Processi tributari

Processi tributari e motivi dei ricorrenti

ACCOLTO L’ORIGINARIO RICORSO DEL CONTRIBUENTE AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO. L’AGENZIA DELLE ENTRATE INGIUSTAMENTE RIPRENDEVA A TASSAZIONE LE MANIFESTAZIONI DELLA MAGGIORE CAPACITA’ CONTRIBUTIVA, NON INDICAVA GLI ELEMENTI ALLA BASE DELL’ACCERTAMENTO (ONERE DELLA PROVA) E NON PRENDEVA IN ESAME LA DOCUMENTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Accolto l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ingiustamente riprendeva a tassazione le manifestazioni della maggiore capacità contributiva: non indicava gli elementi alla base dell’accertamento (onere della prova) e non prendeva in esame la documentazione del contribuente. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 A seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente e risultato vano l’esito del contraddittorio preventivamente instaurato, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico, alla rettifica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2005. In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di un immobile della superficie di mq 170 (concesso in uso gratuito dai genitori e destinato ad abitazione), di tre autovetture (di cui una di grossa cilindrata) e di un’imbarcazione a motore; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e con avviso di accertamento recuperava a tassazione l’imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del cl.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che le circostanze addotte a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito contestato erano state ritenute valide ed idonee a tale scopo da altra pronuncia della C.T.R., passata in giudicato di declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento relativi alle due successive annualità d’imposta (2006 e 2007), con rettifica del reddito operata dall’Ufficio sulla base di identici presupposti di fatto e sempre con modalità sintetica. Con i successivi tre mezzi di gravame, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., è denunciata la violazione sotto plurimi e differenti profili delle disposizioni regolanti l’accertamento sintetico operato a mezzo del c.d. redditometro (l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; il d.m. 10 settembre 1992). Più specificamente, il ricorrente assume che: – la sentenza impugnata non ha tenuto conto, onde vincere la presunzione semplice generata dal condotto accertamento dell’A.F., dell’apporto di reddito da parte dei componenti del nucleo familiare del contribuente, estrinsecato, in particolar modo, dall’uso collettivo dell’immobile adibito ad abitazione, dall’impiego ad opera della moglie per spese della famiglia di disponibilità finanziarie giacenti su un conto bancario cointestato con la nonna, dalla titolarità e contitolarità in capo alla stessa coniuge rispettivamente di un’autovettura e della imbarcazione (secondo motivo); La pronuncia gravata ha altresì erroneamente considerato nella esclusiva disponibilità del contribuente l’immobile, adoperato invece come casa di abitazione dell’intero nucleo familiare, con derivante necessità della proporzionale riduzione dell’importo computabile con lo strumento redditometrico (terzo motivo); L’impiego della modalità di determinazione sintetica del reddito non era consentito (come invece accaduto nell’avviso di accertamento in discorso) con riferimento ad un unico periodo d’imposta senza nemmeno indicare lo scostamento reddituale per altre annualità, risultando peraltro definitivamente annullati, per effetto di sentenza passata in giudicato, gli accertamenti di maggior reddito operati per gli anni 2006 e 2007 (quarto motivo). Con ulteriori due mezzi di gravame, ambedue ricondotti sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata non abbia speso “una riga della motivazione” circa la illegittimità dell’atto impositivo per difetto del presupposto della incongruità accertata per due o più periodi d’imposta (quinto motivo) nonché circa la non corretta irrogazione delle sanzioni, ad onta della eccepita mancanza di motivazione sui criteri valutati ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sesto motivo). É fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri. La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di «elementi e circostanze di fatto certi», consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di «almeno un quarto da quello dichiarato» del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione finanziaria «per due o più periodi di imposta». In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha ben chiarito questa Corte, «il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale» (così Cass. 28/10/2015, n. 21995). Accolto il ricorso per l’illustrata ragione e cassata la sentenza impugnata, la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la lite, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943

LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU’ DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO.

LA NORMA CHIEDEVA QUALCOSA DI PIU’ DELLA MERA PROVA DELLA DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI REDDITI. IL GIUDICE NON AVEVA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI FORNITI DAL CONTRIBUENTE CHE, OVE ESAMINATI, AVREBBERO POTUTO CONDURRE A UNA DIVERSA DECISIONE: ACCOGLIMENTO DEL QUINTO E DEL SESTO MOTIVO. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 L’Agenzia delle entrate, emise avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.600/1973, con i quali rideterminò, ai fini dell’IRPEF degli anni e 2004, i redditi del contribuente. I ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti impositivi vennero, previa riunione, accolti dall’adita Commissione tributaria provinciale e quella decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d’ora in poi, per brevità C.T.R.) la quale determinò l’imponibile, per l’anno 2003, in euro 23.474,00 e per l’anno 2004, in euro 53.196,00 (come da contraddittorio del 7.5.2009). Il Giudice di appello -ribadita la legittimità degli atti impositivi e rilevato che, dal verbale di contraddittorio, tenutosi il 7.5 2009, il contribuente aveva documentato di avere, negli anni oggetto di accertamento, posto in essere movimentazioni finanziarie considerevoli nonché prelevamenti, mentre nulla aveva esposto in ordine ai due immobili, a disposizione dei coniugi in Sardegna- ha ritenuto congrua la proposta di riduzione dei valori accertati come effettuata in quella sede dall’Amministrazione e ha, conseguenzialmente, rideterminato in quella misura i redditi imponibili. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, affidato a sei motivi, il contribuente. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ. in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che quanto proposto dall’Agenzia delle entrate in sede di contraddittorio costituisca «un’equa rideterminazione del reddito imponibile in base alla normativa contenuta nell’art.38, comma 4, d.P.R. n.600/73» senza spiegare l’iter logico giuridico adottato per la determinazione di tale importo. Con il secondo motivo vengono riproposte le doglianze di cui al primo mezzo di impugnazione, sotto l’egida del num.5 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 3. Con il terzo motivo si deduce, questa volta ai sensi del num.4 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento tributario, non essendo ivi possibile ricorrere a valutazioni equitative. 4.1. In ordine al primo e al terzo motivo è sufficiente rilevare, come emerge, dal testo della sentenza impugnata, che la C.T.R. non ha deciso secondo equità, secondo i parametri di cui all’art.113 cod.proc.civ. ma ha fondato la sua decisione su elementi di fatto e considerazioni in diritto che, seppur in forma stringata, esplicitano l’iter che ha condotto il Giudice di appello alla decisione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice tributario, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cd. equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è quindi ipotizzabile la violazione dell’art. 113, comma 2, c.p.c. e rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione. (Cass.6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015; 7354 del 23/03/2018; 16960 del 25/06/2019). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice tributario non ha deciso la controversia secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art.113 cod.proc.civ. quanto, piuttosto, ha rideterminato l’imponibile (nella misura del 15% di quello accertato sinteticamente), sulla base degli elementi probatori ritenuti idonei, ancorandolo agli importi proposti dall’Amministrazione in sede di accertamento con adesione (conclusosi con esito negativo). 4.2 Il secondo motivo è inammissibile perché non viene individuato un “fatto” nella sua accezione fenomenica-naturalistica ma la stessa questione (omessa esplicitazione del percorso motivazionale) di cui al primo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.38 del d.P.R.n.600 del 1973 laddove la Commissione tributaria regionale non prende atto che le presunzioni utilizzate con l’accertamento tributario sintetico hanno natura di presunzioni semplici e non legali. 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art 38 citato nonché dell’art.4, secondo comma, del d.m.10 settembre 1992 laddove la C.T.R., nonostante l’acclarata presenza di redditi e rendite finanziarie già tassate alla fonte, di notevoli smobilizzi patrimoniali e di cospicui prelevamenti, per importi complessivi ben superiori al reddito sinteticamente accertato dall’Amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), aveva ritenuto di non annullare integralmente gli atti impositivi impugnati (avvisi di accertamento). Infine, con il sesto motivo, si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l’omesso esame, da parte della C.T.R. del fatto, decisivo e controverso della vicenda, costituito dall’avvenuta dimostrazione da parte del contribuente che l’intero maggiore reddito (presuntivamente tassato), determinato o determinabile sinteticamente, era costituito da redditi soggetti a ritenuta alla fonte e da smobilizzi patrimoniali. (è articolato più come un’omessa pronuncia sulle eccezioni. I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 8.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla

MOTIVO ACCOLTO: LA MANCATA ALLEGAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DETERMINA L’ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   RAGIONI DELLA DECISIONE Cass. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2405 Anno 2021 1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione o la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; e dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per non avere il giudice a quo dichiarato la nullità dell’accertamento, sebbene ad esso non siano stati allegati né il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza citato nella motivazione dell’atto impositivo; né la documentazione recante gli elementi di prova emersi nel corso delle indagini dei militari verbalizza nti. In particolare, come si evince dal corpo del motivo, il ricorrente si duole della mancata allegazione, all’avviso d’accertamento, della «trascrizione integrale di intercettazioni telefoniche ed ambientali» e di una «consulenza tecnica», documentazione coperta da segreto istruttorio nel relativo procedimento penale e non comunicatagli né contestualmente, né anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento (avvenuta il 7 giugno 2005: cfr. pag. 2, punto 4 del ricorso e pag. 1 del controricorso), ma conosciuta solo successivamente, ovvero quando, il 18 aprile 2006, il Pubblico Ministero gli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini penali. Il motivo ripropone una censura che, come risulta dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva sollevato già con il ricorso introduttivo, era stata accolta dal giudice di prime cure ed è stata oggetto dell’appello erariale e del conseguente contraddittorio nel secondo grado. r.g.n. 17237/2010 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Esso è infondato nella parte in cui lamenta che all’avviso d’accertamento non sia stato allegato il processo verbale da quest’ultimo richiamato, senza contestare che (così come si ricava dalla sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 15 s.) egli lo abbia sottoscritto. Infatti «In tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l’avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)» (Cass. 14/01/2015, n. 407; conformi, ex plurimis, Cass. 07/10/2016, n. 20166; Cass. 05/12/2017, n. 29002). Quanto invece all’omessa allegazione all’avviso di accertamento delle trascrizioni delle intercettazioni e della consulenza tecnica relativa ai meccanismi tecnici con i quali è stata realizzata la sottrazione di prodotti petroliferi, deve innanzitutto darsi atto che la stessa Amministrazione, nel controricorso, assume di non essere venuta in possesso di tale documentazione e riconosce che il contribuente ne avrebbe potuto avere conoscenza in quanto «depositata agli atti relativi al procedimento penale a suo carico come da egli stesso evidenziato a pag. 13 nel ricorso», ovvero nella parte del ricorso nella quale il Virzì assume di aver conosciuto tali documenti solo il 18 aprile 2006, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini penali. Può quindi dirsi pacifica la circostanza che la conoscibilità, da parte del contribuente, della documentazione in questione, menzionata nel processo verbale di constatazione richiamato dall’accertamento r.g.n. 17237/2010 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale impugnato, è maturata solo dopo l’emissione e la notifica dello stesso atto impositivo. Tanto premesso, va ricordato che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell’atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, è necessario e sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest’ultimo (Cass. 12/12/2018, n. 32127; Cass. 24/11/2017, n. 28060; Cass. 04/06/2018, n. 14275, ex plurimis, in tema di avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato; Cass. 17/05/2017, n. 12312, ex plurimis, relativa all’accertamento del maggior valore dell’immobile sulla base dei prezzi medi evincibili dal listino della Borsa immobiliare dell’Umbria, pubblicato dalla locale camera di Commercio ed agevolmente reperibile dalla contribuente). Tale principio è stato da questa Corte ribadito proprio con riferimento alle stesse parti, al medesimo processo verbale di constatazione (sebbene riguardo ad un ulteriore accertamento derivatone, relativo ad altro anno d’imposta) ed in costanza della stessa tempistica (della notifica dell’atto impositivo e della conoscibilità della documentazione correlata alla successiva comunicazione della chiusura delle indagini penali): « L’avviso di accertamento, nell’ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell’avviso di accertamento).» (Cass. 12/12/2018, n. 32127, che ha accolto il ricorso del contribuente e, per l’effetto, cassata la decisione impugnata, ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della stessa parte). Ritenuta quindi l’applicabilità del predetto principio al caso sub iudice, deve rilevarsi che nel caso di specie la stessa CTR lo ha espressamente richiamato più volte nella motivazione (pagg. 5 e 7-8 della sentenza impugnata), sottolineando la necessità della conoscibilità degli atti richiamati nella parte motiva dell’accertamento, ma non ne ha fatto applicazione corretta nella decisione, laddove ha escluso la nullità dell’atto impositivo, pur a fronte della non conoscibilità della documentazione in questione. La conseguente invalidità dell’atto impositivo, considerata la peculiarità del caso di specie, non contrasta con l’orientamento di questa Corte secondo cui « La motivazione dell’avviso di rettifica che rinvii a processi verbali della Guardia di Finanza, individuando

