La pattuizione era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità e doveva essere assoggettata a tassazione in misura fissa e non proporzionale; Commissione per la Lombardia accoglie l’appello proposto dal contribuente annullando gli originari atti impositivi dell’Agenzia erariale
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C. deducendo – in relazione al contratto di conto corrente ordinario assistito da apertura di credito ed al conto anticipi l’illegittima applicazione di tassi di interesse ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, corrispettivo di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, spese e valute non concordati, nonché l’illegittima applicazione di interessi oltre il tasso soglia usura ex L.108/96 e L.2/2009 art 2 bis, con condanna della Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate o riscosse oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. All’esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2312/2016 dep. il 23/02/2016 – accoglieva la domanda attorea e per l’effetto accertava una differenza rispetto al saldo della Banca a favore del correntista A. A. per il L. S.p.A. Seguiva ricorso della A. avanti al Tribunale di Milano, medesima sezione sesta (RGR 39302/2014 SUB n.1) per correzione di errore materiale e, all’udienza del 22/03/2016, il G.O. così statuiva: “dispone che al punto due dopo “accerta … spa” sia aggiunta la seguente statuizione: ” per l’effetto condanna B. P. soc. coop ……… .. alla restituzione dell’importo di euro 335.225, 16 in favore di parte attrice. Su detto importo devono calcolarsi gli interessi al tasso legale dal 13. 08. 2012 In data 2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, notificava, a mezzo PEC, l’avviso di liquidazione (dell’Imposta ed irrogazione delle sanzioni) N. in relazione alla citata Sentenza Civile del 23/02/2016 con la seguente motivazione enunciazione titoli soggetti ad iva: euro 200,00 (euro 200,00 x 1 – artt. 5, 22 dpr 131/86 e 1 tariffa parte ii); condanna al pagamento di somme f.c. iva pari ad euro 335.255,16: euro 10.058,00 aliq 3% art. 8 tariffa parte i; condanna al pagamento di interessi f.c. iva pari ad euro 16.724,18; euro 502,00 (aliq. 3% – artt. 15 dpr 633/72 e 8 tariffa parte i). II B. ha impugnato l’avviso di liquidazione eccependo – la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, nonché degli artt. 3 e 21-septies della L. 241/1990, per difetto di motivazione dell’atto impugnato; – la falsa e/o errata applicazione dell’art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986 e la asserita violazione dell’art. 8 lett. e) della Tariffa Parte Prima allegata a/DPR 131/1986; – la violazione dell’art. 40 del DPR 131/1986in combinato disposto con la nota II all’art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986; – l’errata applicazione dell’art. 15 del DPR 633/1972 Eccepiva in particolare il difetto di motivazione mancando l’indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’Agenzia, perché non reca l’indicazione del titolo enunciato assoggettato a imposta fissa; perché non recava l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali ha considerato “Fuori Campo Iva” la somma di euro 335.255,16; non recava l’indicazione del procedimento seguito, dei tassi applicati e dei calcoli effettuati (termine iniziale e finale) per la determinazione dell’importo complessivo di euro 16.724,18 a titolo di interessi; non recava l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali ha considerato i citati interessi “Fuori Campo Iva” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72. Deduce inoltre che l’impugnato avviso di liquidazione sarebbe illegittimo ed anche infondato in quanto l’A.F. quale attore sostanziale nel processo tributario, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., gli elementi su cui ha basato la pretesa tributaria. Nel caso di specie invece l’Ufficio erariale non avrebbe provato i presupposti di fatto e di diritto alla base della imposta fissa né il procedimento di liquidazione seguito per la quantificazione degli interessi, né ancora avrebbe provato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per le quali ha considerato “Fuori Campo Iva” l’importo oggetto di restituzione e i relativi interessi. Ha inoltre eccepito la violazione dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 in combinato disposto con la nota II art. 8, della Tariffa, Parte prima D.P.R. 131/1986 per avvenuta dedotta violazione del principio di alternatività IVA/Registro. L ‘AF per contro, ritualmente costituitasi quale appellata anche in secondo grado, in ragione di tutto quanto già in precedenza esposto ed argomentato rivendicava, anche in questa sede di gravame, la piena legittimità formale e sostanziale dell’avviso di liquidazione oggetto di giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna della parte contribuente ricorrente alle spese di giudizio e riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già rassegnate in primo grado a sostegno della piena legittimità dell’azione impositiva. Il Collegio odierno giudicante, procedeva agli adempimenti processuali di legge e quindi, all’ esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Deve ritenersi, preliminarmente ed in rito, sussistente la giurisdizione dell’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Pure deve ritenersi correttamente radicata la competenza per territorio e per materia dell’adita Autorità Giudiziaria Tributaria. In via preliminare il Collegio odierno giudicante condivide quanto statuito ed affermato dalla Corte di Cassazione con la sua pronunzia n. 32954/2018 secondo cui in via generale, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D. lgs. n. 546/1992 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi“, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Tale principio, più volte applicato quando all’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello
