operazione di scambio «a titolo oneroso» presuppone la sussistenza del suddetto «nesso diretto» fra cessione di beni o prestazione di servizi e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, nesso che si rinviene qualora tra prestatore e beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio sinallagnnatico di prestazioni, in modo tale da qualificare il corrispettivo percepito dal prestatore quale controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (Corte di Giustizia UE, 10 gennaio 2019, C-410/17, punto 31; Corte di Giustizia, 22 novembre 2018, ME0 – Servigos de Comunicagòes e Multimédia, C-295/17, punti 39, 40; Corte di Giustizia UE, 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, C-277/05, punto 19; Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2006, FCE Bank, C-210/04, punto 34; Corte di Giustizia UE, 21 marzo 2002, Kennemer Golf, C-174/00, punto 39). Con particolare riferimento al caso di indennità forfetaria di scioglimento dal vincolo contrattuale (caso del trattenimento della caparra a titolo di indennità forfetaria di recesso), versata ai fini del risarcimento del danno subìto per effetto della rinuncia del cliente, si è ritenuto che tale indennità sia priva di tale nesso diretto con un servizio reso a titolo oneroso, e, in quanto tale, non soggetta a IVA (Corte di Giustizia UE, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, cit., Corte di Cassazione – copia non ufficiale mente esigibili, entrambe sorgono quando il rapporto è già 5 di 11 2.2 – In termini con i principi espressi, l’ordinamento di diritto interno esclude, a termini dell’art. 15, comma 1, n. 1) d.P.R. n. 633/1972, dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di penalità per ritardi, come è stato ritenuto – in materia locatizia – dalla Terza Sezione di questa Corte per l’indennità per ritardata riconsegna dell’immobile ex art. 1591 cod. civ. (Cass., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22592), nonché per l’indennità di cui all’art. 34, comma 1, I. n. 392/1978 oggetto di causa (Cass., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345). Tale impostazione appare condivisibile, non rinvenendosi il nesso diretto tra prestazione e corrispettivo, nel

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IRES e IRAP: L’UNICO MOTIVO DEL RICORRENTE E’ FONDATO, POSTO CHE IL FATTO OMESSO HA DETERMINATO L’ESITO DELLA CAUSA, CHE DIVERSAMENTE – OVE FOSSE STATO CONSIDERATO – AVREBBE CONDOTTO A UNA DIVERSA SOLUZIONE

L’UNICO MOTIVO DEL RICORRENTE E’ FONDATO, POSTO CHE IL FATTO OMESSO (LA CIRCOSTANZA CHE GLI IMPORTI INDICATI TRA QUELLI IN DIMINUZIONE NON COMPRENDEREBBERO LE IMPOSTE IRES E IRAP) HA DETERMINATO L’ESITO DELLA CAUSA, CHE DIVERSAMENTE – OVE FOSSE STATO CONSIDERATO – AVREBBE CONDOTTO A UNA DIVERSA SOLUZIONE La Corte accoglie il ricorso. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   FATTI DI CAUSA La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale – a seguito di verifica conclusasi con PVC in data 7 settembre 2011 – ne veniva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP, oltre sanzioni. La società contribuente – per quanto qui rileva – ha contestato il recupero a tassazione dell’importo di € 116.823,00, considerato dalla contribuente quale ristorno e portato quale variazione in diminuzione per il periodo di imposta in oggetto. Diversamente, l’Ufficio ha considerato tale posta quale illegittimo risparmio di imposta, sia in quanto non si sarebbero potuti configurare ristorni in caso di bilancio in perdita – verificandosi in tal caso una indebita attribuzione di patrimonio ai soci – sia in quanto l’importo portato in deduzione dalla contribuente sarebbe stato formato da IRAP e IRES, portati integralmente tra le variazioni in diminuzione, e non nei limiti consentiti dalla legge (10% per IRAP, 70% per IRES e 30% per utile di esercizio). La CTP ha rigettato il ricorso. La società contribuente ha proposto appello, deducendo che l’importo contestato dall’Ufficio, pari ad € 115.744,00, considerato dall’Ufficio tra le variazioni in diminuzione, era stato portato tra le variazioni in aumento nel rigo della dichiarazione RF 17. La CTR della Puglia, con sentenza in data 18 settembre 2014, ha rigettato l’appello, confermando che la contribuente ha beneficiato di un illegittimo risparmio di imposta. La CTR ha ritenuto, in particolare, che parte contribuente abbia erroneamente riportato l’importo di € 116.823,00, composto dall’intero ammontare di IRES e IRAP, oltre che dall’utile di esercizio, sia tra le imposte indeducibili al rigo RF 17, sia tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 54, laddove tra le variazioni in diminuzione si sarebbe dovuta indicare la sola quota ammessa per le società cooperative. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio. il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e motivazione apparente. Parte ricorrente premette di essere società cooperativa, osservando come la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2008, n. 35/E stabilisce che i ristorni costituiscano uno degli strumenti per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa e, in quanto tali, deducibili dal reddito. Deduce il ricorrente di avere separatamente indicato al rigo RF 17 della dichiarazione le imposte non deducibili, per un (diverso rispetto a quanto dedotto dall’Ufficio) importo di € 115.744,00, come risulterebbe anche dalla specifica delle voci del calcolo imposte. Deduce, inoltre, il ricorrente come al rigo RF 54 della dichiarazione sarebbe stato riportato un diverso e maggior importo delle variazioni in diminuzione per ristorni, che non contempla le imposte, indicate tra le menzionate variazioni in aumento al rigo RF 17. Evidenzia il ricorrente che il fatto storico è stato introdotto in giudizio sin dal primo grado di giudizio e deduce la decisività del fatto, in quanto l’omessa considerazione che le imposte non sarebbero state indicate nel rigo RF 54 avrebbe comportato la qualificazione delle imposte come ristorni. Deduce, sotto tale profilo, anche l’apparenza della motivazione. In memoria, il ricorrente sottolinea come le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado sarebbero diverse, posto che la sentenza di primo grado avrebbe rigettato il ricorso sul presupposto che non sarebbero consentiti ristorni in caso di bilanci in perdita. 2. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha illustrato, sia pur in memoria, come le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado siano diverse. In primo grado la CTP (la cui sentenza è stata ritualmente prodotta in allegato al ricorso, mettendo questa Corte in grado di esaminare ex actis le ragioni sulle quali la stessa si fonda), ha accertato (come trascritto dal contribuente in memoria) che: «La procedura seguita dalla società per i ristorni di € 116.823,00, invece, è irregolare. Infatti, essi sono stati portati come variazioni in diminuzione, sicché vi è stato un illegittimo risparmio di imposta, in quanto non può aversi […] l’erogazione di ristorni, al netto delle imposte di competenza dalla quale derivi la chiusura del bilancio in perdita […] così operando al socio si è dato un ristorno al netto delle sue imposte e non di quelle della società con conseguente attribuzione di patrimoni o della società». La sentenza di appello, invece, ha ritenuto che l’importo di € 116.823,00 è composto da IRES anticipata e da IRAP (già riportate tra le imposte indeducibili) tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 54 nel loro complesso e non nella quota deducibile per legge, omettendo di considerare la questione del procedimento dei ristorni ai soci in quanto non chiarito nel ricorso e «non spiegato in sede di appello». Il motivo è, pertanto, ammissibile, sotto il profilo della censurata violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., stante il disposto dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., posto che, trattandosi di «doppia conforme» (l’atto di appello è stato depositato in data 29 gennaio 2014),

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Indebita compensazione: L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE E LA NORMA INCRIMINATRICE Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000

Indebita compensazione   L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE E LA NORMA INCRIMINATRICE Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000   Sentenza n. 389/2021: La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di compensazione indebita è configurabile sia nel caso di compensazione “verticale”, in riferimento ai crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia nel caso di compensazione “orizzontale”, riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa come ad esempio i contributi previdenziali dovuti ad INPS e INAIL. Tale giurisprudenza risponde alla necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante il ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l’inesistenza del credito. La Corte evidenzia che, in questa prospettiva, l’indebito risparmio di imposta che l’Art. 10 quater c.2 Dlgs. N. 74/2000 tende a colpire, non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell’Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta. L’orientamento giurisprudenziale di cui sopra è il risultato di una prassi elusiva che nell’ultimo decennio ha visto come protagoniste le Aziende nel compimento di condotte illecite, attraverso il pagamento della contribuzione INPS con la compensazione di crediti d’imposta di altri soggetti oppure propri. Con il compimento di suddetti illeciti le Aziende regolarizzano la loro posizione contributiva al fine di partecipare a gare di appalto, ottenere pagamenti dalle PP.AA o agevolazioni contributive, finendo con il ledere sia gli interessi patrimoniali degli enti pubblici coinvolti, sia la libera e corretta competizione delle imprese sul mercato. L’aumento di suddette condotte ha portato ad intensificare l’attività di accertamento e ispettiva in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare tali meccanismi delittuosi. L’Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000 era stato oggetto di revisione nel 2015 con l’introduzione di due nuove fattispecie di reato al fine di contrastare e punire quelle condotte illecite che si caratterizzano per il mancato versamento di somme dovute con l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. Con i controlli dell’Agenzia delle Entrate sono emerse condotte illecite volte all’utilizzo in compensazione di crediti che sono risultati inesistenti, poiché riferiti ad imprese prive di posizioni aperta nei confronti dell’INPS o prive di dichiarazioni fiscali negli anni in cui sarebbero maturati i crediti d’imposta.