Mese: Dicembre 2020

UFFICIO ENTRATE RIDETERMINA L’IMPOSTA DI REGISTRO PERCHÉ RITIENE I BENEFICI “PRIMA CASA” NON SPETTANTI: LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDA CENSURA L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO E LO ANNULLA

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Sentenza del 24/09/2020 n. 1992 Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia vede la Sezione 21 statuire che: la Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano, con atto di appello rituale e tempestivo, impugna la sentenza n.1629/16/19, della CTP di Milano, con la quale il Giudice di prime cure ” …. accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge”. Il sig. G. E., in prime cure, si è opposto all’avviso di liquidazione di Imposta di Registro per un ‘importo di euro 31.827,00, oltre sanzioni, relativo al contratto di mutuo in relazione a compravendita immobiliare del 2015, per la quale il contribuente aveva usufruito dei benefici prima casa in quanto l’immobile era accatastato in A/2. Successivamente, due anni dopo, l’Ufficio del Territorio accertava che l’immobile era da accatastare in A/1. A seguito di tale nuovo accatastamento, l’Ufficio chiedeva la revoca dei benefici prima casa su presupposto che l’immobile nel 2015 aveva le caratteristiche della categoria A/1 anche se “erroneamente” risultava accatastato in A/2. Il contribuente si è opposto a tale avviso sia perché la modifica catastale non può essere retroattiva e sia per il generale principio di affidamento di cui all’art.10, comma 2, dello Statuto del Contribuente; contestava inoltre l’ammontare delle sanzioni non ritenendole applicabili proprio per “il legittimo affidamento”. Il Giudice di prime cure ha accolto le ragioni del contribuente. Con l’atto di appello l’Ufficio reitera le proprie eccezioni di cui al primo grado chiedendo l’annullamento della sentenza appellata. Parte privata insiste nelle proprie posizioni insistendo per la conferma della sentenza impugnata dall’Ufficio. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene di respingere l’appello dell’Ufficio e confermare la sentenza impugnata. La Commissione rileva che, i Giudici di prime cure hanno correttamente evidenziato che il riclassamento non ha effetto retroattivo. L’art.74, comma 1, della legge 342/2000 prevede che a decorrere dal 1/1/2000 gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente: si comprende la ratio della norma anche perché la parte destinataria della modifica catastale ha il diritto di impugnare tale modifica. Ergo quando la modifica catastale effettuata diventa definitiva si può parlare di attribuzione catastale con tutte le conseguenze. In conclusione, come giustamente ha affermato il Giudice di prime cure, all’atto di acquisto dell’immobile la categoria catastale dell’immobile era A/2 e quindi la parte acquirente aveva i legittimi requisiti per chiedere e ottenere i benefici di prima casa. La Commissione ritiene, pertanto, di confermare la sentenza di prime cure. Le spese di lite seguono la soccombenza. Q. M. La Commissione respinge l’appello e condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.700,00, oltre accessori di legge.  

DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO RIDETERMINA L’IRES DELLA SOCIETÀ CHE AVEVA, PERÒ, LEGITTIMAMENTE DEDOTTO LE QUOTE DI AMMORTAMENTO, E L’APPELLO DÀ RAGIONE AL CONTRIBUENTE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la Sentenza del 08/10/2020 n. 2249 la Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione 13 ha statuito che: l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano impugna la sentenza n. 1497/5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha accolto il ricorso delle ricorrenti R. S. M. srl e A. C. P. spa contro l’avviso di accertamento relativo all’Ires anno di imposta 2015. L’Ufficio rileva che il contribuente operatore del settore delle energie rinnovabili ha determinato in modo erroneo il coefficiente di ammortamento di un impianto eolico, al quale si sarebbe dovuto applicare il coefficiente del 4%, corrispondente a quello applicabile, sempre per il settore dell’energia eolica e termoelettrica, ai fabbricati destinati all’industria, conformemente a quanto disposto dalla circolare n. 36/E del 2013. L’Amministrazione finanziaria, ritenendo la torre eolica bene immobile D/1, rettifica l’aliquota di ammortamento, contestando quote di ammortamento non deducibili. In particolare, opera due rilievi: il primo relativo alle quote di ammortamento degli impianti eolici non deducibili, e il secondo relativo alle quote di ammortamento dei costi di sviluppo non deducibili pari ad euro 13.580,53. La parte ricorrente rileva la violazione dell’art. 102 DPR 917/86 e del DM 31.12.1988 e osserva che la circolare 36/E del 2013 affronta gli aspetti catastali e fiscali dei parchi fotovoltaici, e non impianti eolici, e rileva che ex art.1 L. 208/2015 le componenti impiantistiche, c.d. imbullonati”, non hanno più rilevanza catastale La sentenza