OGGETTO DEL CONTENDERE E’ LA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DI AVVIAMENTO: L’UFFICIO RETTIFICA IL VALORE DI AVVIAMENTO DEI 4 NEGOZI FINO A QUANDO LA COMMISSIONE RIGETTA L’APPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 06/02/2020 n. 343 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 21 L’agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano propone appello nei confronti della sentenza n. 4022/5/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 29.5.2018, con la quale viene respinto il ricorso proposto dalle società B. A. e dalla Società D. spa, che impugnano l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Ufficio, con il quale in relazione ad un contratto di compravendita di rami di azienda stipulato tra le parti ricorrenti il 30.1.2015 e registrato il 12.2.2015, era stato rettificato il valore complessivo dichiarato dei beni aziendali ceduti pari ad euro 1.164.205, ritenendo congruo il valore attribuito alle attrezzature e merci pari a euro 1.006.205, e rettificando il valore di avviamento, che la parte determinava in euro 158.000 e che l’Ufficio rettificava in euro 2.052.097. Quindi, oggetto del contendere è la quantificazione del valore di avviamento ceduto con la suddetta compravendita. L’Ufficio rettifica il valore di avviamento dei 4 negozi oggetto della compravendita, utilizzando il cd metodo patrimoniale complesso ed applicando una percentuale del 20% sul fatturato medio conseguito dai negozi in esame, tenendo conto della media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti la cessione, e del noto brand associato agli ipermercati della grande distribuzione. Con l’avviso viene accertata la maggiore imposta di registro pari ad euro 56.823,oltre interessi e sanzioni. La sentenza, premesso che secondo la piu’ recente giurisprudenza di legittimità, l’art. 51 comma 4 DPR 131/86 dà rilevanza anche all’avviamento di segno negativo, afferma che la base imponibile dell’imposta di registro deve essere il piu’ possibile conforme al valore dell’azienda in condizioni di libero mercato, edevidenzia quanto segue: -la parte ha dato rilievo e provato una serie di fattori contingenti che hanno inciso di fatto nella determinazione del valore di avviamento da riconoscere ai beni ceduti ed in particolare che la vendita dei 4 negozi (ubicati in zona commercialmente non favorevole, con redditività inferiore alla media nazionale, con oneri fissi superiori alla media nazionale , e in perdita gestionale perdurante anche dopo la cessione, con licenziamento del personale) si inseriva in una piu’ ampia operazione di dismissione da parte del gruppo di appartenenza R., con la vendita di 150 punti vendita in Italia. L’Ufficio non ha contestato i fattori negativi invocati dalla parte e non ha giustificato il perché, nonostante la loro presenza, li abbia ritenuti irrilevanti e ha applicato un coefficiente pari al 20% del fatturato, vicino al 25%, che l’Ufficio individua come la punta massima del range utilizzabile per i punti vendita alimentari. Ha utilizzato un criterio astratto, senza dimostrare perché il valore rettificato fosse comunque adeguato alla realtà aziendale concreta nella quale operavano le attività oggetto di cessione. Secondo la sentenza, l’avvenuta cessione dei 4 punti vendita avviene senza trasferire all’acquirente il marchio B., che rappresentata parte determinante del valore di avviamento. L’Ufficio presenta appello e chiede la riforma della sentenza impugnata. Dopo avere premesso di aver utilizzato il metodo dei multipli, stimando il valore dell’azienda in funzione dei prezzi correnti assegnati dal mercato ad attività similari, valorizzando le opportunità future di creazione del valore, ribadisce di avere assolto all’obbligo di motivazione, enunciando il petitum e le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, essendo sufficiente che la motivazione enunci i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior valore, riguardando il tema della prova ogni questione sulla idoneità in concreto del criterio applicato. L’Ufficio ribadisce di non avere tenuto conto del marchio ai fini del calcolo dell’avviamento, in quanto è stato utilizzato il metodo della percentuale su fatturato, valorizzando gli intangibili generici (quali fiducia della clientela, buona collocazione logistica, rete di vendita ecc),utilizzando la media dei ricavi conseguiti dai punti vendita negli ultimi tre anni antecedenti la cessione anche in relazione i fattori segnalati dalla parte (maggiori oneri fissi, minore redditività ecc.). In particolare, l’Ufficio deduce che anche per le aziende in perdita si puo’ calcolare il valore della prospettiva aziendale , diventando cruciale il potenziale soggetto acquirente, cosiddetto acquirentespecifico, potendo incidere sulla valutazione del valore di avviamento non solo le cause della crisi, bensi’ anche le azioni future, essendo determinanti non solo i profitti che la azienda ceduta è in grado di generare, bensì anche i profitti che potranno essere prodotti attraverso l’apporto di nuove risorse e competenze da parte del cessionario. Si costituiscono in giudizio le società appellate e chiedono il rigetto dell’appello dell’Ufficio e la conferma della sentenza impugnata. – Le Società appellate controdeducono che è corretta la sentenza nella paiie nella quale afferma il vizio di motivazione e la illegittimità dell’atto impugnato di rettifica in quanto l’Ufficio “non ha sufficientemente dimostrato che il valore di avviamento rideterminato sulla base di un criterio astratto fosse da ritenersi in concreto adeguato alla realtà aziendale”, nella quale è stata posta in essere l’attività ceduta. Con riguardo al motivo di appello relativo all’esistenza di avviamento anche in caso di perdita, le Società appellate controdeducono che tale argomento è inconferente, essendo oggetto del presente giudizio l’incidenza effettiva delle perdite di esercizio e delle altre circostanze di carattere negativo, non smentite dall’Ufficio, sulla determinazione del valore di avviamento. Infine, controdeducono che l’Ufficio appellante nulla rileva a proposito dell’inserimento della compravendita oggetto di causa in una ben piu’ ampia operazione di dismissione del business in Italia dell’attività del gruppo di appartenenza R., affermato in sentenza e non contestato dall’Ufficio. Le appellate citano da ultimo giurisprudenza di merito favorevole alla Società con riguardo alla cessione di altri punti vendita sempre relativi alla stessa operazione relativa al gruppo R.. La Commissione dopo la discussione decide come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L’appello dell’Ufficio appare infondato e deve essere respinto. E’ condivisibile l’impostazione della sentenza impugnata, che, in sintesi, evidenzia la approssimazione e la arbitrarietà della percentuale di fatturato del 20%, applicata alla media dei ricavi registrati da ciascun punto vendita nel triennio ante cessione, senza la valorizzazione delle specificità dei punti vendita in esame e delle circostanze di carattere negativo, evidenziate dalle Società contribuenti e non contestate dall’Ufficio. Appare opportuno,

LA CONTRIBUENTE DEDUCEVA LA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE: APPELLO DELLA CONTRIBUENTE RIFORMA INTEGRALMENTE LA PRONUNCIA DEL GIUDICE CHE AVEVA INIZIALMENTE RIGETTATO IL RICORSO

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 24/02/2020 n. 616 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 13 Con separati ricorsi tempestivamente presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società ricorrente, E. L. G. s.n.c., impugnava l’intimazione di notificata in data 18 ottobre 2017, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 2 marzo 2018. Con il primo atto l’agente della riscossione richiedeva il pagamento di una somma complessiva pari a euro. 144.707,17, per crediti tributari relativi a una pluralità di cartelle, mentre il preavviso di iscrizione si riferiva a un ammontare pari a euro 136.442,14. La contribuente deduceva i seguenti motivi di ricorso: 1) prescrizione delle cartelle presupposte; 2) esistenza di due prelievi forzosi su conto corrente per un importo pari a euro 32.092,84, rispetto ai quali non era chiaro il titolo; con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria 3) prescrizione delle cartelle sottese; 4) illegittimità dell’iscrizione ipotecaria perché relativa a pretese sub iudice, e in quanto contenente pretese in parte già pagate; 5) omessa identificazione del bene immobile; 6) omessa indicazione del calcolo degli interessi di mora. L’Agente della riscossione si costituiva in giudizio formulando le proprie controdeduzioni, con le quali ribatteva alle eccezioni del ricorrente e chiedeva l’integrale rigetto dei ricorsi. Udite le conclusioni delle parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva i ricorsi riuniti della contribuente, intimando però all’ente della riscossione di “defalcare sia le somme incassate con i due pignoramenti presso terzi, sia quanto versato in acconto dalla ricorrente, al fine di stabilire l’esatta somma per cui verrà iscritta l’ipoteca”. Proponeva quindi appello la società contribuente, deducendo i motivi di seguito sommariamente riassunti: 1) illegittimità della sentenza appellata per aver ritenuto che la presentazione delle istanze di rateizzazione interrompa la prescrizione dei crediti; 2) omessa pronuncia sulla nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per omessa identificazione del bene immobile; 3) omessa pronuncia sulla illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora; 4) illegittimità della sentenza appellata in punto di spese, per omessa motivazione e violazione dell’art. 92 c.p.c. L’ Agenzia delle entrate-riscossione si è costituita in giudizio formulando le proprie controdeduzioni. Preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, stante l’intervenuta cristallizzazione delle posizioni debitorie dedotte nelle cartelle prodromiche, che risultavano correttamente notificate. Argomentava poi in ordine all’esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione, fra cui atti di preavviso di fermo amministrativo, ma, soprattutto, le istanze di rateizzazione formulate dalla stessa ricorrente, ex art. 19 d.P.R. 602/1973. Ribatteva poi agli ulteriori motivi rimasti assorbiti, per come riproposti, concludendo con la richiesta di integrale rigetto dell’appello della contribuente. Alla pubblica udienza tenutasi in data 27 novembre 2019 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Commissione accoglie l’appello della contribuente e, per l’effetto, riforma integralmente la pronuncia del Giudice di prime cure, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Ai fini della decisione del presente giudizio, risulta determinante la questione dell’eccepita prescrizione che, in virtù di quanto controdedotto dall’Ufficio e di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, va declinata rispetto al particolare tema dell’individuazione di quali possano essere gli atti che ne interrompono il corso. Segnatamente, nel caso concreto, il punto nevralgico è stabilire se si ritiene che l’istanza di rateizzazione pervenuta dal contribuente possa o meno determinare, appunto, l’interruzione della prescrizione. Ebbene, non si tratta di una questione nuova, dal momento in cui la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi su queste questioni in numerose occasioni, ma, sul punto, si devono segnalare ancora diversi orientamenti contrastanti che convivono nella giurisprudenza di legittimità, che si possono compendiare in tre filoni essenziali: un primo orientamento, che riconosce l’idoneità dell’istanza di rateizzazione a interrompere la prescrizione, in quanto in essa si individuerebbe un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell’amministrazione finanziaria (così, ex multis, Cass., sent. 26 aprile 2017, n. 10327); secondo un altro orientamento, invece, né l’istanza di rateizzazione né il pagamento parziale di alcune rate della dilazione concessa dall’agente della riscossione sarebbero idonee a interrompere il corso della prescrizione dell’obbligazione tributaria, trattandosi di comportamenti che non precludono la proposizione di un ricorso contro la stessa pretesa (così, Cass., ord. 27 marzo 2017, n. 7820, ord. 8 giugno 2018, n. 14945); vi è poi un terzo orientamento “intermedio“, che riconosce che l’accettazione del piano di rateizzo, pur non essendo incompatibile con l’ammissibilità del ricorso, interrompe i termini di prescrizione (cfr. sent. 24 ottobre 2018, n. 9209 e sent. 4234/2010). Alla luce di questa ricostruzione, stante l’impossibilità di definire maggioritario o prevalente uno di questi filoni, è necessario partire dall’interpretazione del quadro normativo su cui tutte queste pronunce si basano. Il riferimento, in particolare, va agli artt. 2943 e 2944 c.c., che indicano tre cause tassative di interruzione della prescrizione: i) la proposta di domanda giudiziale, anche in sede arbitrale, (art.2943, commi 1, 2,3 e 4 c.); ii) la costituzione in mora del debitore ai sensi dell’ 1219 c.c.(art. 2943 comma 4 c.c.); iii) il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.). Deve però rilevarsi che, rispetto al generale tema del riconoscimento del debito in ambito tributario, la giurisprudenza di legittimità sia ben più costante nell’affermare che “non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017). Per avere un riconoscimento del debito, secondo la Suprema Corte, invece, servirebbero: a) una dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il dichiarante si riconosce debitore di un altro soggetto (, ex multis, Cass., sent. 23822/2010); b) un comportamento diverso il quale si manifesti,

Il reddito indicato nella dichiarazione estera era stato determinato secondo la normativa fiscale straniera: annullamento della cartella di pagamento con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del 05 marzo 2020 n. 705 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 1 Concisa esposizione ex art 36 co.2 n. 2 d. lgs. 542/96 Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione. Oggetto del processo è la cartella di pagamento indicata in frontespizio, emessa dall’Agente della Riscossione pro-tempore, su iscrizione a ruolo della Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1^ di Milano nei confronti di B. A., a seguito di controllo formale sulla liquidazione della dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2012, eseguito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36-ter, d.P R. 600/1973, dopo un’attività istruttoria relativa al credito per le imposte versate in Slovacchia nell’anno 2012. L’intimato era stato dipendente della “E. I. e R. S.p.A.”, distaccato dal 2008 al 2013 in Slovacchia presso una consociata estera, pur mantenendo la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 917/1986; per l’intera durata del distacco all’estero B. A. continuava ad essere assoggettato alla tassazione italiana anche sui redditi prodotti in Slovacchia – ex art. 3, T.U.I.R.– che venivano determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali, ex art. 51, c. 8-bis, T.U.I.R.. Tuttavia, poiché contemporaneamente i medesimi redditi da lavoro dipendente prodotti in Slovacchia venivano assoggettati a tassazione slovacca, rivendicava in Italia, ai sensi dell’art. 165, T.U.I.R., un credito d’imposta conseguente alla doppia imposizione, quantificato in E. 16.752. La cartella di pagamento per E. 9.453,24 qui impugnata, consegue al parziale disconoscimento del credito in Italia per le imposte pagate in Slovacchia nel 2012, contestate come erroneamente determinate, per una maggior IRPEF di E. 5.813,00, sanzioni di E. 1.743,90, interessi per E. 1.615,30, diritti notifica per E. 5,88 e compensi di riscossione per E, 275,16. Contro quest’atto, inutilmente decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo-mediazione previsto dall’art 17 bis, c. 2 d. lgs 546/1992, l’intimato si costituiva in Ctp deducendone l’illegittimità; in particolare, contestava l’omessa notifica della comunicazione d’irregolarità (c.d. avviso bonario) ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, prima della notifica della cartella di pagamento.  Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1^ di Milano si costituiva in giudizio, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dall’intimata ricorrente e resistendo a tutte le deduzioni conseguentemente presentate con le medesime motivazioni indicate nei propri atti procedimentali, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa impo-sanzionatoria. L’impugnata sentenza di prime cure rigettava il ricorso ritenendo e considerando che “Il ricorrente solleva l’eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell’atto prodromico, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato. […]. La Commissione osserva che, relativamente all’eccezione di nullità della cartella per la omessa notifica dell’atto prodromico relativo al controllo formale, l’Ufficio ha provveduto a spedire la comunicazione rettifica esito di controllo presso la residenza del ricorrente in data 2 dicembre 2016. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Relativamente alle raccomandate ordinarie (cd raccomandata bianca) l’art. 40 del regolamento postale D.P.R. 655/82 dopo aver previsto al secondo comma che le corrispondenze “che per qualunque ragione non si siano potute recapitare … ” sono rispedite ai mittenti, precisa nel successivo comma che laddove dette corrispondenze inesitate non siano state chieste in restituzione dai mittenti, le stesse sono tenute in giacenza presso gli uffici di destinazione per un periodo “di giacenza” che, per le raccomandate in esame, è di trenta giorni. A sua volta, l’articolo 32 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001, dopo aver disposto al primo comma che gli invii di posta raccomandata “sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata…, dietro firma per ricevuta”; stabilisce nel successivo comma che, in coso di assenza all’indirizzo indicato, ” il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l’invio possono ritirarli presso l’ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall’art. 49“. Il successivo articolo 49; dopo aver stabilita (primo comma) in trenta giorni a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati; precisa al terzo comma che trascorso detto termine, “se non è possibile o dovuta la restituzione, gli invii vengono distrutti”. Anche nel caso di notificazione di un atto a mezzo di raccomandata “bianca”; quindi, la normativa di riferimento – analogamente a quanto stabilito dall’articolo 8 della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni mediante raccomandata ”verde” – fa discendere dal mancato ritiro del piego depositato presso l’ufficio di distribuzione entro il termine di legge l’effetto della compiuta giacenza. Anche per le raccomandate “bianche”, quindi, vige la regola secondo la cui la compiuta giacenza comporta il perfezionamento della notificazione nei confronti i del destinatario. Nel merito non può assumere rilevanza la dichiarazione dell’E. in quanto non proviene da1la società estera distaccataria, né il ricorrente spiega come sia arrivato a quantificare in E. 102.258,49 il suo reddito indicando come differenza i contributi previdenziali che quantifica in oltre 76 mila euro. Al contrario gli stessi contributi previdenziali che emergono dall’allegato 6 prodotto dal ricorrente ammontano solo ad E. 11.719,76. L’Ufficio quindi ha correttamente determinato la base imponibile in E. 178.622,85 “. Contro questa sentenza: ha proposto tempestivo appello, censurandone le motivazioni e riproponendo le medesime questioni già dedotte in primo grado; in particolare ha precisato che: “il reddito indicatonella dichiarazione estera è determinato secondo la normativa fiscale straniera, mentrel’importo con cui confrontare il reddito convenzionale imponibile in Italia, ai fini del riproporzionamento dell’imposta estera, dettato dal comma10 dell’art. 165 del TUIR, deve essere quello che sarebbe stato determinato, in via ordinaria (i.e. ai sensi delle previsioni dell’art. 51 del TUIR), nell’ipotesi in cui fosse stato prodotto in Italia. Inoltre, in questa sede, preme chiarire che la Società E. I. e R. S.p.A.. è solita mobilitare i suoi dipendenti tra le varie sedi estere del gruppo e seguire ‘le attività connesse alla gestione del ciclo paga correlate alla permanenza all’estero dei soggetti distaccati. In particolare, in caso di distacco all’estero del lavoratore dipendente, la Società emette una certificazione attestante il calcolo del reddito di lavoro dipendente prodotto nello Stato estero, interamente erogato dalla Società stessa quale datrice di lavoro, determinato secondo le modalità indicate dal summenzionato articolo 51 del TUIR […]come di consueto, E. ha operato il ricalcolo del reddito secondo i chiarimenti fomiti dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 48/E dell’08.07.2013, come già dettagliatamente illustrato nel ricorso di primo grado, ed ammessa la relativa certificazione attestante l’ammontare del reddito prodotto all’estero ai sensi dell’art. 51, primi 8 commi; del TUIR per agevolare il dipendente nel recupero, in sede dichiarativa, del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero nell’anno 2012 e lenire la doppia imposizione subita. […] l’attività di lavoro prestata all’estero in costanza di distacco viene resa nell’interesse della società distaccante che continua ad essere l’unico datore di lavoro nel rapporto contrattuale con il dipendente, responsabile della sua remunerazione e di tutti gli adempimenti formali ad essa connessi. Tanto premesso, appare piuttosto inverosimile che l’oggetto della materia del contendere possa risiedere nell’erronea invalidità attribuita alla certificazione rilasciata dal dotare

La pattuizione era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità e doveva essere assoggettata a tassazione in misura fissa e non proporzionale; Commissione per la Lombardia accoglie l’appello proposto dal contribuente annullando gli originari atti impositivi dell’Agenzia erariale

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943    Nella Sentenza del 24/11/2020 n. 2705 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 11 abbiamo visto che con atto di citazione notificato in data 13-16/6/2014, A.-A. del L. S.p.A. conveniva in giudizio il B. P. S. C. deducendo – in relazione al contratto di conto corrente ordinario assistito da apertura di credito ed al conto anticipi l’illegittima applicazione di tassi di interesse ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, corrispettivo di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, spese e valute non concordati, nonché l’illegittima applicazione di interessi oltre il tasso soglia usura ex L.108/96 e L.2/2009 art 2 bis, con condanna della Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate o riscosse oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. All’esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2312/2016 dep. il 23/02/2016 – accoglieva la domanda attorea e per l’effetto accertava una differenza rispetto al saldo della Banca a favore del correntista A. A. per il L. S.p.A. Seguiva ricorso della A. avanti al Tribunale di Milano, medesima sezione sesta (RGR 39302/2014 SUB n.1) per correzione di errore materiale e, all’udienza del 22/03/2016, il G.O. così statuiva: “dispone che al punto due dopo “accerta … spa” sia aggiunta la seguente statuizione: ” per l’effetto condanna B. P. soc. coop ……… .. alla restituzione dell’importo di euro 335.225, 16 in favore di parte attrice. Su detto importo devono calcolarsi gli interessi al tasso legale dal 13. 08. 2012 In data 2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, notificava, a mezzo PEC, l’avviso di liquidazione (dell’Imposta ed irrogazione delle sanzioni) N. in relazione alla citata Sentenza Civile del 23/02/2016 con la seguente motivazione enunciazione titoli soggetti ad iva: euro 200,00 (euro 200,00 x 1 – artt. 5, 22 dpr 131/86 e 1 tariffa parte ii); condanna al pagamento di somme f.c. iva pari ad euro 335.255,16: euro 10.058,00 aliq 3% art. 8 tariffa parte i; condanna al pagamento di interessi f.c. iva pari ad euro 16.724,18; euro 502,00 (aliq. 3% – artt. 15 dpr 633/72 e 8 tariffa parte i). II B. ha impugnato l’avviso di liquidazione eccependo – la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, nonché degli artt. 3 e 21-septies della L. 241/1990, per difetto di motivazione dell’atto impugnato; – la falsa e/o errata applicazione dell’art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986 e la asserita violazione dell’art. 8 lett. e) della Tariffa Parte Prima allegata a/DPR 131/1986; – la violazione dell’art. 40 del DPR 131/1986in combinato disposto con la nota II all’art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986; – l’errata applicazione dell’art. 15 del DPR 633/1972 Eccepiva in particolare il difetto di motivazione mancando l’indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’Agenzia, perché non reca l’indicazione del titolo enunciato assoggettato a imposta fissa; perché non recava l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali ha considerato “Fuori Campo Iva” la somma di euro 335.255,16; non recava l’indicazione del procedimento seguito, dei tassi applicati e dei calcoli effettuati (termine iniziale e finale) per la determinazione dell’importo complessivo di euro 16.724,18 a titolo di interessi; non recava l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali ha considerato i citati interessi “Fuori Campo Iva” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72. Deduce inoltre che l’impugnato avviso di liquidazione sarebbe illegittimo ed anche infondato in quanto l’A.F. quale attore sostanziale nel processo tributario, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., gli elementi su cui ha basato la pretesa tributaria. Nel caso di specie invece l’Ufficio erariale non avrebbe provato i presupposti di fatto e di diritto alla base della imposta fissa né il procedimento di liquidazione seguito per la quantificazione degli interessi, né ancora avrebbe provato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per le quali ha considerato “Fuori Campo Iva” l’importo oggetto di restituzione e i relativi interessi. Ha inoltre eccepito la violazione dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 in combinato disposto con la nota II art. 8, della Tariffa, Parte prima D.P.R. 131/1986 per avvenuta dedotta violazione del principio di alternatività IVA/Registro. L ‘AF per contro, ritualmente costituitasi quale appellata anche in secondo grado, in ragione di tutto quanto già in precedenza esposto ed argomentato rivendicava, anche in questa sede di gravame, la piena legittimità formale e sostanziale dell’avviso di liquidazione oggetto di giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna della parte contribuente ricorrente alle spese di giudizio e riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già rassegnate in primo grado a sostegno della piena legittimità dell’azione impositiva. Il Collegio odierno giudicante, procedeva agli adempimenti processuali di legge e quindi, all’ esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Deve ritenersi, preliminarmente ed in rito, sussistente la giurisdizione dell’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Pure deve ritenersi correttamente radicata la competenza per territorio e per materia dell’adita Autorità Giudiziaria Tributaria. In via preliminare il Collegio odierno giudicante condivide quanto statuito ed affermato dalla Corte di Cassazione con la sua pronunzia n. 32954/2018 secondo cui in via generale, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D. lgs. n. 546/1992 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi“, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Tale principio, più volte applicato quando all’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello

L’Avviso di accertamento emesso per tardiva registrazione di un contratto di locazione dall’Agenzia delle Entrate – DP di Monza e Brianza, contestava la sanzione sull’intera durata del contratto e non solo per la prima annualità. Il contribuente impugna: sia la CTP di Milano che la CTR della Lombardia respingono l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DI RICORSO. 1.1 Nella Sentenza del 25/08/2020 n. 1797 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio abbiamo visto come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 1994/7/2019), depositata il 9 maggio 2019, ha accolto il ricorso della società F. M. S.r.l. avverso l’Avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro (anno d’imposta 2015), emesso dall’Agenzia delle Entrate – DP di Monza e Brianza, per tardiva registrazione di un contratto di locazione, contestando l’applicazione della sanzione sull’intera durata del contratto e non solo per la prima annualità, per la quale aveva versato la sanzione in sede di ravvedimento operoso. 1.2 Avverso la citata sentenza, in data 7 gennaio 2020 ha proposto appello (ex art. 53 del D.Lgs. 546/92) l’Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, segnala che la Società contribuente ha registrato tardivamente, in data 24 luglio 2015, ovvero dopo oltre un mese dalla stipula un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo, della durata di sei anni (dall’1 giugno 2015 al 31 maggio 2021), con un canone annuale di euro 25.000,00. Al momento della registrazione la contribuente ha optato per il pagamento annuale dell’imposta, provvedendo contestualmente ed in proporzione al canone annuale, al pagamento delle sanzioni per tardiva registrazione mediante “ravvedimento operoso” corrispondendo oltre all’imposta dovuta (pari ad euro 250,00), per la prima annualità, l’importo di euro 30,00, corrispondenti a 1/10 del minimo della sanzione prevista per la tardiva registrazione, pari al 120% dell’imposta dovuta. La pretesa erariale notificata ai locatori a mezzo del Provvedimento impositivo de quo concerne la residua somma di euro 890,00, di cui euro 870,00 per sanzioni, euro 2,50 per interessi ed euro 17,50 per spese di notifica, sull’intero canone, ai sensi degli artt. 17 e 43 del DPR 131/1986. L’Agenzia delle Entrate si duole, pertanto, dell’errata e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, tariffa parte I, allegata al DPR 131/1986 e 43, comma 1, lett. h), del DPR 131/1986. Svolge, quindi, le proprie difese richiamandosi alla Risoluzione del 28 marzo 2001, n. 36/E, nonché ribadendo che, ai sensi del più volte citato art. 43, comma 1, lettera h), “la base imponibile (dell’imposta di registro) è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto” e che il pagamento annuale dei canoni è una mera opzione. Sul punto richiama la sentenza n. 3501/12/2018 della CTP di Milano. Chiede pertanto che, in riforma della sentenza di primo grado, venga dichiarata la legittimità dell’atto originariamente impugnato; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 1.3 La Società contribuente non si è costituita nel presente giudizio. 1.4 La controversia è trattata in Camera di Consiglio. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2.2 L’art. 43, comma 1, lettera h, del DPR 131/1986, stabilisce che per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto. Inoltre, l’art. 17 del DPR 131/1986, per la locazione di beni immobili, prevede, espressamente, la possibilità di assolvimento dell’imposta anno per anno, commisurata al canone relativo a ciascuna annualità del contratto. Opzione consentita, esercitata dalla Società contribuente. 2.3 Relativamente al caso di specie, occorre quindi osservare che l’imposta di registro dell’1%, è pari ad euro 250,00, sul canone di locazione soggetto ad Iva, per la prima annualità e che la Società contribuente accortasi della tardiva registrazione ha provveduto entro il termine di 90 giorni a sanare l’irregolarità, mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997. 2.4 Orbene, ciò considerato, non appare condivisibile la tesi erariale – fondata sulla sola interpretazione letterale della norma (art. 43 del DPR 131/1986) – e posta a fondamento dell’Avviso di liquidazione impugnato, in quanto devono ritenersi sussistere nel caso di specie, perlomeno obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, (combinato disposto degli artt. 43 e 17 del DPR 131/1986). 2.5 Inoltre per effetto della relativamente recente revisione del sistema sanzionatorio, quest’ultimo deve ritenersi ispirato a principi di effettività, proporzionalità (di matrice comunitaria) e certezza della risposa sanzionatoria dell’ordinamento (v. Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 158 del 2015), nonché di graduazione dell’entità delle stesse sanzioni, secondo una graduazione dell’effettiva gravità delle violazioni commesse dal contribuente. 2.6 In altre parole, il legislatore delegato ha cercato di sottolineare il distinguo tra le “piccole” violazioni, fattispecie nelle quali non si rinviene l’intento di sottrarsi agli obblighi dichiarativi o di versamento, come è nel caso che qui ci occupa, e le condotte più pericolose. 2.7 I richiamati principi, che sorreggono una interpretazione costituzionalmente orientata, consentono di affermare l’illegittimità dell’Avviso di liquidazione impugnato, che va, dunque, annullato. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma la sentenza di primo grado.    

Ove l’ Agenzia delle Entrate (DP II di Milano) affermi una responsabilità solidale del curatore fallimentare deve indicare, nell’atto di addebito, le ragioni che determinano tale responsabilità: l’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto. La cartella di pagamento impugnata va, dunque, annullata, poiché illegittima.

Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DI RICORSO Nella Sentenza del 25/08/2020 n. 1798 – Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 1 abbiamo visto come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 2190/16/2019), depositata il 17 maggio 2019, ha accolto il ricorso (spese compensate) del Signor A. V. (curatore fallimentare) avverso la cartella di pagamento, notificatagli in data 10 giugno 2018, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate – DP II di Milano in base all’Avviso di liquidazione, non opposto, concernente l’omesso versamento dell’imposta di registro per l’anno 2016, e dovuta dalla Società fallita C. T. S.a.s. di L. Er. & X (locatario), in relazione al contratto di locazione registrato a Milano il 31 maggio 2012 (serie 6, n. 6251). 1.2 I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso poiché la Cartella in questione è stata notificata al ricorrente, personalmente, senza indicare in alcun modo in quale veste egli ha ricevuto tale atto, che avrebbe dovuto essere indirizzato allo stesso ricorrente, ma nella sua qualità di curatore fallimentare di C. T. S.a.s. (che è stata indicata ancora in bonis, quale coobbligata). 1.3 Avverso la citata sentenza (n. 2190/16/2019), in data 4 dicembre 2019, ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate che lamenta l’erroneità del reso giudicato, per omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, n. 4 del D.Lgs. 546/1992. Nel confermare la correttezza del proprio operato, segnala, in particolare, che la cartella impugnata è stata preceduta da regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione, puntualmente recante l’indicazione della qualifica del contribuente, come soggetto responsabile (d’imposta) e che la parte, onde dolersi del merito della pretesa, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il summenzionato Avviso, precisando che la mancata proposizione di siffatta impugnazione rende inammissibile l’odierna eccezione. Quanto al merito della pretesa erariale, l’Agenzia delle Entrate segnala che, come si evince dai dati estratti dal Registro delle Imprese, la C. T. S.a.s. in liquidazione è stata dichiarata fallita in data 10 settembre 2015 e che il debito tributario oggetto della Cartella è sorto, successivamente, in data 1 marzo 2016; ed, inoltre che, nel caso di specie, controparte ha omesso di pagare l’imposta di registro di registrazione per le annualità successive, relative, al contratto di locazione, quando avrebbe ben potuto, nell’ambito dei poteri conferitegli dalla legge, procedere alla risoluzione dello stesso contratto di locazione (art. 80, comma 3, della Legge fallimentare). Per tali ragioni, precisa l’Ente impositore, deve considerarsi un debito direttamente facente capo alla procedura concorsuale, al cui puntuale adempimento (concretamente non intervenuto) era tenuto il curatore, in qualità di soggetto responsabile. Svolge le proprie difese, con richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché con riferimento agli ulteriori agli ulteriori motivi del ricorso, dichiarati assorbiti dalla Commissione Tributaria Provinciale, ribadendo (mediante rinvio) a tutto quanto già esposto nei propri scritti difensivi di primo grado. Chiede, in via principale, l’accoglimento dell’appello per inammissibilità e infondatezza del ricorso e, in riforma della sentenza appellata, la conferma della Cartella impugnata; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. 1.4 Il ricorrente, che non si è costituito nel presente procedimento, nel ricorso introduttivo del giudizio aveva segnalato di essere curatore fallimentare della fallita C. T. S.a.s. (nominato in data 11 settembre 2015) e, pertanto, ogni domanda relativa ai debiti della stessa, avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 101 L.F., precisando, altresì, di non avere effettuato alcun riparto in favore dei creditori. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della Cartella di pagamento impugnata. 1.5 La controversia è trattata in camera di consiglio, non essendo stato richiesta dall’appellante Ufficio, la pubblica udienza. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve essere respinto, risultando la sentenza impugnata immune dai vizi denunciati. 2.2 Come si evince dalla stessa Cartella di pagamento impugnata, la pretesa erariale si riferisce all’imposta di registro dovuta in relazione al contratto di locazione pluriennale anno 2012, Serie 3, (data di scadenza 01/03/2016). “Responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati: C. S. S.r.l. in liquidazione; C. T. S.a.s. di L. E. & C.”. 2.3 Occorre quindi osservare che la cartella in questione, è intestata al ricorrente Signor A. V. ed allo stesso notificata, in qualità di coobligato, in data 10 giugno 2018, senza indicare in alcun modo la sua qualifica di curatore della società fallita (in data 11 settembre 2015) C. T. S.r.l. (peraltro segnalata ancora in bonis, quale coobligata). 2.4 Orbene ove l’Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell’atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità, la quale deve nascere da un cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare (ad esempio, a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari), ponendo il Curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo – se del caso – l’intervento determinante degli organi di controllo della procedura (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373). Sul punto, risulta incontestato che il Curatore non avesse effettuato alcun riparto in favore dei creditori. 2.5 Le restanti questioni restano assorbite. 2.6 La cartella di pagamento impugnata va, dunque, annullata, poiché illegittima. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: conferma la sentenza di primo grado.  

