Anno: 2021

La pattuizione era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità e doveva essere assoggettata a tassazione in misura fissa e non proporzionale; Commissione per la Lombardia accoglie l’appello proposto dal contribuente annullando gli originari atti impositivi dell’Agenzia erariale

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943    Nella Sentenza del 24/11/2020 n. 2705 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 11 abbiamo visto che con atto di citazione notificato in data 13-16/6/2014, A.-A. del L. S.p.A. conveniva in giudizio il B. P. S. C. deducendo – in relazione al contratto di conto corrente ordinario assistito da apertura di credito ed al conto anticipi l’illegittima applicazione di tassi di interesse ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, corrispettivo di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, spese e valute non concordati, nonché l’illegittima applicazione di interessi oltre il tasso soglia usura ex L.108/96 e L.2/2009 art 2 bis, con condanna della Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate o riscosse oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. All’esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2312/2016 dep. il 23/02/2016 – accoglieva la domanda attorea e per l’effetto accertava una differenza rispetto al saldo della Banca a favore del correntista A. A. per il L. S.p.A. Seguiva ricorso della A. avanti al Tribunale di Milano, medesima sezione sesta (RGR 39302/2014 SUB n.1) per correzione di errore materiale e, all’udienza del 22/03/2016, il G.O. così statuiva: “dispone che al punto due dopo “accerta … spa” sia aggiunta la seguente statuizione: ” per l’effetto condanna B. P. soc. coop ……… .. alla restituzione dell’importo di euro 335.225, 16 in favore di parte attrice. Su detto importo devono calcolarsi gli interessi al tasso legale dal 13. 08. 2012 In data 2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, notificava, a mezzo PEC, l’avviso di liquidazione (dell’Imposta ed irrogazione delle sanzioni) N. in relazione alla citata Sentenza Civile del 23/02/2016 con la seguente motivazione enunciazione titoli soggetti ad iva: euro 200,00 (euro 200,00 x 1 – artt. 5, 22 dpr 131/86 e 1 tariffa parte ii); condanna al pagamento di somme f.c. iva pari ad euro 335.255,16: euro 10.058,00 aliq 3% art. 8 tariffa parte i; condanna al pagamento di interessi f.c. iva pari ad euro 16.724,18; euro 502,00 (aliq. 3% – artt. 15 dpr 633/72 e 8 tariffa parte i). II B. ha impugnato l’avviso di liquidazione eccependo – la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, nonché degli artt. 3 e 21-septies della L. 241/1990, per difetto di motivazione dell’atto impugnato; – la falsa e/o errata applicazione dell’art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986 e la asserita violazione dell’art. 8 lett. e) della Tariffa Parte Prima allegata a/DPR 131/1986; – la violazione dell’art. 40 del DPR 131/1986in combinato disposto con la nota II all’art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986; – l’errata applicazione dell’art. 15 del DPR 633/1972 Eccepiva in particolare il difetto di motivazione mancando l’indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’Agenzia, perché non reca l’indicazione del titolo enunciato assoggettato a imposta fissa; perché non recava l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali ha considerato “Fuori Campo Iva” la somma di euro 335.255,16; non recava l’indicazione del procedimento seguito, dei tassi applicati e dei calcoli effettuati (termine iniziale e finale) per la determinazione dell’importo complessivo di euro 16.724,18 a titolo di interessi; non recava l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali ha considerato i citati interessi “Fuori Campo Iva” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72. Deduce inoltre che l’impugnato avviso di liquidazione sarebbe illegittimo ed anche infondato in quanto l’A.F. quale attore sostanziale nel processo tributario, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., gli elementi su cui ha basato la pretesa tributaria. Nel caso di specie invece l’Ufficio erariale non avrebbe provato i presupposti di fatto e di diritto alla base della imposta fissa né il procedimento di liquidazione seguito per la quantificazione degli interessi, né ancora avrebbe provato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per le quali ha considerato “Fuori Campo Iva” l’importo oggetto di restituzione e i relativi interessi. Ha inoltre eccepito la violazione dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 in combinato disposto con la nota II art. 8, della Tariffa, Parte prima D.P.R. 131/1986 per avvenuta dedotta violazione del principio di alternatività IVA/Registro. L ‘AF per contro, ritualmente costituitasi quale appellata anche in secondo grado, in ragione di tutto quanto già in precedenza esposto ed argomentato rivendicava, anche in questa sede di gravame, la piena legittimità formale e sostanziale dell’avviso di liquidazione oggetto di giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna della parte contribuente ricorrente alle spese di giudizio e riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già rassegnate in primo grado a sostegno della piena legittimità dell’azione impositiva. Il Collegio odierno giudicante, procedeva agli adempimenti processuali di legge e quindi, all’ esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Deve ritenersi, preliminarmente ed in rito, sussistente la giurisdizione dell’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Pure deve ritenersi correttamente radicata la competenza per territorio e per materia dell’adita Autorità Giudiziaria Tributaria. In via preliminare il Collegio odierno giudicante condivide quanto statuito ed affermato dalla Corte di Cassazione con la sua pronunzia n. 32954/2018 secondo cui in via generale, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D. lgs. n. 546/1992 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi“, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Tale principio, più volte applicato quando all’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello

L’Avviso di accertamento emesso per tardiva registrazione di un contratto di locazione dall’Agenzia delle Entrate – DP di Monza e Brianza, contestava la sanzione sull’intera durata del contratto e non solo per la prima annualità. Il contribuente impugna: sia la CTP di Milano che la CTR della Lombardia respingono l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DI RICORSO. 1.1 Nella Sentenza del 25/08/2020 n. 1797 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio abbiamo visto come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 1994/7/2019), depositata il 9 maggio 2019, ha accolto il ricorso della società F. M. S.r.l. avverso l’Avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro (anno d’imposta 2015), emesso dall’Agenzia delle Entrate – DP di Monza e Brianza, per tardiva registrazione di un contratto di locazione, contestando l’applicazione della sanzione sull’intera durata del contratto e non solo per la prima annualità, per la quale aveva versato la sanzione in sede di ravvedimento operoso. 1.2 Avverso la citata sentenza, in data 7 gennaio 2020 ha proposto appello (ex art. 53 del D.Lgs. 546/92) l’Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, segnala che la Società contribuente ha registrato tardivamente, in data 24 luglio 2015, ovvero dopo oltre un mese dalla stipula un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo, della durata di sei anni (dall’1 giugno 2015 al 31 maggio 2021), con un canone annuale di euro 25.000,00. Al momento della registrazione la contribuente ha optato per il pagamento annuale dell’imposta, provvedendo contestualmente ed in proporzione al canone annuale, al pagamento delle sanzioni per tardiva registrazione mediante “ravvedimento operoso” corrispondendo oltre all’imposta dovuta (pari ad euro 250,00), per la prima annualità, l’importo di euro 30,00, corrispondenti a 1/10 del minimo della sanzione prevista per la tardiva registrazione, pari al 120% dell’imposta dovuta. La pretesa erariale notificata ai locatori a mezzo del Provvedimento impositivo de quo concerne la residua somma di euro 890,00, di cui euro 870,00 per sanzioni, euro 2,50 per interessi ed euro 17,50 per spese di notifica, sull’intero canone, ai sensi degli artt. 17 e 43 del DPR 131/1986. L’Agenzia delle Entrate si duole, pertanto, dell’errata e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, tariffa parte I, allegata al DPR 131/1986 e 43, comma 1, lett. h), del DPR 131/1986. Svolge, quindi, le proprie difese richiamandosi alla Risoluzione del 28 marzo 2001, n. 36/E, nonché ribadendo che, ai sensi del più volte citato art. 43, comma 1, lettera h), “la base imponibile (dell’imposta di registro) è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto” e che il pagamento annuale dei canoni è una mera opzione. Sul punto richiama la sentenza n. 3501/12/2018 della CTP di Milano. Chiede pertanto che, in riforma della sentenza di primo grado, venga dichiarata la legittimità dell’atto originariamente impugnato; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 1.3 La Società contribuente non si è costituita nel presente giudizio. 1.4 La controversia è trattata in Camera di Consiglio. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2.2 L’art. 43, comma 1, lettera h, del DPR 131/1986, stabilisce che per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto. Inoltre, l’art. 17 del DPR 131/1986, per la locazione di beni immobili, prevede, espressamente, la possibilità di assolvimento dell’imposta anno per anno, commisurata al canone relativo a ciascuna annualità del contratto. Opzione consentita, esercitata dalla Società contribuente. 2.3 Relativamente al caso di specie, occorre quindi osservare che l’imposta di registro dell’1%, è pari ad euro 250,00, sul canone di locazione soggetto ad Iva, per la prima annualità e che la Società contribuente accortasi della tardiva registrazione ha provveduto entro il termine di 90 giorni a sanare l’irregolarità, mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997. 2.4 Orbene, ciò considerato, non appare condivisibile la tesi erariale – fondata sulla sola interpretazione letterale della norma (art. 43 del DPR 131/1986) – e posta a fondamento dell’Avviso di liquidazione impugnato, in quanto devono ritenersi sussistere nel caso di specie, perlomeno obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, (combinato disposto degli artt. 43 e 17 del DPR 131/1986). 2.5 Inoltre per effetto della relativamente recente revisione del sistema sanzionatorio, quest’ultimo deve ritenersi ispirato a principi di effettività, proporzionalità (di matrice comunitaria) e certezza della risposa sanzionatoria dell’ordinamento (v. Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 158 del 2015), nonché di graduazione dell’entità delle stesse sanzioni, secondo una graduazione dell’effettiva gravità delle violazioni commesse dal contribuente. 2.6 In altre parole, il legislatore delegato ha cercato di sottolineare il distinguo tra le “piccole” violazioni, fattispecie nelle quali non si rinviene l’intento di sottrarsi agli obblighi dichiarativi o di versamento, come è nel caso che qui ci occupa, e le condotte più pericolose. 2.7 I richiamati principi, che sorreggono una interpretazione costituzionalmente orientata, consentono di affermare l’illegittimità dell’Avviso di liquidazione impugnato, che va, dunque, annullato. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma la sentenza di primo grado.    