accoglie il motivo del ricorso, secondo il quale gli impianti di generazione dell’energia elettrica che utilizzano la fonte eolica non possono essere considerati alla stregua di meri fabbricati destinati all’industria, per i quali il DM 31.12.1988 stabilisce l’aliquota del 4%.Il criterio della individuazione del coefficiente di ammortamento si conforma al principio del normale periodo di deperimento e consumo, posto dall’art. 102 comma 2 TUIR. Secondo la sentenza, la componente impiantistica dell’impianto eolico, soggetta ad un accelerato processo di deperimento, non può essere considerato alla stregua di un fabbricato, bensì ricondotta alla componente mobiliare per la quale il coefficiente di ammortamento è pari ad euro del 9%. In particolare, la sentenza afferma che l’accertamento si basa non su specifica norma di legge, bensi’ su una circolare, e statuisce che la cd interpretazione ministeriale, consacrata nella circolare, non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti del contribuente e del giudice amministrativo, né costituisce fonte di diritto. Inoltre, osserva che la “torre eolica” va esclusa dalla aliquota del bene immobile , trattandosi di elemento funzionale specifico al processo produttivo, ” imbullonata al basamento cementizio”, secondo quanto è disposto dall’intervento legislativo ex art. 1 commi 21 e 22 L. 208/15. Le spese vengono compensate. La Agenzia presenta impugnazione e chiede la riforma della sentenza impugnata, con condanna alle spese. 1) Preliminarmente, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte nella quale afferma che l’accertamento dell’amministrazione finanziaria si basa non su specifica norma di legge, bensì su una circolare, posto che la circolare richiamata contiene una ampia ricostruzione di tutta la normativa del settore. 2) Inoltre, secondo l’appellante Ufficio, la sentenza si fonda sulla disposizione di un norma di cui all’art. 1 commi 21 e 22 L. 208/2015, che non è applicabile ratione temporis per espressa previsione legislativa. 3) L’appellante deduce, in relazione alla natura dell’impianto eolico, di avere preso le mosse dall’attribuzione della qualifica di immobile in virtu’ della rilevanza catastale e rileva come tale criterio sia stato confermato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, che è andata oltre l’esame della questione meramente catastale, evidenziando la natura stessa degli impianti, qualificandoli in modo diretto come beni immobili, affermando come le componenti murarie (torri eoliche) non siano semplici pali, bensì’ strutture stabilmente ancorate al suolo (e quindi immobili). In particolare osserva come la Circolare 3/T/2008 abbia qualificato gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale e ne abbia esteso il principio anche agli impianti eolici. Ne deriva che agli impianti eolici in esame si sarebbe dovuto applicare il coefficiente del 4%, corrispondente a quello applicabile, sempre per il settore dell’energia eolica e termoelettrica, ai fabbricati destinati all’industria, secondo il DM 31.12.1988 tenuto conto che è la stessa contribuente che sottolinea come gli impianti eolici in esame presentino caratteristiche costruttive , data la presenza di rilevanti opere murarie ed ingegneristiche, molto piu’ simili a quelle delle centrali termoelettriche ed idroelettriche. In altri termini, le caratteristiche strutturali degli impianti eolici in esame, evidenziati dalla stessa società appellata, ne impediscono, secondo l’Ufficio appellante, la qualifica di beni mobili, operata dalla sentenza impugnata, senza peraltro adeguatamente motivare sul punto. Sotto diverso profilo, l’appellante deduce che comunque lo spostamento dell’impianto eolico comporterebbe un intervento antieconomico di adattamento, criterio elaborato dalla giurisprudenza per distinguere i beni immobili dai mobili. Ancora, deduce che il riferimento contenuto nell’art. 102 comma 2 Tuir “al normale periodo di deperimento e consumo” non puo’ comportare e giustificare una deroga ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31.12.1988, che definisce “unità immobiliari i manufatti prefabbricati sebbene appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. Pertanto gli impianti eolici nel caso di specie, e in particolare “le cosiddette torri o pali eolici” , aventi caratteristiche tipologiche e costruttive con caratteri di stabilità, costituenti strutture stabilmente ancorate al suolo, devono essere inquadrati tra i beni immobili con coefficiente di ammortamento del 4% ex DM 31.12.1988. In atri termini, secondo l’Ufficio, l’attribuzione della qualifica di immobili agli impianti eolici dapprima è stata fatta discendere dalla rilevanza catastale di tali beni e poi dal criterio, elaborato dalla giurisprudenza, relativo alle caratteristiche tipologiche e costruttive con caratteri di stabilità, solidità e consistenza volumetrica, caratteristiche integrate da beni mobili cd imbullonati, equiparati ai veri e propri beni immobili. Cita sul punto giurisprudenza di legittimità del 2004 e più recente giurisprudenza di merito. 4) L’ufficio appellante deduce ancora l’irrilevanza dell’annullamento dell’accertamento ai fini Irap per la medesima annualità nei confronti della R. S. M. srl. Sottolinea al riguardo che è stato esercitato il potere di autotutela per un’erronea determinazione della base imponibile, in seguito al sganciamento del tributo regionale dall’imposta sul reddito della