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI SECONDO L’’AGENZIA DELLE ENTRATE MA NON SECONDO IL GIUDICE TRIBUTARIO

  Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto mail: “primo contatto”) oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943 IL PROCESSO Di quale provvedimento parliamo e di quale giudice: Il provvedimento è la Sentenza emessa il 15 giugno 2018 n. 15862 dal collegio n. 5 della Corte di Cassazione. Quale è stato lo svolgimento del processo La società S.A. e P. V. s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento con cui era stato contestato, anche ai fini dell’imputazione ai soci, il reddito percepito nell’anno 2003 e l’Iva detratta nel medesimo anno d’imposta per cinque fatture ricevute dalla ditta Ga. di G.F., nei confronti della quale era stata elevato un processo verbale di constatazione relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni dal 2000 al 2003. Cosa hanno deciso la commissione tributaria provinciale e regionale La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna sul rilievo che l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito prova alcuna circa il fatto che le cinque fatture emesse dalla Ga. di G.F. ed intestate alla società S.A. e P. V. s.n.c. fossero relative ad operazioni inesistenti. Ciò in quanto l’ufficio avrebbe dovuto provare a mezzo di indagini bancarie che le somme corrisposte dalla in relazione alle fatture regolarmente annotate nella contabilità erano state a questa restituite. Dunque non esistevano presunzioni gravi, precise e concordanti a carico della ma solo presunzioni a carico della Ga. Sicché il contribuente non era gravato dell’onere della prova dell’effettività delle operazioni. L’appello avverso la sentenza di secondo grado Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. La causa è stata rubricata al numero R.G. 28365/2011. Quali sono i motivi di impugnazione della sentenza avanti la CT Regionale Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54e art. 2697 c.c.. In cosa consiste il vizio del primo motivo secondo l’Agenzia delle Entrate. Sostiene che la CTR ha disatteso i principi più volte affermati dalla corte di legittimità in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, posto che l’agenzia delle entrate aveva fornito attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, sicché sarebbe stato onere della contribuente provare che le operazioni stesse erano effettive. Qual è il secondo motivo di impugnazione dell’Ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Quali sono le ragioni a sostegno del vizio di insufficiente motivazione Sostiene che hanno errato i giudici di appello nel ritenere che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare tramite indagini bancarie la restituzione da parte della Ga. delle somme ricevute dalla XXXX corrispondenti agli importi indicati in fattura. La CTR non ha tenuto conto degli importanti elementi presuntivi elencati nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso di accertamento, quali la mancanza di organizzazione in capo alla predetta Ga. e le intercettazioni telefoniche a carico del Cupone e di G.F. da cui emergeva l’accordo intercorso tra i due per l’emissione di fatture cui non corrispondevano prestazioni effettivamente eseguite. Il contribuente impugnava anche l’avviso di accertamento relativo ai redditi di partecipazione nella società a responsabilità limitata Con distinto ricorso P.V. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione nella società S.A. e P. V. s.n.c.. Cosa ha deciso il giudice di secondo grado riguardo questo seconda impugnazione del contribuente La commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR dell’Emilia Romagna sul rilievo che la stessa CTR aveva già deciso la causa d’appello relativa alla società S.A. e P. V. confermando la decisione di primo grado con cui era stato annullato l’avviso di accertamento, per il che, considerato che il reddito da partecipazione è conseguenziale a quello determinato in capo alla società, l’appello dell’ufficio andava rigettato. Come ha agito la Agenzia delle Entrate a seguito della pronuncia del giudice Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. La causa è stata rubricata al numero R.G. 9157/2012. Quali sono i motivi con cui l’Agenzia delle Entrate impugna e tenta di censurare la statuizione del giudice a favore del contribuente. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 132 c.p.c., il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 e art. 2909 c.c.. Sostiene che la sentenza impugnata è priva di motivazione poichè contiene il mero riferimento alla sentenza pronunciata nei confronti della società senza neppure menzionare o richiamare sinteticamente la relativa motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c., in quanto la CTR ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamento relativo al socio P. sulla base del presupposto di aver già annullato l’avviso di accertamento societario senza considerare che tale sentenza non era ancora passata in giudicato. Tale effetto avrebbe potuto prodursi solo a seguito dell’annullamento definitivo dell’atto presupposto. 9. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’ 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto la CTR, in presenza di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di società di persone con riguardo a reddito da partecipazione, avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione della causa relativa alla società. Quale è stata la decisione del giudice di Cassazione e quale è la motivazione della stessa Osserva preliminarmente la Corte che costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone