Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la Sentenza del 08/10/2020 n. 2249 la Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione 13 ha statuito che: l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano impugna la sentenza n. 1497/5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha accolto il ricorso delle ricorrenti R. S. M. srl e A. C. P. spa contro l’avviso di accertamento relativo all’Ires anno di imposta 2015. L’Ufficio rileva che il contribuente operatore del settore delle energie rinnovabili ha determinato in modo erroneo il coefficiente di ammortamento di un impianto eolico, al quale si sarebbe dovuto applicare il coefficiente del 4%, corrispondente a quello applicabile, sempre per il settore dell’energia eolica e termoelettrica, ai fabbricati destinati all’industria, conformemente a quanto disposto dalla circolare n. 36/E del 2013. L’Amministrazione finanziaria, ritenendo la torre eolica bene immobile D/1, rettifica l’aliquota di ammortamento, contestando quote di ammortamento non deducibili. In particolare, opera due rilievi: il primo relativo alle quote di ammortamento degli impianti eolici non deducibili, e il secondo relativo alle quote di ammortamento dei costi di sviluppo non deducibili pari ad euro 13.580,53. La parte ricorrente rileva la violazione dell’art. 102 DPR 917/86 e del DM 31.12.1988 e osserva che la circolare 36/E del 2013 affronta gli aspetti catastali e fiscali dei parchi fotovoltaici, e non impianti eolici, e rileva che ex art.1 L. 208/2015 le componenti impiantistiche, c.d. imbullonati”, non hanno più rilevanza catastale La sentenza accoglie il motivo del ricorso, secondo il quale gli impianti di generazione dell’energia elettrica che utilizzano la fonte eolica non possono essere considerati alla stregua di meri fabbricati destinati all’industria, per i quali il DM 31.12.1988 stabilisce l’aliquota del 4%.Il criterio della individuazione del coefficiente di ammortamento si conforma al principio del normale periodo di deperimento e consumo, posto dall’art. 102 comma 2 TUIR. Secondo la sentenza, la componente impiantistica dell’impianto eolico, soggetta ad un accelerato processo di deperimento, non può essere considerato alla stregua di un fabbricato, bensì ricondotta alla componente mobiliare per la quale il coefficiente di ammortamento è pari ad euro del 9%. In particolare, la sentenza afferma che l’accertamento si basa non su specifica norma di legge, bensi’ su una circolare, e statuisce che la cd interpretazione ministeriale, consacrata nella circolare, non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti del contribuente e del giudice amministrativo, né costituisce fonte di diritto. Inoltre, osserva che la “torre eolica” va esclusa dalla aliquota del bene immobile , trattandosi di elemento funzionale specifico al processo produttivo, ” imbullonata al basamento cementizio”, secondo quanto è disposto dall’intervento legislativo ex art. 1 commi 21 e 22 L. 208/15. Le spese vengono compensate. La Agenzia presenta impugnazione e chiede la riforma della sentenza impugnata, con condanna alle spese. 1) Preliminarmente, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte nella quale afferma che l’accertamento dell’amministrazione finanziaria si basa non su specifica norma di legge, bensì su una circolare, posto che la circolare richiamata contiene una ampia ricostruzione di tutta la normativa del settore. 2) Inoltre, secondo l’appellante Ufficio, la sentenza si fonda sulla disposizione di un norma di cui all’art. 1 commi 21 e 22 L. 208/2015, che non è applicabile ratione temporis per espressa previsione legislativa. 3) L’appellante deduce, in relazione alla natura dell’impianto eolico, di avere preso le mosse dall’attribuzione della qualifica di immobile in virtu’ della rilevanza catastale e rileva come tale criterio sia stato confermato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, che è andata oltre l’esame della questione meramente catastale, evidenziando la natura stessa degli impianti, qualificandoli in modo diretto come beni immobili, affermando come le componenti murarie (torri eoliche) non siano semplici pali, bensì’ strutture stabilmente ancorate al suolo (e quindi immobili). In particolare osserva come la Circolare 3/T/2008 abbia qualificato gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale e ne abbia esteso il principio anche agli impianti eolici. Ne deriva che agli impianti eolici in esame si sarebbe dovuto applicare il coefficiente del 4%, corrispondente a quello applicabile, sempre per il settore dell’energia eolica e termoelettrica, ai fabbricati destinati all’industria, secondo il DM 31.12.1988 tenuto conto che è la stessa contribuente che sottolinea come gli impianti eolici in esame presentino caratteristiche costruttive , data la presenza di rilevanti opere murarie ed ingegneristiche, molto piu’ simili a quelle delle centrali termoelettriche ed idroelettriche. In altri termini, le caratteristiche strutturali degli impianti eolici in esame, evidenziati dalla stessa società appellata, ne impediscono, secondo l’Ufficio appellante, la qualifica di beni mobili, operata dalla sentenza impugnata, senza peraltro adeguatamente motivare sul punto. Sotto diverso profilo, l’appellante deduce che comunque lo spostamento dell’impianto eolico comporterebbe un intervento antieconomico di adattamento, criterio elaborato dalla giurisprudenza per distinguere i beni immobili dai mobili. Ancora, deduce che il riferimento contenuto nell’art. 102 comma 2 Tuir “al normale periodo di deperimento e consumo” non puo’ comportare e giustificare una deroga ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31.12.1988, che definisce “unità immobiliari i manufatti prefabbricati sebbene appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. Pertanto gli impianti eolici nel caso di specie, e in particolare “le cosiddette torri o pali eolici” , aventi caratteristiche tipologiche e costruttive con caratteri di stabilità, costituenti strutture stabilmente ancorate al suolo, devono essere inquadrati tra i beni immobili con coefficiente di ammortamento del 4% ex DM 31.12.1988. In atri termini, secondo l’Ufficio, l’attribuzione della qualifica di immobili agli impianti eolici dapprima è stata fatta discendere dalla rilevanza catastale di tali beni e poi dal criterio, elaborato dalla giurisprudenza, relativo alle caratteristiche tipologiche e costruttive con caratteri di stabilità, solidità e consistenza volumetrica, caratteristiche integrate da beni mobili cd imbullonati, equiparati ai veri e propri beni immobili. Cita sul punto giurisprudenza di legittimità del 2004 e più recente giurisprudenza di merito. 4) L’ufficio appellante deduce ancora l’irrilevanza dell’annullamento dell’accertamento ai fini Irap per la medesima annualità nei confronti della R. S. M. srl. Sottolinea al riguardo che è stato esercitato il potere di autotutela per un’erronea determinazione della base imponibile, in seguito al sganciamento del tributo regionale dall’imposta sul reddito della