LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SI PRESENTAVA DEFICITARIA. IL RICORSO MERITA ACCOGLIMENTO.

S.r.l. che conduce attività di bar discoteca avverso avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate sulla base di studi di settore. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 Il contribuente in causa Ordinanza della Cassazione Sezione tributaria numero 20209 del 2020. S. C. S.r.l., contro Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma presso Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende avverso la sentenza n. 30/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Genova depositata il 31/05/2012; Il contenzioso tributario La società contribuente conduceva attività di bar discoteca ed a seguito di verifica avvenuta nel 2007 veniva trovata non allineata con gli studi di settore per l’anno di imposta 2005, rappresentando una reiterata gestione in perdita e con omissione della dichiarazione Iva, ritenendo la società di rientrare nell’esonero di cui all’art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 633/1972, in quanto corrispondeva l’imposta sui trattenimenti (“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640  l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima…”). Esperito il contraddittorio endoprocedimentale e ritenute non fondate le giustificazioni offerte dal contribuente anche per specificare la propria posizione in rapporto allo schema statistico dello studio di settore, veniva ricostruito il reddito e riprese a tassazioni le maggiori somme così accertate. Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione I gradi di merito erano sfavorevoli alla società contribuente che ricorre per cassazione, affidandosi a tre articolati motivi, cui replica l’agenzia delle Entrate con tempestivo controricorso. Il motivo di impugnazione accolto In ossequio al principio della priorità nella trattazione del motivo di più pronta soluzione capace di dirimere la controversia (cfr. da ultimo Cass. V, n. 363/2019), viene esaminato prioritariamente il terzo motivo, ove si lamenta violazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nella sostanza criticandosi che la gravata sentenza si riferisca ad “alcuni giorni di pioggia” in piena stagione e riduttivi dei giorni lavorati, mentre si trattava di “ben otto” rispetto ai 34 lavorati nella stagione, senza tener conto che la media dell’incasso avrebbe dovuto essere ridotta per i meno redditizi mesi di luglio ed agosto, con sostanziale dimezzamento dell’introito, in tal modo rendendo viziata la sentenza che non ne ha debitamente tenuto conto, limitandosi ed enunciare la circostanza, peraltro in modo riduttivo. La motivazione della sentenza sul punto si riduce a tre righe, presentandosi funzionalmente deficitaria (cfr. Cass. V, n. 32980/2018) se non strutturalmente compromessa (cfr. Cass. S.U., n. 22232/2016). Ed infatti, deve ricordarsi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). Il motivo è fondato ed assorbente. In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 PQM La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 25 febbraio 2020.  

LA PROVA DELL’INESISTENZA OGGETTIVA DELLE FATTURE NON ERA STATA RAGGIUNTA. LA CORTE CASSA LA SENTENZA CHE DAVA RAGIONE ALL’AGENZIA ENTRATE

 S.r.l. impiegata in Gestione di servizi amministrativi e contabili con tecnologie avanzate avverso avviso di accertamento per II.DD., IRAP e IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate in dipendenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 Il ricorrente in causa Sentenza della  Corte di Cassazione sezione tributaria numero 20854 del 2020. L’ amministratore unico della società a responsabilità limitata impiegata in Gestione di servizi amministrativi e contabili con tecnologie avanzate. Avverso sentenza n. 172/29/12 depositata in data 24 settembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto. Per quale motivo ha scelto la via del contenzioso tributario L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento sia riguardo alle Imposte sui redditi., sia all’ Imposta regionale sulle attività produttive che all’ Imposta sul valore aggiunto, in dipendenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, da lui giudicato illegittimo. Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione Con sentenza n. 172/29/12 depositata in data 24 settembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto rigettava l’appello proposto da T. F. Srl, avverso la sentenza n. 637/6/10 della Commissione tributaria provinciale di Taranto, che a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo ad un avviso di accertamento per II.DD., IRAP e IVA 2004 emesso in dipendenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTR condivideva la decisione di primo grado ritenendo adeguatamente motivato l’atto impositivo e, nel merito, fondato senza che la contribuente avesse fornito la prova dell’esistenza delle operazioni contestate, ai fini dell’esercitato diritto alla detrazione IVA. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, articolati a loro volta in sottomotivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. I motivi di impugnazione accolti Con il primo motivo viene dedotto il vizio motivazionale e la violazione di legge ad un tempo, ma sempre al fine di ottenere la nullità della sentenza – la contribuente deduce la nullità della pronuncia gravata, per plurime ragioni, riassumibili in denuncia da un lato di motivazione apparente in violazione dell’art.132 cod. proc. civ. essendosi la stessa articolata in laconiche affermazioni non idonee a rendere comprensibili le ragioni del rigetto delle doglianze dedotte in appello, tra cui la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata redazione di pvc a conclusione dell’invio del questionario e delle ulteriori indagini presso terzi, la ritenuta inerenza dei costi per materiale di cancelleria e di ristrutturazione dell’immobile di proprietà e l’immotivazione delle sanzioni irrogate. Dall’altro canto, la nullità della sentenza viene dedotta per l’omessa pronuncia circa la ripresa riguardante la deduzione di costi relativi agli oneri di gestione e circa la richiesta subordinata di riduzione delle sanzioni stesse ex art.12 e 17 d.lgs. n.472 del 1997, in virtù dell’esistenza di più avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente per i diversi anni di imposta (pagg.22 e 23 appello). I motivi sono fondati, nei termini che seguono. Quanto alle denunciate omesse pronunce, la sentenza del giudice d’appello in effetti non permette di comprendere esattamente neppure quale sia la materia del contendere. Non è chiara quale sia secondo la CTR la natura delle operazioni inesistenti contestate, se oggettivamente o soggettivamente inesistenti, e la sentenza prende posizione sulla ripresa per indebita deduzione di costi mentre il ricorso con compiuta autosufficienza dimostra che questa è stata oggetto di appello, in particolare in relazione agli oneri di gestione (pag.5 appello). Ancora, quanto alle sanzioni applicate, è la stessa sentenza a dare atto nell’esposizione del fatto processuale dell’esistenza di una specifica domanda da parte dell’appellante di «mancata applicazione delle riduzioni ex d.lgs. n.472/1997» confermata dai richiami alle pagg.22 e 23 dell’appello contenuti nel ricorso, ma il giudice di appello non si è pronunciato a riguardo. Orbene, nel censurare tali omissioni, il quarto mezzo di impugnazione – oltre parte del primo motivo -, chiaramente censura delle omesse pronunce, vizio che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., e ricorre Corte di Cassazione – copia non ufficiale quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). In questo caso, si tratta della domanda di annullamento della ripresa circa la ritenuta indebita deduzione di costi di gestione e della domanda di riduzione delle sanzioni. Il quarto motivo ben può essere riqualificato secondo il paradigma del n.4, comma primo, art.360 cod. proc. civ., in applicazione del principio di diritto secondo il quale «L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014,) e, nei termini sopra indicati, trova accoglimento. Circa la denuncia di motivazione apparente poi, oggetto di gran parte del primo motivo, la Corte reitera l’insegnamento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo“, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Orbene, la stringata motivazione della CTR nella parte in cui prende posizione su parte dei motivi di appello, non permette di comprendere le ragioni per cui è stata ritenuta sufficiente la motivazione dell’atto impositivo essendo tautologica l’affermazione secondo la quale sarebbero «state regolarmente esposte le ragioni che escludono Corte di Cassazione – copia non ufficiale l’accoglimento dei motivi di censura». E’ poi generica e non intellegibile nel suo fondamento l’affermazione circa l’applicazione del canone dell’onere della prova alla fattispecie: «nessuna adeguata prova ha, ex averso, fornito

AGENZIA DELLE ENTRATE CONTESTAVA OMESSA FATTURAZIONE MA I MOTIVI DEL RICORRENTE SONO FONDATI E ACCOLTI

S.r.l. immobiliare impegnata nella locazione di beni propri o di leasing impugna avviso di accertamento per recupero a tassazione di Ires, Irap, Iva. Secondo l’Agenzia delle Entrate sussistevano l’omessa fatturazione, l’indeducibilità del costo non inerente, l’indeducibilità del costo non certo e preciso ed, infine, la violazione della norma sulla variazione dell’imponibile o dell’imposta. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943  Il ricorrente in causa Sentenza della Cassazione tributaria Sez. 5 numero 19340/2020. Il socio della società a responsabilità limitata estinta e il legale rappresentante (anche esso socio) della medesima Il contenzioso tributario Per la necessità di impugnare l’avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA con cui Agenzia delle Entrate aveva contestato: l’omessa fatturazione  in relazione a una vendita immobiliare, in cui avveniva riduzione del prezzo di vendita in epoca successiva alla compravendita rispetto a quanto inizialmente fatturato; la insussistenza di ragioni economiche dello scioglimento del vincolo contrattuale e della conseguente restituzione ai promissari acquirenti di una caparra confirmatoria, già versata in relazione a una precedente scrittura privata di «risoluzione» di un precedente contratto preliminare con altri promissari acquirenti, avente ad oggetto il medesimo compendio immobiliare, con conseguente indeducibilità del costo della restituzione della caparra ai fini IRPEG e IRAP quale costo non inerente; l’indeducibilità di costi costituiti dal saldo del conto perdite su crediti, non risultanti da elementi certi e precisi a termini dell’art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con recupero ai fini IRES e IRAP; il recupero a tassazione di note di credito indebitamente emesse in variazione della precedente IVA già fatturata, in quanto note emesse in spregio alla norma sulla variazione dell’imponibile o dell’imposta oltre l’anno dall’operazione imponibile; l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione La CTP di Genova ha parzialmente accolto il ricorso in primo grado, in relazione alla inerenza del costo della restituzione della caparra e in relazione alla determinazione delle sanzioni. La CTR della Liguria, con sentenza del 10 giugno 2011, dando atto della proposizione dell’appello incidentale del contribuente in merito ai profili non accolti, si è pronunciata unicamente sull’appello principale dell’Ufficio, accogliendolo e affermando che le ulteriori statuizioni relative agli altri rilievi non impugnati dalla contribuente devono considerarsi definite; che la «risoluzione del contratto» risulta «pretestuosa», sulla base delle considerazioni contenute in un addendum sottoscritto dalle parti contrattuali, in virtù del quale il promissario acquirente si era assunto il rischio di accettare l’esecuzione di nuove opere, rischio che non può ricadere sul promittente venditore, ancorché questo riguardi il mancato ottenimento di concessioni edilizie entro il termine stabilito dalle parti; che confortano tale conclusione i rapporti personali tra le persone fisiche («sostanziale identità di persone e coincidenza di interessi»), nonché l’assenza di data certa della contestazione dell’inadempimento con richiesta di risoluzione del contratto. Hanno proposto ricorso i contribuenti, quali successori ex lege. I motivi di impugnazione accolti Con il primo motivo i contribuenti deducono nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale, in relazione ai quali parte contribuente era rimasta soccombente in primo grado, attinenti alla mancata fatturazione di corrispettivi nella compravendita con la SRL, alla legittimità della emissione di note di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 e alla deducibilità del saldo del conto perdite su crediti. Con il secondo motivo si deduce violazione avendo la sentenza impugnata dato atto della proposizione di appello incidentale da parte del contribuente e avendo al contempo dichiarato «definite» le statuizioni impugnate da parte contribuente. Con il decimo motivo, articolato, in via gradata rispetto agli altri motivi, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 37-bis d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600 e all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui si è proceduto a recuperare il costo della restituzione della caparra per mancata inerenza, ritenendo che la risoluzione di un contratto preliminare non rientri tra le operazioni elusive; evidenziano, inoltre, come non sussistano gli estremi della violazione del divieto di abuso del diritto, sia per assenza di un indebito vantaggio fiscale, sia perché non sono state evidenziate ulteriori e diverse ragioni a fondamento della restituzione della caparra, sia infine in quanto sussistevano ragioni economiche allo scioglimento del vincolo contrattuale. I primi due motivi, sono fondati e vanno accolti. La sentenza impugnata ha dato atto che, a seguito di accoglimento parziale della domanda per effetto della sentenza di primo grado, parte contribuente ha impugnato con appello incidentale la sentenza in relazione ai rilievi non accolti per poi dare contraddittoriamente atto che le statuizioni non impugnate dall’Ufficio devono considerarsi definite. La CTR ha, pertanto, omesso ogni statuizione rispetto all’appello incidentale, in quanto non poteva esservi definitività per effetto della proposizione dell’appello incidentale. Il decimo motivo, attinente al giudizio di non inerenza del costo della caparra – oggetto di restituzione ai promissari acquirenti – in relazione all’attività imprenditoriale svolta dalla società promittente venditrice, alla luce della circostanza secondo cui sono inopponibili all’amministrazione finanziaria «gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte rimborsi, altrimenti indebiti. L’atto inopponibile all’amministrazione finanziaria sarebbe costituito dalla scrittura di risoluzione consensuale, assimilabile a uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso (art. 1372 cod. civ.), alla quale si è accompagnata la restituzione della caparra confirmatoria illo tempore versata al promittente venditore, costituente atto privo di alcuna logica imprenditoriale e finalizzata ad ottenere un vantaggio fiscale consistente nella creazione di un costo fiscalmente deducibile. Il motivo è fondato. E’ principio consolidato quello secondo cui in tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dettata dall’art. 37-bis d.P.R. n. 600/ 1973 ratione temporis applicabile, la quale costituisce espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto, prevede una tipizzazione delle singole fattispecie negoziali elusive, sicché può configurarsi un abuso del diritto solo qualora ricorra una delle operazioni ivi indicate dal terzo comma dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, le cui disposizioni limitano l’ambito applicativo dei due precedenti commi, relativi al principio di inopponibilità all’amministrazione finanziaria degli atti elusivi (Cass., Sez. V,

LA FALSA INDICAZIONE DI UNO DEI SOGGETTI IN FATTURA NON RILEVAVA: ACCOLTO IL RICORSO SU OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

La società opera nel settore del commercio di autoveicoli ed era stata attinta da avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla CTR.  Dai motivi accolti, i costi erano deducibili e la motivazione insufficiente Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 Le Parti del processo Sentenza della Cassazione tributaria Sez. 5 numero 15139/2020. E. SRL, di due fratelli, ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di MILANO avverso la sentenza o11/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 19/02/2013. Il contenzioso tributario La società contribuente che opera nel settore del commercio di autoveicoli era stata attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, adottato a seguito di pvc redatto dalla Guardia di Finanza dove si contestava una serie di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse da soggetti ritenuti dai militari dei soggetti fittiziamente interposti. Attesa la ristretta base azionaria della società contribuente, l’atto impositivo si rifletteva in avviso di accertamento per ciascuno dei due soci-fratelli sulla base della presunzione della distribuzione degli utili occulti Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione In appello i giudici richiamavano l’assenza di ogni struttura aziendale in capo alle società asserite fittiziamente interposte. Valorizzava altresì, la CTR, la circostanza della ristretta base azionaria, costituita da due soci del medesimo nucleo familiare, evidenza di guadagni extracontabili tali da escludere ogni buona fede ai fini della riduzione delle sanzioni. Proponevano, pertanto, ricorso congiunto la società e i due soci, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato. I motivi di impugnazione accolti Con il primo motivo si prospetta la mancata considerazione di fatto rilevante, relativo alla invocata deducibilità dei costi anche da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, come ritenuto anche da questa Corte. Il motivo si duole che da quel fatto non sia stata dedotta la deducibilità dei costi, auspicata da parte contribuente. Con il secondo motivo si contesta il non aver considerato che il ricevimento di fatture per prestazioni soggettivamente inesistenti non produce alcun maggior reddito, tantomeno da ritenersi distribuito ai soci con ripresa a tassazione nei loro confronti. Il punto è conseguenziale alla doglianza che precede, giacché la deduzione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti comporta utili occulti (proporzionati ai costi inesistenti dedotti, come riduzione della base imponibile) che per presunzione correlata alla norma disciplinante la determinazione dei redditi in base alle scritture contabili contenute nel testo unico delle imposte sui redditi sono da ritenersi distribuiti ai soci della ristretta compagine azionaria, salva la prova contraria a carico dei contribuenti (Cfr. Cass. n.18032/2013; n.24534/2017). Con il terzo motivo, si prospetta la violazione delle disposizioni generali applicabili al processo tributario e dell’obbligo di motivazione, lamentando che non sia stata data motivazione alla correlazione fra indetraibilità dell’Iva e indeducibilità dei costi. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, avendo riguardo alla deducibilità dei costi (comunque sostenuti) su prestazioni soggettivamente inesistenti e sul correlato maggior utile conseguito in ragione di Iva (indebitamente) dedotta su tali operazioni, utile che deve ritenersi distribuito ai soci, in ragione dello stretto legame fra soci e società di capitali a ristretta base azionaria, particolarmente rinforzato ove, come nel caso in esame, al legame societario si aggiunga un legame familiare, di stretta parentela. In quest’ordine, stante l’obbligo del giudice nazionale di garantire la piena ed effettiva attuazione del diritto dell’UE, si è ripetutamente affermato che «l’immediatezza dei rapporti fra l’emittente ed il destinatario della fattura è forte indice oggettivo capace di escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa», con la conseguenza che toccherà al soggetto acquirente, al fine di non perdere il diritto alla detrazione, «provare […] di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri» (Cfr. Cass. V, n. 2398/2018.; conf. 8846/2019, 3591/21019, 2565/2019, 17173/2018, 17161/2018, 10001/2018, 3473/2018, 30559/2017, 19419/2015, 25779/2014 e 15331/2014). Diversamente si è precisato che, se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio venditore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass. n. 24490/2015). Priva di rilievo è sia la prova sulla regolarità formale delle scritture e sull’effettività dei pagamenti, sia quella sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio perché i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato, trattandosi le prime di circostanze già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (29027/2017; 428/2015; 20059/2014; CGUE 22.10.2015, C- 277/14). La gravata sentenza motiva la ripresa a tassazione autonomamente, ritenendo sussistenti le presunzioni di conoscenza, connesse alla ristretta base azionaria, rilevando l’evidenza di utili non riportati in scritture ed indici di guadagni extracontabili, con apprezzamento dell’apporto probatorio che esula dal sindacato di legittimità di questa Corte, segnatamente ritenendo dimostrata la finzione delle operazioni note. Non di meno, la deducibilità dei costi è del tutto trascurata dalla CTR, non ostante lo specifico rilievo nel giudizio di merito (vedasi ricorso a pag. 49), sicché il motivo è fondato e merita accoglimento, riguardo alla deducibilità dei costi. Ed infatti, occorre ricordare che in tema di imposte sui redditi, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una “frode carosello“), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure

IL VALORE DI VENDITA NON DOVEVA ESSERE RETTIFICATO: LA CORTE DA RAGIONE AL CONTRIBUENTE (SOCIETA’)

La società che opera nella compravendita di beni immobili effettuata su beni propri era stata attinta da avviso di rettifica del valore di vendita. La corte in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR: dai motivi accolti, il giudice non aveva valutato tutte le prove sottoposte dal contribuente Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943    Il ricorrente in causa Sentenza della Corte di Cassazione Sezione 5 n. 20859/2020. Ricorso proposto dalla V. società a responsabilità limitata esercente attività di Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, ricorrente contro Agenzia delle Entrate avverso la sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 121/04/2012, pronunciata il 14 febbraio 2012 e depositata il 7 marzo 2012;   Il contenzioso tributario Per opporsi al recupero a tassazione sulla base di una ricostruzione fattuale errata della Agenzia delle Entrate riguardo ai risvolti legali di una operazione di compravendita immobiliare di cui la società i faceva promotrice. Cosa è successo prima che il ricorso arrivasse in Cassazione La CTR aveva accolto il gravame ritenendo raggiunta la prova della fondatezza del recupero a tassazione della differenza di valore tra quello dichiarato di euro 3.000.000,00 e quello rideterminato di 540.000,00. La ricostruzione fattuale è la seguente. La V. s.r.l. conferì a R.D.V. I.t.d (id est limited company, società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi vigenti in Inghilterra) l’incarico di intermediazione con riferimento alla vendita di una porzione, del valore di 18.000.000,00 di euro, di un immobile sito in Milano (il cui prezzo totale era stato indicato dalla venditrice in euro 65.000.000,00). Per l’incarico fu pattuita una provvigione pari ad euro 6.000.000,00 da corrispondere metà alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita e metà alla stipula del rogito del contratto di compravendita. Il preliminare, in forza di transazione fu risolto, con conseguente restituzione della caparra versata (pari ad 8.000.000,00 di euro); nonostante la mancata conclusione del contratto definitivo, come da contratto di intermediazione, la contribuente corrispose comunque alla società intermediaria 3.000.000,00 di euro. La CTR, convenendo con l’Agenzia delle Entrate, ritenne che il detto importo, eccessivo rispetto anche alla percentuale del 3% (come risultante da usi e consuetudini di cui alla Camera di Commercio), fosse antieconomico, così validando la rideterminazione dello stesso effettuata dall’Amministrazione in euro 540.000,00 euro (pari al 3%) con conseguente recupero a tassazione della differenza. Sicché, la CTR ritenne fondato l’accertamento, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione della ritenuta antieconomicità dell’operazione in quanto assolutamente contraria ai canoni dell’economia, non giustificata dalla contribuente. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre in giudizio mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce, senza controricorrere. I motivi di impugnazione accolti Rilevano i giudici l’omessa motivazione circa la ritenuta antieconomicità dell’operazione, tanto in relazione alla percentuale della provvigione, da determinarsi in ragione superiore al 3% (motivo n. 6), quanto in merito alla mancata considerazione complessiva dell’oggetto dell’intermediazione, ricomprendente anche un’opzione per l’acquisto dell’intero immobile per euro 65.000.000,00 di euro (motivo n. 7). I motivi meritano accoglimento (con assorbimento degli altri), sussistendo il dedotto vizio motivazionale in ordine alla mancata considerazione, insieme agli altri elementi invece valutati ed ai fini del conseguente giudizio in termini di antieconomicità, della complessiva operazione economica, tale da ricomprendere anche un’opzione di vendita dell’intero immobile (ad un prezzo di euro 65.000.000,00). La provvigione infatti, sostiene il contribuente Srl, è stata determinata dal Giudice in violazione (o falsa applicazione) tanto del principio di «insindacabilità delle scelte imprenditoriali» quanto sovvertendo la gerarchia delle fonti. Si contesta pertanto, proficuamente, l’omessa motivazione circa la ritenuta antieconomicità dell’operazione, tanto in relazione alla percentuale della provvigione, da determinarsi in ragione superiore al 3%, quanto in merito alla mancata considerazione complessiva dell’oggetto dell’intermediazione, ricomprendente anche un’opzione per l’acquisto dell’intero immobile per euro 65.000.000,00 di euro. Sussistendo il dedotto vizio motivazionale in ordine alla mancata considerazione della complessiva operazione economica, tale da ricomprendere anche un’opzione di vendita dell’intero immobile (ad un prezzo di euro 65.000.000,00) sono accolti i motivi, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 P.Q.M. La corte cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

IL RIMBORSO IVA NON DOVEVA ESSERE NEGATO ALL’AGRICOLTORE

La società contribuente opera nel settore agricolo ed è stata attinta da avviso di accertamento per diniego rimborso IVA. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla CTR Dal motivo accolto, il rimborso IVA non poteva essere negato alla società agricola. Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it +393475404943 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Sentenza della Corte di Cassazione Sezione V tributaria n. 20045/2020 Ricorso proposto dalla società in accomandita semplice A.S.B. di A.F. & c., in persona del legale rappresentante A.F., ricorrente contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione de L’Aquila. Prima che il ricorso arrivasse in Cassazione La A.S.B., inizialmente società a responsabilità limitata, poi trasformata in A.S.B. società in accomandita semplice di A.F. & company, impugna il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate, sull’istanza di rimborso dei crediti IVA maturati nel corso dell’anno 1989, per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell’imposta previsto per i produttori agricoli. Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propone appello innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Teramo, che conferma la sentenza impugnata; proposto dall’Agenzia delle Entrate ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione de L’Aquila, l’appello viene accolto, restando respinta la pretesa della contribuente, poiché non aveva manifestato espressamente la rinuncia al precedente regime di esonero. Avverso la detta sentenza, la società in accomandita semplice A.S.B. di A.F. & company ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con il primo e unico motivo accolto  Lamenta la ricorrente la violazione del Regime speciale per gli agricoltori e attività agricole connesse e dell’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili.  Poiché la Commissione Tributaria Centrale ha erroneamente ritenuto che la scelta per il regime ordinario anziché per quello speciale di esonero dall’IVA, fosse condizionato ad una espressa comunicazione da parte del contribuente. Il motivo è fondato. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in tema di IVA, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 26/09/2014, n. 20421; Cass. 04/07/2003, n. 10599); Ha errato, quindi, la commissione tributaria centrale nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all’Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della ridetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili; In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente, essendo incontroversa tra le parti l’opzione per il regime ordinario, esercitata nell’anno 1989 attraverso il comportamento concludente serbato dalla contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA;  Le spese del giudizio Sono compensabili, per gravi ed eccezionali ragioni nella misura dell’intero delle spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità; Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra le parti; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.