ACCERTAMENTO EMESSO SULLA BASE DELLE MOVIMENTAZIONI BANCARIE SUL CONTO DELLA SOCIETA’. IL DENARO, PERO’, NON COSTITUIVA AFFATTO MAGGIORE REDDITO PRODOTTO E NON DICHIARATO AI FINI FISCALI. RISULTATO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE E PRETESA IMPOSITIVA ANNULLATA.
Accertamento emesso sulla base delle movimentazioni bancarie sul conto della società. Il denaro, però, non costituiva affatto maggiore reddito prodotto e non dichiarato ai fini fiscali. Risultato favorevole al contribuente e pretesa impositiva annullata. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 La A & S s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale. La pronuncia aveva rigettato il ricorso introduttivo della società avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato l’imponibile della società ai fini Irap e Iva. Il contenzioso traeva origine da un accertamento condotto ai sensi dell’art. 32 comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti sociali. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente le minime discrasie emerse tra volume d’affari dichiarato ed entrate finanziarie erano state spiegate e giustificate agli accertatori. Ciò nonostante l’Amministrazione finanziaria aveva emesso l’atto impositivo, rideterminando il reddito per omessi ricavi, ricondotti ad una operazione considerata non giustificabile come “versamento di cassa” (pari ad C 2.000,00) ed a finanziamenti infruttiferi eseguiti dai soci (pari ad C 21.000,00). La società, che aveva contestato le risultanze dell’accertamento, aveva adito la Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso. Nel grado d’appello, introdotto dall’Ufficio finanziario dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la sentenza è stata riformata, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Il giudice regionale ha ritenuto che non tutti i finanziamenti dei soci sono consistiti in versamento di denaro, essendo stati operati conferimenti di beni non assoggettati alle regole civilistiche dell’aumento di capitale. Dall’anomalia dei conferimenti la Commissione ha tratto la conclusione dell’anomalia dei finanziamenti stessi. La ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a cinque motivi: con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, nonché dell’art. 51, comma 2, punto 2) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver ritenuto gravante sulla società l’onere di dimostrare l’irrilevanza ai fini reddituali delle somme versate dai soci alla società a titolo di finanziamenti infruttiferi; con il secondo per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per aver ritenuto che a sostegno della pretesa fiscale vi fossero anomali conferimenti di beni in natura dai soci alla società, laddove i soli finanziamenti contestati erano consistiti in versamenti di denaro; con il terzo per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per aver posto a fondamento della decisione conferimenti di beni, mai contestati nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento, ma riportati dall’Ufficio solo come argomentazioni di supporto alle operazioni contestate; con il quarto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla sollevata questione di nullità dell’avviso di accertamento perché emesso in difetto dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, prevista dall’art. 23 del d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74; con il quinto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla sollevata questione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con decisione nel merito qualora ritenuti sussistenti i presupposti. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Nell’udienza pubblica, dopo la discussione, la causa è stata trattata e decisa. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo, secondo e terzo motivo la contribuente si duole della decisione, sotto i distinti profili dell’errore di diritto e del vizio motivazionale, per aver ritenuto che con i conferimenti infruttiferi eseguiti dai soci alla società nell’anno d’imposta accertato fosse stata attuata una condotta volta all’occultamento di ricavi, così sottratti ad imponibile. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi e volti a criticare, da diversa angolazione, il tessuto argomentativo della decisione assunta dal giudice regionale, sono fondati nei termini appresso chiariti. Con il primo motivo si assume l’erronea interpretazione delle norme che in materia di imposte dirette (art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973) e di Iva (art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972) regolamentano gli accertamenti bancari ed in particolare l’erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, e ciò nella prospettiva della difesa della società secondo cui, offerta dalla contribuente la prova contraria, o giustificativa, delle operazioni evidenziate dall’Ufficio, null’altro le si poteva richiedere. Nel caso di specie, afferma e prosegue la ricorrente, era stato spiegato che i versamenti eseguiti dai soci nelle casse della società costituivano finanziamenti infruttiferi dei soci e dunque le statuizioni del giudice d’appello erano errate. In tema di accertamenti bancari questa Corte ha chiarito che se il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, a fronte delle prove da esso addotte il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa sulla loro efficacia dimostrativa, e ciò, quando necessario, anche rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass., 3/05/2018, n. 10480; 30/06/2020, n. 13112). Ciò evidentemente non impone sempre un esame analitico di ogni operazione, perché è possibile che nel caso concreto sia proprio l’insieme delle operazioni emergenti dagli accertamenti bancari a vestire di “sospetto” le operazioni medesime. Sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria ben può ritenere prive di persuasione le giustificazioni addotte dal contribuente, insistendo nel recupero ad imponibile di operazioni che considera complessivamente finalizzate all’occultamento di ricavi; ed altrettanto certamente il giudice non è tenuto ad una valutazione analitica di ciascuna operazione, in sé priva di rilevanza. E tuttavia è necessario che la riconducibilità di operazioni



