AVVISO DI ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO PERCHE’ MANCA LA PROVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
PROCESSO TRIBUTARIO L’amministrazione finanziaria erroneamente contestava fatture soggettivamente inesistenti nell’ambito di operazioni transnazionali. La commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie, a differenza della CTP di Milano, le doglianze del ricorrente ed in riforma della sentenza di primo grado annulla l’avviso di accertamento impugnato Studio legale Tributario Pirro Milano studiopirro@libero.it 3475404943 IL PROCESSO Sentenza n. 4372 del 07/11/2019 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia. Con ricorso tempestivamente presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società ricorrente, R. s.r.l., impugnava l’avviso d’accertamento emesso rilevando l’indebita detrazione IVA operata dalla contribuente, nel contesto di una presunta frode carosello tramite “missing traders”. Ciò che veniva contestato, nello specifico, era il ricorso a una società cartiera che avrebbe consentito un’indebita detrazione dell’IVA, risultando quest’ultima acquirente di merce estera che, in realtà, veniva inviata direttamente alla impresa utilizzatrice, mentre all’intermediario sarebbero state inviate unicamente le fatture di acquisto comunitario. La società utilizzatrice della merce estera riceveva quindi la merce dal fornitore comunitario, ma la fattura riportava IVA a credito, in quanto emessa dalla cartiera italiana. Questo sarebbe stato il meccanismo al quale la R. s.r.l. avrebbe quantomeno consapevolmente partecipato, assumendo la veste di acquirente e giovandosi di fatture soggettivamente false. L’Ufficio riprendeva perciò le componenti negative di reddito corrispondenti alle operazioni sottostanti alle fatture contestate, per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, tutte oggetto di separati atti d’accertamento. La contribuente impugnava i singoli atti, articolando cinque motivi di ricorso, come di seguito riassunti. In via preliminare, contestava la violazione del combinato disposto degli artt. 43 co. 1 d.P.R. 600/1973 e 57 co. 1 d.P.R. 633/1972, con riferimento al raddoppio dei termini invocato dall’ufficio, in forza dell’esistenza di indagini penali delle quali però non vi era prova documentale. In secondo luogo, contestava la violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, in punto di detrazione IVA, nonché delle norme concernenti la compilazione della CMR. Ancora, eccepiva la violazione dell’art. 7 del d.lgs. 212/2000, in punto di carenza della motivazione dell’atto impugnato e, infine, il fatto che l’avviso di accertamento fosse basato su un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari della DRE, ritenuta incompetente nel caso di specie. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio formulando le proprie controdeduzioni, con le quali ribatteva alle eccezioni del ricorrente e chiedeva l’integrale rigetto del ricorso. Udite le conclusioni delle parti, presenti all’udienza del 7 maggio 2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso della contribuente, condannandola alla rifusione delle spese processuali. La società proponeva quindi appello, reiterando la contestazione relativa al raddoppio dei termini di cui aveva fruito l’ufficio accertatore. Secondo l’appellante, ciò era avvenuto in violazione del combinato disposto degli artt. 43 co. 1 d.P.R. 600/1973 e 57 co. 1 d.P.R. 633/1972, poiché la trasmissione della notizia di reato sarebbe intervenuta una volta spirati i termini decadenziali di legge. Con il secondo motivo, eccepiva la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, poiché la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe solo apparente, non esplicitando il percorso argomentativo seguito dal giudicante, ma, soprattutto, mancando di dar conto di taluni specifici motivi di ricorso e allegazioni del contribuente (con particolare riferimento alla querela depositata alla Procura di Monza nei confronti del legale rappresentante della società T.). Con il terzo motivo, si doleva del fatto che il giudicante avesse integralmente recepito la ricostruzione dei fatti operata dall’amministrazione finanziaria, rinunciando a un esame critico degli elementi dedotti in giudizio. Più specificamente, lamentava le affermazioni del Giudice in ordine all’assenza di valide ragioni economiche sottostanti i rapporti intercorsi tra la R. e la T., dalla quale avrebbe invece acquistato risme di carta con uno sconto pari al 10% rispetto al valore di mercato, trattandosi di beni offerti come giacenze di magazzino. Aggiungeva inoltre di essersi avvalsa di una preliminare attività di controllo da parte di una nota società di informazione commerciale (“L.”), da cui era risultato un grado di affidabilità della controparte pari a 72,0 punti (buono) e un indice di solidità finanziaria pari a 9,90 punti (ottimo). Ne deduceva che mai in alcun modo avrebbe potuto immaginare che la società T. fosse in realtà una cartiera priva di autonoma organizzazione imprenditoriale e avente natura fittizia, come invece stabilito apoditticamente dall’Agenzia delle entrate e dalla CTP milanese. Svolgeva quindi ulteriori argomenti in ordine alla buona fede e all’assenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente, nella fase di individuazione e selezione della controparte contrattuale T. Ancora, si lamentava del fatto che né l’Agenzia delle entrate, né il Giudice di primo grado avessero mai spiegato esattamente: se la ricorrente fosse un mero soggetto interposto o un compartecipe della truffa; sulla base di quali elementi si dovesse ritenere provata l’interposizione fittizia della cartiera, rispetto agli scambi posti in essere tra T. e R.; le modalità con cui si sarebbe realizzata la presunta frode; la presenza di riscontri o indagini bancarie a supporto della tesi accusatoria; il prezzo del reato commesso dalla società T.; da quali elementi sia stata dedotta la consapevolezza da parte del cessionario R. che le operazioni commerciali poste in essere fossero iscritte in tale disegno criminoso. Affermava inoltre non fosse mai stata dimostrata la mancata esecuzione della cessione dal fatturante, l’assenza di organizzazione e l’inoperatività della cartiera. Eccepiva, quindi, il difetto di motivazione del provvedimento originariamente impugnato e, conseguentemente, della sentenza di primo grado. Con il quarto e ultimo motivo, riproponeva la censura concernente l’infondatezza dell’avviso di accertamento fondato su un PCV redatto dai funzionari della DRE, ufficio antifrode, organo ritenuto incompetente, giacché dotato di poteri d’accertamento nei confronti dei soggetti con volume d’affari non inferiore a cento milioni di euro, mentre il volume di affari della R. all’epoca superava di poco i tre milioni di euro. Concludeva chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dell’atto originariamente impugnato. Si è costituita in appello l’Agenzia delle entrate convenuta, che ha depositato le proprie controdeduzioni. L’Ufficio, dal canto proprio, ha ricostruito i fatti da cui è scaturito l’odierno giudizio, in particolare il fatto che, da un’indagine di più ampio respiro, era emerso che la R. s.r.l., nel suo processo produttivo, si era avvalsa in più occasioni di merce intracomunitaria, le cui forniture, tuttavia, erano documentate da