Ove l’ Agenzia delle Entrate (DP II di Milano) affermi una responsabilità solidale del curatore fallimentare deve indicare, nell’atto di addebito, le ragioni che determinano tale responsabilità: l’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto. La cartella di pagamento impugnata va, dunque, annullata, poiché illegittima.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DI RICORSO Nella Sentenza del 25/08/2020 n. 1798 – Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 1 abbiamo visto come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 2190/16/2019), depositata il 17 maggio 2019, ha accolto il ricorso (spese compensate) del Signor A. V. (curatore fallimentare) avverso la cartella di pagamento, notificatagli in data 10 giugno 2018, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate – DP II di Milano in base all’Avviso di liquidazione, non opposto, concernente l’omesso versamento dell’imposta di registro per l’anno 2016, e dovuta dalla Società fallita C. T. S.a.s. di L. Er. & X (locatario), in relazione al contratto di locazione registrato a Milano il 31 maggio 2012 (serie 6, n. 6251). 1.2 I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso poiché la Cartella in questione è stata notificata al ricorrente, personalmente, senza indicare in alcun modo in quale veste egli ha ricevuto tale atto, che avrebbe dovuto essere indirizzato allo stesso ricorrente, ma nella sua qualità di curatore fallimentare di C. T. S.a.s. (che è stata indicata ancora in bonis, quale coobbligata). 1.3 Avverso la citata sentenza (n. 2190/16/2019), in data 4 dicembre 2019, ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate che lamenta l’erroneità del reso giudicato, per omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, n. 4 del D.Lgs. 546/1992. Nel confermare la correttezza del proprio operato, segnala, in particolare, che la cartella impugnata è stata preceduta da regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione, puntualmente recante l’indicazione della qualifica del contribuente, come soggetto responsabile (d’imposta) e che la parte, onde dolersi del merito della pretesa, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il summenzionato Avviso, precisando che la mancata proposizione di siffatta impugnazione rende inammissibile l’odierna eccezione. Quanto al merito della pretesa erariale, l’Agenzia delle Entrate segnala che, come si evince dai dati estratti dal Registro delle Imprese, la C. T. S.a.s. in liquidazione è stata dichiarata fallita in data 10 settembre 2015 e che il debito tributario oggetto della Cartella è sorto, successivamente, in data 1 marzo 2016; ed, inoltre che, nel caso di specie, controparte ha omesso di pagare l’imposta di registro di registrazione per le annualità successive, relative, al contratto di locazione, quando avrebbe ben potuto, nell’ambito dei poteri conferitegli dalla legge, procedere alla risoluzione dello stesso contratto di locazione (art. 80, comma 3, della Legge fallimentare). Per tali ragioni, precisa l’Ente impositore, deve considerarsi un debito direttamente facente capo alla procedura concorsuale, al cui puntuale adempimento (concretamente non intervenuto) era tenuto il curatore, in qualità di soggetto responsabile. Svolge le proprie difese, con richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché con riferimento agli ulteriori agli ulteriori motivi del ricorso, dichiarati assorbiti dalla Commissione Tributaria Provinciale, ribadendo (mediante rinvio) a tutto quanto già esposto nei propri scritti difensivi di primo grado. Chiede, in via principale, l’accoglimento dell’appello per inammissibilità e infondatezza del ricorso e, in riforma della sentenza appellata, la conferma della Cartella impugnata; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 1.4 Il ricorrente, che non si è costituito nel presente procedimento, nel ricorso introduttivo del giudizio aveva segnalato di essere curatore fallimentare della fallita C. T. S.a.s. (nominato in data 11 settembre 2015) e, pertanto, ogni domanda relativa ai debiti della stessa, avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 101 L.F., precisando, altresì, di non avere effettuato alcun riparto in favore dei creditori. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della Cartella di pagamento impugnata. 1.5 La controversia è trattata in camera di consiglio, non essendo stato richiesta dall’appellante Ufficio, la pubblica udienza. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve essere respinto, risultando la sentenza impugnata immune dai vizi denunciati. 2.2 Come si evince dalla stessa Cartella di pagamento impugnata, la pretesa erariale si riferisce all’imposta di registro dovuta in relazione al contratto di locazione pluriennale anno 2012, Serie 3, (data di scadenza 01/03/2016). “Responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati: C. S. S.r.l. in liquidazione; C. T. S.a.s. di L. E. & C.”. 2.3 Occorre quindi osservare che la cartella in questione, è intestata al ricorrente Signor A. V. ed allo stesso notificata, in qualità di coobligato, in data 10 giugno 2018, senza indicare in alcun modo la sua qualifica di curatore della società fallita (in data 11 settembre 2015) C. T. S.r.l. (peraltro segnalata ancora in bonis, quale coobligata). 2.4 Orbene ove l’Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell’atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità, la quale deve nascere da un cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare (ad esempio, a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari), ponendo il Curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo – se del caso – l’intervento determinante degli organi di controllo della procedura (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373). Sul punto, risulta incontestato che il Curatore non avesse effettuato alcun riparto in favore dei creditori. 2.5 Le restanti questioni restano assorbite. 2.6 La cartella di pagamento impugnata va, dunque, annullata, poiché illegittima. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: conferma la sentenza di primo grado.  

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI SECONDO L’’AGENZIA DELLE ENTRATE MA NON SECONDO IL GIUDICE TRIBUTARIO

  Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 IL PROCESSO Di quale provvedimento parliamo e di quale giudice: Il provvedimento è la Sentenza emessa il 15 giugno 2018 n. 15862 dal collegio n. 5 della Corte di Cassazione. Quale è stato lo svolgimento del processo La società S.A. e P. V. s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento con cui era stato contestato, anche ai fini dell’imputazione ai soci, il reddito percepito nell’anno 2003 e l’Iva detratta nel medesimo anno d’imposta per cinque fatture ricevute dalla ditta Ga. di G.F., nei confronti della quale era stata elevato un processo verbale di constatazione relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni dal 2000 al 2003. Cosa hanno deciso la commissione tributaria provinciale e regionale La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna sul rilievo che l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito prova alcuna circa il fatto che le cinque fatture emesse dalla Ga. di G.F. ed intestate alla società S.A. e P. V. s.n.c. fossero relative ad operazioni inesistenti. Ciò in quanto l’ufficio avrebbe dovuto provare a mezzo di indagini bancarie che le somme corrisposte dalla in relazione alle fatture regolarmente annotate nella contabilità erano state a questa restituite. Dunque non esistevano presunzioni gravi, precise e concordanti a carico della ma solo presunzioni a carico della Ga. Sicché il contribuente non era gravato dell’onere della prova dell’effettività delle operazioni. L’appello avverso la sentenza di secondo grado Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. La causa è stata rubricata al numero R.G. 28365/2011. Quali sono i motivi di impugnazione della sentenza avanti la CT Regionale Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54e art. 2697 c.c.. In cosa consiste il vizio del primo motivo secondo l’Agenzia delle Entrate. Sostiene che la CTR ha disatteso i principi più volte affermati dalla corte di legittimità in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, posto che l’agenzia delle entrate aveva fornito attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, sicché sarebbe stato onere della contribuente provare che le operazioni stesse erano effettive. Qual è il secondo motivo di impugnazione dell’Ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Quali sono le ragioni a sostegno del vizio di insufficiente motivazione Sostiene che hanno errato i giudici di appello nel ritenere che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare tramite indagini bancarie la restituzione da parte della Ga. delle somme ricevute dalla XXXX corrispondenti agli importi indicati in fattura. La CTR non ha tenuto conto degli importanti elementi presuntivi elencati nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso di accertamento, quali la mancanza di organizzazione in capo alla predetta Ga. e le intercettazioni telefoniche a carico del Cupone e di G.F. da cui emergeva l’accordo intercorso tra i due per l’emissione di fatture cui non corrispondevano prestazioni effettivamente eseguite. Il contribuente impugnava anche l’avviso di accertamento relativo ai redditi di partecipazione nella società a responsabilità limitata Con distinto ricorso P.V. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione nella società S.A. e P. V. s.n.c.. Cosa ha deciso il giudice di secondo grado riguardo questo seconda impugnazione del contribuente La commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR dell’Emilia Romagna sul rilievo che la stessa CTR aveva già deciso la causa d’appello relativa alla società S.A. e P. V. confermando la decisione di primo grado con cui era stato annullato l’avviso di accertamento, per il che, considerato che il reddito da partecipazione è conseguenziale a quello determinato in capo alla società, l’appello dell’ufficio andava rigettato. Come ha agito la Agenzia delle Entrate a seguito della pronuncia del giudice Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. La causa è stata rubricata al numero R.G. 9157/2012. Quali sono i motivi con cui l’Agenzia delle Entrate impugna e tenta di censurare la statuizione del giudice a favore del contribuente. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 132 c.p.c., il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 e art. 2909 c.c.. Sostiene che la sentenza impugnata è priva di motivazione poichè contiene il mero riferimento alla sentenza pronunciata nei confronti della società senza neppure menzionare o richiamare sinteticamente la relativa motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c., in quanto la CTR ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamento relativo al socio P. sulla base del presupposto di aver già annullato l’avviso di accertamento societario senza considerare che tale sentenza non era ancora passata in giudicato. Tale effetto avrebbe potuto prodursi solo a seguito dell’annullamento definitivo dell’atto presupposto. 9. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’ 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto la CTR, in presenza di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di società di persone con riguardo a reddito da partecipazione, avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione della causa relativa alla società. Quale è stata la decisione del giudice di Cassazione e quale è la motivazione della stessa Osserva preliminarmente la Corte che costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone

L’amministratore di fatto non poteva essere chiamato a rispondere, in via solidale, per il pagamento di sanzioni elevate a carico della società (in ragione della mancanza di profitto ricavato dallo stesso): avviso di accertamento e provvedimento sanzioni annullati.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza del 20/10/2020 n. 2392 Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 22 abbiamo visto che con ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano rubricati a1 n. 4214/2017 e 4215/2017 R.G.R (riuniti), A. D. impugnava gli avvisi nei quali veniva individuato quale amministratore di fatto di T. soc. coop. a.r.l. in liquidazione e ritenuto responsabile in solido per le sanzioni per i periodi di imposta 2011 e 2012. La commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1422/16/2019 depositata il 27/03/2019, ritenuta provata la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, respingeva i ricorsi riuniti e compensava le spese in ragione della complessità. Propone appello il sig. D. A. eccependo 1) l’insussistenza della responsabilità solidale per le sanzioni essendo le sanzioni amministrative a carico esclusivo della persona giuridica nei confronti della quale è contestata la violazione tributaria 2) la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo e dell’art. 7 Legge 27 luglio 2000. Conclude pertanto chiedendo di voler annullare e/o comunque riformare la sentenza impugnata. Si costituisce l’Agenzia delle Entrate formulando le proprie controdeduzioni nelle quali eccepisce l’infondatezza dell’appello di controparte ribadendo la responsabilità solidale per le sanzioni in capo al sig. A. nonché la insussistenza di alcun obbligo per l’amministrazione finanziaria di avviare il contraddittorio, non ricorrendo un obbligo generale di contraddittorio, né uno dei casi in cui qualche disposizione speciale prevedeva diversamente. Conclude, pertanto chiedendo di rigettare l’appello confermando la sentenza impugnata e per l’effetto dichiarare la legittimità degli atti impugnati nonché condannare la parte avversa alla rifusione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio. L’appello veniva discusso e deciso nell’udienza del 23/09/2020. In via preliminare il legale del ricorrente durante l’udienza produceva copia delle sentenze n. 4303/16/2018, 5927/12/18 e 193/16/2020 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e sentenza n. 4308/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, la parte Resistente non si opponeva. Le parti, chiedevano in sede di udienza la unificazione della discussione dei ricorsi rubricati RG 4022/2019 e RG 3219/2019. La commissione esaminata la documentazione agli atti, non ha ritenuto possibile l’unificazione dei processi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il collegio ritiene legittime le motivazioni, con cui il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, per avere la CTP erroneamente esteso all’amministratore di fatto la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate alla società.  L’art. 7 del D.L. 269/2003, nell’affermare che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” esclude chiaramente ogni forma di (co)responsabilità amministrativa dell’autore materiale dell’illecito fiscale, sia esso formalmente investito del potere di amministrazione o mero gestore di fatto. In senso conforme si richiama la sentenza n. 10975 del 18 aprile 2019 con cui la Cassazione ha ribadito che ” Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 472, ma solo in quanto compatibili” (confermando così un consolidato orientamento giurisprudenziale: ex multis Cass. nn. 19716/2013, 4775/2016, 25284/2017). In via di principio, in presenza di violazioni delle norme fiscali commesse da un amministratore di fatto di società di capitali o enti con personalità giuridica, l’unico soggetto cui è ascrivibile la responsabilità amministrativa è l’Ente. Tuttavia, tale principio non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera fictio creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. 10975/2019). Nel caso di specie, le sanzioni erano state contestate sia alla società che al suo presunto amministratore di fatto. Trovando applicazione la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, introdotta dall’art. 7, c. 1, d.l. n. 269 del 2003, l’amministratore di fatto non poteva essere chiamato a rispondere, in via solidale, per il pagamento di sanzioni elevate a carico della società, non soltanto perché comminate in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore della richiamata norma, ma anche e soprattutto in considerazione della mancata prova in ordine al profitto che il medesimo avrebbe realizzato dalle violazioni contestate alla società. Risulta assorbito ogni altro motivo di appello in quanto risulta illegittima per carenza di legittimazione passiva e, per i motivi sopra illustrati, l’attribuzione di responsabilità solidale al contribuente delle violazioni della società. Il collegio ritiene, comunque anche fondato il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione, come sancito in numerose pronunce della Cassazione (si vedano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 26635 del 2009, n. 18906 del 2011 e n. 14026 del 2012). La Commissione accoglie l’appello, e in ragione della complessità e particolarità della materia trattata e soprattutto della complessità della vicenda sottesa alla causa dispone la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.   Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   P.Q.M La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Accoglie l’appello e compensa le spese.  

Scongiurata per il contribuente l’applicazione retroattiva della norma grazie all’impugnazione in appello: i bonifici non erano imputabili a maggior reddito di capitale; l’avviso di accertamento di cui è causa deve, pertanto, essere annullato.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FATTO Nella sentenza n. Sentenza del 19/10/2020 n. 141 Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1 il giudice, inizialmente, puntualizza che la Guardia di Finanza esaminò la posizione fiscale del sig. V.E.C. per il quale erano emersi n. 7 bonifici per totali euro 145.000,00 effettuati nell’anno 2014 dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia. Il contribuente, convocato presso Guardia di Finanza, ammetteva la paternità di tali somme e dichiarava che la detenzione in San Marino di tali somme fosse iniziata nell’anno 2010. I militari, constatavano a mezzo PVC (Processo verbale di Constatazione) redatto in data 13.11.2017 le seguenti violazioni: l’omessa dichiarazione di redditi diversi per euro 145.00,00 (ex art. 12 del DL n. 78/2009 “Contrasto ai paradisi fiscali”) per l’anno 2010; l’omessa dichiarazione di redditi di capitale presuntivamente maturati (ex art. 6 del DL n. 167/1990 – “Tassazione presuntiva”.) per gli anni dal 2010 al 2014; l’omesso versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero per gli anni dal 2012 al 2014. L’Ufficio, in sede di recepimento di tale atto istruttorio, motivando che stante il c.d. raddoppio dei termini il periodo d’imposta 2008 fosse ancora accertabile e che il sig. V.E.C. non aveva provato la data di costituzione delle disponibilità detenuta in San Marino, accertava nel 2008 il periodo d’imposta ove presumere la costituzione di dette disponibilità. Ne seguiva avviso di accertamento emesso per l’anno 2008 e notificato in data 14.12.2017 con cui venivano ripresi a tassazione le attività finanziarie detenute all’estero per euro 145.000,00 e gli interessi per euro 5.671,00 presuntivamente percepiti in quell’anno. In data 03.05.2018 il sig. V.E.C. impugna l’atto impositivo assumendo: l’inapplicabilità del c.d. raddoppio dei termini stante l’irretroattività della norma che lo consentiva (DL 78/2009 art. 12) rispetto al periodo di imposta accertato (2008); il mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la consegna del PVC (13.11.2017) e la notifica dell’atto impositivo (14.12.2017); l’inapplicabilità della disciplina del monitoraggio fiscale di cui al DL 167/1990 stante il fatto che le banche sanmarinesi, essendo sottoposte alle direttive e alla vigilanza della Banca d’Italia, devono essere ritenute alla stessa stregua di un operatore residente. L’Ufficio si costituisce in giudizio replicando a tutte le censure mosse dal contribuente. La CTP di Udine, con sentenza rigettava il ricorso osservando: in ordine al motivo 1) che trattandosi di norma processuale risultava tempestivo