OGGETTO DEL CONTENDERE E’ LA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DI AVVIAMENTO: L’UFFICIO RETTIFICA IL VALORE DI AVVIAMENTO DEI 4 NEGOZI FINO A QUANDO LA COMMISSIONE RIGETTA L’APPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 06/02/2020 n. 343 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 21 L’agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano propone appello nei confronti della sentenza n. 4022/5/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 29.5.2018, con la quale viene respinto il ricorso proposto dalle società B. A. e dalla Società D. spa, che impugnano l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Ufficio, con il quale in relazione ad un contratto di compravendita di rami di azienda stipulato tra le parti ricorrenti il 30.1.2015 e registrato il 12.2.2015, era stato rettificato il valore complessivo dichiarato dei beni aziendali ceduti pari ad euro 1.164.205, ritenendo congruo il valore attribuito alle attrezzature e merci pari a euro 1.006.205, e rettificando il valore di avviamento, che la parte determinava in euro 158.000 e che l’Ufficio rettificava in euro 2.052.097. Quindi, oggetto del contendere è la quantificazione del valore di avviamento ceduto con la suddetta compravendita. L’Ufficio rettifica il valore di avviamento dei 4 negozi oggetto della compravendita, utilizzando il cd metodo patrimoniale complesso ed applicando una percentuale del 20% sul fatturato medio conseguito dai negozi in esame, tenendo conto della media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti la cessione, e del noto brand associato agli ipermercati della grande distribuzione. Con l’avviso viene accertata la maggiore imposta di registro pari ad euro 56.823,oltre interessi e sanzioni. La sentenza, premesso che secondo la piu’ recente giurisprudenza di legittimità, l’art. 51 comma 4 DPR 131/86 dà rilevanza anche all’avviamento di segno negativo, afferma che la base imponibile dell’imposta di registro deve essere il piu’ possibile conforme al valore dell’azienda in condizioni di libero mercato, edevidenzia quanto segue: -la parte ha dato rilievo e provato una serie di fattori contingenti che hanno inciso di fatto nella determinazione del valore di avviamento da riconoscere ai beni ceduti ed in particolare che la vendita dei 4 negozi (ubicati in zona commercialmente non favorevole, con redditività inferiore alla media nazionale, con oneri fissi superiori alla media nazionale , e in perdita gestionale perdurante anche dopo la cessione, con licenziamento del personale) si inseriva in una piu’ ampia operazione di dismissione da parte del gruppo di appartenenza R., con la vendita di 150 punti vendita in Italia. L’Ufficio non ha contestato i fattori negativi invocati dalla parte e non ha giustificato il perché, nonostante la loro presenza, li abbia ritenuti irrilevanti e ha applicato un coefficiente pari al 20% del fatturato, vicino al 25%, che l’Ufficio individua come la punta massima del range utilizzabile per i punti vendita alimentari. Ha utilizzato un criterio astratto, senza dimostrare perché il valore rettificato fosse comunque adeguato alla realtà aziendale concreta nella quale operavano le attività oggetto di cessione. Secondo la sentenza, l’avvenuta cessione dei 4 punti vendita avviene senza trasferire all’acquirente il marchio B., che rappresentata parte determinante del valore di avviamento. L’Ufficio presenta appello e chiede la riforma della sentenza impugnata. Dopo avere premesso di aver utilizzato il metodo dei multipli, stimando il valore dell’azienda in funzione dei prezzi correnti assegnati dal mercato ad attività similari, valorizzando le opportunità future di creazione del valore, ribadisce di avere assolto all’obbligo di motivazione, enunciando il petitum e le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, essendo sufficiente che la motivazione enunci i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior valore, riguardando il tema della prova ogni questione sulla idoneità in concreto del criterio applicato. L’Ufficio ribadisce di non avere tenuto conto del marchio ai fini del calcolo dell’avviamento, in quanto è stato utilizzato il metodo della percentuale su fatturato, valorizzando gli intangibili generici (quali fiducia della clientela, buona collocazione logistica, rete di vendita ecc),utilizzando la media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti la cessione anche in relazione i fattori segnalati dalla parte (maggiori oneri fissi, minore redditività ecc.). In particolare, l’Ufficio deduce che anche per le aziende in perdita si puo’ calcolare il valore della prospettiva aziendale , diventando cruciale il potenziale soggetto acquirente, cosiddetto acquirentespecifico, potendo incidere sulla valutazione del valore di avviamento non solo le cause della crisi, bensi’ anche le azioni future, essendo determinanti non solo i profitti che la azienda ceduta è in grado di generare, bensì anche i profitti che potranno essere prodotti attraverso l’apporto di nuove risorse e competenze da parte del cessionario. Si costituiscono in giudizio le società appellate e chiedono il rigetto dell’appello dell’Ufficio e la conferma della sentenza impugnata. – Le Società appellate controdeducono che è corretta la sentenza nella paiie nella quale afferma il vizio di motivazione e la illegittimità dell’atto impugnato di rettifica in quanto l’Ufficio “non ha sufficientemente dimostrato che il valore di avviamento rideterminato sulla base di un criterio astratto fosse da ritenersi in concreto adeguato alla realtà aziendale”, nella quale è stata posta in essere l’attività ceduta. Con riguardo al motivo di appello relativo all’esistenza di avviamento anche in caso di perdita, le Società appellate controdeducono che tale argomento è inconferente, essendo oggetto del presente giudizio l’incidenza effettiva delle perdite di esercizio e delle altre circostanze di carattere negativo, non smentite dall’Ufficio, sulla determinazione del valore di avviamento. Infine, controdeducono che l’Ufficio appellante nulla rileva a proposito dell’inserimento della compravendita oggetto di causa in una ben piu’ ampia operazione di dismissione del business in Italia dell’attività del gruppo di appartenenza R., affermato in sentenza e non contestato dall’Ufficio. Le appellate citano da ultimo giurisprudenza di merito favorevole alla Società con riguardo alla cessione di altri punti vendita sempre relativi alla stessa operazione relativa al gruppo R.. La Commissione dopo la discussione decide come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L’appello dell’Ufficio appare infondato e deve essere respinto. E’ condivisibile l’impostazione della sentenza impugnata, che, in sintesi, evidenzia la approssimazione e la arbitrarietà della percentuale di fatturato del 20%, applicata alla media dei ricavi registrati da ciascun punto vendita nel triennio ante cessione, senza la valorizzazione delle specificità dei punti vendita in esame e delle circostanze di carattere negativo, evidenziate dalle Società contribuenti e non contestate dall’Ufficio. Appare opportuno,