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON RICONOSCE IL CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO MA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA LOMBARDIA RIGETTA L’APPELLO DELL’AGENZIA PERCHÉ IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE SUSSISTE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943                                                               IL PROCESSO Con la Sentenza del 20/10/2020 n. 2385 vediamo la Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Sezione 12, statuire che: l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano, propone appello avverso la sentenza n. 3585/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso di D. N. G. avverso la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 ter DPR 600/73 con il quale si richiedeva il pagamento della somma di euro 18.249,00 per l’anno di imposta 2012, dovuta per il mancato riconoscimento del credito di imposta derivante da redditi prodotti all’estero negli anni 2010 e 2011 per decadenza, poiché le somme dovevano essere indicate nelle dichiarazioni relative agli anni in cui le somme erano state percepite. Rileva il primo giudice che, ferma restando al correttezza delle somme esposte, non contestate, le stesse legittimamente sono state indicate, sia pure in anni diversi, non essendo stato previsto dal legislatore, a seguito nella modifica intervenuta all’art. 165 TUIR, un termine decadenziale per la esposizione dei crediti nella dichiarazione. L’Ufficio esponeva i seguenti motivi: -violazione del comma 4 dell’art. 165 TUIR poiché i crediti relativi alle imposte pagate all’estero devono essere indicati nella dichiarazione relativa all’anno di riferimento. Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, ove il termine per la presentazione della dichiarazione fosse intervenuto prima della definitività dell’imposta pagata all’estero, il contribuente dovrà procedere a nuova liquidazione nella prima dichiarazione utile, con le limitazioni previste dallo stesso comma in ordine al calcolo del reddito. La norma non è applicabile al caso di specie, poiché il contribuente non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che le imposte pagate all’estero siano divenute definitive in data antecedente la presentazione delle relative dichiarazioni, tale non potendosi ritenere il CUD emesso dal datore di lavoro; – il credito di imposta non può in ogni caso essere riconosciuto per l’anno 2010, poiché il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi necessaria ai fini del riconoscimento del credito di imposta; – la censura che il disconoscimento del credito di imposta non possa essere effettuata attraverso le procedure previste dall’art. 36 ter DPR 600/73 non è fondata, poiché prevista dal testo dell’articolo. L’Ufficio ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della legittimità della cartella. Si è costituito il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata e rilevando in particolare come non sia previsto alcun termine di decadenza per l’indicazione dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero. Il contribuente ha pure precisato che i calcoli deli crediti sono stati eseguiti secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 165 citato e, in particolare, di avere calcolato il credito tenendo conto dei redditi relativi a ciascun anno di competenza. Alla pubblica udienza del 28 settembre 2020 le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni prese nei rispettivi atti. La causa è stata trattenuta a sentenza e decisa con il presente atto. Motivi della decisione L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto. Rileva preliminarmente la Commissione che il primo giudice, con un percorso argomentativo privo di censure, sia in fatto che in diritto, ha spiegato le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del ricorso del contribuente. Tale motivazione viene qui richiamata e fatta propria dalla Commissione che si limiterà a valutare le specifiche censure rilevabili nei motivi di appello esposti dall’appellante. Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 165 d.p.r.917/86, poiché la detrazione per le imposte pagate nello Stato estero dove i redditi sono stati prodotti debbono, a pena di decadenza, essere richieste nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di detto reddito (2010 e 2011), mentre il contribuente li ha inseriti nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, cumulando i redditi. Non è corretto il richiamo al comma 7 del medesimo articolo, poiché il contribuente non ha provato di avere pagato le imposte in via definitiva nel paese estero. Il motivo non è fondato. La dedotta decadenza, non solo non è prevista dalla legge ma è specificamente smentita, sia pure sotto altro profilo, dal disposto del comma 7 dell’art. 165 citato che consente l’esposizione del credito di imposta di cui è causa nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui i versamenti esteri siano divenuti definitivi e siano stati certificati in Italia. Sulla base di tale normativa il contribuente ha provveduto a ricalcolare il reddito sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi degli anni di competenza, provvedendo al ricalcolo di detto reddito e a esporre il risultato ottenuto nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012. Non corrisponde al vero, quindi, che il contribuente abbia cumulato i redditi relativi all’anno 2012 con quelli degli anni precedenti, provvedendo a un errato calcolo delle detrazioni spettanti. Il secondo motivo non è fondato, poiché il contribuente ha fornito prova dell’avvenuto pagamento delle imposte all’estero, dove lavorava per conto di un’impresa italiana, allegando dichiarazione del datore di lavoro. E’ evidente che, essendo il D. dipendente di un ‘impresa italiana, il calcolo delle detrazioni dovute sia stato effettuato dal datore di lavoro che lo ha certificato, detraendo gli importi sulla base dei calcoli che avrebbe effettuato nel caso in cui il reddito prodotto all’estero fosse stato prodotto in Italia e sulla base dei singoli redditi prodotti negli anni 2010 e 2011. Ne consegue che tale attestazione rappresenta la prova della definitività delle imposte pagate all’estero verificatasi in data successiva alla presentazione delle relative dichiarazioni. Con il terzo motivo di appello l’Ufficio deduce che il credito di imposta non poteva in ogni caso essere riconosciuto per l’anno 2010, poiché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi necessaria ai fini del riconoscimento del credito di imposta. Anche questo motivo è infondato. Il contribuente per l’anno indicato non doveva presentare la dichiarazione dei redditi e il calcolo delle detrazioni dovute è stato correttamente effettuato sulla base delle risultanze del CUD a suo tempo rilasciato dal datore di lavoro, unico soggetto deputato a indicare i redditi percepiti e,

NONOSTANTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE AVESSE ERRONEAMENTE ESTESO ALL’ AMMINISTRATORE DI FATTO LA RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI PECUNIARIE, SI COSTITUISCE UGUALMENTE IN SECONDO GRADO, E VIENE DICHIARATA SOCCOMBENTE DAL GIUDICE

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTO E DIRITTO Nella sentenza del 20/10/2020 n. 2392 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, alla Sezione 22, ha statuito che: con ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano rubricati a1 n. 4214/2017 e 4215/2017 R.G.R (riuniti), A. D. impugnava gli avvisi (di accertamento ndr) n° TXXXXXXXXX/2017 e n° TYYYYYYYYY/2017 nei quali veniva individuato quale amministratore di fatto di T. soc. coop. a.r.l. in liquidazione e ritenuto responsabile in solido per le sanzioni per i periodi di imposta 2011 e 2012. La commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1422/16/2019 depositata il 27/03/2019, ritenuta provata la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, respinge i ricorsi riuniti e compensa le spese in ragione della complessità. Propone appello il sig. D. A. eccependo 1) l’insussistenza della responsabilità solidale per le sanzioni essendo le sanzioni amministrative a carico esclusivo della persona giuridica nei confronti della quale è contestata la violazione tributaria 2) la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo e dell’art. 7 Legge 27 luglio 2000. Conclude pertanto chiedendo di voler annullare e/o comunque riformare la sentenza impugnata. Si costituisce l’Agenzia delle Entrate formulando le proprie controdeduzioni nelle quali eccepisce l’infondatezza dell’appello di controparte ribadendo la responsabilità solidale per le sanzioni in capo al sig. A. nonché la insussistenza di alcun obbligo per l’amministrazione finanziaria di avviare il contraddittorio, non ricorrendo un obbligo generale di contraddittorio, né uno dei casi in cui qualche disposizione speciale prevedeva diversamente. Conclude, pertanto, chiedendo di rigettare l’appello confermando la sentenza impugnata e per l’effetto dichiarare la legittimità degli atti impugnati nonché condannare la parte avversa alla rifusione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio. L’appello viene discusso e deciso nell’udienza del 23/09/2020. In via preliminare il legale del ricorrente durante l’udienza produceva copia delle sentenze n. 4303/16/2018, 5927/12/18 e 193/16/2020 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e sentenza n. 4308/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, la parte Resistente non si opponeva. Le parti, chiedevano in sede di udienza la unificazione della discussione dei ricorsi rubricati RG 4022/2019 e RG 3219/2019. La commissione esaminata la documentazione agli atti, non ha ritenuto possibile l’unificazione dei processi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il collegio ritiene legittime le motivazioni, con cui il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, per avere la CTP erroneamente esteso all’ amministratore di fatto la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate alla società. L’art. 7 del D.L. 269/2003, nell’affermare che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” esclude chiaramente ogni forma di (co)responsabilità amministrativa dell’autore materiale dell’illecito fiscale, sia esso formalmente investito del potere di amministrazione o mero gestore di fatto. In senso conforme si richiama la sentenza n. 10975 del 18 aprile 2019 con cui la Cassazione ha ribadito che ” Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 472, ma solo in quanto compatibili” (confermando così un consolidato orientamento giurisprudenziale: ex multis Cass. nn. 19716/2013, 4775/2016, 25284/2017). In via di principio, in presenza di violazioni delle norme fiscali commesse da un amministratore di fatto di società di capitali o enti con personalità giuridica, l’unico soggetto cui è ascrivibile la responsabilità amministrativa è l’Ente. Tuttavia, tale principio non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera fictio creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. 10975/2019). Nel caso di specie, le sanzioni erano state contestate sia alla società che al suo presunto amministratore di fatto. Trovando applicazione la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, introdotta dall’art. 7, c. 1, d.l. n. 269 del 2003, l’amministratore di fatto non poteva essere chiamato a rispondere, in via solidale, per il pagamento di sanzioni elevate a carico della società, non soltanto perché comminate in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore della richiamata norma, ma anche e soprattutto in considerazione della mancata prova in ordine al profitto che il medesimo avrebbe realizzato dalle violazioni contestate alla società. Risulta assorbito ogni altro motivo di appello in quanto risulta illegittima per carenza di legittimazione passiva e, per i motivi sopra illustrati, l’attribuzione di responsabilità solidale al contribuente delle violazioni della società. Il collegio ritiene, comunque anche fondato il principio del contraddittorio, che è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione, come sancito in numerose pronunce della Cassazione (si vedano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 26635 del 2009, n. 18906 del 2011 e n. 14026 del 2012). La Commissione accoglie l’appello, e in ragione della complessità e particolarità della materia trattata e soprattutto della complessità della vicenda sottesa alla causa dispone la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. P.Q.M La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Accoglie l’appello del contribuente e compensa le spese.    

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RIDETERMINANO I REDDITI DI LAVORO ALLA DIPENDENTE DEL CONSOLATO. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO LI ANNULLA PERCHÉ PRETESTUOSI, DESTITUITI DI FONDAMENTO E SMENTITI DALLE STESSE FONTI RICHIAMATE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE VIENE CONDANNATA ALLE SPESE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   MOTIVI DELLA RICORRENTE Nella Sentenza del 22/10/2020 n. 1932 – Comm. Trib. Prov. Milano Sezione/Collegio 7,  con ricorso depositato il 20/08/2019 la Sig.ra F. E. ricorreva ai sensi del art. 17-bis D.Lgs 546/92 con istanza di pubblica udienza e successiva istanza di sospensione contro l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano per l’integrale annullamento degli avvisi di accertamento per l’anno 2014 e per l’anno 2015 e per l’anno 2016, con i quali l’Ufficio, contestando la mancata presentazione della dichiarazione fiscale per gli anni suindicati, accertava ai fini IRPEF ed addizionali ex art. 41 bis DPR 600/73 il reddito di lavoro dipendente pari rispettivamente ad E 36.640,00, E 32.096,00 ed E 36.383,00 per i tre anni considerati. La ricorrente eccepiva l’errata tassazione e determinazione del reddito di lavoro dipendente, percepito in qualità di cittadina argentina impiegata consolare presso il Consolato Generale della Repubblica Argentina sulla base dell’ esenzione prevista ai sensi del TUIR ed in ragione delle norme del diritto internazionale e della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24/04/1963.   