l’agire dell’Ufficio; in ordine al motivo 2) che la norma invocata non era applicabile atteso che la verifica era stata effettuata in ufficio e che comunque controparte non aveva offerto la c.d. prova di resistenza; in ordine al motivo 3) che la Repubblica di San Marino era Stato estero agli effetti del c.d. monitoraggio fiscale. Ha quindi proposto appello il contribuente concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese. Resiste l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine costituendo in giudizio con deposito di controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata con rifusione delle spese di lite. La vertenza è trattata in pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE L’appello del Contribuente è fondato. Osserva il Collegio che il raddoppio dei termini è un meccanismo che agevola l’Amministrazione Finanziaria nella propria attività accertatrice ed è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2006 in relazione a fattispecie che, oltre a violare norme tributarie, integrano verosimilmente una Condotta penalmente rilevante. Le numerose incertezze applicative e i frequenti abusi hanno sin da subito messo in discussione tale disciplina introdotta dal c.d. Decreto Bersani-Visco, la quale, dopo un salvataggio da parte della Corte costituzionale, è stata sostanzialmente abrogata dal legislatore nel 2015. Lo stesso meccanismo del raddoppio è stato esteso nel 2009 alle violazioni della disciplina sul c.d. monitoraggio fiscale, collegandolo ad una presunzione di evasione degli attivi esteri non dichiarati in Quadro RW. Pertanto, ricostruiti i problemi applicativi di questa tormentata disciplina, la quale presenta dei profili di evidente contrasto con il diritto europeo c.d. primario. Prendendo le mosse da una decisione resa dalla Corte di Giustizia UE il 15 febbraio 2017, quest’ultima ha stabilito che la disciplina di uno Stato membro che preveda maggiori termini di accertamento per capitali detenuti in Stati terzi costituisce una restrizione incompatibile con la libera circolazione del capitale ex art. 63 TFUE, la quale può essere considerata giustificata solo nell’ipotesi in cui fosse già esistente al 31 dicembre 1993. A tale significativo colpo alla “tenuta” del raddoppio dei termini di accertamento per attività detenute all’estero – il quale inevitabilmente si ripercuote sulla disciplina italiana dell’art. 12, comma 2 bis, D.L. n. 78/2009, in quanto perfettamente sovrapponibile a quella olandese oggetto di censura europea – si aggiunge la recente presa di posizione della Suprema Corte emergente nell’ord. 2 febbraio 2018, n. 2662. In tale statuizione viene finalmente avallata la condivisibile tesi secondo cui la presunzione di evasione di cui al comma 2 avrebbe natura sostanziale, perché produce indubbi “effetti negativi” a carico del destinatario obiettivamente imprevedibili al momento della relativa introduzione e, pertanto, irretroattiva (con un dictum la cui portata si estende anche al connesso meccanismo del raddoppio). Tale ultimo arresto è stato altresì ribadito con la recentissima Ordinanza della S.C. n. 9119/2020 che ha avuto modo di osservare come la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 10 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione. (Cass. 2666 del 2018 e Cass. 27845 del 2018). L’appello va quindi accolto restando assorbiti gli ulteriori motivi di

L’Amministrazione della società contribuente non aveva potuto depositare i libri contabili a causa di un attacco hacker ma, appena possibile, provava che i ricavi giudicati omessi erano stati regolarmente contabilizzati: accoglimento dell’appello della contribuente e annullamento dell’avviso di accertamento.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 Nella sentenza del 01/12/2020 n. 2804 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione 12 di cui in epigrafe vediamo come, inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso presentato da T. B. socio unico con quote del 100% della s.r.l. V. O. avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2013 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, con il quale era stato accertato a carico della contribuente un reddito imponibile di euro 29.513,30, derivante da redditi di partecipazione alla società, con conseguenti maggiori imposte di euro 12.497,00, oltre accessori. Contro la decisione di primo grado presentava appello la contribuente, deducendo: – il verbale di constatazione in data 8.11.2014 redatto dalla Guardia di Finanza di M. L. non ha tenuto conto della circostanza che la società N. non aveva potuto depositare i libri contabili a causa di un attacco hacker presso lo studio commerciale associato E.-D.-A., evento che aveva reso indisponibili i documenti contabili; – l’attribuzione al socio unico dei presunti redditi della società è frutto di una doppia presunzione, vietata dall’ordinamento; ne consegue che la presunzione della distribuzione ai soci degli utili societari non contabilizzati deve basarsi su elementi concreti dai quali ricavare con certezza l’avvenuta produzione di utili extracontabili, oltre alla consapevolezza di tale circostanza da parte dei soci e l’effettiva avvenuta distribuzione degli utili medesimi, elementi che non sono stati in alcun modo provati dall’Ufficio impositore; – mancata richiesta di chiarimenti alla contribuente, come prescritto dall’art. 37 bis DPR 600/73; – mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento; – la contribuente, appena acquisiti i documenti dallo studio del commercialista, aveva provato che i ricavi giudicati omessi erano stati viceversa regolarmente contabilizzati in data 30 giugno 2013 e le somme erano coincidenti con quanto accertato dalla Guardia di Finanza; – la ripresa a reddito della somma di euro 19.708,05, relativa a un saldo negativo di cassa è errata, poiché, come risulta dal partitario di cassa, il saldo è stato sempre positivo; – la contribuente, a far tempo dall’anno 2012 aveva effettuato versamenti come finanziamento soci al fine di arginare le gravi perdite della società, senza riuscire, tanto che, a seguito delle ultime perdite, si era deciso di metterla in liquidazione; – la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno omesso di considerare il versamento soci in conto aumento capitale di euro 119.676 nell’anno di imposta 2013; ove tale contabilizzazione fosse stata presa in considerazione, sarebbe stato azzerato il maggior reddito di 59.359,00 accertato. La contribuente chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento, con vittoria di spese. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate e chiedeva la conferma della sentenza impugnata e ribadendo la legittimità dell’attribuzione al socio unico dei maggiori redditi accertati in capo alla società. Alla pubblica udienza del 7 settembre 2020 le parti illustravano le rispettive difese e concludevano riportandosi ai propri atti. La causa era trattenuta in decisione, discussa in Camera di Consiglio lo stesso giorno e decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La decisione della causa deve muovere dalla valutazione dei fatti che hanno condotto all’emissione dell’avviso di accertamento. In data 20.5.2016 l’Agenzia delle Entrate notificava alla s.r.l. V. O., in persona del liquidatore S. A., avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013 con il quale, sulla base di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza compendiati nel PVC allegato, contestava la mancata contabilizzazione di ricavi nella misura di 110.703,16, relativi a fatture di vendita specificamente indicate; inoltre, accertava ulteriori ricavi nella misura di 19.708,05 euro relativi al maggiore saldo di cassa registrato al 31.12.2013; conseguentemente accertava un maggiore reddito di impresa pari a euro 59.359,21. Avverso tale avviso di accertamento presentava ricorso il S., nella qualità di liquidatore e la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 1817 in data 7.4.2017, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. Nessun dubbio, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, richiamata dalle parti, che in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione dell’attribuzione degli utili pro-quota ai soci degli utili stessi a motivo della ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo da parte dei medesimi che la gestione sociale. Tuttavia, afferma la Suprema Corte (vedi tra le tante, Cass. N. 15334/2013), è salva la possibilità per il contribuente, di dimostrare la mancanza di utili o la mancata distribuzione degli stessi. Ora, se pure l’avviso di accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo, è altrettanto accertato che l’atto impositivo non è stato notificato alla odierna appellante che, quindi, non è stata messa in condizione di esporre le sue ragioni. B., infatti, è venuta a conoscenza di tale atto impositivo quando le è stato notificato avviso di accertamento con il quale, a motivo del suo status di socio unico della s.r.l. V O, le sono stati attribuiti redditi di capitale pari al 49% dell’ammontare degli utili nella misura di euro 29.513,30. Tale accertamento è il primo atto impositivo notificato alla T. e, quindi, la stessa ben può dimostrare la mancata percezione degli utili non sono perché gli stessi non sono stati distribuiti ma anche nel caso in cui la stessa possa dimostrare che tali utili non si sono realizzati. Come si è detto, l’accertamento nei confronti della società è scaturito dalla circostanza che non sarebbero state contabilizzate fatture di vendita per l’importo di euro 110.703,12 oltre a un saldo di cassa di euro 19.708,05. Ora, la T. ha documentato, allegando denuncia presentata dal commercialista della società, che mancata esibizione della contabilità della società nel momento in cui è stato emesso accertamento nei confronti della stessa, è derivato da un problema verificatosi sul sistema contabile del commercialista che tale contabilità gestiva, per il quale, trattandosi di attacco hacker, aveva presentato denuncia. D’altra parte di tale problema la T. è venuta a conoscenza nel momento in cui ha ricevuto