FATTO E DIRITTO Con gli avvisi di accertamento, seguiti ad un percorso di indagine relativi ai redditi da lavoro dipendente erogati da Ambasciate, Consolati ed altre organizzazioni internazionali, l’Ufficio controlli, tramite i dati retributivi e contributivi comunicati all’INPS dagli enti ed organizzazioni che hanno sede in Italia, verificava l’imponibile previdenziale (Parte C del Cud) rilasciato dal Consolato Argentino, “copiandolo” quale reddito imponibile a carico delle ricorrente e senza depurarlo, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett.e) TUIR, dei contributi a carico del dipendente trattenuti dal datore di lavoro, lo assumeva erroneamente quale reddito, determinando maggiori imposte, interessi e sanzioni, contestati nel calcolo dalla ricorrente per violazione di legge, in quanto redditi erogati dal Consolato ed esenti – come documentato dalle certificazioni Cud 2014, 2015, 2016 (All. 2) e successivi anni -, quindi non soggetti ad imposta né a dichiarazione. L’Agenzia, respinto il reclamo, si costituiva dando atto della errata determinazione della base imponibile e di avere proceduto in autotutela alla scomputo dei contributi obbligatori trattenuti dal sostituto d’imposta e di conseguenza alla rideterminazione del reddito complessivo; dichiarava altresì che erano state oggetto di annullamento le sanzioni comminate per i tre anni d’imposta, essendosi ritenuto corretto uniformarsi a quanto già disposto con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012-2013. Nel merito l’Ufficio, pur considerando la cittadinanza argentina della ricorrente e non contestando l’impiego consolare della stessa, con retribuzione corrisposta e percepita a causa esclusiva dell’esercizio delle funzioni consolari, chiedeva il rigetto del ricorso e condanna alle spese. Con memoria del 15/11/2019 la ricorrente insiste nelle conclusioni del ricorso per illegittimità della pretesa nell’an e nel quantum, con integrale annullamento degli accertamenti per violazione delle norme di legge con i riferimento alla Convenzione di Vienna ed alle norme di diritto internazionale; in subordine, annullamento delle maggiorazioni a titolo di sanzioni e interessi, con rideterminazione del reddito e vittoria di spese. Tanto premesso, esaminati gli atti, la Commissione ritiene il ricorso della contribuente fondato e meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. L’Agenzia nonostante l’annullamento parziale degli avvisi in seguito all’errore commesso nell’accertamento, insiste per la tassazione della retribuzione accreditata dal Consolato argentino ritenendo la fattispecie regolata dalla specifica Convenzione (su Mod. di Convenzione OCSE) contro le doppie imposizioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina ratificata con legge n. 282/1982 (art.19– funzioni pubbliche) (I) “secondo cui i cittadini stranieri, anche se fiscalmente residenti in Italia, non sconteranno imposta sul reddito percepito dall’ente estero, per effetto della Convenzione di Vienna del 1963 e per effetto deli ‘art. 4 comma 1 del Dpr n. 601/73, purché la residenza fiscale in Italia sia stata acquisita solo in funzione della prestazione lavorativa svolta presso lo stesso ente estero“. La ricorrente, rientrerebbe in questa ipotesi avendo avuto la residenza fiscale in Italia fin dal giugno 1975 (a11.4) e solo successivamente (dall’ 11 Aprile 1979) avendo 1) Art. 19 Funzioni pubbliche 1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisone od ente locale, sono imponibili solo in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona che è residente di detto Stato: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi e iniziato a prestare servizio come impiegata consolare presso Il Consolato Generale Argentino. L’Ufficio, con un margine di apprezzamento del tutto discrezionale del disposto normativo, ritiene cioè che la residenza fiscale della ricorrente non fosse temporalmente congrua con l’assunzione presso il Consolato, opinando che il certificato storico di residenza e la data di assunzione presso il Consolato medesimo fossero i soli elementi da dover correlare in un determinato lasso di tempo, deducendone che la mancata correlazione sarebbe elemento sufficiente per ritenere che la residenza in Italia non fosse funzionale alle attività consolari, svolte invece dalla ricorrente sin dal suo arrivo in Italia nel 1975. Tale motivazione è pretestuosa, destituita di fondamento e smentita dalle stesse Convenzioni internazionali richiamate dalla Agenzia, nonché dal complesso delle norme del nostro sistema costituzionale e ordinamentale, conformantesi al riconoscimento del diritto internazionale e degli accordi e trattati ratificati. L’esenzione è infatti di palmare evidenza ex art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24/04/1963 (2), ratificata con legge 9/08/1967 n. 802 ( entrata in vigore il 25/7/1969) e rappresentante una fonte normativa speciale che deroga alla disciplina nazionale in tema di tassazione: essa prevede un’esenzione da imposizione legata alla cittadinanza estera del funzionario, anche se lo stesso e la sua famiglia sono fiscalmente residenti in Italia. Come specificato dalla norma, l’esenzione da tassazione riguarda esclusivamente i redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico del funzionario di rappresentanza consolare, mentre